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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/12/2024, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1045/2022 R.G. promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti dagli avv. Francesco Emanuele Distefano e Giusy Virga;
Appellante-appellato incidentale
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti dall'avv. Mario Barone;
Appellato – Appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: Differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 284/2022, pubblicata il 17.5.2022, il Tribunale di Caltagirone accoglieva parzialmente il ricorso proposto da volto a conseguire – previa conversione Parte_1
del rapporto di lavoro prestato dal 2007 al 2011 alle dipendenze di Controparte_1
da determinato a indeterminato – il pagamento delle differenze retributive pari a €
45.280,00, derivanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto previsto in seno al CCNL di riferimento per lavoro ordinario, straordinario, 13° e 14° mensilità, retribuzione del mese di maggio 2011 e TFR maturato e non riscosso.
In particolare, il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso promosso, riconosceva al il diritto alla retribuzione per la mensilità di maggio 2011, condannando parte Pt_1
resistente al pagamento di € 1.254,42; dichiarava prescritti i crediti anteriori al 9.7.2010 per assenza di validi atti interruttivi antecedenti al deposito del ricorso introduttivo e, esclusa la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per assenza di prova e rilevato che il non aveva formulato domanda volta ad ottenere un diverso Pt_1
inquadramento contrattuale, rigettava le domande relative al pagamento della 13° e 14° mensilità e del TFR.
Con riferimento alla richiesta di pagamento del lavoro straordinario svolto, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, il giudice di prime cure rigettava la relativa domanda posto che, in esito all'attività istruttoria, il lavoratore non aveva provato l'effettiva consistenza del lavoro prestato avendo i testi reso dichiarazioni non univoche e puntuali.
Infine, premettendo che il CCNL applicabile al caso de quo era il CCNL operai agricoli e florovivaisti, statuiva la conformità della retribuzione effettivamente percepita dal Pt_1
rispetto ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva e condannava CP_1
al pagamento delle spese processuali nella misura di un quarto, compensando
[...]
la restante parte.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso depositato il Parte_1
10.11.2022. Resisteva al gravame e proponeva appello incidentale . Controparte_2
2 La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto insufficiente la prova fornita dal lavoratore in ordine ai giorni di lavoro prestati, presupposto della domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. In particolare, l'appellante rileva che le buste paga non possono considerarsi prova documentale inoppugnabile, in quanto risultano dalla condotta omissiva del datore di lavoro, il quale avrebbe volontariamente denunciato un numero di giornate lavorative inferiore a quello effettivamente svolto.
L'appellante contesta, inoltre, la valutazione della deposizione resa dal figlio convivente dell'appellato, , alla quale il primo giudice ha attribuito valore Persona_1
probatorio, ritenendola invece inattendibile per il palese interesse del teste all'esito del giudizio. Deduce, altresì, che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che l'attività di unico autista della ditta veniva svolta da esso appellante durante tutto l'anno mentre le giornate lavorative dei mesi di giugno, luglio e agosto – coincidenti con il periodo di raccolta delle pesche – non erano state mai state denunciate dal datore di lavoro.
Aggiunge che dalla prova per testi espletata è emerso che l'attività lavorativa di esso appellante si è svolta con continuità ogni anno da novembre a maggio (periodo di raccolta delle arance) e da luglio a settembre (raccolta delle pesche), per un totale di dieci mesi all'anno, superando così il limite di 180-190 giornate previsto dal CCNL, a riprova del carattere indeterminato del rapporto.
Evidenzia che i testi escussi hanno, inoltre, dichiarato che, recandosi in azienda alle ore
7.00, trovavano già presente esso appellante e che all'uscita, alle ore 16.00, lo stesso proseguiva l'attività, confermando l'esistenza della prestazione di lavoro straordinario
3 che andava riconosciuto quantomeno in relazione all'ultimo quinquennio. Alla stregua di tali elementi probatori, l'appellante lamenta la non coerenza della sentenza impugnata rispetto alle prove acquisite in atti.
1.1 Il motivo non può trovare accoglimento.
1.2 Ad avviso del collegio il giudice di prime cure ha correttamente valutato le emergenze istruttorie;
ed invero, i testi escussi non hanno fornito dichiarazioni dettagliate e circostanziate in merito all'attività dell'appellante e agli elementi idonei a dimostrare il carattere continuativo e stabile del rapporto.
In particolare, i testi , e hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
che pur avendo lavorato con il ricorrente in primo grado anche nel periodo di raccolta delle arance, il lavoro non si svolgeva quotidianamente, ma solo per una parte della settimana e secondo necessità. Anche il teste ha dichiarato di aver lavorato con Tes_4
il nello stesso periodo senza, tuttavia, specificare i giorni effettivi di lavoro. Pt_1
Si osserva, inoltre, che le affermazioni dei testi e secondo cui il Tes_1 Tes_4
ricorrente avrebbe lavorato più giornate rispetto a quelle prestate dagli stessi, appaiono generiche e prive di indicazioni dettagliate in ordine ai giorni effettivamente svolti, non apportando elementi concreti per suffragare l'assunto prospettato dall'appellante.
In particolare, , sentito all'udienza del 14.11.2017, ha dichiarato: “Ho Testimone_1
lavorato alle dipendenze del resistente, come bracciante agricolo raccoglitore di agrumi.
Ho fatto cinque campagne, da novembre a maggio. Credo di aver cominciato nel 2008 e di aver finito nel 2013 se non ricordo male. Non ho interesse nella causa. Nel periodo in cui ho lavorato per c'era anche il che tutti i giorni ha lavorato con noi. CP_1 Pt_1
… A volte in un mese facevamo 18, 20, 22 giornate. Non si lavorava tutti i giorni, a seconda del bisogno e anche delle condizioni meteo. … il sig. faceva l'autista e Pt_1
lavorava anche con noi in campagna raccogliendo gli agrumi. … incominciavamo verso le 7 e finivamo alle 16 Facevamo una piccola pausa per il pranzo e anche la mattina facevamo la pausa per la colazione... Ogni tanto. Il sig. iniziava prima delle 7 e Pt_1
4 finiva dopo le 16 perché doveva andare in magazzino e caricava e scaricava. Il Pt_1
poteva rimanere nel pomeriggio un'altra ora/ora e mezza. Alla mattina poteva arrivare verso le 6. Il ricorrente faceva di solito più giornate di me, venti trenta giorni in più. Io in quel periodo ogni anno avevo fatto circa 110/120 giornate. … Il ricorrente oltre l'autista
e la raccolta degli agrumi si occupava anche della raccolta delle pesche e dei fichi
d'india. Preciso che il ricorrente lavorava più di me e che quindi in un mese faceva più giornate di quelle che facevo io… la domenica lavoravamo quando c'era bisogno, poteva essere anche per tre domeniche consecutive. Così anche per il sabato. Preciso che potevano essere due o tre domeniche.”.
Del tutto generica appare anche la dichiarazione resa da il quale ha Testimone_5
riferito che “ ha fatto più giornate di me. Io facevo circa 80/90 giorni. Non so dire Pt_1
quante giornate in più facesse il . … cominciavamo alle 7 fino alle 16-16.30, a Pt_1
volte anche fino alle 17. Il lavorava più ore, arrivava prima e finiva dopo Pt_1
penso”.
Altresì non confermano l'assunto dell'appellante le deposizioni dei testi di parte appellata, e , in disparte le dichiarazioni rese da , Tes_2 Tes_3 Persona_1
figlio dell'appellato, solo in parte in linea con le circostanze riferite dagli altri.
L'unico teste che ha dichiarato di aver lavorato tutti i giorni insieme al è Pt_1 CP_3
ma la sua testimonianza risulta smentita da tutti gli altri testi, secondo cui “si
[...]
lavorava solo alcuni giorni della settimana in base alle necessità”.
Inoltre, ai fini della attendibilità della predetta testimonianza, rilevano le diverse incongruenze della stessa;
ed invero, l' ha riferito: “Durante il periodo delle CP_3
pesche, ovvero luglio – agosto più o meno, io andavo a lavorare dalle 7:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18/18;30, in base al lavoro da fare. Io so che il partiva con il Pt_1
camion alle 2:00 di notte per andare a prendere le pesche, e una volta rientrato in magazzino alle 3:00 circa, in base a dove andava a prendere le pesche, scaricava con il muletto le pesche e ricaricava il camion con le casse vuote pronto per ripartire
5 all'indomani. Anche il andava via allo stesso orario, 18/18:30. Preciso che Pt_1
anche in tal caso so di questi orari perché ne parlavo con gli altri colleghi. … io lavoravo dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 20:00 circa e ciò durante il periodo di raccolta delle arance, ovvero novembre – maggio circa;
durante il periodo delle pesche luglio – agosto, io lavoravo dalle 7:00 alle 12:30 e dalle 14:00 fino alle 18/18:30”.
Ebbene, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, quanto al periodo di raccolta delle pesche (luglio – settembre per come riferito dal predetto teste), lo stesso in ricorso, nel precisare i periodi di lavoro svolto alle dipendenze della Pt_1 [...]
, ha escluso i mesi di giugno e luglio di ogni anno;
inoltre, il teste riferisce di CP_4
una articolazione dell'orario di lavoro nemmeno allegata dal che in ricorso ha Pt_1
precisato di avere lavorato dalle “ore 7.00 alle ore 18.30 con un'ora di pausa per il pranzo, tutti i giorni della settimana, da lunedì al sabato compreso…” e non già dalle
2.00 di notte alle 18.30 come riferito dal teste per il periodo della raccolta delle pesche;
inoltre, come evidenziato dal giudice di prime cure, parte delle dichiarazioni rese dal teste sono de relato (cfr. dichiarazione in ordine all'orario di lavoro per il periodo di raccolta delle arance) sicché in difetto di ulteriore puntuale riscontro probatorio alle stesse non può riconoscersi efficacia probatoria;
nella specie detto riscontro non può ravvisarsi nelle dichiarazioni del teste in quanto dichiarazioni generiche e in parte non Tes_1
coincidenti; ed invero, il riferisce che durante la raccolta delle arance il Tes_4 Pt_1
iniziava a lavorare alle 6 e finiva alle 16.30/17.00 come tutti, mentre riferisce Tes_1
che il “poteva arrivare” alle 6 e andare via dopo un'altra ora/ora e mezza rispetto Pt_1
agli altri che cessavano di lavorare alle 16.00 (con pause al mattino e a pranzo variabili).
Inoltre, con riguardo alla domanda di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, si evidenzia che in difetto di prova dello svolgimento nel corso di ogni anno di almeno 180 giorni di lavoro e quindi in difetto di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, come meglio precisato in prosieguo, opera la
6 prescrizione quinquennale delle pretese retributive;
come evidenziato dal giudice di prime cure, “le pretese differenze retributive fatte valere sono esaminabili limitatamente al rapporto intercorso tra le parti dal 27.8.2010 al 31.5.2011”; poiché il teste ha CP_3
riferito per il periodo 2007-2010, le dichiarazioni afferenti all'articolazione dell'orario di lavoro, sotto tale profilo, hanno una limitata rilevanza probatoria.
In difetto di prova delle effettive giornate di lavoro svolte e della esatta articolazione oraria della prestazione appaiono infondati i rilievi dell'appellante in ordine alla valutazione delle emergenze istruttorie.
Invero, a fronte di tale quadro probatorio deve escludersi la prova certa sia del lavoro straordinario - per il quale come evidenziato dal giudice di prime cure è necessario un riscontro puntuale e rigoroso di quanto allegato - sia della prestazione di attività per un periodo di almeno 180 giorni, condizione per la conversione del rapporto in indeterminato.
2. Con il secondo motivo, l'appellante principale deduce l'erronea applicazione del
CCNL al caso di specie, sostenendo che il contratto collettivo applicabile sia quello allegato al ricorso introduttivo, relativo al settore ortofrutticolo-agrumario, e non il
CCNL per gli operai agricoli e floro-vivaisti, la cui produzione è stata invece richiesta dal giudice;
evidenzia che nel caso in specie deve applicarsi quello per le aziende ortofrutticole poiché la ditta si occupa della lavorazione e vendita al Controparte_2
commercio dei prodotti agricoli;
che l'azienda appellata ha indicato in modo illegittimo nelle buste paga il CCNL applicato;
precisa che nel settore agricolo è consentita l'assunzione di lavoratori stagionali che si occupano della raccolta in campagna ma non dell'autista, che rientra specificamente nell'elenco dei lavoratori dipendenti delle aziende ortofrutticole ed agrumarie, qual è la ditta;
che esso appellante, come Controparte_2
riferito da tutti i testi, era autista;
che il CCNL allegato al ricorso prevede l'inquadramento nel terzo livello per il conducente di automezzi con peso lordo inferiore ai 50 quintali e nel sesto livello per i raccoglitori e gli addetti al carico e scarico della
7 merce;
aggiunge che l'appellato, costituitosi in giudizio, non ha contestato le mansioni di autista e di addetto al carico/scarico merci svolte da esso lavoratore, limitandosi a una generica contestazione circa l'orario e le giornate lavorate.
Per tali motivi chiede che la sentenza sia riformata sulla base del CCNL ortofrutticolo- agrumario, ritenuto corretto e applicabile al caso in esame.
2.1 Anche detto motivo non può trovare accoglimento.
2.2 Lo stesso appellante aveva prodotto in primo grado, per ogni rapporto a termine intercorso con il datore di lavoro, la “Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav”, da cui si evince che il CCNL applicato al rapporto era quello “per gli operai agricoli e floro- vivaisti”; parimenti dalle buste paga si evince l'applicazione del predetto CCNL (cfr.
“qualifica e livello” e “mansione”).
Parte resistente, inoltre, in primo grado, nella memoria di costituzione ha sul punto precisato che “Nulla è dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive avendo ricevuto quanto previsto dal contratto nazionale per le giornate lavorative effettivamente prestate come da buste paga regolarmente quietanzate che si producono”, così richiamando il CCNL ivi indicato.
Con ordinanza del 03/03/2022, il giudice di prime cure, rilevato che fra i documenti prodotti da parte ricorrente risultava il CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie e non il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti applicato al caso di specie sulla base della documentazione in atti, onerava pertanto il ricorrente della relativa produzione.
Tale produzione è stata effettuata con nota di deposito del 02/05/2022.
Al riguardo il giudice di prime cure ha così statuito: “Parte ricorrente, inoltre, ha lamentato che la retribuzione corrisposta sarebbe inferiore a quella dovuta in base al
CCNL di settore. Sul punto, deve evidenziarsi, innanzitutto, che parte ricorrente ha allegato al ricorso delle tabelle relative ad un CCNL diverso rispetto a quello effettivamente applicato al caso di specie, ovvero il CCNL operai agricoli e florovivaisti,
8 poi acquisito nel corso del giudizio;
sulla base delle tabelle allegate a detto CCNL, la retribuzione oraria riconosciuta al ricorrente risulta conforme ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva. Ed invero, limitando l'esame al periodo non coperto da prescrizione, in relazione all'anno 2010 rispetto all'Area 1, nel cui ambito è inquadrabile il ricorrente ricoprendo la qualifica di operaio specializzato ed essendo inquadrato nel livello 1B, il minimo salariale era fissato in €. 6,42 e in busta paga è stata prevista una retribuzione oraria di €. 7,66, e in relazione all'anno 2011 il minimo salariale era fissato in €. 7,20 e in busta paga è stata prevista una retribuzione oraria di
€. 7,79”.
Sicché, a fronte della mancata applicazione da parte della ditta del contratto CP_1
collettivo invocato dal lavoratore e tenuto conto di quanto statuito dal giudice di prime cure, sarebbe stato onere dello stesso appellante allegare e provare l'insufficienza, ex art. 36 Cost., della retribuzione prevista dal CCNL per gli operai agricoli e floro-vivaisti applicato al rapporto (Sez. L -, Sentenza n. 27711 del 02/10/2023).
2.3 Inoltre, l'appellante che, come detto, in primo grado ha prodotto il diverso CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie, in questo grado ha sostenuto che il contratto per gli operai agricoli e florovivaisti applicato dall'azienda non prevederebbe la figura dell'autista.
Va tuttavia evidenziato che, ai sensi dell'art. 27 del suddetto CCNL, “Gli operai agricoli sono classificati sulla base di “aree professionali” per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria. L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all'art. 88 del CCNL 10 luglio 1998”.
L'appellante ha omesso, tuttavia, di produrre le declaratorie del contratto provinciale relative alle mansioni e ai profili professionali, integrativo della contrattazione nazionale,
9 sì da provare quanto allegato in ordine alla mancata previsione della figura di autista. Già sotto tale profilo il motivo è infondato.
2.4 Ancora, lo stesso appellante - che non ha mai contestato quanto accertato dal giudice di prime cure in ordine alla retribuzione percepita come da buste paga - nel ricorso di primo grado ha allegato di avere svolto le mansioni di “autista, 4 livello CCNL” precisando di avere svolto “le mansioni d'autista automezzi superiori ai 50 q.li, occupandosi anche del carico e scarico delle merci trasportate”; in appello, ha eccepito, contraddittoriamente, che “il CCNL allegato elenca i lavoratori ai quali si applica e risultava essere previsto al terzo livello l'autista di conducente di automezzi con peso lordo inferiore ai 50 quintali ... nonché, al sesto livello, anche gli stessi raccoglitori di agrumi e l'addetto al carico scarico della merce”.
Tuttavia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 27.06.2003 non risultano prodotte integralmente le pagine relative alla classificazione del personale. In particolare, per quanto qui di interesse, l'appellante ha solo prodotto le pagg. 32 e 34; dalle stesse si evince che appartiene al terzo livello il “conducente di autotreno, autoarticolato e autocarro di peso lordo superiore a 150 q.li, anche con mansioni di controllo del sistema frigorifero/conservazione e/o disbrigo di operazioni doganali o simili” (inammissibile quale domanda in quanto nuova e giammai invocabile in difetto di allegazione di tali mansioni) mentre, si può presumere - mancando il foglio 33 del documento - che sia inquadrato al V livello “l'autista: conducente di automezzi di peso lordo inferiore 50 quintali e di autovettura”, atteso che il foglio 34 riporta, subito dopo, la declaratoria del
VI livello super.
Orbene, confrontando le tabelle retributive applicabili ratione temporis (allegate al
“Rinnovo CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie 2011/2013”) per il V livello - sulle declaratorie del IV il collegio non può pronunciarsi in quanto non allegate in atti - e tenuto conto che il suddetto contratto prevede la prestazione oraria di
40 ore settimanali, dividendo la retribuzione lorda mensile comprensiva dei previsti
10 aumenti contrattuali per il divisore 173, si ottiene un importo della paga oraria di € 7,76, inferiore a quello attestato nelle buste paga per l'anno 2011 (€ 7,79).
Infine, solo per completezza motivazionale, la retribuzione oraria relativa all'invocato IV livello sarebbe stata di € 8,10, con uno scostamento irrisorio rispetto a quella corrisposta in concreto al lavoratore, accertata dal primo giudice e rimasta, come detto, incontestata.
Risulta pertanto del tutto evidente come nella specie non si possa ipotizzare alcuna insufficienza della retribuzione ex art. 36 della Costituzione.
3. Con il terzo motivo, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi;
deduce che la continuità e regolarità della prestazione lavorativa per dieci mesi all'anno, ripetuta nel tempo, rappresenti prova dell'unicità del rapporto di lavoro;
evidenzia, altresì, che i crediti vantati – con l'eccezione di tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto (TFR) – sono comuni a entrambe le tipologie contrattuali. Chiede, pertanto, la riforma anche di tale capo della sentenza, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.
3.1 Anche il superiore motivo è infondato.
3.2 Appare pacifico infatti che, come affermato anche dal giudice di prime cure, esclusa la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato tra le parti e non essendovi atti interruttivi prima del deposito del ricorso introduttivo in data 9.7.20515, ai sensi dell'art. 2948 c.c., i crediti retributivi maturati prima del 9.7.2010 devono ritenersi prescritti.
In tema è univoco l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano
11 produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e
2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità”- Sez. L - , Sentenza n. 20918 del 05/08/2019.
In mancanza di elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo e a tempo indeterminato, la statuizione del giudice di prime cure sul punto appare corretta.
4. In ragione di quanto esposto, l'appello principale deve essere rigettato.
5. Con memoria di costituzione tempestivamente depositata il 3.2.2023 (a fronte dell'udienza di discussione fissata per la data del 14.02.2023) e notificata alla controparte, ha proposto appello incidentale avverso il capo della Controparte_2
sentenza che ha accolto parzialmente la domanda relativa alla retribuzione del mese di maggio 2011. Ripropone, invero, l'eccezione di compensazione proposta in primo grado, sostenendo di aver corrisposto al lavoratore, a titolo retributivo, la complessiva somma di euro 12.600,00 per l'anno 2011, come allegato dallo stesso appellante, e che null'altro è dovuto allo stesso.
Chiede, infine, la riforma del capo inerente alle spese processuali, con condanna della controparte al pagamento integrale delle stesse;
in via subordinata, la compensazione integrale;
in via ulteriormente gradata, alla luce del valore della pretesa parzialmente soddisfatta, la corretta determinazione del valore della causa, sulla base del decisum e non del petitum, richiamando sul punto il principio di diritto enunciato nella ordinanza della Corte di cassazione n. 9237/2022.
5.1 L'appello incidentale non può trovare accoglimento.
5.2 Va premesso che il datore di lavoro nulla ha provato in ordine al pagamento della retribuzione relativa al mese di maggio 2011, posto che la relativa busta paga prodotta non risulta sottoscritta dal lavoratore.
12 Quanto alla eccezione di compensazione delle somme pretese dal lavoratore con le asserite maggiori somme corrisposte, va richiamato il principio di diritto secondo cui “il patto di conglobamento nei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto, può essere ammesso solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria,
e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza che, in senso contrario, possa essere invocato il criterio dell'assorbimento - imperniato sul
"trattamento globale più favorevole" tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi - che, fondandosi sulla diversa situazione della conversione di un rapporto qualificato "ab origine" come autonomo in un contratto di prestazione
d'opera subordinata, pone la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto (Cass. n. 8255 del
2010; conf. Cass n. 8097 del 2002)”- Cassazione civile sez. lav., 27/03/2013, (ud.
27/02/2013, dep. 27/03/2013), n.7685.
Sicché le somme corrisposte dal datore di lavoro in eccedenza rispetto ai minimi tabellari si presumono corrisposte per lo svolgimento dell'attività ordinaria e non sono soggette ad alcuna compensazione con quelle ulteriori pretese dal lavoratore sulla base del contratto, salva la prova di un eventuale erronea corresponsione, non ricorrente nel caso in esame in difetto di alcuna allegazione e prova.
5.3 Altrettanto infondata appare la richiesta di riformare il capo della sentenza che ha disposto la condanna del resistente in primo grado al pagamento delle spese processuali per un quarto, attesa la congruità della liquidazione tenuto conto dell'accoglimento, sia pure ridotto, della domanda proposta dal lavoratore e della corretta quantificazione sulla
13 base delle tabelle vigenti e del valore originario della causa in ragione della decurtazione operata per effetto della disposta compensazione per un quarto (sicché l'importo posto a carico dell'odierno appellato, pari a € 1.012,50, è inferiore all'importo che sarebbe spettato per intero al lavoratore, nella misura di € 1.278,00, ove le spese fossero state liquidate sulla base del decisum).
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va confermata.
7. Le spese del presente grado, in virtù della soccombenza reciproca, possono integralmente compensarsi.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa interamente le spese del presente giudizio.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1045/2022 R.G. promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti dagli avv. Francesco Emanuele Distefano e Giusy Virga;
Appellante-appellato incidentale
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
giusta procura in atti dall'avv. Mario Barone;
Appellato – Appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: Differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n. 284/2022, pubblicata il 17.5.2022, il Tribunale di Caltagirone accoglieva parzialmente il ricorso proposto da volto a conseguire – previa conversione Parte_1
del rapporto di lavoro prestato dal 2007 al 2011 alle dipendenze di Controparte_1
da determinato a indeterminato – il pagamento delle differenze retributive pari a €
45.280,00, derivanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto previsto in seno al CCNL di riferimento per lavoro ordinario, straordinario, 13° e 14° mensilità, retribuzione del mese di maggio 2011 e TFR maturato e non riscosso.
In particolare, il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso promosso, riconosceva al il diritto alla retribuzione per la mensilità di maggio 2011, condannando parte Pt_1
resistente al pagamento di € 1.254,42; dichiarava prescritti i crediti anteriori al 9.7.2010 per assenza di validi atti interruttivi antecedenti al deposito del ricorso introduttivo e, esclusa la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per assenza di prova e rilevato che il non aveva formulato domanda volta ad ottenere un diverso Pt_1
inquadramento contrattuale, rigettava le domande relative al pagamento della 13° e 14° mensilità e del TFR.
Con riferimento alla richiesta di pagamento del lavoro straordinario svolto, richiamati i principi giurisprudenziali in materia, il giudice di prime cure rigettava la relativa domanda posto che, in esito all'attività istruttoria, il lavoratore non aveva provato l'effettiva consistenza del lavoro prestato avendo i testi reso dichiarazioni non univoche e puntuali.
Infine, premettendo che il CCNL applicabile al caso de quo era il CCNL operai agricoli e florovivaisti, statuiva la conformità della retribuzione effettivamente percepita dal Pt_1
rispetto ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva e condannava CP_1
al pagamento delle spese processuali nella misura di un quarto, compensando
[...]
la restante parte.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso depositato il Parte_1
10.11.2022. Resisteva al gravame e proponeva appello incidentale . Controparte_2
2 La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto insufficiente la prova fornita dal lavoratore in ordine ai giorni di lavoro prestati, presupposto della domanda di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. In particolare, l'appellante rileva che le buste paga non possono considerarsi prova documentale inoppugnabile, in quanto risultano dalla condotta omissiva del datore di lavoro, il quale avrebbe volontariamente denunciato un numero di giornate lavorative inferiore a quello effettivamente svolto.
L'appellante contesta, inoltre, la valutazione della deposizione resa dal figlio convivente dell'appellato, , alla quale il primo giudice ha attribuito valore Persona_1
probatorio, ritenendola invece inattendibile per il palese interesse del teste all'esito del giudizio. Deduce, altresì, che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che l'attività di unico autista della ditta veniva svolta da esso appellante durante tutto l'anno mentre le giornate lavorative dei mesi di giugno, luglio e agosto – coincidenti con il periodo di raccolta delle pesche – non erano state mai state denunciate dal datore di lavoro.
Aggiunge che dalla prova per testi espletata è emerso che l'attività lavorativa di esso appellante si è svolta con continuità ogni anno da novembre a maggio (periodo di raccolta delle arance) e da luglio a settembre (raccolta delle pesche), per un totale di dieci mesi all'anno, superando così il limite di 180-190 giornate previsto dal CCNL, a riprova del carattere indeterminato del rapporto.
Evidenzia che i testi escussi hanno, inoltre, dichiarato che, recandosi in azienda alle ore
7.00, trovavano già presente esso appellante e che all'uscita, alle ore 16.00, lo stesso proseguiva l'attività, confermando l'esistenza della prestazione di lavoro straordinario
3 che andava riconosciuto quantomeno in relazione all'ultimo quinquennio. Alla stregua di tali elementi probatori, l'appellante lamenta la non coerenza della sentenza impugnata rispetto alle prove acquisite in atti.
1.1 Il motivo non può trovare accoglimento.
1.2 Ad avviso del collegio il giudice di prime cure ha correttamente valutato le emergenze istruttorie;
ed invero, i testi escussi non hanno fornito dichiarazioni dettagliate e circostanziate in merito all'attività dell'appellante e agli elementi idonei a dimostrare il carattere continuativo e stabile del rapporto.
In particolare, i testi , e hanno riferito Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
che pur avendo lavorato con il ricorrente in primo grado anche nel periodo di raccolta delle arance, il lavoro non si svolgeva quotidianamente, ma solo per una parte della settimana e secondo necessità. Anche il teste ha dichiarato di aver lavorato con Tes_4
il nello stesso periodo senza, tuttavia, specificare i giorni effettivi di lavoro. Pt_1
Si osserva, inoltre, che le affermazioni dei testi e secondo cui il Tes_1 Tes_4
ricorrente avrebbe lavorato più giornate rispetto a quelle prestate dagli stessi, appaiono generiche e prive di indicazioni dettagliate in ordine ai giorni effettivamente svolti, non apportando elementi concreti per suffragare l'assunto prospettato dall'appellante.
In particolare, , sentito all'udienza del 14.11.2017, ha dichiarato: “Ho Testimone_1
lavorato alle dipendenze del resistente, come bracciante agricolo raccoglitore di agrumi.
Ho fatto cinque campagne, da novembre a maggio. Credo di aver cominciato nel 2008 e di aver finito nel 2013 se non ricordo male. Non ho interesse nella causa. Nel periodo in cui ho lavorato per c'era anche il che tutti i giorni ha lavorato con noi. CP_1 Pt_1
… A volte in un mese facevamo 18, 20, 22 giornate. Non si lavorava tutti i giorni, a seconda del bisogno e anche delle condizioni meteo. … il sig. faceva l'autista e Pt_1
lavorava anche con noi in campagna raccogliendo gli agrumi. … incominciavamo verso le 7 e finivamo alle 16 Facevamo una piccola pausa per il pranzo e anche la mattina facevamo la pausa per la colazione... Ogni tanto. Il sig. iniziava prima delle 7 e Pt_1
4 finiva dopo le 16 perché doveva andare in magazzino e caricava e scaricava. Il Pt_1
poteva rimanere nel pomeriggio un'altra ora/ora e mezza. Alla mattina poteva arrivare verso le 6. Il ricorrente faceva di solito più giornate di me, venti trenta giorni in più. Io in quel periodo ogni anno avevo fatto circa 110/120 giornate. … Il ricorrente oltre l'autista
e la raccolta degli agrumi si occupava anche della raccolta delle pesche e dei fichi
d'india. Preciso che il ricorrente lavorava più di me e che quindi in un mese faceva più giornate di quelle che facevo io… la domenica lavoravamo quando c'era bisogno, poteva essere anche per tre domeniche consecutive. Così anche per il sabato. Preciso che potevano essere due o tre domeniche.”.
Del tutto generica appare anche la dichiarazione resa da il quale ha Testimone_5
riferito che “ ha fatto più giornate di me. Io facevo circa 80/90 giorni. Non so dire Pt_1
quante giornate in più facesse il . … cominciavamo alle 7 fino alle 16-16.30, a Pt_1
volte anche fino alle 17. Il lavorava più ore, arrivava prima e finiva dopo Pt_1
penso”.
Altresì non confermano l'assunto dell'appellante le deposizioni dei testi di parte appellata, e , in disparte le dichiarazioni rese da , Tes_2 Tes_3 Persona_1
figlio dell'appellato, solo in parte in linea con le circostanze riferite dagli altri.
L'unico teste che ha dichiarato di aver lavorato tutti i giorni insieme al è Pt_1 CP_3
ma la sua testimonianza risulta smentita da tutti gli altri testi, secondo cui “si
[...]
lavorava solo alcuni giorni della settimana in base alle necessità”.
Inoltre, ai fini della attendibilità della predetta testimonianza, rilevano le diverse incongruenze della stessa;
ed invero, l' ha riferito: “Durante il periodo delle CP_3
pesche, ovvero luglio – agosto più o meno, io andavo a lavorare dalle 7:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18/18;30, in base al lavoro da fare. Io so che il partiva con il Pt_1
camion alle 2:00 di notte per andare a prendere le pesche, e una volta rientrato in magazzino alle 3:00 circa, in base a dove andava a prendere le pesche, scaricava con il muletto le pesche e ricaricava il camion con le casse vuote pronto per ripartire
5 all'indomani. Anche il andava via allo stesso orario, 18/18:30. Preciso che Pt_1
anche in tal caso so di questi orari perché ne parlavo con gli altri colleghi. … io lavoravo dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 20:00 circa e ciò durante il periodo di raccolta delle arance, ovvero novembre – maggio circa;
durante il periodo delle pesche luglio – agosto, io lavoravo dalle 7:00 alle 12:30 e dalle 14:00 fino alle 18/18:30”.
Ebbene, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, quanto al periodo di raccolta delle pesche (luglio – settembre per come riferito dal predetto teste), lo stesso in ricorso, nel precisare i periodi di lavoro svolto alle dipendenze della Pt_1 [...]
, ha escluso i mesi di giugno e luglio di ogni anno;
inoltre, il teste riferisce di CP_4
una articolazione dell'orario di lavoro nemmeno allegata dal che in ricorso ha Pt_1
precisato di avere lavorato dalle “ore 7.00 alle ore 18.30 con un'ora di pausa per il pranzo, tutti i giorni della settimana, da lunedì al sabato compreso…” e non già dalle
2.00 di notte alle 18.30 come riferito dal teste per il periodo della raccolta delle pesche;
inoltre, come evidenziato dal giudice di prime cure, parte delle dichiarazioni rese dal teste sono de relato (cfr. dichiarazione in ordine all'orario di lavoro per il periodo di raccolta delle arance) sicché in difetto di ulteriore puntuale riscontro probatorio alle stesse non può riconoscersi efficacia probatoria;
nella specie detto riscontro non può ravvisarsi nelle dichiarazioni del teste in quanto dichiarazioni generiche e in parte non Tes_1
coincidenti; ed invero, il riferisce che durante la raccolta delle arance il Tes_4 Pt_1
iniziava a lavorare alle 6 e finiva alle 16.30/17.00 come tutti, mentre riferisce Tes_1
che il “poteva arrivare” alle 6 e andare via dopo un'altra ora/ora e mezza rispetto Pt_1
agli altri che cessavano di lavorare alle 16.00 (con pause al mattino e a pranzo variabili).
Inoltre, con riguardo alla domanda di differenze retributive per lavoro ordinario e straordinario, si evidenzia che in difetto di prova dello svolgimento nel corso di ogni anno di almeno 180 giorni di lavoro e quindi in difetto di conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, come meglio precisato in prosieguo, opera la
6 prescrizione quinquennale delle pretese retributive;
come evidenziato dal giudice di prime cure, “le pretese differenze retributive fatte valere sono esaminabili limitatamente al rapporto intercorso tra le parti dal 27.8.2010 al 31.5.2011”; poiché il teste ha CP_3
riferito per il periodo 2007-2010, le dichiarazioni afferenti all'articolazione dell'orario di lavoro, sotto tale profilo, hanno una limitata rilevanza probatoria.
In difetto di prova delle effettive giornate di lavoro svolte e della esatta articolazione oraria della prestazione appaiono infondati i rilievi dell'appellante in ordine alla valutazione delle emergenze istruttorie.
Invero, a fronte di tale quadro probatorio deve escludersi la prova certa sia del lavoro straordinario - per il quale come evidenziato dal giudice di prime cure è necessario un riscontro puntuale e rigoroso di quanto allegato - sia della prestazione di attività per un periodo di almeno 180 giorni, condizione per la conversione del rapporto in indeterminato.
2. Con il secondo motivo, l'appellante principale deduce l'erronea applicazione del
CCNL al caso di specie, sostenendo che il contratto collettivo applicabile sia quello allegato al ricorso introduttivo, relativo al settore ortofrutticolo-agrumario, e non il
CCNL per gli operai agricoli e floro-vivaisti, la cui produzione è stata invece richiesta dal giudice;
evidenzia che nel caso in specie deve applicarsi quello per le aziende ortofrutticole poiché la ditta si occupa della lavorazione e vendita al Controparte_2
commercio dei prodotti agricoli;
che l'azienda appellata ha indicato in modo illegittimo nelle buste paga il CCNL applicato;
precisa che nel settore agricolo è consentita l'assunzione di lavoratori stagionali che si occupano della raccolta in campagna ma non dell'autista, che rientra specificamente nell'elenco dei lavoratori dipendenti delle aziende ortofrutticole ed agrumarie, qual è la ditta;
che esso appellante, come Controparte_2
riferito da tutti i testi, era autista;
che il CCNL allegato al ricorso prevede l'inquadramento nel terzo livello per il conducente di automezzi con peso lordo inferiore ai 50 quintali e nel sesto livello per i raccoglitori e gli addetti al carico e scarico della
7 merce;
aggiunge che l'appellato, costituitosi in giudizio, non ha contestato le mansioni di autista e di addetto al carico/scarico merci svolte da esso lavoratore, limitandosi a una generica contestazione circa l'orario e le giornate lavorate.
Per tali motivi chiede che la sentenza sia riformata sulla base del CCNL ortofrutticolo- agrumario, ritenuto corretto e applicabile al caso in esame.
2.1 Anche detto motivo non può trovare accoglimento.
2.2 Lo stesso appellante aveva prodotto in primo grado, per ogni rapporto a termine intercorso con il datore di lavoro, la “Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav”, da cui si evince che il CCNL applicato al rapporto era quello “per gli operai agricoli e floro- vivaisti”; parimenti dalle buste paga si evince l'applicazione del predetto CCNL (cfr.
“qualifica e livello” e “mansione”).
Parte resistente, inoltre, in primo grado, nella memoria di costituzione ha sul punto precisato che “Nulla è dovuto al ricorrente a titolo di differenze retributive avendo ricevuto quanto previsto dal contratto nazionale per le giornate lavorative effettivamente prestate come da buste paga regolarmente quietanzate che si producono”, così richiamando il CCNL ivi indicato.
Con ordinanza del 03/03/2022, il giudice di prime cure, rilevato che fra i documenti prodotti da parte ricorrente risultava il CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie e non il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti applicato al caso di specie sulla base della documentazione in atti, onerava pertanto il ricorrente della relativa produzione.
Tale produzione è stata effettuata con nota di deposito del 02/05/2022.
Al riguardo il giudice di prime cure ha così statuito: “Parte ricorrente, inoltre, ha lamentato che la retribuzione corrisposta sarebbe inferiore a quella dovuta in base al
CCNL di settore. Sul punto, deve evidenziarsi, innanzitutto, che parte ricorrente ha allegato al ricorso delle tabelle relative ad un CCNL diverso rispetto a quello effettivamente applicato al caso di specie, ovvero il CCNL operai agricoli e florovivaisti,
8 poi acquisito nel corso del giudizio;
sulla base delle tabelle allegate a detto CCNL, la retribuzione oraria riconosciuta al ricorrente risulta conforme ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva. Ed invero, limitando l'esame al periodo non coperto da prescrizione, in relazione all'anno 2010 rispetto all'Area 1, nel cui ambito è inquadrabile il ricorrente ricoprendo la qualifica di operaio specializzato ed essendo inquadrato nel livello 1B, il minimo salariale era fissato in €. 6,42 e in busta paga è stata prevista una retribuzione oraria di €. 7,66, e in relazione all'anno 2011 il minimo salariale era fissato in €. 7,20 e in busta paga è stata prevista una retribuzione oraria di
€. 7,79”.
Sicché, a fronte della mancata applicazione da parte della ditta del contratto CP_1
collettivo invocato dal lavoratore e tenuto conto di quanto statuito dal giudice di prime cure, sarebbe stato onere dello stesso appellante allegare e provare l'insufficienza, ex art. 36 Cost., della retribuzione prevista dal CCNL per gli operai agricoli e floro-vivaisti applicato al rapporto (Sez. L -, Sentenza n. 27711 del 02/10/2023).
2.3 Inoltre, l'appellante che, come detto, in primo grado ha prodotto il diverso CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie, in questo grado ha sostenuto che il contratto per gli operai agricoli e florovivaisti applicato dall'azienda non prevederebbe la figura dell'autista.
Va tuttavia evidenziato che, ai sensi dell'art. 27 del suddetto CCNL, “Gli operai agricoli sono classificati sulla base di “aree professionali” per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria. L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all'art. 88 del CCNL 10 luglio 1998”.
L'appellante ha omesso, tuttavia, di produrre le declaratorie del contratto provinciale relative alle mansioni e ai profili professionali, integrativo della contrattazione nazionale,
9 sì da provare quanto allegato in ordine alla mancata previsione della figura di autista. Già sotto tale profilo il motivo è infondato.
2.4 Ancora, lo stesso appellante - che non ha mai contestato quanto accertato dal giudice di prime cure in ordine alla retribuzione percepita come da buste paga - nel ricorso di primo grado ha allegato di avere svolto le mansioni di “autista, 4 livello CCNL” precisando di avere svolto “le mansioni d'autista automezzi superiori ai 50 q.li, occupandosi anche del carico e scarico delle merci trasportate”; in appello, ha eccepito, contraddittoriamente, che “il CCNL allegato elenca i lavoratori ai quali si applica e risultava essere previsto al terzo livello l'autista di conducente di automezzi con peso lordo inferiore ai 50 quintali ... nonché, al sesto livello, anche gli stessi raccoglitori di agrumi e l'addetto al carico scarico della merce”.
Tuttavia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 27.06.2003 non risultano prodotte integralmente le pagine relative alla classificazione del personale. In particolare, per quanto qui di interesse, l'appellante ha solo prodotto le pagg. 32 e 34; dalle stesse si evince che appartiene al terzo livello il “conducente di autotreno, autoarticolato e autocarro di peso lordo superiore a 150 q.li, anche con mansioni di controllo del sistema frigorifero/conservazione e/o disbrigo di operazioni doganali o simili” (inammissibile quale domanda in quanto nuova e giammai invocabile in difetto di allegazione di tali mansioni) mentre, si può presumere - mancando il foglio 33 del documento - che sia inquadrato al V livello “l'autista: conducente di automezzi di peso lordo inferiore 50 quintali e di autovettura”, atteso che il foglio 34 riporta, subito dopo, la declaratoria del
VI livello super.
Orbene, confrontando le tabelle retributive applicabili ratione temporis (allegate al
“Rinnovo CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie 2011/2013”) per il V livello - sulle declaratorie del IV il collegio non può pronunciarsi in quanto non allegate in atti - e tenuto conto che il suddetto contratto prevede la prestazione oraria di
40 ore settimanali, dividendo la retribuzione lorda mensile comprensiva dei previsti
10 aumenti contrattuali per il divisore 173, si ottiene un importo della paga oraria di € 7,76, inferiore a quello attestato nelle buste paga per l'anno 2011 (€ 7,79).
Infine, solo per completezza motivazionale, la retribuzione oraria relativa all'invocato IV livello sarebbe stata di € 8,10, con uno scostamento irrisorio rispetto a quella corrisposta in concreto al lavoratore, accertata dal primo giudice e rimasta, come detto, incontestata.
Risulta pertanto del tutto evidente come nella specie non si possa ipotizzare alcuna insufficienza della retribuzione ex art. 36 della Costituzione.
3. Con il terzo motivo, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi;
deduce che la continuità e regolarità della prestazione lavorativa per dieci mesi all'anno, ripetuta nel tempo, rappresenti prova dell'unicità del rapporto di lavoro;
evidenzia, altresì, che i crediti vantati – con l'eccezione di tredicesima, quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto (TFR) – sono comuni a entrambe le tipologie contrattuali. Chiede, pertanto, la riforma anche di tale capo della sentenza, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.
3.1 Anche il superiore motivo è infondato.
3.2 Appare pacifico infatti che, come affermato anche dal giudice di prime cure, esclusa la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato tra le parti e non essendovi atti interruttivi prima del deposito del ricorso introduttivo in data 9.7.20515, ai sensi dell'art. 2948 c.c., i crediti retributivi maturati prima del 9.7.2010 devono ritenersi prescritti.
In tema è univoco l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano
11 produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e
2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità”- Sez. L - , Sentenza n. 20918 del 05/08/2019.
In mancanza di elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro continuativo e a tempo indeterminato, la statuizione del giudice di prime cure sul punto appare corretta.
4. In ragione di quanto esposto, l'appello principale deve essere rigettato.
5. Con memoria di costituzione tempestivamente depositata il 3.2.2023 (a fronte dell'udienza di discussione fissata per la data del 14.02.2023) e notificata alla controparte, ha proposto appello incidentale avverso il capo della Controparte_2
sentenza che ha accolto parzialmente la domanda relativa alla retribuzione del mese di maggio 2011. Ripropone, invero, l'eccezione di compensazione proposta in primo grado, sostenendo di aver corrisposto al lavoratore, a titolo retributivo, la complessiva somma di euro 12.600,00 per l'anno 2011, come allegato dallo stesso appellante, e che null'altro è dovuto allo stesso.
Chiede, infine, la riforma del capo inerente alle spese processuali, con condanna della controparte al pagamento integrale delle stesse;
in via subordinata, la compensazione integrale;
in via ulteriormente gradata, alla luce del valore della pretesa parzialmente soddisfatta, la corretta determinazione del valore della causa, sulla base del decisum e non del petitum, richiamando sul punto il principio di diritto enunciato nella ordinanza della Corte di cassazione n. 9237/2022.
5.1 L'appello incidentale non può trovare accoglimento.
5.2 Va premesso che il datore di lavoro nulla ha provato in ordine al pagamento della retribuzione relativa al mese di maggio 2011, posto che la relativa busta paga prodotta non risulta sottoscritta dal lavoratore.
12 Quanto alla eccezione di compensazione delle somme pretese dal lavoratore con le asserite maggiori somme corrisposte, va richiamato il principio di diritto secondo cui “il patto di conglobamento nei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto, può essere ammesso solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria,
e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza che, in senso contrario, possa essere invocato il criterio dell'assorbimento - imperniato sul
"trattamento globale più favorevole" tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi - che, fondandosi sulla diversa situazione della conversione di un rapporto qualificato "ab origine" come autonomo in un contratto di prestazione
d'opera subordinata, pone la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto (Cass. n. 8255 del
2010; conf. Cass n. 8097 del 2002)”- Cassazione civile sez. lav., 27/03/2013, (ud.
27/02/2013, dep. 27/03/2013), n.7685.
Sicché le somme corrisposte dal datore di lavoro in eccedenza rispetto ai minimi tabellari si presumono corrisposte per lo svolgimento dell'attività ordinaria e non sono soggette ad alcuna compensazione con quelle ulteriori pretese dal lavoratore sulla base del contratto, salva la prova di un eventuale erronea corresponsione, non ricorrente nel caso in esame in difetto di alcuna allegazione e prova.
5.3 Altrettanto infondata appare la richiesta di riformare il capo della sentenza che ha disposto la condanna del resistente in primo grado al pagamento delle spese processuali per un quarto, attesa la congruità della liquidazione tenuto conto dell'accoglimento, sia pure ridotto, della domanda proposta dal lavoratore e della corretta quantificazione sulla
13 base delle tabelle vigenti e del valore originario della causa in ragione della decurtazione operata per effetto della disposta compensazione per un quarto (sicché l'importo posto a carico dell'odierno appellato, pari a € 1.012,50, è inferiore all'importo che sarebbe spettato per intero al lavoratore, nella misura di € 1.278,00, ove le spese fossero state liquidate sulla base del decisum).
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va confermata.
7. Le spese del presente grado, in virtù della soccombenza reciproca, possono integralmente compensarsi.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
compensa interamente le spese del presente giudizio.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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