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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 20249/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Guerra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 20249/2020 tra
( c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Roberta Canavese Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Principi d'Acaja n. 57
-PARTE ATTRICE -
e
( c.f. ) rappresentato e difeso dall' avv.to Paolo Dotta ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cuneo, Corso Dante
-PARTE CONVENUTA-
e
P.I.: rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Alberto Controparte_2 P.IVA_1
Ciani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via Magenta 41
-PARTE CONVENUTA-
e
Controparte_3
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo Vaira ed elettivamente domiciliata presso P.IVA_2
il suo studio in Torino, Via Bertola n. 59
- PARTE CONVENUTA-
Sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 7 Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice, proprietario del veicolo tg. HYUNDAI tg BG819EJ ha convenuto in giudizio la propria compagnia assicurativa e proprietario del veicolo antagonista, Controparte_2 CP_1
al fine di ottenere la somma di euro 37.835,90 a titolo di saldo del risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 29 dicembre 2017 non ritenendo satisfattivo l'importo di euro 13.177,00 versato ante causam da di cui euro 11.377,00 per Controparte_2
danno biologico ed euro 1800,99 per danno materiale.
Parte attrice attribuisce la responsabilità esclusiva del sinistro al conducente dell'autoarticolato composto da motrice DA tg FD410VL e semirimorchio AU tg XA799BM di proprietà del sig.
e condotto dal sig. il quale, procedendo nello stesso senso di marcia del CP_1 CP_4 veicolo attoreo in Carignano (TO), SSP 633, del km 2+350, nei pressi della località “Tetti Sagrin”, non arrestava tempestivamente la marcia dell'automezzo e urtava con la parte anteriore del proprio mezzo la parte posteriore del veicolo attoreo.
, costituitasi in giudizio, non ha non contestato la responsabilità del sinistro e Controparte_2
ha chiesto il rigetto della domanda attorea ritendo di aver risarcito integralmente sia i danni subiti dall'autovettura Hyundai targata BG819EJ mediante il pagamento della somma di € 1.800,00 sia i danni subiti dall'attore mediante il pagamento della somma di € 11.377,00 calcolati su una I.P. di 6 punti percentuali.
Ha eccepito che in caso di riconoscimento di una I.P. superiore al 9%, l'azione diretta nei propri confronti risulterebbe improponibile e/o inammissibile per non applicabilità della procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni.
, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'erroneità della domanda attorea CP_1
incardinata nelle forme di cui all'art. 149 Dlgs n.209/05 (c.d. indennizzo diretto) anziché in quelle di cui all'art.148 Dlgs n.209/05 (c.d. forma ordinaria) per avere lamentato in atto di citazione un danno biologico nella misura del 11-12%; la nullità dell'atto di citazione nei propri confronti per la mancata formulazione di una domanda di condanna;
la prescrizione del credito nei propri confronti ex art. 2847
c. 2; l'integrazione del contraddittorio nei confronti della propria compagnia assicuratrice
[...]
.; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda attorea. CP_5
Parte attrice, a fronte dell'eccezione di improponibilità/inammissibilità della domanda sollevata dalla propria compagni assicurativa e dal convenuto per avere l'attore lamento, in atto di citazione, CP_1
un danno biologico permanente superiore al 9%, limite entro il quale è consentito azionare la procedura pagina 2 di 7 di risarcimento diretto, su autorizzazione del Giudice ha esteso il contraddittorio nei confronti della compagnia del responsabile civile . CO
, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare CO
l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 C.d.A. per avere l'attore agito sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale contestualmente contro quale compagnia Controparte_7
assicuratrice la RCA del proprio veicolo e contro , quale compagnia Controparte_5
assicuratrice la RCA del veicolo di proprietà del sig. nonostante le due procedure di CP_1
indennizzo, diretto ed indiretto, siano tra loro alternative e non cumulative.
Ne merito ha contestato la quantificazione del danno come operata dall'attore.
La causa è stata istrutta a mezzo testi e CTU medico legale.
La domanda di parte attrice è fondata nei limiti che seguono.
In via preliminare
Cessata materia del contendere
Va dichiarata cessata la materia del contendere per rinuncia alla domanda ed all'azione proposta dall'attore nei confronti di Controparte_2
All'udienza del 15 Luglio 2022 parte attrice ha dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti di a spese compensate e quest'ultima ha accettato la rinuncia e la compensazione delle Controparte_2
spese.
La rinuncia alla domanda determina una pronuncia non di carattere processuale, ma di merito.
Tale rinuncia non necessita di alcuna accettazione da parte del convenuto "rinunciato" che tuttavia è stata manifesta.
Circa l'esito formale di tale situazione mentre in dottrina appare consistente l'orientamento secondo cui deve espressamente rigettarsi la domanda la giurisprudenza appare prevalentemente attestata nel senso che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
E questo perché il nostro processo è retto pur sempre dal principio dispositivo (della domanda) e quindi la formula ellittica di cessazione della materia del contendere (che nel processo civile. a differenza di quello amministrativo o tributario non ha una specifica delineazione) è formula che non integra una modo autonomo di definizione del processo civile, ma di un mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragione di essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, atto a far venir meno l'interesse a proseguire il giudizio, atteso che sulla sentenza che dichiari cessata la materia del contendere può essere fondata un'exceptio rei iudicatae, nel caso di riproposizione della domanda rinunciata (così nella S.C. sopra citata e anche ad esempio in Cass 8219/96, nello stesso senso Cass 23 aprile 1966 n.1047)
pagina 3 di 7 Eccezione di erroneità e nullità della domanda formulate da CP_1
Devono essere rigettate le eccezione formulate da proprietario dell'autoarticolato CP_1
composto da motrice DA tg FD410VL e semirimorchio AU tg XA799BM condotto dal sig.
responsabile del sinistro. CP_4
Il proprietario del veicolo è litisconsorte necessario sia nella procedura di risarcimento diretto previsto dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore sia nella procedura di risarcimento ordinario previsto dall'articolo 144 promossa dal danneggiato nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile. ( Cass. sentenza n. 15637 del
4 giugno 2024).
In entrambi i casi, oltre alla Compagnia assicurativa, deve essere chiamato in causa anche il soggetto responsabile del danno individuato nel proprietario del veicolo da considerarsi litisconsorzio necessario.
La ratio di tale assunto consiste nel rafforzare la posizione del danneggiato dal sinistro.
La partecipazione del responsabile civile al giudizio è giustificata dalla necessità di evitare che il responsabile possa affermare l'inopponibilità nei suoi confronti dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore danneggiato posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i rispettivi rapporti ex art. 149 comma 2 codice della assicurazioni private (Cass. 21896/2017).
Trattandosi di un litisconsorzio necessario ex art. 102 cpc deve respingersi anche la nullità della citazione per omessa domanda svolta dall'attore dei confronti del proprietario del veicolo danneggiante che, in ogni caso, costituendosi in giudizio e svolgendo ampiamente le proprie difese, ha sanato i vizi lamentati.
Eccezione di improponibilità/inammissibilità della domanda formulata da CO
[...]
Tale eccezione non risulta fondata.
L' azione giudiziaria è stata proposta inizialmente da parte attrice nei confronti di Controparte_2
che legittimamente ha opposto la propria incompetenza ex art. 144 del codice delle assicurazioni avendo parte attrice dedotto, nell'atto introduttivo, di avere subito un danno biologico permanente superiore al
9% limite entro il quale è consentito azionare la procedura di risarcimento diretto.
Le azioni giudiziali di risarcimento diretto ex art. 149 CDA e di risarcimento indiretto ex art. 144 CDA sono alternative e non cumulative.
Rinunciata la domanda nei confronti di Controparte_2 CO deve ritenersi legittimata passiva rispetto alla domanda formulata dall'attore.
La richiesta di risarcimento del danno è stata inviata ad entrambe le compagnie assicurative ( doc 11 di parta attrice ) e tale adempimento è di per sé sufficiente a costituire la condizione di proponibilità della pagina 4 di 7 domanda anche nei confronti della compagnia del responsabile civile come emerge dal combinato disposto degli articoli 145 c. 2, 149 e 150 del codice delle assicurazioni.
Nel merito
Non risultano contestati in atti né la dinamica del sinistro né la responsabilità esclusiva del conducente dell'autoarticolato di proprietà di nella causazione del sinistro. CP_1
In punto quantum
Danni non patrimoniali
Sulla base della CTU medico legale espletata, le cui conclusioni sono condivisibile, in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, i danni subiti dall'attore, di anni 60 al momento del sinistro, a seguito del quale ha riportato “una frattura dello spigolo somatico anterosuperiore di L1 evoluta in deformazione a cuneo del soma vertebrale e distorsione del rachide cervicale”, in applicazione delle Tabelle di AN ( anno 2024 ) vengono quantificati in euro 26.179,50 sulla base del seguente prospetto:
IP 10% euro 18.417,50
ITP 30 gg al 75% euro 2587,00
ITP 60 gg al 50% euro 3450,00
ITP 60 gg al 25% euro 1725,00
Non si ritiene dovuta alcuna personalizzazione del danno in assenza di circostanze che dimostrino che le lesioni subite dall'attore abbiano comportato delle conseguenze anomale o del tutto peculiari rispetto a quelle ordinariamente derivanti in casi analoghi o per categorie simili di danneggiati.
Da tale somma di euro 26.179,50 deve essere dedotta la somma di euro 11.377,00 versato ante causam dalla compagnia residuando, a favore dell'attore l'importo di euro 14.802,50. Controparte_8
Sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento extracontrattuale, in sede di liquidazione, occorre considerare oltre alla svalutazione, che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito (c.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).
Il giudice di merito deve pertanto attribuire entrambe queste voci al danneggiato, anche se la parte non le abbia espressamente richieste, senza che questo determini un vizio di ultrapetizione.
Sulla base di quanto sopra, la somma di euro 14.802,50 calcolata sulla base di tabelle successive al sinistro verificatosi il 29/12/2017 deve essere dapprima devalutata alla data del sinistro ( euro 12.376,67)
( Cass. 21/03/2011 n. 6357).
pagina 5 di 7 Sulla somma devalutata di euro 12.376,67 devono essere calcolati rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivaluta di anno in anno ottenendo l'importo di euro 16.252,62 comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria ( 12.376,67 + 3875,95) ( Cass. Sez. unite 1712/1995).
Dovranno essere rimborsate all'attore anche le spese mediche ritenute congrue dal CTU nella misura di euro 627,36 e il costo della sola relazione medico legale di parte pari ad euro 610,00 come da fattura quietanza prodotta ( doc. 16 attoreo) non risultando in atti documento attestante il pagamento del CTP in sede di CTU.
Con riferimento al danno materiale deve essere rimborsato all'attore la somma di euro 397,00 sostenuta per la rimozione del veicolo ( doc. 3 attoreo ) la somma di euro 45,50 per la pratica di cessazione della circolazione presso la motorizzazione civile e la somma di euro 100,00 per la demolizione del veicolo
(doc. 4 attoreo.
Non si ritiene dovuto, in difetto di prova, il fermo tecnico quantificato in euro 350,00 ( euro 50 per 7 giorni).
L'attore ha anche diritto al valore commerciale dei veicolo al momento del sinistro quantificato da
[...] in euro 1000,00 sulla base della perizia del proprio fiduciario ( doc 4 ) e dall'attore Controparte_2
in euro 1900,00 sulla base di un generico riferimento ad un listino eurotax disponibile on line non prodotto.
Tenuto conto che dalla perizia prodotta da ( doc 4 ) il fiduciario della compagnia Controparte_9 ha dichiarato che “il valore commerciale desunto da riviste del settore oscilla tra € 1.000,00 / 1.500,00” il giudice ritiene di quantificare, in via equitativa, detto valore in euro 1250,00.
L'ammontare del danno non patrimoniale subito dall'attore è pari dunque ad euro 3029,86 ( 627,36 +
610,00 +397,00 + 45,50 +100,00 + 1250,00).
Avendo corrisposto ante causam la somma di euro 1800,00 ( doc 1 di parte Controparte_2 convenuta ) residua un credito a favore dell'attore di euro 1229,86. Controparte_2
Spese di causa
Le spese di causa seguono la soccombenza e liquidate, sulla base del decisum, ex D.M. 55/2014, in euro
1615,00 per le fasi studio ed introduttiva, ex D.M. 147/2022 applicabile dal 23 ottobre 2022 (Cass. ordinanza n. 33482 del 14 novembre 2022) in euro 3381,00 per le fasi istruttoria e decisionale ed in euro 441,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita e così complessivamente in euro
5437,00 oltre 15% spese generali oltre Iva e CpA come per legge sono poste a carico delle parti convenute in favore di parte attrice.
Le spese di CTU liquidate, con separato decreto del 6/3/2023, in euro 696,65 oltre accessori di legge vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede
- dichiara cessata la materia del contendere a spese compensate con riferimento alla domanda formulata da parte attrice nei confronti di in quanto rinunciata;
Parte_1 Controparte_2
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice condanna le parti convenute
[...]
e al pagamento in solido in favore Controparte_3 CP_1
di parte attrice della somma di euro 16.252,62 a titolo di saldo risarcimento danno non Parte_1
patrimoniale e della somma di euro 1.229,86 a titolo di saldo risarcimento danno materiale oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
-condanna le parti convenute e Controparte_3 CP_1
al pagamento in solido in favore di parte attrice delle spese di causa che liquida
[...] Parte_1
in euro 5437,00 oltre 15% spese generali oltre Iva e CpA come per legge oltre rimborso contributo unificato e diritti di cancelleria;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute Controparte_3
e in solido le spese di CTU, liquidate con sperato decreto, in euro
[...] CP_1
696,65 oltre accessori di legge.
Così è deciso in Torino, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Guerra
pagina 7 di 7