TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2373/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.2.2025 da
1) Parte_1 nata aMilano (MI) il 07.05.1991 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 res.te in Boffalora Sopra Ticino Via Aldo Moro 8 con gli Avv.ti Barbara Galli e Luca Cislaghi
e
2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], con l'Avv. Paola Baroli
con i seguenti figli:
, nata in [...], il [...], C.F. cittadina italiana, Persona_1 C.F._3
minore di età
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
24.2.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico,
pagina 1 di 4 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) In considerazione del fatto che il sig. abita e lavora lontano dalla casa di abitazione della figlia CP_1 minore, e ciò necessariamente comporta problemi di natura burocratica (quali ad esempio firma di deleghe e autorizzazioni scolastiche ect), i genitori richiedono, nell'interesse della minore, che venga dichiarato l'affido esclusivo della figlia minore in capo alla madre. Per_1
La figlia continuerà a vivere prevalentemente in Boffalora Sopra Ticino con la madre, la quale avrà esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sulla figlia. In particolare viene riconosciuta alla IG la facoltà di decidere autonomamente e prestare il consenso in merito a Parte_1 questioni inerenti anche salute e istruzione della figlia (ed in particolare scelte medico-sanitarie, scolastico-educative, gite, fissazione della residenza, decisioni relative a questioni burocratiche – amministrative, richiesta di documenti dei minori validi per l'espatrio). Le altre decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno invece adottate da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Il sig. avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione della figlia e potrà CP_1 ricorrere al Giudice quando riterrà che siano state assunte delle decisioni pregiudizievoli agli interessi della minore.
2) Il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di €. 250,00 (leggasi euro duecentocinquantavirgolazerozero), somma che sarà versata alla IG , alle coordinate bancarie dalla stessa comunicate, anticipatamente entro il giorno 28 di Pt_1 ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat
(prima rivalutazione gennaio 2026). L'assegno unico permane di esclusiva spettanza della IG . Il signor si impegna si Pt_1 CP_1 impegna attivamente a fornire la documentazione e le informazioni necessarie e ad apporre le proprie firme di consenso nella rinnovazione della domanda: il percipiente sarà indicato in via esclusiva nella persona della IG , con accredito presso il di lei conto corrente. Pt_1
4) Il padre terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 2 di 4 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il padre, compatibilmente con i propri impegni e turni lavorativi, gli impegni lavorativi della madre e gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, potrà tenere con sé la figlia con le seguenti modalità: ogni tre weekend, alternativamente il sabato o la domenica, dalle ore 10,00, quando andrà a prenderla a casa della madre, per riportarvela entro le ore 18,00.
6) Nelle vacanze estive la minore passerà con il padre 7 giorni anche non consecutivi e con la madre 14 giorni anche non consecutivi. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il periodo scelto di vacanza entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Per le festività i genitori osserveranno, invece, la regola dell'alternanza.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, il 26.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 4