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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4656 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Napoli
VI SEZIONE CIVILE Il Giudice, dr.ssa Valeria Conforti ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 30197 /2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 30.10.2024 previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. in misura ordinaria
TRA
(CF C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé medesimo quale Avv.to del foro di Catanzaro ed anche dall' Avv. Valeria Pollinzi del medesimo foro, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato in Sellia Marina alla via Giardinello snc presso Controparte_1
ATTORE E
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di risposta dall' Avv. Alessandra Lazzaro del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell' Avv. Vincenzo Bilancio, in Napoli alla via Toledo n. 429
CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
nata a [...] l'[...] (c.f. ,) CP_3 C.F._3 elettivamente domiciliata in Sellia Marina presso alla via Controparte_1
Giardinello snc con l'avvocato che la la rappresenta e Parte_1 difende giusta procura in atti.
Oggetto: scioglimento comunione ordinaria - azione di regresso ed altro
Conclusioni: come da note di trattazione del 30.11.2022 per parte attrice ed interventrice;
come da note di trattazione del 28.10.2024 per parte convenuta
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
E tuttavia venendo in rilievo una vicenda processuale piuttosto articolata caratterizzata da estrema conflittualità tra le parti è quanto mai opportuna una sintesi dei passaggi processuali e delle posizioni assunte dalle parti.
1. ha introdotto il presente giudizio al fine di Parte_1 ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria dell'immobile sito in Napoli alla via Diodato Lioy n. 14, meglio descritto in atti premettendo di esserne comproprietario nella misura del 50% ciascuno con CP_2
Ha precisato che egli aveva acquistato il bene il 17.7.1992 con atto per notar da in comune Persona_1 Persona_2 CP_ e pro indiviso con l' Avv. ; poi in data 27.11.1997 quest'ultima aveva alienato la quota di sua proprietà – pari al 50% - a CP_2
Ha rappresentato di avere tentato la divisione dell'immobile in via stragiudiziale senza esito e di avere anche esperito il tentativo obbligatorio di mediazione senza esito positivo, riservando ad altra sede l'azione giudiziaria per ottenere il rimborso delle somme erogate in conto capitale in favore della Comunione.
Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta CP_2 senza opporsi allo scioglimento della domanda di divisione, salvo domandarne una temporanea sospensione respinta dal Tribunale ha operato in primo luogo operato talune precisazioni in ordine alla ricostruzione dei rapporti con il . Pt_1
Ha rappresentato di avere avuto una relazione con l'attore, dalla quale erano nati due figli, relazione sfociata solo in un secondo momento nel matrimonio solo contratto il 17.4.2003 (cessato di fatto nel gennaio 2014). Ha proposto domanda riconvenzionale articolandola in una serie di richieste;
ha domandato la condanna dell'attore al rimborso pro quota di quanto dalla medesima già pagato al Condominio ove è sito il bene da dividere e, dunque, in relazione a debiti sorti carico della comunione: pagamento di debiti verso il condominio per l'importo di euro 15.782,69, pari al 50% di quanto da ella già corrisposto per evitare l'esecuzione forzata intrapresa dall'ente di gestione per il recupero di spese di lite afferenti diversi giudizi incardinati da entrambi i comproprietari nei confronti del Condominio;
ed altresì per altri debiti scaduti e maturandi, pari ad euro 20.208,82, in relazione ai quali ella ha dovuto sottoscrivere una transazione con il al fine di CP_5 evitare ulteriori azioni esecutive.
2 La convenuta, sempre in via riconvenzionale, ha altresì domandato il rimborso delle quota parte dei frutti civili non percepiti assumendo la violazione da parte dell'attore dell'art. 1102 c.c. ; a tal fine ha rappresentato che sin dalla fine di luglio 2015 Parte_1 aveva iniziato a detenere in via esclusiva l'immobile senza darle possibilità di farne un pari uso, modificando la serratura di ingresso a sua insaputa e nonostante ella gli abbia espressamente rappresentato di volere esercitare i propri diritti di comproprietaria con diverse missive.
Ha poi chiesto il conto della gestione dell'immobile dal 2009 al 2013, ossia in relazione al periodo in cui ha Parte_1 pacificamente concesso in locazione il bene comune a studenti universitari ovvero operato altro uso, percependo per l'intero i canoni e/o i frutti senza corrisponderle la quota parte ed omettendo di rendere il conto.
Infine ha invocato l'applicazione dell'art. 1115 c.c. comma terzo c.c. evidenziando che lo scioglimento della comunione potrà essere effettuato ma, ai sensi dell'art. 1115 c.c., “si dovrà procedere – sul prezzo ricavato – dapprima al pagamento integrale di tutti i debiti contratti nei confronti del Condominio, oltre che degli oneri condominiali che continueranno a scadere sino alla vendita, nonché previo riconoscimento in capo all' attuale convenuta della maggiore quota, dovuta per il rimborso dei debiti della comunione già estinti – o che saranno estinti nelle more del giudizio in esecuzione dell' accordo transattivo sottoscritto con il condominio -, per il diritto alla riscossione dei frutti civili già percepiti dall' attuale attore e spettanti alla IG.ra nella misura del 50%, all' esito del CP_2 rendiconto e in applicazione iplina della comunione ordinaria, oltre al pagamento dei frutti non riscossi per l'occupazione dell' immobile da parte dell' Avv. a far data dal mese di luglio 2015, Pt_1 sino alla data odierna, non avendo ancora provveduto a CP_6 consegnare le chiavi della serratura alla IG.ra ”. CP_2
Nella prima memoria ex art. 183 primo comma c.p.c. (formulazione ante Cartabia) parte attrice ha replicato alle richieste svolte dalla convenuta in via riconvenzionale evidenziando che : in relazione ai crediti per debiti comuni estinti pende altro giudizio già instaurato con conseguente litispendenza;
i frutti civili richiesti non sono dovuti perché non provati ed in ogni caso impiegati per soddisfare i bisogni familiari fino al 26.4.2016 essendo fino a quella data vigente anche la comunione legale dei coniugi.
Sempre nella medesima memoria parte attrice ha domandato la condanna della convenuta al rimborso dei costi integralmente sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile (miglioramenti), oltre che per il
3 pagamento delle rate di mutuo, degli oneri condominiali straordinari per un totale di euro 138.906,65, “Del corrispondente valore chiede perciò formalmente, precisando in tal senso la sua domanda originaria, che si tenga conto in sede di ripartizione delle quote”.
Nella prima memoria ex art 183 c.p.c. la convenuta ha parzialmente rinunciato ad una parte della domanda riconvenzionale di euro 15.782,69, ed in particolare al riconoscimento del credito di euro € 13.666,69 già giudizialmente riconosciuto in altra sede, rinnovando la richiesta di accertamento del credito a tale titolo limitatamente alla somma di € 2.116,00, pari al 50% del residuo del debito della comunione corrisposto nelle more. Nel confermare le altre richieste formulate in via riconvenzionale, la convenuta ha poi precisato la quantificazione del credito vantato con specifico riguardo a quello fondato sul mancato godimento del bene comune e per il rimborso della somma di € 200,00 (€ 400,00/2) sostenuto a titolo di riparazione dei danni provocati a terzi da infiltrazioni provenienti all'immobile comune.
Con ordinanza del 27.2.2019 il giudice precedente assegnatario del fascicolo disponeva su richiesta della convenuta il sequestro giudiziario del bene per garantirne la custodia e la comune gestione con nomina di un custode il quale si immetteva nel possesso dell'unità immobiliare in data 4.4.2019.
Con comparsa depositata il 24.6.2019 ha spiegato intervento volontario adesivo in quanto nelle more è divenuta CP_3 proprietaria pro quota dell'immobile oggetto della domanda di divisione avendo acquistando la quota dal padre (con atto Parte_1 per notar in Torino del 27 giugno 2018). Per_3
Ha spiegato un intervento adesivo nei seguenti termini: “a norma dell'art. 111 cpc 3° comma la istante, come innanzi rappresentata e difesa, intende intervenire nel processo al fine di coltivare, in luogo e adesivamente al suo dante causa, tutte le istanze e le difese sinora spiegate che fa proprie, nessuna esclusa, e che si abbiano per richiamate nel presente atto, precisando a sua volta le seguenti” .
Dopo una prima assegnazione della causa a sentenza, la procedura è stata rimessa sul ruolo istruttorio per la necessità di espletare una specifica consulenza tecnica ed acquisire la relazione ipocatastale ventennale (ordinanza del 20.7.2023). Espletata la CTU ed attese le relative risultanze, il Tribunale poneva d'ufficio alle parti ex art. 101 c.p.c. la questione relativa alla possibile inammissibilità della domanda di divisione in ragione delle difformità edilizie riscontrate e non sanate.
4 Alla successiva udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 28.10.2024 compariva mediante il deposito di note di trattazione contenenti le proprie conclusioni la sola parte convenuta, conclusioni che qui si riportano intergalmente:
“questa difesa PRELIMINARMENTE insiste per l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori formulati e non ammessi nelle memorie di cui all'art. 183 6° c.p.c., da intendersi qui richiamati e nuovamente formulati. In via subordinata, precisa le Conclusioni, riportandosi a tutte quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, nella memoria ex art. 183 6° c.p.c. 1° termine, in tutti gli altri scritti difensivi e nei verbali di causa, note di trattazione scritta, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte, insistendo per la dichiarazione di inammissibilità della domanda principale spiegata dall'avv.
di scioglimento della comunione, alla luce Parte_1 dell'eccezione sollevata da questo Giudicante;
insiste altresì per il rigetto di tutte le domande formulate sia da che da Parte_1
; per il rigetto della doma ata nella CP_3 memoria ex art. 183 6° c.p.c. 1° termine dall'avv. , Parte_1 ovvero di tener conto, in sede di ripartizione d i incrementi di valore e migliorie per pagamento rate di mutuo, pagamento oneri condominiali straordinari, pagamento lavori di ristrutturazione straordinaria, quantificati dal sig. avv. nell'importo Parte_1 di euro 139.906,65: su tale domanda la scrivente difesa ha già avuto modo di evidenziare l'infondatezza delle pretese economiche, tutte rimaste sfornite di prova o assolutamente inammissibili, in particolar modo risulta infondata l'avversa pretesa di ottenere il rimborso delle rate di mutuo pagate dallo stesso , trattandosi di un contratto di Pt_1 mutuo a cui è rimasta estranea la prof.ssa essendo stato lo CP_2 stesso contratto solo dal e dall'avv. ine e nel quale la Pt_1 signora non è trata. CP_2
Altresì insiste per l'accoglimento di tutte le domande riconvenzionali formulate nell'interesse della sig.ra , ivi CP_2 compresa la domanda di rimborso di tutte le spese sostenute per debiti nei confronti del condominio, per l'importo complessivo di euro 24.164,62 oltre interessi nella misura dovuta, del riconoscimento dell'indennità per mancato godimento del bene, del riconoscimento della domanda di rimborso di tutti i canoni di locazione percepiti esclusivamente dall'avv.
, del riconoscimento del diritto al rimborso della IG.ra Pt_1 CP_2 rico dell' Avv. Granata per la quota dei debiti resi comunione già estinti dalla convenuta e di cui ST era condebitore;
del riconoscimento del diritto della Prof.ssa al rimborso dell' CP_2 importo di € 200,00 ( € 400,00 /2) per ave ente provveduto al pagamento dei danni subìti dai IGg.ri , a causa delle Parte_2 infiltrazioni provenienti dall' appartame , somme CP_2 CP_7 tutte specificate nella comparsa conclusion in tutti i vari atti depositati nell'interesse della convenuta, pari ad euro
5 56.438,69 oltre le spese legali per la fase cautelare del reclamo e spese legali del presente giudizio di merito, ovvero quella maggiore o minore somma che il Tribunale accerterà. Chiede altresì che le spese per la custodia dell'immobile siano poste tutte a carico esclusivo dell'avv. e/o della terza Parte_1 intervenuta in solido tra loro, essendo stata l'azione CP_3 determinata nto dell'avv. , il quale si era Pt_1 impossessato del bene, non consentendone l'utilizzo ed il possesso all'odierna Convenuta, come ampiamente esposto nel provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro giudiziario. All'esito dell'accertamento delle somme vantate dalla prof.ssa
[...] riconoscere in capo a quest'ultima il diritto ad otten CP_2 quota di proprietà sull'immobile corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti ai sensi dell'art. 1115 c.c. In via subordinata e, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice ritenesse di autorizzare lo scioglimento della comunione e, quindi, la divisione, vorrà porre tutte le spese necessarie per sanare gli abusi a carico di e della terza intervenuta , Parte_1 CP_3 eventualmente anche in solido fra loro. In ogni caso, con condanna di Controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio, nonchè al pagamento di spese e competenze di giudizio anche della fase cautelare di sequestro giudiziario e del reclamo, la cui liquidazione è stata rimessa alla decisione nel merito, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., anche ridotti alla metà, atteso l'avvenuto deposito di tali atti, giusto provvedimento del Tribunale del 06.12.2022, al cui contenuto ci si riporta. Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice ritenesse di non poter decidere il giudizio e disporre un ulteriore rinvio, chiede che Voglia delibare CON SENTENZA PARZIALE, come già richiesto solo sulle domande avanzate dalla convenuta e relative al CP_2 riconoscimento di tutti i crediti vantati e i i causa e nella documentazione depositata”.
2. Tanto premesso, il Tribunale in primo luogo evidenzia che la domanda principale di divisione necessita di un approfondimento istruttorio mediante il richiamo del CTU a chiarimenti in ordine alla natura degli abusi riscontrati - anche in relazione al vincolo esistente sul bene - alla presumibile data di realizzazione delle opere che li hanno determinati ed alla trascrizione della domanda giudiziale di scioglimento della comunione. Pertanto la presente sentenza ha natura non definitiva in quanto il giudice deciderà in questa sede tutte le altre domande proposte dalle parti fatta eccezione per la domanda di scioglimento di comunione ordinaria in relazione alla quale verrà predisposta apposita ordinanza di rimessione della causa in istruttoria.
6 Procedendo con ordine occorrono talune precisazioni in merito all'intervento volontario adesivo alla domanda attorea svolto da con comparsa del 24.6.2019 in veste di acquirente CP_3 della quota del 50% dell'immobile sito in Napoli, via DIODATO LIOY N. 14 ( locali censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 2 m.n. 18 sub. 9 Via Diodato Lioy n. 14 P. 2 z.c. 12 cat. A/4 cl. 4 vani 3,5) ad ella trasferita da con atto del per notar in Parte_1 Per_3
Torino del 27 giugno 2018, repertorio numero 34704/22587.
L'intervento si inquadra agevolmente nell'art. 111 c.p.c. quale intervento del successore a titolo particolare del diritto controverso;
come si ricava dall'esame del dato letterale della citata norma in via generale se nel corso del processo si traferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie.
E' nella facoltà del successore a titolo particolare intervenire nel processo, come è avvenuto nel caso in esame, o essere chiamato in esso chiamato, ma solo ove le altre parti vi consentano l'alienante può essere estromesso.
Tale consenso non è stato mai chiaramente espresso sicché l'intervento di resta tale ma la sentenza pronunciata CP_3 verso l'alienante spiegherà sempre i suoi Parte_1 effetti anche nei suoi riguardi (art. 111 c.p.c. comma terzo ).
La richiesta di declaratoria di inammissibilità del suddetto intervento volontario, formulata dalla convenuta sul CP_2 presupposto della domandata nullità dell'atto di compravendita che ha trasferito la quota del 50% in favore della interventrice perché inficiato da nullità assoluta in ragione degli abusi riscontrati e della divergente dichiarazione resa nel rogito dall'alienante, è evidentemente tardiva.
Solo con le note del 3.5.2024, ampiamente successive allo spirare delle preclusioni istruttorie la convenuta ha sollevato siffatta questione.
La Corte di Cassazione in argomento ha di recente avuto modo di chiarire che pur rientrando la nullità del contratto per violazione di norme imperative in un'eccezione in senso lato e, dunque, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo è tuttavia necessario che i presupposti di fatto che la sostengano siano stati acquisiti nel giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie.
7 “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello)” (Cass civ ord. N. 4867/2024). Si è evidenziato prima che gli elementi fattuali posti a base della rilevata nullità sono emersi dopo lo spirare dei termini per le deduzioni assertive e di prova.
2.1. Sgomberato il campo dalla suddetta questione preliminare, si deve passare ad esaminare la domanda attorea volta al riconoscimento di una serie di crediti per migliorie ed interventi realizzati dall'attore con denaro esclusivamente proprio, pagamento di oneri condominiali straordinari e delle rate di mutuo.
Tale domanda, dopo una riserva espressa nell'atto di citazione di azionarla in separato giudizio ed un richiamo operato a verbale nella prima udienza del 27.1.2027 è stata articolata nella prima memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. depositata il 14.9.2017.
Ebbene, il Tribunale ritiene che siffatta domanda rappresenti una vera e propria domanda nuova che travalica i limiti della precisazione della richiesta originaria (emendatio libelli) e, come tale, non è consentita.
La domanda in questione ha ad oggetto l'accertamento di un credito con contestuale azione di regresso rispetto alla quale parte attrice nell'atto introduttivo aveva dichiaratamente manifestato di non avere interesse alla trattazione nel presente procedimento e che non rappresenta una diversa modalità di tutela della pretesa avanzata in via principale (scioglimento della comunione ordinaria) bensì una vera e propria domanda aggiuntiva con differente petitum e causa petendi.
La domanda aggiuntiva svolta da parte attrice non può inquadrarsi nel novero delle c.d. reconventio reconventionis - categoria peraltro in alcun modo richiamata dall'attore - ossia quelle costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e che, dunque, possono aggiungersi a quelle iniziali senza sostituirsi ad esse;
infatti la richiesta di condanna al pagamento per migliorie e altri esborsi che l'attore assume di avere sostenuto in via esclusiva
8 per il bene in comunione era stata oggetto di espressa riserva di azione in altro giudizio e, dunque, l'esigenza della sua proposizione non è connessa alle eccezioni ed alla riconvenzionale articolate dalla convenuta CP_2
Anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni unite sul tema (cfr Cassazione civile SS.UU., sentenza 15/06/2015 n° 12310), che hanno certamente ampliato l'ambito applicativo della precisazione consentita e ridefinito i contorni della domanda nuova, la domanda aggiuntiva svolta dall'attore deve ritenersi comunque inammissibile. La differenza tra le domande nuove (non ammesse) e quelle modificate, quale si ricava anche dai principi espressi dalle citate Sezioni Unite, è che le prime si aggiungono a quelle originarie ed estendono l'oggetto del giudizio, mentre le seconde “non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono, pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”. Altrimenti detto secondo le Sezioni Unite, con la modifica della domanda “l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (…) mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”.
Per mera completezza espositiva sul tema, il Tribunale osserva che anche a volere ritenere ammissibile la domanda in esame la stessa è rimasta del tutto sfornita di adeguato sostegno probatorio dal momento che nei termini fissati per il deposito della memoria di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 ( termine ultimo per la indicazione di prove documentali ovvero richiesta di altre prove costituende dirette a sostegno delle domande svolte) parte attrice (ed anche la parte interventrice) non ha offerto documentazione pertinente agli esborsi che assume di avere sostenuto né ha articolato prove al riguardo.
Solo nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 (rito ante Cartabia) che è deputata in via esclusiva alle sole indicazioni di prova contraria parte attrice (ed anche parte interventrice) ha specificato ed argomentato la domanda aggiuntiva svolta nella prima memoria ed ha articolato capitoli di prova a sostegno che sono all'evidenza tesi a dimostrare non già fatti in prova contraria bensì circostanze fattuali dimostrativa della domanda aggiuntiva e, quindi, avrebbero dovuto essere articolati in prova diretta, vale a dire con la memoria istruttoria prevista dall'art. 183 comma sesto n. 2.
In parte qua i rilievi della difesa della convenuta colgono nel segno.
2.2. Passiamo ora ad esaminare la domanda riconvenzionale tempestivamente proposta dalla convenuta che è CP_2 stata articolata in tre diverse richieste.
9 Le prime due attengono agli esborsi dalla stessa sostenuti per debiti comuni ed in particolare: spese giudiziali per la soccombenza di entrambi in diversi giudizi intentati nei confronti del Condominio (la prima) ed oneri condominiali scaduti (la seconda) che ella ha rappresentato di avere integralmente estinto.
Si tratta di debiti pacificamente nascenti dalla cosa comune.
Rispetto a tali due articolazioni della domanda riconvenzionale si rammenta che la convenuta ha ridotto sin dalla memoria ex art. 183 sesto comma n. 1, come era nelle sue facoltà difensive, la pretesa inizialmente avanzata a questo titolo, avendo già ottenuto la condanna dell'attore per una parte dei medesimi crediti dinanzi al Tribunale di Catanzaro con sentenza poi confermata dalla locale Corte di Appello (entrambi le pronunce sono allegate in atti).
Ha quindi chiesto la condanna dell'attore al pagamento di euro 2.116,00 ( importo che residua rispetto alla maggior somma richiesta in comparsa) oltre interessi, corrispondenti al 50% dell'importo integrale di un residuo debito maturato nei confronti del condominio ove è sito l'immobile in comunione di euro 4.232,00. Di analoga natura è l'ulteriore somma che la convenuta ha rappresentato di avere pagato per l'intero, e dunque anche la quota di spettanza del comproprietario, a titolo di oneri condominiali scaduti. Parte convenuta (attrice in via riconvenzionale) poi in esecuzione di una transazione intervenuta con il finalizzata ad evitare CP_5 gli effetti gravosi di ulteriori procedure esecutive, ha allegato di avere provveduto al pagamento della complessiva somma di euro 20.208,82, della quale ha chiesto il rimborso nella misura del 50%. Ancora si aggiunge la corresponsione della somma aggiuntiva di euro 6.940,55 per la soccombenza dei comproprietari oggi in lite in altro procedimento con lo stesso procedimento definito CP_5 in secondo grado e del quale la parte convenuta ha appreso nel corso del presente giudizio.
Concludendo sulla sintesi di tale richiesta, parte convenuta ha dedotto di avere corrisposto al in oggetto la complessiva CP_5 somma di euro 24.164,62, chiedendo dunque la condanna di parte attrice al 50% di detto importo ossia 14.198,31 (euro 12.082,31 oltre ad euro 2.116,00).
Tali pretese possono essere inquadrate come un'azione di regresso disciplinata dall'art. 1299 c.c. che attribuisce al debitore in solido che ha pagato l'intero debito di ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
10 Il diritto di regresso deve essere riconosciuto al condebitore che ha adempiuto l'intero per il principio di corresponsabilità tra condebitori al fine di evitare l'ingiustificato depauperamento del patrimonio di chi abbia anticipato al terzo quanto dovuto, anche per conto dell'altro condebitore.
Nel caso in esame è indubbio che il cumulo di spese legali alle quali entrambi i condividenti sono stati condannati per essere stati dichiarati soccombenti in diversi contenzioni con il ove è ubicato CP_5
l'immobile in comunione nonché gli oneri condominiali scaduti abbiano determinato l'insorgenza di un'obbligazione solidale a carico di entrambi i comproprietari.
Parte convenuta ha documentato l'integrale pagamento di tali debiti comuni all'ente di gestione come si ricava dalle ricevute di pagamento provenienti dallo stesso condominio e dall'accordo transattivo. L'attore non ha in alcun modo contestato la circostanza fattuale dell'intervenuto pagamento integrale da parte della condebitrice
[...]
CP_2
La sola eccezione mossa dall'attore di natura impeditiva si fonda sull'assunto che il pagamento eseguito dalla convenuta rappresentava un debito della comunione legale che in quanto sorto in costanza di matrimonio sotto il regime della comunione legale non sarebbe ripetibile dalla convenuta.
L'eccezione non coglie nel segno perché muove da un presupposto errato e non dimostrato vale a dire che le somme richieste in regresso dalla convenuta (spese legali alle quali entrambi erano stati condannati ed oneri condominiali scaduti ed insoluti) siano state assunte nell'interesse della comunione legale.
Dagli atti acquisiti tale dato non risulta ed anzi si evince chiaramente che l'obbligazione solidale in oggetto è stata assunta dalle due parti in quanto comproprietari dell'immobile sito in Napoli Diodato Lioy 14, pacificamente ricadente nel regime di comunione ordinaria (quote acquistate separatamente dalle due parti che solo in un secondo momento hanno contratto matrimonio) .
Quindi l'obbligazione de quo non è stata assunta per far fronte al mantenimento della famiglia, all'istruzione ed educazione dei figli o nell'interesse della famiglia e nemmeno nell'interesse ed a vantaggio di un bene caduto in comunione legale, in quanto come si è precisato l'immobile di cui si discute costituisce un bene personale degli ex coniugi, mai entrato in comunione legale, rimasto assoggettato alla comunione ordinaria con ogni giuridica conseguenza in ordine alla sua amministrazione e ad ogni altra vicenda, comprese le conseguenze delle
11 azioni giudiziarie che entrambe le parti hanno inteso promuovere negli anni nei confronti del in relazione ad un immobile che è CP_5 estraneo alla comunione legale tra i coniugi.
Concludendo, dunque, certamente parte attrice deve essere condannata al pagamento nei confronti della convenuta a tali titoli CP_2 della complessiva somma di euro 14.198,31 oltre interessi in misura legale dalla domanda giudiziale (comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale ) al soddisfo.
La domanda riconvenzionale della convenuta ha ad oggetto anche la richiesta di rimborso dei frutti civili ricavati dall'uso indiretto dell'immobile in comunione mediante locazione a terzi che nella prospettazione di parte convenuta parte attrice avrebbe incamerato in via esclusiva (mediante accredito sul suo conto corrente personale) nonostante le ripetute richieste dell'ormai ex coniuge e ciò nel periodo che dal 2009 al 2013.
Dalla documentazione prodotta (ricevute di pagamento dei canoni) e sulla scorta delle verifiche operate dal CTU ing. è stato possibile Per_4 ricostruire l'effettivo pagamento sul conto corrente personale di parte attrice a titolo di canoni di locazioni relativi all'immobile di via Loiy per complessivi € 39.957,77, dei quali dunque il 50% è pari ad euro 19.978,88 (cfr pag. 14 dell'elaborato peritale).
Deve evidenziarsi che non ha contestato la Parte_1 circostanza di avere incamerato tali somme a questo specifico titolo limitandosi ad eccepire, quale fatto impeditivo della pretesa azionata dalla convenuta, anche in questo caso, di averli impiegati per soddisfare i bisogni familiari avendoli percepiti in costanza di matrimonio.
Oltre a richiamare le argomentazioni già sopra svolte venendo in rilievo frutti civili prodotti da un bene immobile assoggettato al regime di comunione ordinaria e non legale, va sottolineato che parte attrice non solo non ha svolto altre specifiche contestazioni ma ha prodotto in allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. matrici di assegni dei quali non si comprende né il beneficiario né se vi sia stato l'effettivo incasso da parte di quest'ultimo ed un estratto conto non certificato relativo al solo anno 2013; dai citati documenti non è possibile evincere né che la quota parte delle somme incamerate a titolo di locazione del bene sia stata corrisposta alla convenuta né che i canoni siano stati in concreto impiegati per i bisogni familiari. Ne consegue che deve essere altresì condannato Parte_1 alla restituzione in favore della convenuta del 50% dell'importo percepito a titolo di canoni di locazione dell'immobile in comunione, importo ricostruito dal CTU in euro 19.978,88, oltre interessi in misura legale della domanda al saldo effettivo.
12 Va ora esaminata la ulteriore richiesta svolta dalla convenuta sempre in via riconvenzionale, avente ad oggetto la richiesta CP_2 di condanna di parte attrice al pagamento in suo favore dell'indennità per il mancato pari godimento dell'immobile in comunione nell'arco temporale che va dal 31 luglio 2015 alla data in cui è stato disposto il sequestro giudiziario del bene nel presente procedimento ( 27 febbraio 2019 con immissione nel possesso del bene il 4.4.2019).
In argomento devono richiamarsi sinteticamente i principi interpretativi dell'art. 1102 c.c. norma nella quale si inquadra la domanda in esame.
Secondo la richiamata disposizione “Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Alla luce della pressoché costante interpretazione che sia la giurisprudenza di legittimità che di merito hanno sempre fornito deve ritenersi possibile che uno dei condividenti operi un utilizzo più intenso del bene comune anche esclusivo purché vi sia il consenso o quanto meno la tolleranza degli altri condividenti.
Allorquando uno dei condividenti utilizzi in via esclusiva il bene comune senza il consenso (o tolleranza) degli altri che hanno diritto di farne un pari uso e lo reclamino colui che opera un uso del bene escludente gli altri deve corrispondere a costoro, quale ristoro per la privazione dell' utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili mancati in genere parametrati al corrispettivo del godimento dell' immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri
Si richiama il principio indicati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20394 del 5.9.2013 “in materia di comunione del diritto di proprietà, allorchè per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l' art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l' uso indiretto. Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l' intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l' esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell' utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili,
13 con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell' immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l' immobile”
Chiarisce i termini della questione anche altra sentenza di legittimità secondo la quale “Il principio generale secondo cui la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'articolo 1102 del codice civile, non va intesa in termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione. L'applicazione di tale principio, tuttavia, deve essere correlato alle specifiche fattispecie al fine di valutare se, ancorché la fruizione da parte di ciascun comproprietario non debba essere intesa in termini di assoluta parità, colui che intende farne un uso più intenso deve comunque comportarsi in modo che gli altri comproprietari non subiscano un possibile aggravamento dell'utilizzazione precedente, nel senso che l'esercizio di una condotta più intensa non debba implicare una modalità di utilizzazione, da parte degli altri, del bene in comproprietà che possa determinare la configurazione di una possibile incomodità che, seppur non intollerabile, non consente una prosecuzione agevole di siffatta utilizzazione. L'onere probatorio - rilevante ai fini dell'articolo 2697 del codice civile - circa l'insussistenza di quest'ultima evenienza, al fine di poter rilevare la legittima esplicazione di un'utilizzazione più intensa ma senza impedire agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto (con l'adozione, perciò, di accorgimenti che salvaguardino l'esercizio di un normale uso paritario), incombe, qualora venga prospettata tale illegittimità, su chi ritenga di aver posto in essere il suddetto utilizzo più intenso in modo lecito”: (n. 8177 del 14.03.2022)
Applicando questi principi al caso che ci occupa si rileva anzitutto che la convenuta ha documentato di avere sempre inteso esercitare i suoi diritti di comproprietaria sull'immobile da subito opponendosi alla dichiarazione del di occupare in via esclusiva il bene (cfr all. 5 Pt_1 della memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 del 14.10.2017) rispondendo ad una missiva inviatale dall'attore in data 31.7.2015.
Proprio in tale risposta si opponeva fermamente al CP_2 dichiarato intento del di trasferire presso l''immobile in parola Pt_1 la sua residenza in via esclusiva salvo il pagamento, da parte dello stesso, di un canone di locazione, con contestuale diffida, in caso di mancata accettazione, a liberare l'immobile.
14 Parte convenuta (attrice in via riconvenzionale) ha anche documentato di avere ricevuto in data 14.06.2017 una proposta di locazione per l'immobile in Napoli ( all. 3 alla memoria 183 6° c.p.c. 1° termine), provvedendo ad inoltrarla al con lettera del 04.08.2017, il Pt_1 quale la rifiutava .
Tutte queste circostanze allegate e documentate dalla parte convenuta non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'attore.
Anche l'ulteriore circostanza dell'intervenuto cambio della serratura della porta di ingresso da parte del condividente all'insaputa Pt_1 della convenuta.
Proprio la impossibilità di di concordare con l'ex CP_2 coniuge un pari uso del bene, anche indiretto, ha determinato la richiesta di emissione del provvedimento di sequestro giudiziario nel corso del giudizio.
Sulla scorta del complesso di tali elementi può ragionevolmente ritenersi che parte attrice a far data dal mese di agosto 2015 e fino alla immissione nel possesso da parte del custode nominato dal Tribunale (verbale di immissione nel possesso del 4.4.2019) abbia utilizzato l'immobile in comunione in modo esclusivo nonostante il dissenso espresso dall'altro condividente nell'ambito di un CP_2 rapporto molto conflittuale con la stessa, così andando inevitabilmente a pregiudicare il diritto di quest'ultima al godimento del bene e alla percezione dei frutti che ne potevano verosimilmente derivare.
L'indennità derivante dalla lesione del diritto all'uso del bene comune ben può essere parametrata ai frutti civili che il bene poteva certamente produrre, ossia al valore locativo dell'immobile stimato dal CTU ing.
nel periodo di riferimento Per_4 nella misura di complessivi euro 940,00 mensili.
Parte attrice non ha inteso contestare siffatta quantificazione che ben può rappresentare un valido parametro sul quale parametrare la pretesa risarcitoria della convenuta , parametro cui è pervenuto l'ausiliario in base alle motivate considerazioni espresse nelle pagg 11- 13 dell'elaborato peritale che il Tribunale condivide.
Venendo alla quantificazione e considerando il 50% di euro 940,00 ossia euro 470,00 euro mensili moltiplicato per 44 mensilità (periodo che va dal 1 agosto 2015, considerata la missiva del 31.7.2015 al 4.04.2019) si giunge alla complessiva somma di euro 20.680,00, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo effettivo.
15 Sempre in via riconvenzionale va riconosciuta a CP_2
l'ulteriore importo di euro 200,00 pari alla quota parte dell'esborso sostenuto dalla convenuta per la riparazione delle infiltrazioni denunciate da altro condomino. L'esborso inerisce alla gestione del bene comune e dunque rappresenta una precisazione della complessiva somma richiesta dalla convenuta in via riconvenzionale. Risulta documentato nell'allegato 15 alla memoria di replica di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c e non è stata oggetto di contestazione specifica da parte dell'attore.
In definitiva l'articolata domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta può essere accolta in relazione ai titoli partitamente CP_2 indicati per il complessivo importo di euro 55.057,19, oltre interessi in misura legale dalla domanda al soddisfo. Nessun altro emolumento a titolo risarcitorio/indennitario può essere riconosciuto alla convenuta diverso ed ulteriore rispetto a quello già stimato in relazione al mancato godimento dell'immobile.
L'ulteriore richiesta sempre avanzata dalla convenuta in via riconvenzionale di ottenere, stante l'accertamento di tale credito nei confronti di , nella divisione dell'immobile il Parte_1 riconoscimento della maggiore quota corrispondente al suo diritto di credito verso l'altro condividente ai sensi dell'art. 1115 c.c. non può invece trovare accoglimento. Il meccanismo di accrescimento della quota ora descritto è evidentemente alternativo rispetto alle altre richieste di rimborso già formulate dalla convenuta ed accolte in questa sede.
Ed infatti l'art. 1115 comma terzo c.c. stabilisce espressamente che il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri. Il meccanismo di ricalcolo delle quote a parere della scrivente presuppone che il partecipante che abbia pagato sia rimasto insoddisfatto (“non ha ottenuto il rimborso”) mentre nel caso che ci occupa la convenuta ha agito in via riconvenzionale per ottenere la specifica condanna dell'altro condividente al pagamento della sua quota ed ha così inteso tutelare in via principale il diritto di credito vantato, ottenendo un titolo giudiziale specifico a fondamento del proprio credito. E' chiaro che mai potrebbe pervenirsi ad una valutazione per così dire duplicata del credito in favore del condividente che ha pagato gli esborsi comuni ed ha maturato un credito per diritti connessi al bene in comunione riconoscendogli sia il diritto di agire con una specifica pronuncia di condanna, richiesta dalla stessa parte a questi titoli (a titolo di regresso e riconoscimento del diritto alla quota di indennità legata al mancato pari godimento del bene) sia nel contempo
16 riconoscergli il corrispondente incremento della quota di compartecipazione che presuppone la non soddisfazione di tali crediti.
La presente sentenza ha definito solo le domande svolte dalle parti diverse dalla domanda di divisione e limitatamente ad esse si ritiene di potere liquidare le spese di lite difensive, escludendo quelle connesse anche alla domanda di divisione non ancora delibata (spese di CTU, di custodia, fase cautelare) e che saranno considerate nella pronuncia definitiva.
Le spese di lite limitate al presente di giudizio si liquidano in dispositivo secondo il naturale principio della soccombenza e sono poste a carico di parte attrice ed interventrice ed in favore della convenuta
[...]
in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss in CP_2 base al criterio del decisum anziché quello del disputatum con distrazione in favore dell'avv.to Alessandra Lazzaro che si è dichiarata anticipataria.
Con separata ordinanza resa in pari data verrà disposta la rimessione della causa sul ruolo limitatamente alla domanda di divisione in relazione alla quale occorre disporre la convocazione del CTU ing. per chiarimenti in ordine alla natura ed alla portata degli abusi Per_4 riscontrati sul bene, della presumibile data della lora realizzazione con specificazione del vincolo insistente sul bene immobile. Verrà inoltre richiesto al custode di redigere una relazione conclusiva sulla custodia svolta ai sensi degli artt. 560 e 593 c.p.c. da depositarsi telematicamente almeno cinque giorni prima della prossima udienza di trattazione che verrà fissata.
PQM
Il TRIBUNALE DI NAPOLI, non definitivamente pronunciando sulle domande svolte nel giudizio incardinato al N. RG 30197/2016 Cosi provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda di accertamento del credito e condanna al pagamento svolta da nei Parte_1 confronti della convenuta;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in relazione ai titoli partitamente indicati nella parte CP_2 motiva ed in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta, della complessiva somma di euro 55.057,19 oltre interessi come in parte motiva.; 3) condanna parte attrice ed interventrice, in solido tra di loro, alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese CP_2 del presente giudizio che liquida in euro 237,00 per esborsi documentati ed euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso
17 spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Alessandra Lazzaro che si è dichiarata anticipataria;
4) dispone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza e solo in relazione alla domanda principale di divisione.
Napoli, 12.5.2025 Il Giudice Dott.ssa Valeria Conforti
18
VI SEZIONE CIVILE Il Giudice, dr.ssa Valeria Conforti ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 30197 /2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 30.10.2024 previa assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. in misura ordinaria
TRA
(CF C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé medesimo quale Avv.to del foro di Catanzaro ed anche dall' Avv. Valeria Pollinzi del medesimo foro, in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato in Sellia Marina alla via Giardinello snc presso Controparte_1
ATTORE E
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_2 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di risposta dall' Avv. Alessandra Lazzaro del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell' Avv. Vincenzo Bilancio, in Napoli alla via Toledo n. 429
CONVENUTA/ATTRICE IN RICONVENZIONALE
nata a [...] l'[...] (c.f. ,) CP_3 C.F._3 elettivamente domiciliata in Sellia Marina presso alla via Controparte_1
Giardinello snc con l'avvocato che la la rappresenta e Parte_1 difende giusta procura in atti.
Oggetto: scioglimento comunione ordinaria - azione di regresso ed altro
Conclusioni: come da note di trattazione del 30.11.2022 per parte attrice ed interventrice;
come da note di trattazione del 28.10.2024 per parte convenuta
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
E tuttavia venendo in rilievo una vicenda processuale piuttosto articolata caratterizzata da estrema conflittualità tra le parti è quanto mai opportuna una sintesi dei passaggi processuali e delle posizioni assunte dalle parti.
1. ha introdotto il presente giudizio al fine di Parte_1 ottenere lo scioglimento della comunione ordinaria dell'immobile sito in Napoli alla via Diodato Lioy n. 14, meglio descritto in atti premettendo di esserne comproprietario nella misura del 50% ciascuno con CP_2
Ha precisato che egli aveva acquistato il bene il 17.7.1992 con atto per notar da in comune Persona_1 Persona_2 CP_ e pro indiviso con l' Avv. ; poi in data 27.11.1997 quest'ultima aveva alienato la quota di sua proprietà – pari al 50% - a CP_2
Ha rappresentato di avere tentato la divisione dell'immobile in via stragiudiziale senza esito e di avere anche esperito il tentativo obbligatorio di mediazione senza esito positivo, riservando ad altra sede l'azione giudiziaria per ottenere il rimborso delle somme erogate in conto capitale in favore della Comunione.
Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta CP_2 senza opporsi allo scioglimento della domanda di divisione, salvo domandarne una temporanea sospensione respinta dal Tribunale ha operato in primo luogo operato talune precisazioni in ordine alla ricostruzione dei rapporti con il . Pt_1
Ha rappresentato di avere avuto una relazione con l'attore, dalla quale erano nati due figli, relazione sfociata solo in un secondo momento nel matrimonio solo contratto il 17.4.2003 (cessato di fatto nel gennaio 2014). Ha proposto domanda riconvenzionale articolandola in una serie di richieste;
ha domandato la condanna dell'attore al rimborso pro quota di quanto dalla medesima già pagato al Condominio ove è sito il bene da dividere e, dunque, in relazione a debiti sorti carico della comunione: pagamento di debiti verso il condominio per l'importo di euro 15.782,69, pari al 50% di quanto da ella già corrisposto per evitare l'esecuzione forzata intrapresa dall'ente di gestione per il recupero di spese di lite afferenti diversi giudizi incardinati da entrambi i comproprietari nei confronti del Condominio;
ed altresì per altri debiti scaduti e maturandi, pari ad euro 20.208,82, in relazione ai quali ella ha dovuto sottoscrivere una transazione con il al fine di CP_5 evitare ulteriori azioni esecutive.
2 La convenuta, sempre in via riconvenzionale, ha altresì domandato il rimborso delle quota parte dei frutti civili non percepiti assumendo la violazione da parte dell'attore dell'art. 1102 c.c. ; a tal fine ha rappresentato che sin dalla fine di luglio 2015 Parte_1 aveva iniziato a detenere in via esclusiva l'immobile senza darle possibilità di farne un pari uso, modificando la serratura di ingresso a sua insaputa e nonostante ella gli abbia espressamente rappresentato di volere esercitare i propri diritti di comproprietaria con diverse missive.
Ha poi chiesto il conto della gestione dell'immobile dal 2009 al 2013, ossia in relazione al periodo in cui ha Parte_1 pacificamente concesso in locazione il bene comune a studenti universitari ovvero operato altro uso, percependo per l'intero i canoni e/o i frutti senza corrisponderle la quota parte ed omettendo di rendere il conto.
Infine ha invocato l'applicazione dell'art. 1115 c.c. comma terzo c.c. evidenziando che lo scioglimento della comunione potrà essere effettuato ma, ai sensi dell'art. 1115 c.c., “si dovrà procedere – sul prezzo ricavato – dapprima al pagamento integrale di tutti i debiti contratti nei confronti del Condominio, oltre che degli oneri condominiali che continueranno a scadere sino alla vendita, nonché previo riconoscimento in capo all' attuale convenuta della maggiore quota, dovuta per il rimborso dei debiti della comunione già estinti – o che saranno estinti nelle more del giudizio in esecuzione dell' accordo transattivo sottoscritto con il condominio -, per il diritto alla riscossione dei frutti civili già percepiti dall' attuale attore e spettanti alla IG.ra nella misura del 50%, all' esito del CP_2 rendiconto e in applicazione iplina della comunione ordinaria, oltre al pagamento dei frutti non riscossi per l'occupazione dell' immobile da parte dell' Avv. a far data dal mese di luglio 2015, Pt_1 sino alla data odierna, non avendo ancora provveduto a CP_6 consegnare le chiavi della serratura alla IG.ra ”. CP_2
Nella prima memoria ex art. 183 primo comma c.p.c. (formulazione ante Cartabia) parte attrice ha replicato alle richieste svolte dalla convenuta in via riconvenzionale evidenziando che : in relazione ai crediti per debiti comuni estinti pende altro giudizio già instaurato con conseguente litispendenza;
i frutti civili richiesti non sono dovuti perché non provati ed in ogni caso impiegati per soddisfare i bisogni familiari fino al 26.4.2016 essendo fino a quella data vigente anche la comunione legale dei coniugi.
Sempre nella medesima memoria parte attrice ha domandato la condanna della convenuta al rimborso dei costi integralmente sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile (miglioramenti), oltre che per il
3 pagamento delle rate di mutuo, degli oneri condominiali straordinari per un totale di euro 138.906,65, “Del corrispondente valore chiede perciò formalmente, precisando in tal senso la sua domanda originaria, che si tenga conto in sede di ripartizione delle quote”.
Nella prima memoria ex art 183 c.p.c. la convenuta ha parzialmente rinunciato ad una parte della domanda riconvenzionale di euro 15.782,69, ed in particolare al riconoscimento del credito di euro € 13.666,69 già giudizialmente riconosciuto in altra sede, rinnovando la richiesta di accertamento del credito a tale titolo limitatamente alla somma di € 2.116,00, pari al 50% del residuo del debito della comunione corrisposto nelle more. Nel confermare le altre richieste formulate in via riconvenzionale, la convenuta ha poi precisato la quantificazione del credito vantato con specifico riguardo a quello fondato sul mancato godimento del bene comune e per il rimborso della somma di € 200,00 (€ 400,00/2) sostenuto a titolo di riparazione dei danni provocati a terzi da infiltrazioni provenienti all'immobile comune.
Con ordinanza del 27.2.2019 il giudice precedente assegnatario del fascicolo disponeva su richiesta della convenuta il sequestro giudiziario del bene per garantirne la custodia e la comune gestione con nomina di un custode il quale si immetteva nel possesso dell'unità immobiliare in data 4.4.2019.
Con comparsa depositata il 24.6.2019 ha spiegato intervento volontario adesivo in quanto nelle more è divenuta CP_3 proprietaria pro quota dell'immobile oggetto della domanda di divisione avendo acquistando la quota dal padre (con atto Parte_1 per notar in Torino del 27 giugno 2018). Per_3
Ha spiegato un intervento adesivo nei seguenti termini: “a norma dell'art. 111 cpc 3° comma la istante, come innanzi rappresentata e difesa, intende intervenire nel processo al fine di coltivare, in luogo e adesivamente al suo dante causa, tutte le istanze e le difese sinora spiegate che fa proprie, nessuna esclusa, e che si abbiano per richiamate nel presente atto, precisando a sua volta le seguenti” .
Dopo una prima assegnazione della causa a sentenza, la procedura è stata rimessa sul ruolo istruttorio per la necessità di espletare una specifica consulenza tecnica ed acquisire la relazione ipocatastale ventennale (ordinanza del 20.7.2023). Espletata la CTU ed attese le relative risultanze, il Tribunale poneva d'ufficio alle parti ex art. 101 c.p.c. la questione relativa alla possibile inammissibilità della domanda di divisione in ragione delle difformità edilizie riscontrate e non sanate.
4 Alla successiva udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 28.10.2024 compariva mediante il deposito di note di trattazione contenenti le proprie conclusioni la sola parte convenuta, conclusioni che qui si riportano intergalmente:
“questa difesa PRELIMINARMENTE insiste per l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori formulati e non ammessi nelle memorie di cui all'art. 183 6° c.p.c., da intendersi qui richiamati e nuovamente formulati. In via subordinata, precisa le Conclusioni, riportandosi a tutte quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, nella memoria ex art. 183 6° c.p.c. 1° termine, in tutti gli altri scritti difensivi e nei verbali di causa, note di trattazione scritta, da intendersi qui integralmente riprodotte e trascritte, insistendo per la dichiarazione di inammissibilità della domanda principale spiegata dall'avv.
di scioglimento della comunione, alla luce Parte_1 dell'eccezione sollevata da questo Giudicante;
insiste altresì per il rigetto di tutte le domande formulate sia da che da Parte_1
; per il rigetto della doma ata nella CP_3 memoria ex art. 183 6° c.p.c. 1° termine dall'avv. , Parte_1 ovvero di tener conto, in sede di ripartizione d i incrementi di valore e migliorie per pagamento rate di mutuo, pagamento oneri condominiali straordinari, pagamento lavori di ristrutturazione straordinaria, quantificati dal sig. avv. nell'importo Parte_1 di euro 139.906,65: su tale domanda la scrivente difesa ha già avuto modo di evidenziare l'infondatezza delle pretese economiche, tutte rimaste sfornite di prova o assolutamente inammissibili, in particolar modo risulta infondata l'avversa pretesa di ottenere il rimborso delle rate di mutuo pagate dallo stesso , trattandosi di un contratto di Pt_1 mutuo a cui è rimasta estranea la prof.ssa essendo stato lo CP_2 stesso contratto solo dal e dall'avv. ine e nel quale la Pt_1 signora non è trata. CP_2
Altresì insiste per l'accoglimento di tutte le domande riconvenzionali formulate nell'interesse della sig.ra , ivi CP_2 compresa la domanda di rimborso di tutte le spese sostenute per debiti nei confronti del condominio, per l'importo complessivo di euro 24.164,62 oltre interessi nella misura dovuta, del riconoscimento dell'indennità per mancato godimento del bene, del riconoscimento della domanda di rimborso di tutti i canoni di locazione percepiti esclusivamente dall'avv.
, del riconoscimento del diritto al rimborso della IG.ra Pt_1 CP_2 rico dell' Avv. Granata per la quota dei debiti resi comunione già estinti dalla convenuta e di cui ST era condebitore;
del riconoscimento del diritto della Prof.ssa al rimborso dell' CP_2 importo di € 200,00 ( € 400,00 /2) per ave ente provveduto al pagamento dei danni subìti dai IGg.ri , a causa delle Parte_2 infiltrazioni provenienti dall' appartame , somme CP_2 CP_7 tutte specificate nella comparsa conclusion in tutti i vari atti depositati nell'interesse della convenuta, pari ad euro
5 56.438,69 oltre le spese legali per la fase cautelare del reclamo e spese legali del presente giudizio di merito, ovvero quella maggiore o minore somma che il Tribunale accerterà. Chiede altresì che le spese per la custodia dell'immobile siano poste tutte a carico esclusivo dell'avv. e/o della terza Parte_1 intervenuta in solido tra loro, essendo stata l'azione CP_3 determinata nto dell'avv. , il quale si era Pt_1 impossessato del bene, non consentendone l'utilizzo ed il possesso all'odierna Convenuta, come ampiamente esposto nel provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro giudiziario. All'esito dell'accertamento delle somme vantate dalla prof.ssa
[...] riconoscere in capo a quest'ultima il diritto ad otten CP_2 quota di proprietà sull'immobile corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti ai sensi dell'art. 1115 c.c. In via subordinata e, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice ritenesse di autorizzare lo scioglimento della comunione e, quindi, la divisione, vorrà porre tutte le spese necessarie per sanare gli abusi a carico di e della terza intervenuta , Parte_1 CP_3 eventualmente anche in solido fra loro. In ogni caso, con condanna di Controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio, nonchè al pagamento di spese e competenze di giudizio anche della fase cautelare di sequestro giudiziario e del reclamo, la cui liquidazione è stata rimessa alla decisione nel merito, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., anche ridotti alla metà, atteso l'avvenuto deposito di tali atti, giusto provvedimento del Tribunale del 06.12.2022, al cui contenuto ci si riporta. Nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice ritenesse di non poter decidere il giudizio e disporre un ulteriore rinvio, chiede che Voglia delibare CON SENTENZA PARZIALE, come già richiesto solo sulle domande avanzate dalla convenuta e relative al CP_2 riconoscimento di tutti i crediti vantati e i i causa e nella documentazione depositata”.
2. Tanto premesso, il Tribunale in primo luogo evidenzia che la domanda principale di divisione necessita di un approfondimento istruttorio mediante il richiamo del CTU a chiarimenti in ordine alla natura degli abusi riscontrati - anche in relazione al vincolo esistente sul bene - alla presumibile data di realizzazione delle opere che li hanno determinati ed alla trascrizione della domanda giudiziale di scioglimento della comunione. Pertanto la presente sentenza ha natura non definitiva in quanto il giudice deciderà in questa sede tutte le altre domande proposte dalle parti fatta eccezione per la domanda di scioglimento di comunione ordinaria in relazione alla quale verrà predisposta apposita ordinanza di rimessione della causa in istruttoria.
6 Procedendo con ordine occorrono talune precisazioni in merito all'intervento volontario adesivo alla domanda attorea svolto da con comparsa del 24.6.2019 in veste di acquirente CP_3 della quota del 50% dell'immobile sito in Napoli, via DIODATO LIOY N. 14 ( locali censiti al Catasto Fabbricati al Foglio 2 m.n. 18 sub. 9 Via Diodato Lioy n. 14 P. 2 z.c. 12 cat. A/4 cl. 4 vani 3,5) ad ella trasferita da con atto del per notar in Parte_1 Per_3
Torino del 27 giugno 2018, repertorio numero 34704/22587.
L'intervento si inquadra agevolmente nell'art. 111 c.p.c. quale intervento del successore a titolo particolare del diritto controverso;
come si ricava dall'esame del dato letterale della citata norma in via generale se nel corso del processo si traferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie.
E' nella facoltà del successore a titolo particolare intervenire nel processo, come è avvenuto nel caso in esame, o essere chiamato in esso chiamato, ma solo ove le altre parti vi consentano l'alienante può essere estromesso.
Tale consenso non è stato mai chiaramente espresso sicché l'intervento di resta tale ma la sentenza pronunciata CP_3 verso l'alienante spiegherà sempre i suoi Parte_1 effetti anche nei suoi riguardi (art. 111 c.p.c. comma terzo ).
La richiesta di declaratoria di inammissibilità del suddetto intervento volontario, formulata dalla convenuta sul CP_2 presupposto della domandata nullità dell'atto di compravendita che ha trasferito la quota del 50% in favore della interventrice perché inficiato da nullità assoluta in ragione degli abusi riscontrati e della divergente dichiarazione resa nel rogito dall'alienante, è evidentemente tardiva.
Solo con le note del 3.5.2024, ampiamente successive allo spirare delle preclusioni istruttorie la convenuta ha sollevato siffatta questione.
La Corte di Cassazione in argomento ha di recente avuto modo di chiarire che pur rientrando la nullità del contratto per violazione di norme imperative in un'eccezione in senso lato e, dunque, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo è tuttavia necessario che i presupposti di fatto che la sostengano siano stati acquisiti nel giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie.
7 “La nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello)” (Cass civ ord. N. 4867/2024). Si è evidenziato prima che gli elementi fattuali posti a base della rilevata nullità sono emersi dopo lo spirare dei termini per le deduzioni assertive e di prova.
2.1. Sgomberato il campo dalla suddetta questione preliminare, si deve passare ad esaminare la domanda attorea volta al riconoscimento di una serie di crediti per migliorie ed interventi realizzati dall'attore con denaro esclusivamente proprio, pagamento di oneri condominiali straordinari e delle rate di mutuo.
Tale domanda, dopo una riserva espressa nell'atto di citazione di azionarla in separato giudizio ed un richiamo operato a verbale nella prima udienza del 27.1.2027 è stata articolata nella prima memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. depositata il 14.9.2017.
Ebbene, il Tribunale ritiene che siffatta domanda rappresenti una vera e propria domanda nuova che travalica i limiti della precisazione della richiesta originaria (emendatio libelli) e, come tale, non è consentita.
La domanda in questione ha ad oggetto l'accertamento di un credito con contestuale azione di regresso rispetto alla quale parte attrice nell'atto introduttivo aveva dichiaratamente manifestato di non avere interesse alla trattazione nel presente procedimento e che non rappresenta una diversa modalità di tutela della pretesa avanzata in via principale (scioglimento della comunione ordinaria) bensì una vera e propria domanda aggiuntiva con differente petitum e causa petendi.
La domanda aggiuntiva svolta da parte attrice non può inquadrarsi nel novero delle c.d. reconventio reconventionis - categoria peraltro in alcun modo richiamata dall'attore - ossia quelle costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e che, dunque, possono aggiungersi a quelle iniziali senza sostituirsi ad esse;
infatti la richiesta di condanna al pagamento per migliorie e altri esborsi che l'attore assume di avere sostenuto in via esclusiva
8 per il bene in comunione era stata oggetto di espressa riserva di azione in altro giudizio e, dunque, l'esigenza della sua proposizione non è connessa alle eccezioni ed alla riconvenzionale articolate dalla convenuta CP_2
Anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni unite sul tema (cfr Cassazione civile SS.UU., sentenza 15/06/2015 n° 12310), che hanno certamente ampliato l'ambito applicativo della precisazione consentita e ridefinito i contorni della domanda nuova, la domanda aggiuntiva svolta dall'attore deve ritenersi comunque inammissibile. La differenza tra le domande nuove (non ammesse) e quelle modificate, quale si ricava anche dai principi espressi dalle citate Sezioni Unite, è che le prime si aggiungono a quelle originarie ed estendono l'oggetto del giudizio, mentre le seconde “non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono, pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”. Altrimenti detto secondo le Sezioni Unite, con la modifica della domanda “l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (…) mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”.
Per mera completezza espositiva sul tema, il Tribunale osserva che anche a volere ritenere ammissibile la domanda in esame la stessa è rimasta del tutto sfornita di adeguato sostegno probatorio dal momento che nei termini fissati per il deposito della memoria di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 ( termine ultimo per la indicazione di prove documentali ovvero richiesta di altre prove costituende dirette a sostegno delle domande svolte) parte attrice (ed anche la parte interventrice) non ha offerto documentazione pertinente agli esborsi che assume di avere sostenuto né ha articolato prove al riguardo.
Solo nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 (rito ante Cartabia) che è deputata in via esclusiva alle sole indicazioni di prova contraria parte attrice (ed anche parte interventrice) ha specificato ed argomentato la domanda aggiuntiva svolta nella prima memoria ed ha articolato capitoli di prova a sostegno che sono all'evidenza tesi a dimostrare non già fatti in prova contraria bensì circostanze fattuali dimostrativa della domanda aggiuntiva e, quindi, avrebbero dovuto essere articolati in prova diretta, vale a dire con la memoria istruttoria prevista dall'art. 183 comma sesto n. 2.
In parte qua i rilievi della difesa della convenuta colgono nel segno.
2.2. Passiamo ora ad esaminare la domanda riconvenzionale tempestivamente proposta dalla convenuta che è CP_2 stata articolata in tre diverse richieste.
9 Le prime due attengono agli esborsi dalla stessa sostenuti per debiti comuni ed in particolare: spese giudiziali per la soccombenza di entrambi in diversi giudizi intentati nei confronti del Condominio (la prima) ed oneri condominiali scaduti (la seconda) che ella ha rappresentato di avere integralmente estinto.
Si tratta di debiti pacificamente nascenti dalla cosa comune.
Rispetto a tali due articolazioni della domanda riconvenzionale si rammenta che la convenuta ha ridotto sin dalla memoria ex art. 183 sesto comma n. 1, come era nelle sue facoltà difensive, la pretesa inizialmente avanzata a questo titolo, avendo già ottenuto la condanna dell'attore per una parte dei medesimi crediti dinanzi al Tribunale di Catanzaro con sentenza poi confermata dalla locale Corte di Appello (entrambi le pronunce sono allegate in atti).
Ha quindi chiesto la condanna dell'attore al pagamento di euro 2.116,00 ( importo che residua rispetto alla maggior somma richiesta in comparsa) oltre interessi, corrispondenti al 50% dell'importo integrale di un residuo debito maturato nei confronti del condominio ove è sito l'immobile in comunione di euro 4.232,00. Di analoga natura è l'ulteriore somma che la convenuta ha rappresentato di avere pagato per l'intero, e dunque anche la quota di spettanza del comproprietario, a titolo di oneri condominiali scaduti. Parte convenuta (attrice in via riconvenzionale) poi in esecuzione di una transazione intervenuta con il finalizzata ad evitare CP_5 gli effetti gravosi di ulteriori procedure esecutive, ha allegato di avere provveduto al pagamento della complessiva somma di euro 20.208,82, della quale ha chiesto il rimborso nella misura del 50%. Ancora si aggiunge la corresponsione della somma aggiuntiva di euro 6.940,55 per la soccombenza dei comproprietari oggi in lite in altro procedimento con lo stesso procedimento definito CP_5 in secondo grado e del quale la parte convenuta ha appreso nel corso del presente giudizio.
Concludendo sulla sintesi di tale richiesta, parte convenuta ha dedotto di avere corrisposto al in oggetto la complessiva CP_5 somma di euro 24.164,62, chiedendo dunque la condanna di parte attrice al 50% di detto importo ossia 14.198,31 (euro 12.082,31 oltre ad euro 2.116,00).
Tali pretese possono essere inquadrate come un'azione di regresso disciplinata dall'art. 1299 c.c. che attribuisce al debitore in solido che ha pagato l'intero debito di ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
10 Il diritto di regresso deve essere riconosciuto al condebitore che ha adempiuto l'intero per il principio di corresponsabilità tra condebitori al fine di evitare l'ingiustificato depauperamento del patrimonio di chi abbia anticipato al terzo quanto dovuto, anche per conto dell'altro condebitore.
Nel caso in esame è indubbio che il cumulo di spese legali alle quali entrambi i condividenti sono stati condannati per essere stati dichiarati soccombenti in diversi contenzioni con il ove è ubicato CP_5
l'immobile in comunione nonché gli oneri condominiali scaduti abbiano determinato l'insorgenza di un'obbligazione solidale a carico di entrambi i comproprietari.
Parte convenuta ha documentato l'integrale pagamento di tali debiti comuni all'ente di gestione come si ricava dalle ricevute di pagamento provenienti dallo stesso condominio e dall'accordo transattivo. L'attore non ha in alcun modo contestato la circostanza fattuale dell'intervenuto pagamento integrale da parte della condebitrice
[...]
CP_2
La sola eccezione mossa dall'attore di natura impeditiva si fonda sull'assunto che il pagamento eseguito dalla convenuta rappresentava un debito della comunione legale che in quanto sorto in costanza di matrimonio sotto il regime della comunione legale non sarebbe ripetibile dalla convenuta.
L'eccezione non coglie nel segno perché muove da un presupposto errato e non dimostrato vale a dire che le somme richieste in regresso dalla convenuta (spese legali alle quali entrambi erano stati condannati ed oneri condominiali scaduti ed insoluti) siano state assunte nell'interesse della comunione legale.
Dagli atti acquisiti tale dato non risulta ed anzi si evince chiaramente che l'obbligazione solidale in oggetto è stata assunta dalle due parti in quanto comproprietari dell'immobile sito in Napoli Diodato Lioy 14, pacificamente ricadente nel regime di comunione ordinaria (quote acquistate separatamente dalle due parti che solo in un secondo momento hanno contratto matrimonio) .
Quindi l'obbligazione de quo non è stata assunta per far fronte al mantenimento della famiglia, all'istruzione ed educazione dei figli o nell'interesse della famiglia e nemmeno nell'interesse ed a vantaggio di un bene caduto in comunione legale, in quanto come si è precisato l'immobile di cui si discute costituisce un bene personale degli ex coniugi, mai entrato in comunione legale, rimasto assoggettato alla comunione ordinaria con ogni giuridica conseguenza in ordine alla sua amministrazione e ad ogni altra vicenda, comprese le conseguenze delle
11 azioni giudiziarie che entrambe le parti hanno inteso promuovere negli anni nei confronti del in relazione ad un immobile che è CP_5 estraneo alla comunione legale tra i coniugi.
Concludendo, dunque, certamente parte attrice deve essere condannata al pagamento nei confronti della convenuta a tali titoli CP_2 della complessiva somma di euro 14.198,31 oltre interessi in misura legale dalla domanda giudiziale (comparsa di risposta contenente la domanda riconvenzionale ) al soddisfo.
La domanda riconvenzionale della convenuta ha ad oggetto anche la richiesta di rimborso dei frutti civili ricavati dall'uso indiretto dell'immobile in comunione mediante locazione a terzi che nella prospettazione di parte convenuta parte attrice avrebbe incamerato in via esclusiva (mediante accredito sul suo conto corrente personale) nonostante le ripetute richieste dell'ormai ex coniuge e ciò nel periodo che dal 2009 al 2013.
Dalla documentazione prodotta (ricevute di pagamento dei canoni) e sulla scorta delle verifiche operate dal CTU ing. è stato possibile Per_4 ricostruire l'effettivo pagamento sul conto corrente personale di parte attrice a titolo di canoni di locazioni relativi all'immobile di via Loiy per complessivi € 39.957,77, dei quali dunque il 50% è pari ad euro 19.978,88 (cfr pag. 14 dell'elaborato peritale).
Deve evidenziarsi che non ha contestato la Parte_1 circostanza di avere incamerato tali somme a questo specifico titolo limitandosi ad eccepire, quale fatto impeditivo della pretesa azionata dalla convenuta, anche in questo caso, di averli impiegati per soddisfare i bisogni familiari avendoli percepiti in costanza di matrimonio.
Oltre a richiamare le argomentazioni già sopra svolte venendo in rilievo frutti civili prodotti da un bene immobile assoggettato al regime di comunione ordinaria e non legale, va sottolineato che parte attrice non solo non ha svolto altre specifiche contestazioni ma ha prodotto in allegato alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. matrici di assegni dei quali non si comprende né il beneficiario né se vi sia stato l'effettivo incasso da parte di quest'ultimo ed un estratto conto non certificato relativo al solo anno 2013; dai citati documenti non è possibile evincere né che la quota parte delle somme incamerate a titolo di locazione del bene sia stata corrisposta alla convenuta né che i canoni siano stati in concreto impiegati per i bisogni familiari. Ne consegue che deve essere altresì condannato Parte_1 alla restituzione in favore della convenuta del 50% dell'importo percepito a titolo di canoni di locazione dell'immobile in comunione, importo ricostruito dal CTU in euro 19.978,88, oltre interessi in misura legale della domanda al saldo effettivo.
12 Va ora esaminata la ulteriore richiesta svolta dalla convenuta sempre in via riconvenzionale, avente ad oggetto la richiesta CP_2 di condanna di parte attrice al pagamento in suo favore dell'indennità per il mancato pari godimento dell'immobile in comunione nell'arco temporale che va dal 31 luglio 2015 alla data in cui è stato disposto il sequestro giudiziario del bene nel presente procedimento ( 27 febbraio 2019 con immissione nel possesso del bene il 4.4.2019).
In argomento devono richiamarsi sinteticamente i principi interpretativi dell'art. 1102 c.c. norma nella quale si inquadra la domanda in esame.
Secondo la richiamata disposizione “Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purche' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo' apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Alla luce della pressoché costante interpretazione che sia la giurisprudenza di legittimità che di merito hanno sempre fornito deve ritenersi possibile che uno dei condividenti operi un utilizzo più intenso del bene comune anche esclusivo purché vi sia il consenso o quanto meno la tolleranza degli altri condividenti.
Allorquando uno dei condividenti utilizzi in via esclusiva il bene comune senza il consenso (o tolleranza) degli altri che hanno diritto di farne un pari uso e lo reclamino colui che opera un uso del bene escludente gli altri deve corrispondere a costoro, quale ristoro per la privazione dell' utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili mancati in genere parametrati al corrispettivo del godimento dell' immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri
Si richiama il principio indicati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20394 del 5.9.2013 “in materia di comunione del diritto di proprietà, allorchè per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l' art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l' uso indiretto. Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l' intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l' esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell' utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili,
13 con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell' immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l' immobile”
Chiarisce i termini della questione anche altra sentenza di legittimità secondo la quale “Il principio generale secondo cui la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'articolo 1102 del codice civile, non va intesa in termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione. L'applicazione di tale principio, tuttavia, deve essere correlato alle specifiche fattispecie al fine di valutare se, ancorché la fruizione da parte di ciascun comproprietario non debba essere intesa in termini di assoluta parità, colui che intende farne un uso più intenso deve comunque comportarsi in modo che gli altri comproprietari non subiscano un possibile aggravamento dell'utilizzazione precedente, nel senso che l'esercizio di una condotta più intensa non debba implicare una modalità di utilizzazione, da parte degli altri, del bene in comproprietà che possa determinare la configurazione di una possibile incomodità che, seppur non intollerabile, non consente una prosecuzione agevole di siffatta utilizzazione. L'onere probatorio - rilevante ai fini dell'articolo 2697 del codice civile - circa l'insussistenza di quest'ultima evenienza, al fine di poter rilevare la legittima esplicazione di un'utilizzazione più intensa ma senza impedire agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto (con l'adozione, perciò, di accorgimenti che salvaguardino l'esercizio di un normale uso paritario), incombe, qualora venga prospettata tale illegittimità, su chi ritenga di aver posto in essere il suddetto utilizzo più intenso in modo lecito”: (n. 8177 del 14.03.2022)
Applicando questi principi al caso che ci occupa si rileva anzitutto che la convenuta ha documentato di avere sempre inteso esercitare i suoi diritti di comproprietaria sull'immobile da subito opponendosi alla dichiarazione del di occupare in via esclusiva il bene (cfr all. 5 Pt_1 della memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 del 14.10.2017) rispondendo ad una missiva inviatale dall'attore in data 31.7.2015.
Proprio in tale risposta si opponeva fermamente al CP_2 dichiarato intento del di trasferire presso l''immobile in parola Pt_1 la sua residenza in via esclusiva salvo il pagamento, da parte dello stesso, di un canone di locazione, con contestuale diffida, in caso di mancata accettazione, a liberare l'immobile.
14 Parte convenuta (attrice in via riconvenzionale) ha anche documentato di avere ricevuto in data 14.06.2017 una proposta di locazione per l'immobile in Napoli ( all. 3 alla memoria 183 6° c.p.c. 1° termine), provvedendo ad inoltrarla al con lettera del 04.08.2017, il Pt_1 quale la rifiutava .
Tutte queste circostanze allegate e documentate dalla parte convenuta non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'attore.
Anche l'ulteriore circostanza dell'intervenuto cambio della serratura della porta di ingresso da parte del condividente all'insaputa Pt_1 della convenuta.
Proprio la impossibilità di di concordare con l'ex CP_2 coniuge un pari uso del bene, anche indiretto, ha determinato la richiesta di emissione del provvedimento di sequestro giudiziario nel corso del giudizio.
Sulla scorta del complesso di tali elementi può ragionevolmente ritenersi che parte attrice a far data dal mese di agosto 2015 e fino alla immissione nel possesso da parte del custode nominato dal Tribunale (verbale di immissione nel possesso del 4.4.2019) abbia utilizzato l'immobile in comunione in modo esclusivo nonostante il dissenso espresso dall'altro condividente nell'ambito di un CP_2 rapporto molto conflittuale con la stessa, così andando inevitabilmente a pregiudicare il diritto di quest'ultima al godimento del bene e alla percezione dei frutti che ne potevano verosimilmente derivare.
L'indennità derivante dalla lesione del diritto all'uso del bene comune ben può essere parametrata ai frutti civili che il bene poteva certamente produrre, ossia al valore locativo dell'immobile stimato dal CTU ing.
nel periodo di riferimento Per_4 nella misura di complessivi euro 940,00 mensili.
Parte attrice non ha inteso contestare siffatta quantificazione che ben può rappresentare un valido parametro sul quale parametrare la pretesa risarcitoria della convenuta , parametro cui è pervenuto l'ausiliario in base alle motivate considerazioni espresse nelle pagg 11- 13 dell'elaborato peritale che il Tribunale condivide.
Venendo alla quantificazione e considerando il 50% di euro 940,00 ossia euro 470,00 euro mensili moltiplicato per 44 mensilità (periodo che va dal 1 agosto 2015, considerata la missiva del 31.7.2015 al 4.04.2019) si giunge alla complessiva somma di euro 20.680,00, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo effettivo.
15 Sempre in via riconvenzionale va riconosciuta a CP_2
l'ulteriore importo di euro 200,00 pari alla quota parte dell'esborso sostenuto dalla convenuta per la riparazione delle infiltrazioni denunciate da altro condomino. L'esborso inerisce alla gestione del bene comune e dunque rappresenta una precisazione della complessiva somma richiesta dalla convenuta in via riconvenzionale. Risulta documentato nell'allegato 15 alla memoria di replica di cui all'art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c e non è stata oggetto di contestazione specifica da parte dell'attore.
In definitiva l'articolata domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta può essere accolta in relazione ai titoli partitamente CP_2 indicati per il complessivo importo di euro 55.057,19, oltre interessi in misura legale dalla domanda al soddisfo. Nessun altro emolumento a titolo risarcitorio/indennitario può essere riconosciuto alla convenuta diverso ed ulteriore rispetto a quello già stimato in relazione al mancato godimento dell'immobile.
L'ulteriore richiesta sempre avanzata dalla convenuta in via riconvenzionale di ottenere, stante l'accertamento di tale credito nei confronti di , nella divisione dell'immobile il Parte_1 riconoscimento della maggiore quota corrispondente al suo diritto di credito verso l'altro condividente ai sensi dell'art. 1115 c.c. non può invece trovare accoglimento. Il meccanismo di accrescimento della quota ora descritto è evidentemente alternativo rispetto alle altre richieste di rimborso già formulate dalla convenuta ed accolte in questa sede.
Ed infatti l'art. 1115 comma terzo c.c. stabilisce espressamente che il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri. Il meccanismo di ricalcolo delle quote a parere della scrivente presuppone che il partecipante che abbia pagato sia rimasto insoddisfatto (“non ha ottenuto il rimborso”) mentre nel caso che ci occupa la convenuta ha agito in via riconvenzionale per ottenere la specifica condanna dell'altro condividente al pagamento della sua quota ed ha così inteso tutelare in via principale il diritto di credito vantato, ottenendo un titolo giudiziale specifico a fondamento del proprio credito. E' chiaro che mai potrebbe pervenirsi ad una valutazione per così dire duplicata del credito in favore del condividente che ha pagato gli esborsi comuni ed ha maturato un credito per diritti connessi al bene in comunione riconoscendogli sia il diritto di agire con una specifica pronuncia di condanna, richiesta dalla stessa parte a questi titoli (a titolo di regresso e riconoscimento del diritto alla quota di indennità legata al mancato pari godimento del bene) sia nel contempo
16 riconoscergli il corrispondente incremento della quota di compartecipazione che presuppone la non soddisfazione di tali crediti.
La presente sentenza ha definito solo le domande svolte dalle parti diverse dalla domanda di divisione e limitatamente ad esse si ritiene di potere liquidare le spese di lite difensive, escludendo quelle connesse anche alla domanda di divisione non ancora delibata (spese di CTU, di custodia, fase cautelare) e che saranno considerate nella pronuncia definitiva.
Le spese di lite limitate al presente di giudizio si liquidano in dispositivo secondo il naturale principio della soccombenza e sono poste a carico di parte attrice ed interventrice ed in favore della convenuta
[...]
in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss in CP_2 base al criterio del decisum anziché quello del disputatum con distrazione in favore dell'avv.to Alessandra Lazzaro che si è dichiarata anticipataria.
Con separata ordinanza resa in pari data verrà disposta la rimessione della causa sul ruolo limitatamente alla domanda di divisione in relazione alla quale occorre disporre la convocazione del CTU ing. per chiarimenti in ordine alla natura ed alla portata degli abusi Per_4 riscontrati sul bene, della presumibile data della lora realizzazione con specificazione del vincolo insistente sul bene immobile. Verrà inoltre richiesto al custode di redigere una relazione conclusiva sulla custodia svolta ai sensi degli artt. 560 e 593 c.p.c. da depositarsi telematicamente almeno cinque giorni prima della prossima udienza di trattazione che verrà fissata.
PQM
Il TRIBUNALE DI NAPOLI, non definitivamente pronunciando sulle domande svolte nel giudizio incardinato al N. RG 30197/2016 Cosi provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda di accertamento del credito e condanna al pagamento svolta da nei Parte_1 confronti della convenuta;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in relazione ai titoli partitamente indicati nella parte CP_2 motiva ed in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta, della complessiva somma di euro 55.057,19 oltre interessi come in parte motiva.; 3) condanna parte attrice ed interventrice, in solido tra di loro, alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese CP_2 del presente giudizio che liquida in euro 237,00 per esborsi documentati ed euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso
17 spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Alessandra Lazzaro che si è dichiarata anticipataria;
4) dispone la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza e solo in relazione alla domanda principale di divisione.
Napoli, 12.5.2025 Il Giudice Dott.ssa Valeria Conforti
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