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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 30 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 225/2025 promossa da rappr. e dif. dall'avv.to ANSELMI VITTORIO ANTONIO giusta procura in Parte_1 atti;
ricorrente contro
, in persona del legale rappr. pro tempore -; CP_1 resistente contumace
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento – pensione invalidità civile
– art. 3 c. 3 legge 104/92
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 9 gennaio 2025 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
L' convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, come da documentazione in atti CP_2 comprovante la corretta notifica, non si è costituito, dovendosene dichiarare la contumacia.
All'esito della udienza del 30.9.2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso, – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come
1 suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per i benefici reclamati da parte ricorrente (indennità di accompagnamento
– pensione invalidità civile – status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 legge
104/92), ritenendo il ricorrente invalido in misura al 80%.
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, pur riconoscendo la correttezza delle valutazioni svolte in sede di ATP, ha tuttavia ora concluso, in forza delle valutazioni cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento della pensione di invalidità civile, per essere raggiunta la percentuale invalidante del 100% seppure a decorrere dal febbraio 2025, persistendo condizioni che tuttavia non giustificano né la richiesta della indennità di accompagnamento, né dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
In particolare è stato ritenuto che il ricorrente, , “in atto, risulta affetto da Parte_1
Insufficienza respiratoria cronica in Ossigenoterapia notturna e in triplice terapia, Cuore polmonare cronico in iperteso”.
Le suddette infermità determinano una condizione di invalidità totale, con decorrenza che può farsi ascendere al mese di febbraio 2025, in coincidenza dell'aggravamento del quadro respiratorio, che ha richiesto la prescrizione di triplice terapia.
2 Si ritiene, altresì che il Sig. non possieda le caratteristiche clinico-medico-legali per la Pt_1 concessione dell'indennità di accompagnamento né per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il parziale riconoscimento dei presupposti sanitari funzionali ad una delle prestazioni richieste, sia pure per la maturazione del requisito successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica e la maturazione del requisito sanitario, peraltro funzionale al solo riconoscimento della pensione di invalidità e solo in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 225/2025 R.G.L., così statuisce: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che parte ricorrente presenta le condizioni medico legali per essere ritenuto invalido civile in misura pari al 100% a decorrere dal febbraio 2025 funzionali al riconoscimento della pensione di invalidità civile;
rigetta nel resto;
compensa le spese processuali tra le parti;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 02/10/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
3
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 30 settembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 225/2025 promossa da rappr. e dif. dall'avv.to ANSELMI VITTORIO ANTONIO giusta procura in Parte_1 atti;
ricorrente contro
, in persona del legale rappr. pro tempore -; CP_1 resistente contumace
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – indennità di accompagnamento – pensione invalidità civile
– art. 3 c. 3 legge 104/92
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 9 gennaio 2025 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
L' convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, come da documentazione in atti CP_2 comprovante la corretta notifica, non si è costituito, dovendosene dichiarare la contumacia.
All'esito della udienza del 30.9.2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso, – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come
1 suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per i benefici reclamati da parte ricorrente (indennità di accompagnamento
– pensione invalidità civile – status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 legge
104/92), ritenendo il ricorrente invalido in misura al 80%.
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, pur riconoscendo la correttezza delle valutazioni svolte in sede di ATP, ha tuttavia ora concluso, in forza delle valutazioni cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento della pensione di invalidità civile, per essere raggiunta la percentuale invalidante del 100% seppure a decorrere dal febbraio 2025, persistendo condizioni che tuttavia non giustificano né la richiesta della indennità di accompagnamento, né dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
In particolare è stato ritenuto che il ricorrente, , “in atto, risulta affetto da Parte_1
Insufficienza respiratoria cronica in Ossigenoterapia notturna e in triplice terapia, Cuore polmonare cronico in iperteso”.
Le suddette infermità determinano una condizione di invalidità totale, con decorrenza che può farsi ascendere al mese di febbraio 2025, in coincidenza dell'aggravamento del quadro respiratorio, che ha richiesto la prescrizione di triplice terapia.
2 Si ritiene, altresì che il Sig. non possieda le caratteristiche clinico-medico-legali per la Pt_1 concessione dell'indennità di accompagnamento né per il riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il parziale riconoscimento dei presupposti sanitari funzionali ad una delle prestazioni richieste, sia pure per la maturazione del requisito successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario, appare ammissibile anche in sede di opposizione ex art. 445 bis c.p.c., tenuto conto di quanto prescrive l'art. 149 dis. att. c.p.c.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
L'opinabilità delle questioni di natura medica e la maturazione del requisito sanitario, peraltro funzionale al solo riconoscimento della pensione di invalidità e solo in corso di causa, giustificano la compensazione delle spese.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 225/2025 R.G.L., così statuisce: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che parte ricorrente presenta le condizioni medico legali per essere ritenuto invalido civile in misura pari al 100% a decorrere dal febbraio 2025 funzionali al riconoscimento della pensione di invalidità civile;
rigetta nel resto;
compensa le spese processuali tra le parti;
pone le spese di C.T.U., liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Catania il 02/10/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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