Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.514/2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28.03.2024 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Paolino Maria Firrone ed elettivamente domiciliata in
Caltanissetta nella via L. Pignato n. 26
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1
difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11.04.2024, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi Parte_1
la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 74% o nella
L'odierna ricorrente esponeva che l'esito dell'accertamento tecnico, portante il n. 715/2023
R.G., si concludeva con il riconoscimento in capo alla stessa di una invalidità con percentuale pari
67%.
Ciò premesso, chiedeva disporsi nuova CTU allo scopo di accertare la gravità delle patologie e i conseguenti benefici richiesti.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno insistito nelle rispettive richieste e difese.
***
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU, di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso va parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale nominato, Dott. Per_1
, è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Postumi intervento chirurgico per
[...]
osteoma osteoide D8-D9 (2022) con emilaminectomia sinistra. Pregressa isterectomia per miomi uterini (2017). BPCO con deficit ostruttivo moderato/severo alla spirometria. Ipertensione arteriosa in mediocre controllo pressorio. Spondiloartrosi rachidea diffusa con multiple protrusioni discali. Alluce valgo e artrosi al piede sn. Edentulismo totale protesizzabile”.
Il CTU ha evidenziato (si riporta stralcio della relazione peritale): “Non vi sono dubbi sulla presenza di tali patologie croniche pluridocumentate in atti da diverse visite specialistiche, ricoveri ospedalieri, da diversi esami strumentali nonché accertate anche in occasione delle visite medico- legali effettuate. Le principali di tali patologie hanno determinato invalidità già riconosciuta sia dalla CML che dal primo CTU, con diverse valutazioni del grado percentuale.
Il motivo del contendere riguarda la non considerazione di alcune patologie già presenti e documentate strumentalmente all'epoca delle suddette valutazioni. Si procederà pertanto alla valutazione di tutte patologie secondo quanto previsto dalle tabelle del DM 5/2/92.
1) I postumi dell'intervento chirurgico di asportazione dell'osteoma osteoide perfettamente riuscito, si inquadra al codice 9322 - Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale cui spetta l'11% di invalidità. 2) L'emilaminectomia sn e la patologia degenerativa spondilo-discale cervico-lombare si inquadra per analogia al codice 7009 Anchilosi rachide dorsale cui attribuire un valore intermedio della fascia percentuale (25%) in ragione delle patologie concomitanti sull'intero rachide
3) L'alluce valgo, le dita a martello e l'artrosi al piede sn (Rx documentate) si inquadrano al codice
7211- Anchilosi metatarsica cui spetta il 12% di invalidità.
4) La condizione ipertensiva per analogia al codice 3445 - Coronaropatia lieve (I classe NYHA) con l'11% di invalidità.
5) L'isterectomia, non essendo più la Perizianda in età fertile, non è più meritevole di alcuna valutazione percentuale.
6) La BPCO con deficit spirometrico ostruttivo moderato-severo si inquadra al codice 6407-
Bronchite asmatica cronica con il 45% di invalidità.
7) L'edentulismo totale protesizzabile si riconosce al codice 6704 con il 15% di invalidità
Applicando il calcolo riduzionistico si ottiene un valore finale pari al 75,4%.
Il Consulente medico nominato ha concluso: “La sig.ra è in atto invalida al Parte_1
75,4% e in considerazione della cronicità delle patologie da cui è affetta e della relativa produzione documentale, presentata in epoca successiva alla visita di revisione del 16/02/2023, si sposta la decorrenza del beneficio alla data di visita peritale del primo CTU, vale a dire dal
25/10/2023 pertanto da tale data raggiunse la percentuale necessaria per la concessione dell'assegno di invalidità”
In conclusione, i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Il ricorso deve, di conseguenza essere parzialmente accolto, accertandosi e dichiarandosi che
è soggetto invalido nella misura del 75,4% pertanto può godere dei relativi benefici Parte_1
a far data dal 25/10/2023, data della visita peritale del primo CTU.
Quanto al regime delle spese, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle stesse per la fase di ATP, in considerazione del riconoscimento della prestazione richiesta a decorrere da epoca successiva al deposito del ricorso per ATP, mentre le spese di lite del presente giudizio di opposizione, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod., nei valori minimi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara che a decorrere dal 25/10/2023, è soggetto invalido nella Parte_1
misura del 75,4% e pertanto può godere del relativo beneficio;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate nella complessiva CP_1
somma di euro 2.697,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, Avv. Gianluca Paolino Maria Firrone;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 28 marzo 2025
Il GOP
Maria Zammito