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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Pasquale CRISTIANO presidente
- dott. Michele VIDETTA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 11.3.2025; ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. 479/2024 RG V.G. vertente
TRA
e , rappresentate e difese dagli avv.ti Ugo Patroni Parte_1 Parte_2
Griffi e Giovanna Ciccarella
RECLAMANTI
E
, quale amministratore unico della rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2
dagli avv.ti Sabino Fortunato e Myriam Antonella Fortunato
, nella sua qualità di sindaco unico e revisore legale dei conti della società CP_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Sporta Caputi e Giacomo Bracciale Controparte_2
RECLAMATI
nonché
in persona del curatore speciale avv. ANTONIO CASULLI Controparte_4
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: reclamo avverso ordinanza del Tribunale di Potenza avente ad oggetto: “denuncia ex art. 2409 c.c.”. PREMESSO CHE
1. Con ricorso depositato in data 12.10.2023, e , socie della Parte_1 Parte_2
adivano il Tribunale di Potenza, per ottenere: la fissazione dell'udienza di cui Controparte_4 all'art. 2409 c.c. per l'audizione dell'amministratore unico e dell'organo di controllo della società; se ritenuta necessaria, l'ispezione della società; in ogni caso, previo accertamento delle irregolarità denunciate nell'atto introduttivo, la revoca dell'amministratore unico in carica, con nomina di amministratore giudiziario e determinazione dei poteri e durata;
la condanna di chi di ragione al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio amministratore unico della società, il quale confutava in Controparte_1
ogni punto le allegazioni delle ricorrenti, offrendo una propria ricostruzione delle vicende individuate dalle prime come gravi irregolarità gestionali e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio la società per il tramite del curatore speciale a tale scopo nominato, riservando di rassegnare le proprie conclusioni in ragione delle argomentazioni e produzioni documentali allegate dalle altre parti in causa.
Si costituiva in giudizio , sindaco, chiedendo: di dichiarare l'improcedibilità per CP_3 difetto dell'indicazione delle parti resistenti;
di rigettare il ricorso in quanto infondato e carente dei presupposti di cui all'art. 2409 c.c.; di condannare le ricorrenti al pagamento delle spese di lite ed anche al risarcimento del danno di lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
2. Con provvedimento depositato in data 16.9.2024, il Tribunale di Potenza rigettava il ricorso e condannava le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti e della società, liquidandole in € 2.100,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, per ciascuna parte;
rigettava, inoltre, la domanda di condanna delle ricorrenti ex art. 96 c.p.c..
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che il rimedio ex art. 2409 c.c. prevedeva in capo ai soci la facoltà di attivazione di una forma pervasiva di controllo giudiziario sulla gestione societaria a tutela del generale interesse della società e svolgeva una funzione residuale di garanzia e di ripristino della regolarità gestoria, mediante il possibile riassetto amministrativo e contabile, disposto dall'esterno in chiave inquisitoria;
che detto rimedio, essendo un istituto appartenente in chiave sistematica alla volontaria giurisdizione, si sottraeva in parte alle regole ordinarie della “domanda” operanti nel giudizio civile, deviando in favore dei ricorrenti, al normale riparto dell'onere della prova, laddove onerava l'istante di fornire non la prova piena, ma almeno elementi dai quali poteva evincersi in chiave di “fondato sospetto” la irregolarità gestionale;
che tali poteri inquisitori potevano essere esercitati ove la parte ricorrente avesse offerto una piattaforma probatoria sufficiente a legittimare l'intervento esterno sull'organizzazione societaria, e solo laddove fosse emersa in maniera chiara non solo la grave irregolarità gestionale, ma anche il danno per la società;
b) che le irregolarità denunciate, sintetizzabili in base alla lettura dell'atto introduttivo, nelle seguenti condotte:
“1. alterazione delle scritture contabili negli anni 2014 e 2015 oggetto di un procedimento penale allo stato in fase dibattimentale, avviato su denuncia della odierna ricorrente
Pt_2
2. acquisto macchine usate non adeguatamente tracciate;
3. utilizzo a fini squisitamente personali da parte dell'amministratore di una autovettura aziendale acquistata nel 2020 mod. Suv Land Rover;
4. pagamento ingiustificato di compensi ad alcuni professionisti ( e CP_5 CP_6
che rivestivano cariche sociali in una società della quale l'amministratore deteneva
[...] quote di partecipazione, la società Hggroupnuove cancellata dal registro delle CP_7 imprese nel 2019;
5. fatture di acquisto di macchinari da fornitori esteri per i quali non risultavano i documenti di trasporto;
6. falsità di alcuni verbali degli anni 2015 e 2016, oggetto di apposita denuncia;
7. costi elevati di sponsorizzazioni di società sportive in contrasto con i limiti previsti dalla normativa fiscale;
Part
8. distribuzione di anticipi all'amministratore mai deliberati;
9. mancata reintegra della socia -parte ricorrente- nonostante l'accertamento della Pt_2 illegittimità del disposto licenziamento e pagamento di altre unità di personale per svolgere il lavoro che la prima avrebbe legittimamente potuto svolgere;
10. operazioni di compravendita con la società Quattro partecipata CP_8 dall'amministratore in misura quasi totalitaria, avvenute in conflitto di interessi;
11. utilizzo abusivo da parte della società di locali e risorse umane Controparte_9 della he avrebbe partecipato unitamente alla seconda ad un bando regionale CP_4 per la reindustrializzazione, senza “alcuna ragione giustificativa”,
erano tutte attribuite all'amministratore unico, al quale entrambe le ricorrenti erano legate da rapporti di parentela, che, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, avrebbe sistematicamente abusato della propria posizione di autorità gestendo la società come “cosa propria”, conculcando i diritti di partecipazione ed informazione dei soci di minoranza e dirottando le risorse della verso altre società delle quali era detentore di Controparte_4
partecipazioni;
c) che le irregolarità denunciate si riferivano a condotte anteriori rispetto al 2021, circostanza che non militava favorevolmente nel senso dell'attualità del pericolo per il patrimonio sociale;
d) che, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall'amministratore resistente, il quadro indiziario in ordine alle singole doglianze proposte dalle parti ricorrenti appariva confuso e contraddittorio;
e) che il trend fortemente positivo del valore della produzione (e del patrimonio netto) della società nel periodo nel quale si sarebbe realizzata la “mala gestio”, appariva decisamente dirimente e tale da condurre al rigetto del ricorso;
che tale dato era anche stato oggetto delle dichiarazioni rese in giudizio dal sindaco della società ed era altresì evidenziato graficamente nella relazione del prof. prodotta dal sindaco e revisore dei conti;
Per_1
f) che, con riferimento alle spese, esse si fondavano sulla soccombenza processuale e sul principio di causalità e andavano poste a carico delle ricorrenti;
che, invece, andava rigettata la domanda di lite temeraria, non essendo sorretta da allegazioni sufficientemente specifiche a riguardo ed essendo il rigetto del ricorso dipeso anche dalla non esperibilità del rimedio avverso la larga parte delle condotte denunciate.
3. Con reclamo depositato in data 25.9.2024, e impugnavano il Parte_1 Parte_2
provvedimento reso dal Tribunale di Potenza il 16.9.2024, chiedendo di: - ordinare, ove necessario,
l'ispezione della società; - all'esito dell'ispezione, ove le irregolarità denunciate fossero accertate, revocare l'amministratore unico e nominare un amministratore giudiziario determinandone i poteri e la durata;
- condannare la società reclamata al pagamento delle spese degli entrambi gradi di giudizio.
Sostenevano:
-in primo luogo, sull'attualità e sul periculum delle irregolarità denunciate: che il giudice a quo nulla aveva osservato in ordine alla condotta dell'amministratore unico che gestiva la società come ditta individuale, senza tenere conto delle osservazioni dei soci, emergendo così un tipico caso di “socio tiranno”, che cumulando la carica di amministratore con il controllo della maggioranza del capitale, abusava in danno alla società ed ai soci di minoranza;
che tale gestione aveva determinato un perdurante conflitto con i soci e Parte_2 [...]
Parte_1
che al legittimo esercizio, da parte di , del diritto di voto in relazione al bilancio di Parte_2
esercizio 2015, era seguito il licenziamento della predetta, la quale si era poi rivolta al giudice del lavoro per essere reintegrata;
che tale reintegra non aveva fatto cessare le condotte illecite, essendo stato inibito dall'amministratore l'accesso in azienda dell' con conseguente danno anche alla Pt_2
stessa azienda, per duplicazione dei costi e depauperamento di risorse;
che l'assemblea dei soci, su proposta dell'amministratore, aveva deliberato in data 29.5.2023 di distribuire ai soci, in ragione della propria partecipazione al capitale sociale, gli utili degli anni 2016,
2017, 2018 e 2019 per complessivi Euro 913.0933,92, ma tali erogazioni non erano avvenute, con conseguente lesione del diritto dei soci di minoranza;
che la tirannica gestione della società emergeva anche dalle numerose operazioni in conflitto di interesse che riguardavano la remunerazione dell'amministratore stesso (deliberazioni ed erogazioni Part e rivalutazioni di compensi, anticipazioni di ); che le indagini eseguite dalla Guardia di Finanza su disposizione del P.M. inquirente avevano dimostrato che tanto i bilanci quanto la contabilità della rano stati redatti in spregio alla CP_4
normativa contabile e tributaria;
- in secondo luogo, sulla pretesa residualità della tutela prevista dall'art. 2409 c.c.: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Potenza, l'orientamento giurisprudenziale prevalente riteneva il procedimento autonomo e non residuale rispetto ai diversi rimedi concessi dalla legge contro le irregolarità dell'organo gestorio;
- nel merito: non aveva commesso irregolarità solo in passato, ma perseverava con la medesima Controparte_1 gestione societaria in spregio alle norme di corretta amministrazione, ledendo l'interesse sociale, nel quale era compresa anche la pace sociale;
prova del disagio amministrativo era anche il mobbing posto in essere ai danni di , Parte_2
cui veniva impedito di svolgere la propria prestazione lavorativa con evidente potenziale danno per la società, nonché fonte di ulteriori indebiti costi per la società; nel corso dell'assemblea dei soci, il delegato della socia aveva chiesto informazioni Parte_2
in merito agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e tuttavia nessuna informazione era stata resa;
la mancata predisposizione di assetti organizzativi adeguati era prova di mala gestio.
4. Con memoria depositata in data 6.3.2025 si costituiva chiedendo: in via Controparte_1 preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del reclamo per difetto del principio di specificità e chiarezza, nonché per mancanza e assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione; nel merito, di rigettare l'avverso reclamo per difetto dei presupposti di cui all'art. 2409 c.c. e comunque per l'infondatezza delle avverse censure;
per l'effetto, di confermare l'ordinanza pubblicata in data
16.9.2024 dal Tribunale di Potenza, sez. spec. Imprese;
di distrarre le spese in favore degli antistatari.
In particolare:
-in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del reclamo per mancanza e assoluta incertezza dei motivi specifici del reclamo con riferimento all'ordinanza impugnata, ritenendo che dalla lettura del reclamo non si comprendevano né gli errori in cui incorreva il giudice, né i motivi a sostegno dell'erroneità delle conclusioni a cui giungeva;
-nel merito, sosteneva l'assenza dei presupposti di cui all'art. 2409 c.c., nonché l'assenza del requisito dell'attualità e del periculum in ordine alla irregolarità denunciate dalla controparte.
5. Con memoria depositata il 9.3.2025, si costituiva , in qualità di sindaco unico e CP_3
revisore legale dei conti chiedendo: in via preliminare, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'avverso reclamo per difetto del principio di specificità e chiarezza, nonché per mancanza e assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione;
nel merito, di rigettare l'avverso reclamo per difetto dei presupposti di cui all'art. 2409 c.c. e comunque per l'infondatezza delle avverse censure, per tutti i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, di confermare l'ordinanza pubblicata il 16.9.2024 dal
Tribunale di Potenza;
di condannare le reclamanti, ciascuna per l'intero ed anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
di condannare le reclamanti al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore degli antistatari.
In particolare:
-in via di premessa, evidenziava che, dei presunti motivi di reclamo avversari, nessuno riguardava capi o parti dell'impugnata ordinanza che avevano ad oggetto la condotta del sindaco unico e revisore contabile;
-in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del reclamo per difetto di specificità dei motivi di impugnazione, mancando nel reclamo la parte destruens di critica puntale e serrata della motivazione del giudice di prime cure e la parte construens di alternativa interpretazione e ricostruzione dei fatti, apparendo evidente la violazione da parte del reclamo degli artt. 739 e 342 cpc;
-nel merito, contestava la fondatezza del reclamo.
6. Con memoria depositata il 10.3.2025, si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_4
curatore speciale avv. Antonio Casulli, per chiedere il rigetto del reclamo, stante la sua posizione neutrale nei confronti delle denuncianti e dei denunciati, la carenza dei presupposti della residualità
e dell'attualità e la carenza del presupposto del danno, con la condanna alle spese in favore della
Curatela Speciale per dichiarato anticipo.
All'udienza dell'11.3.2025 la Corte si riservava.
Tutto ciò premesso,
SI OSSERVA QUANTO CP_10
7. Occorre in via preliminare esaminare l'eccezione di inammissibilità del reclamo formulata dalle parti reclamate, la quale risultando infondata deve essere rigettata. Ed infatti, premesso che ai fini dell'ammissibilità del reclamo è ovviamente necessaria la formulazione di specifici motivi di impugnazione, non essendo sufficiente il semplice richiamo alle questioni sottoposte al primo giudice, osserva la Corte che, nel caso di specie, il reclamo proposto – indicando in maniera sufficientemente compiuta i punti di censura del provvedimento di prime cure-
, risulta ammissibile.
Nel merito, per le ragioni che si diranno, il reclamo risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, ritiene in primo luogo opportuno la Corte precisare di condividere l'impostazione già seguita dal Tribunale di Potenza -espressione dell'orientamento giurisprudenziale più diffuso, citato anche nel provvedimento impugnato- secondo cui il rimedio previsto dall'art. 2409 c.c.:
“
1. riveste carattere residuale, nel senso che esso è attivabile solo laddove -e solo per condotte- che non possano essere censurate mediante diversi e più specifici rimedi previsti da altre norme del codice civile;
2. esso è esperibile per i soli danni che l'amministratore possa cagionare con la propria condotta alla società (e non pertanto per danni direttamente arrecati a soci o a terzi);
3. il danno deve essere attuale, ovvero non deve trattarsi di condotte, anche pregiudizievoli che si siano consumate, per le quali il socio potrà, se del caso, attivare i rimedi risarcitori nei confronti dell'amministratore o del sindaco revisore”.
Inoltre, è opportuno ricordare come il presupposto della denuncia ex art. 2409 c.c. sia costituito dal fondato sospetto del compimento, da parte degli amministratori, in violazione dei loro doveri, di gravi irregolarità nella gestione, che possano recare danno alla società.
Nel caso di specie, le irregolarità denunciate dai soci ed attribuite all'amministratore unico sono state ritenute dal Tribunale non configuranti un pericolo attuale per il patrimonio sociale, riferendosi la quasi totalità di esse a fatti e condotte anteriori (in alcuni casi anche di molto) rispetto al 2021, anno al quale si arrestavano le operazioni denunciate;
inoltre, il Tribunale, dopo aver esaminato, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall'amministratore resistente, le singole doglianze proposte dalle parti ricorrenti, ha concluso che il quadro indiziario appariva confuso e contraddittorio;
ha poi aggiunto che vi era comunque un dato, documentato, dirimente ai fini del rigetto del ricorso, che era costituito dal trend fortemente positivo del valore della produzione (e del patrimonio netto) della società nel periodo in cui si sarebbe, secondo la prospettazione della parte ricorrente, realizzata la “mala gestio”, dato confermato anche dalle dichiarazioni rese in giudizio dal sindaco della società, che, per un verso, aveva specificato che la società era solida, godeva di affidabilità bancaria e operava con 150 dipendenti oltre i dipendenti dell'indotto e, per altro verso, aveva riferito che non era dato ravvisare alcuna situazione di rischio, che dal 2017 i soci non erano più tenuti a prestare fideiussioni bancarie per l'accesso al credito, elemento di ulteriore conferma della solidità finanziaria della società, che aveva un affidamento di circa dodici milioni di euro;
il trend in forte crescita era poi anche evidenziato graficamente nella relazione del prof. allegata in giudizio dal sindaco e Per_1
revisore dei conti.
Ebbene, la parte reclamante, senza contestare l'affermazione secondo cui il “trend fortemente positivo” del valore della produzione della società -risultante dalla documentazione allegata in giudizio e dalle dichiarazioni rese dal sindaco all'udienza del 17.4.2024- appariva “decisamente dirimente e tale da condurre al rigetto del ricorso”, ha censurato il provvedimento reclamato nella parte in cui non avrebbe adeguatamente tenuto conto: della condotta dell'amministratore unico che gestiva la società come un “socio tiranno” che non teneva conto delle osservazioni dei soci e, cumulando la carica di amministratore con il controllo della maggioranza del capitale, abusava in danno alla società e ai soci di minoranza;
che tale gestione aveva determinato un perdurante conflitto con i soci e Parte_2 [...]
Parte_1
che al legittimo esercizio, da parte di , del diritto di voto in relazione al bilancio di Parte_2
esercizio 2015, era seguito il licenziamento della predetta, la quale si era poi rivolta al giudice del lavoro per essere reintegrata;
che tale reintegra non aveva fatto cessare le condotte illecite, essendo stato inibito dall'amministratore l'accesso in azienda dell' con conseguente danno anche alla Pt_2
stessa azienda, per duplicazione dei costi e depauperamento di risorse;
che l'assemblea dei soci, su proposta dell'amministratore, aveva deliberato di distribuire ai soci, in ragione della propria partecipazione al capitale sociale, gli utili degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per complessivi Euro 913.0933,92, ma tali erogazioni non erano avvenute, con conseguente lesione del diritto dei soci di minoranza;
che la tirannica gestione della società emergeva anche dalle numerose operazioni in conflitto di interesse che riguardavano la remunerazione dell'amministratore stesso (deliberazioni ed erogazioni Part e rivalutazioni di compensi, anticipazioni di ); che le indagini eseguite dalla Guardia di Finanza su disposizione del P.M. inquirente avevano dimostrato che tanto i bilanci quanto la contabilità della rano stati redatti in spregio alla CP_4
normativa contabile e tributaria.
Ha poi aggiunto che, dalla documentazione esibita in sede di ricorso, nonché da quella allegata al reclamo, emergeva che non aveva commesso irregolarità solo in passato, ma Controparte_1
perseverava con la medesima gestione societaria in spregio alle norme di corretta amministrazione, ledendo l'interesse sociale, nel quale era compresa anche la pace sociale, omettendo di dotare la società di un adeguato assetto organizzativo;
ha affermato: che prova del disagio amministrativo era anche il mobbing posto in essere ai danni di , cui veniva impedito di svolgere la Parte_2
propria prestazione lavorativa con evidente potenziale danno per la società, nonché fonte di ulteriori indebiti costi per la società; che nel corso dell'assemblea dei soci del 25.6.2024, il delegato della socia aveva chiesto informazioni in merito agli adeguati assetti organizzativi, Parte_2
amministrativi e contabili e tuttavia nessuna informazione era stata resa, con la conseguenza di dover ritenere che la società fosse del tutto priva di un adeguato assetto organizzativo;
che la mancata predisposizione di assetti organizzativi adeguati era un atto di mala gestio.
Ciò posto, quanto alla questione relativa al licenziamento di e all'ordine giudiziale Parte_2 di reintegro non adempiuto dall'amministratore, dedotta anche come espressione di un comportamento tipico del “socio tiranno”, ritiene opportuno la Corte evidenziare che il rimedio di cui all'art. 2409 c.c. non è rivolto a dirimere controversie familiari o conflitti tra soci, né a ripristinare la pace sociale.
In ordine al danno alla società asseritamente conseguente al comportamento tenuto dall'amministratore in relazione al licenziamento, la parte reclamante dopo aver richiamato l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo e la duplicazione di costi, si è poi limitata a dedurre che la società provvede al pagamento del suo stipendio, pur impedendole di svolgere attività lavorativa, senza tuttavia fornire alcun elemento atto a contrastare la condivisibile argomentazione svolta dal
Tribunale, secondo cui la parte ricorrente non aveva fornito “convincenti argomentazioni a sostegno dell'assunto per cui l'amministratore, non reintegrandola, avrebbe assunto nuove unità di personale per eseguire le mansioni dalla stessa svolte”; né il danno alla società può ritenersi ravvisabile nel sol fatto che non svolga concretamente la sua prestazione lavorativa, dovendosi invece Parte_2 ritenere -anche alla luce delle difese svolte dal reclamato amministratore- che la decisione dell'organo gestorio di non giovarsi della prestazione lavorativa della predetta sia il frutto di una valutazione organizzativa discrezionale compiuta anche tenuto conto della subentrata interruzione del rapporto fiduciario.
Ne consegue che la doglianza, per come formulata, non risulta idonea ad indurre la Corte a conclusioni diverse da quelle già assunte dal Tribunale.
Quanto alla questione relativa alla delibera con la quale l'assemblea della società, su proposta dell'amministratore unico, aveva stabilito in data 29.5.2023 di distribuire ai soci, in ragione della propria partecipazione al capitale sociale, gli utili degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per complessivi
Euro 913.0933,92, la parte reclamante ha lamentato che tali erogazioni non siano avvenute, ritenendo conseguentemente leso il diritto dei soci di minoranza. Osserva, tuttavia, la Corte che la delibera in questione, evocata nell'atto introduttivo del procedimento Part di prime cure quale illegittimo atto di attribuzione di un anticipo del all'amministratore, è stata evocata in sede di reclamo come legittima decisione assembleare di distribuzione di utili in favore dei soci;
ebbene, precisato che trattasi di una decisione assunta dall'assemblea e non di un atto dell'amministratore -che pertanto non può rientrare tra gli atti di gestione dell'amministratore e che avrebbe potuto invece essere oggetto di impugnazione da parte dei soci- e rilevato che a fronte dell'argomentazione svolta dal Tribunale, nell'ordinanza reclamata, secondo cui l'amministratore Part non aveva dato esecuzione alla delibera di attribuzione in suo favore del deliberato anticipo del , la parte reclamante nessuna critica ha svolto, limitandosi a ribadire che si trattava di una operazione effettuata in conflitto di interesse, ne consegue come sia evidente, per un verso, che la condotta dell'amministratore di non dare attuazione né alla parte della delibera che prevedeva l'attribuzione Part dell'anticipo di all'amministratore, né alla parte della delibera che prevedeva la distribuzione di utili ai soci, non sia tale da configurare una grave irregolarità nella gestione della società -peraltro, costituendosi in sede di reclamo, le parti reclamate hanno dedotto e documentato l'avvenuta corresponsione di utili in favore delle reclamanti- e, per altro verso, che appare decisamente contraddittoria la posizione dei soci i quali in prime cure hanno lamentato l'attuazione della parte della delibera favorevole all'amministratore e in sede di reclamo hanno chiesto di voler dare attuazione alla parte della delibera a loro favorevole.
Ne consegue che neanche la doglianza in questione risulta idonea ad indurre la Corte a conclusioni diverse da quelle già assunte dal Tribunale.
Quanto alla questione relativa alle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza su disposizione del P.M. inquirente, dalle quali sarebbe emerso che tanto i bilanci quanto la contabilità della rano CP_4
stati redatti in spregio alla normativa contabile e tributaria, il Tribunale ha affermato che le condotte oggetto del procedimento penale in fase dibattimentale, avviato su denuncia di in Parte_2
relazione alle alterazioni delle scritture contabili negli anni 2014 e 2015, erano condotte che risultavano estranee rispetto alla attualità e alla residualità del rimedio ex art. 2409 c.c. e che la difesa dell'amministratore aveva fornito elementi tecnici di segno contrario rispetto alla prospettazione accusatoria, ancora in fase di vaglio dibattimentale e relativa alle falsità contabili, supportati da relazioni tecniche.
Ebbene, nel costituirsi in sede di reclamo, le parti reclamate hanno dedotto e documentato che, nel giudizio penale in corso presso il Tribunale di Matera, il Pubblico Ministero ha chiesto l'assoluzione di e di per il reato di cui al capo a) dell'imputazione -reato previsto Controparte_1 CP_3
e punito dall'art. 2621 c.c. per avere esposto, nei bilanci relativi agli esercizi 2014 e 2015, dati non veritieri circa i risultati d'esercizio della società- e per il reato di cui al capo b) dell'imputazione - reato previsto e punito dall'art. 3 D. Lgs. 74/2000 per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi avvalendosi di mezzi fraudolenti consistiti nella sistematica alterazione delle poste di bilancio e nella conseguente esposizione dei dati non veritieri circa i risultati di esercizio riferiti alle annualità 2014
e 2015, omesso di indicare elementi attivi nelle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società-.
Ne consegue che anche la doglianza sollevata sotto questo profilo dalla parte reclamante non risulta tale da indurre ad una riforma del provvedimento impugnato.
Quanto alle ulteriori deduzioni svolte dalla parte reclamante al fine di provare l'attualità di irregolari condotte gestorie, la Corte evidenzia quanto segue.
E' stato dedotto che, nel corso dell'assemblea dei soci del 25.6.2024, a seguito della richiesta formulata dal delegato della socia al fine di ottenere informazioni in merito agli Parte_2 adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nessuna informazione era stata resa, con la conseguenza che si doveva ritenere la società del tutto priva di un adeguato assetto organizzativo e quindi connotata da mala gestio.
Ebbene, si deve in primo luogo rilevare che le censure relative all'omessa predisposizione di adeguati assetti organizzativi sono state sollevate per la prima volta in sede di reclamo;
esse si palesano del tutto generiche e prive di argomentazioni idonee a confutare le risultanze della consulenza tecnica di parte redatta dal dott. -prodotta dalle attuali parti reclamante nel Persona_2
procedimento di prime cure svoltosi innanzi al Tribunale di Potenza e nuovamente allegata in sede di appello- che contiene la dettagliata illustrazione tanto del processo produttivo della Controparte_4
quanto della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società, anche con riferimento agli anni 2014-2015; in particolare, a pagg. 12 e 13 della detta consulenza sono indicate “le fasi del processo produttivo ed amministrativo-contabile di ed è riportato Controparte_4
“l'organigramma della società, vigente negli anni 2014 e 2015, ove sono rappresentati i diversi uffici che compongono la struttura organizzativa ed amministrativo-contabile della società nonché gli uffici e le funzioni attribuite ed i soggetti agli stessi preposti”, poi a pagg. 29-32 è schematizzato “il processo organizzativo ed amministrativo-contabile implementato dalla società er Controparte_4
la gestione delle commesse pluriennali sotto i diversi aspetti di progettazione, di produzione, di organizzazione del personale e di rendicontazione contabile … con una elencazione degli uffici e dei relativi responsabili coinvolti nelle diverse funzioni” con la precisazione che “la ristretta base societaria della ed i rapporti parentali esistenti fra i soci e l'Amministratore unico Controparte_4
hanno da sempre connotato i descritti processi organizzativi ed amministrativo-contabili con il carattere della sostanziale circolarità delle informazioni” e che “tale agire gestionale ed amministrativo della negli anni 2014 e 2015, oltre che negli anni precedenti ed Controparte_4
anche nei successivi, trova conferma nella circostanza fattuale che al momento dell'acquisizione di una nuova commessa, l'Amministratore unico nonché responsabile dell'Ufficio commerciale, ha sistematicamente provveduto alla convocazione di una riunione operativa preliminare alla quale erano invitati a partecipare tutti i responsabili dei diversi Uffici nei quali era articolato
l'organigramma aziendale…. Il Foglio di Apertura Commessa funge da documento di riferimento per lo sviluppo dell'intero processo produttivo dell'impianto poiché …. rappresenta, in forma sintetica, un budget di produzione utile alla quantificazione dei costi di produzione connessi ai fabbisogni produttivi segnalati. Il Foglio di Apertura Commessa è discusso collegialmente dall'Amministratore unico con i responsabili dei vari Uffici e dagli stessi sottoscritto per presa visione e conoscenza, assicurando così una sostanziale circolarità delle informazioni di produzione ai fini del costante monitoraggio degli aspetti economici della gestione, in uno con gli aspetti finanziari (entrate ed uscite)”; il dettagliato contenuto della detta consulenza non è stato fatto oggetto di specifiche contestazioni né nell'ambito del procedimento di prime cure, né nell'atto di reclamo.
Ne consegue l'infondatezza anche della doglianza proposta in relazione al difetto assoluto di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
Alla luce di quanto sin qui esposto, non risulta provata l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione della società commesse dall'amministratore in violazione dei suoi doveri.
Né risulta provato che la gestione della società si riveli potenzialmente dannosa per il patrimonio sociale, tenuto conto della circostanza -affermata dal Tribunale e, come innanzi già precisato, non contrastata dalla parte reclamante- che la società è connotata da un “trend fortemente positivo del valore della produzione ( e del patrimonio netto ) …. nel periodo nel quale si sarebbe realizzata la “ mala gestio””, dato riscontrato anche dalle “dichiarazioni rese in giudizio dal sindaco della società, dott. , che ha specificato come la società sia solida, che goda di affidabilità bancaria, CP_3 che operi con 150 dipendenti oltre i dipendenti dell'indotto. Egli ha dichiarato che allo stato non è dato ravvisare alcuna situazione di rischio e che, dal 2017, i soci non sono stati più tenuto a prestare fideiussioni bancarie per l'accesso al credito, elemento di ulteriore conferma della solidità finanziaria della società, che ha un affidamento di circa dodicimilionidieuro” ed evidenziato
“graficamente nella relazione del prof. depositata quale allegato 7 della produzione del Per_1 sindaco e revisore dei conti. (esame trend sul valore della produzione dal 2014 al 2022)”.
Occorre da ultimo precisare che nessun rilievo può assumere, ai fini della riforma del provvedimento impugnato, il mero richiamo -contenuto nell'ultima parte del reclamo proposto- alle ulteriori doglianze formulate con l'atto introduttivo del procedimento di prime cure, considerato che, come innanzi già spiegato, i motivi di impugnazione proposti in sede di reclamo devono essere specifici e connotati da una critica ragionata alle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, requisiti non soddisfatti da un generico richiamo alle ulteriori doglianze formulate con l'atto introduttivo del procedimento di prime cure, che avrebbero invece dovuto essere espressamente riproposte per poter essere esaminate in questa sede.
8. Nei rapporti tra la parte reclamante e i reclamati e , le spese di Controparte_1 CP_3
lite del presente reclamo seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto della natura della causa (rientrante nella materia della volontaria giurisdizione), del valore della controversia (valore indeterminabile, complessità media) e dei parametri minimi-.
Nessuna determinazione va invece adottata, relativamente al governo delle spese, tra la parte reclamante e la società reclamata, non essendo identificabile la società quale parte contrapposta al socio ricorrente, tanto da poter configurare una situazione di soccombenza dell'uno verso l'altra (cfr.
Cass. Civ., n. 5504/2000).
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte reclamante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Deve essere rigettata la domanda di condanna delle reclamanti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ed invero, premesso che non risulta dimostrato alcun danno prodotto dall'azione introdotta dalle reclamanti e che il rimborso delle spese processuali risulta idoneo a compensare adeguatamente il pregiudizio subito dalla controparte per essere stata costretta a difendersi dal giudizio, si deve poi evidenziare che, ai fini della valutazione della responsabilità aggravata di cui all'art. 96, co. 3 c.p.c., benché non sia necessaria la prova del danno, non sono in ogni caso emersi elementi per ritenere che le reclamanti abbiano proposto il reclamo con mala fede o colpa grave e che abbiano abusato dello strumento processuale, non essendo all'uopo sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Potenza in data 16.9.2024, così provvede:
a) rigetta il reclamo;
b) condanna le reclamanti alla rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate in Controparte_1
Euro 1.417,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Sabino Fortunato e Myriam Antonella Fortunato;
c) condanna le reclamanti alla rifusione delle spese di lite sostenute da , liquidate in CP_3
Euro 1.417,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Francesco Sporta Caputi e Giacomo Bracciale;
d) nulla sulle spese nei rapporti tra le reclamanti e la Controparte_4
e) rigetta la domanda di condanna delle reclamanti al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
f) dà atto dell'obbligo a carico delle reclamanti in solido di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 14.4.2025.
Il
Presidente
dott. Pasquale
Cristiano