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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8457/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8457/2018 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Carmela FILO;
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
APPELLATA - contumace
(già , in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe FAILLA
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.01.2025, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza numero 168/2017 (causa n. 286/2014 Parte_1
R.G.) del giudice di pace di Paternò del 13.12.2017, con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'odierno appellante, condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite.
In particolare, con il primo motivo di gravame parte appellante deduceva il giudicato esterno ovvero efficacia riflessa del giudicato formatosi sulla sentenza n. 145/2016 del giudice di pace di Caltagirone a conclusione del giudizio n. 786/2014 R.G., promosso da nei Parte_2
confronti degli odierni appellati per danni occorsi a seguito del medesimo sinistro stradale di cui si discute.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado erroneamente valutato le risultanze istruttorie, sulla base delle quali
(quale conducente dell'autocarro al momento del sinistro di cui si discute) avrebbe Per_1
dovuto considerarsi responsabile esclusivo del sinistro occorso in data 23.12.2013 e, conseguentemente, (nella qualità di proprietaria di tale veicolo) e CP_1 [...]
(quale compagnia assicuratrice di quest'ultimo) avrebbero dovuto essere Controparte_2
condannate al risarcimento dei danni patiti.
Infine, con il terzo ed ultimo motivo di gravame, parte appellante riteneva errata la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace, sull'erroneo presupposto del mancato assolvimento dell'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., da parte di Parte_1 aveva condannato quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore delle odierne appellate.
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, Parte_1
l'accertamento della responsabilità del sinistro occorso in data 23.12.2013 in capo a CP
(quale conducente) e la condanna, in solido, di (quale proprietaria) e
[...] CP_1
al risarcimento di tutti i dati patiti. Controparte_2
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§§§§§
Si costituiva in giudizio la contestando l'appello proposto in Controparte_5
quanto infondato in fatto ed in diritto ovvero, in subordine, chiedendo l'accertamento del concorso di colpa ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c. e la riduzione in misura proporzionale l'eventuale risarcimento del danno.
§§§§§
Nonostante la ritualità delle notifiche, rimaneva contumace. CP_1
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta attività istruttoria e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con provvedimento del
27.01.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
In via preliminare, deve darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di CP_1
§§§§§
Nel merito, l'appello proposto da è parzialmente fondato e, per l'effetto può Parte_1
essere solo parzialmente accolto.
§§§§§
Il primo motivo di gravame dedotto dall'odierno appellante si fonda sull'efficacia riflessa del giudicato formatosi sulla sentenza n. 145/2016 del giudice di pace di Caltagirone a conclusione del giudizio n. 786/2014 R.G., promosso da nei confronti di e Parte_2 CP_1
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(odierne appellate) ed avente ad oggetto il sinistro stradale di cui Controparte_2
si discute.
nello specifico – nel riferire che, in data 23.12.2013, mentre percorreva la SP Parte_1
74/II (direzione Palagonia) a bordo della propria autovettura (“Nissan AI” tg.
ES240KM), veniva tamponato dall'autocarro (“Iveco” tg. BT873NJ) di proprietà di CP_1
e, a sua volta, tamponava l'autovettura di proprietà di (“RT Four” tg.
[...] Parte_2
DD442SR) – deduceva la responsabilità esclusiva del conducente ( CP
dell'autocarro di proprietà di per il sinistro per cui è causa, evidenziando che la CP_1
stessa fosse stata accertata nel giudizio proposto dinnanzi al giudice di pace di Caltagirone, il quale infatti aveva condannato le odierne appellate al risarcimento dei danni.
Sulla base di tali premesse, parte attrice sosteneva l'erroneità della sentenza impugnata in quanto in contrasto con la sentenza n. 145/2016, avente oggi efficacia di cosa giudicata, e conseguentemente asseriva l'efficacia riflessa di tale provvedimento.
§§§§§
Giova richiamare il dato testuale dell'art. 2909 c.c., secondo cui «l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».
La disposizione normativa in esame sancisce il principio generale sulla base del quale l'accertamento contenuto in una pronuncia, ormai non soggetta ai mezzi di impugnazione ordinaria, non possa essere rimesso in discussione in futuri ed eventuali giudizi, facendo stato ad ogni effetto nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa (cd. giudicato esterno o giudicato sostanziale).
La regola generale di cui all'art. 2909 c.c. risponde, quindi, ad esigenze di interesse pubblico e, in particolare, alla necessità di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali fra le parti (cfr. Cassazione Civile, sez. II, ord. 25 ottobre 2018, n. 27161).
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Ciò premesso, la Suprema Corte si è più volte espressa, mediante una interpretazione rigorosa e restrittiva, sul tema dell'efficacia riflessa del giudicato (ove con tale espressione si intende che l'accertamento del contenuto della sentenza, oltra a far stato nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa, avrebbe anche una ulteriore efficacia espansiva nei confronti di soggetti, estranei al giudizio in cui tale pronuncia è stata emessa, qualora questi siano titolari di un diritto dipendente o, comunque, subordinato, alla situazione giuridica definita).
Ed invero, la Suprema Corte, interpretando rigorosamente il principio generale di cui all'art. 2909 c.c., ha chiarito che l'efficacia riflessa del giudicato può essere ammessa nel nostro ordinamento solo quando, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, sussista un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra le situazioni giuridiche in esame.
Secondo la Corte, infatti, «il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra situazioni giuridica, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto» (Cass. Civ., sez. III, 5 luglio 2019 n. 18062). Il soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, quindi, deve essere «titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato» (Cass. Civ., sez. III, 4 luglio 2019
n. 17931).
In applicazione di tale principio, la Corte (in entrambe le pronunce richiamate) ha escluso, con riferimento all'accertamento delle responsabilità nella causazione di un sinistro stradale,
l'efficacia riflessa del giudicato, intervenuta, nella prima pronuncia (Cass. Civ. n. 18062/2019), fra danneggiato e proprietario del veicolo investitore nei confronti dell'assicuratore non evocato in giudizio;
nella seconda pronuncia (Cass. Civ. n. 17931/2019), fra il danneggiato- proprietario e quello del veicolo investitore nei confronti del conducente-danneggiato.
La Suprema Corte, quindi, nell'avere escluso per entrambe le fattispecie (l'una relativa ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, l'altra relativa ad una ipotesi di litisconsorzio facoltativo)
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l'effetto estensivo del giudicato in quanto azioni autonome e indipendenti, ha interpretato restrittivamente la disposizione normativa di cui all'art. 2909 c.c., così limitando il riconoscimento dell'efficacia riflessa solo all'ipotesi in cui, valutate le peculiarità del caso concreto, sia possibile individuare il nesso di pregiudizialità suddetto.
In armonia con l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, la Suprema Corte ha, peraltro, sottolineato che la compatibilità costituzionale della nozione di giudicato riflesso è stata sottoposta a profonda revisione critica, all'esito della quale la giurisprudenza (e ancor prima la dottrina) è giunta ad abbandonare l'istituto in esame (proprio in quanto incompatibile con i principi costituzionali), dovendo prevalere, ai sensi dell'art. 24 Cost., la tutela del diritto di difesa del terzo (tutela quest'ultima che, com'è noto, trova il proprio completamento nel principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e specificatamente nel principio di contraddittorio). Osserva, infatti, la Corte che «facendo applicazione dell'efficacia riflessa del giudicato, ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa. Per il terzo l'altrui decisione resta quindi inter alios acta» (cfr. Cassazione
Civile, 09 luglio 2019, n. 18325).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, «i limiti soggettivi di efficacia (di diritto) del giudicato restano disciplinati dalle norme positive (articolo 1306 c.c. ed articolo 1595 c.c., comma 3; articolo 404 c.p.c.) e che all'infuori dei confini indicati non resta che l'efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare, considerando però il giudicato non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto) ma quale fatto storico risultante da un documento» (Cassazione Civile, sez. VI, ord. 06 dicembre 2019, n.
31969).
L'esame dell'orientamento della giurisprudenza prevalente consente, in definitiva, di affermare che, al di fuori dei casi previsti dalla legge (quali, ad esempio, quelli di cui agli artt. 1306 c.c. ovvero 1595, comma 3, c.c.), non è possibile ammettere una efficacia riflessa del giudicato.
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Ciò premesso, nel caso di specie, l'esistenza di un nesso di pregiudizialità – dipendenza non è in alcun modo ravvisabile, trattandosi di un soggetto danneggiato diverso (sebbene, per un collegamento causale, riconducibile al medesimo sinistro).
Ne deriva, in conformità ai principi di diritto sopra richiamati, che la fattispecie in esame non poteva che essere valutata ex novo, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
ciò, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro di cui si discute ed accertare (e graduare) le responsabilità dei soggetti coinvolti, senza che il giudicato formatosi con la pronuncia n. 145/2016 del giudice di pace di Caltagirone possa o debba essere esteso al giudizio in esame.
Per l'effetto, il primo motivo di gravame dedotto da non può trovare Parte_1
accoglimento.
§§§§§
Il secondo motivo di gravame si fonda sulla erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sulla base delle quali – secondo parte appellante – (quale conducente CP
dell'autocarro “Iveco”) avrebbe dovuto considerarsi responsabile esclusivo per il sinistro di cui si discute e, conseguentemente, (in qualità di proprietaria di detto veicolo) e CP_1
(quale Compagnia assicuratrice dello stesso) avrebbero dovute Controparte_2
essere condannate al risarcimento dei danni patiti da Parte_1
La difesa di parte appellante, in particolare, muovendo dalle risultanze probatorie (e, specialmente, dalla prova testi e dalla CTU tecnica espletata), deduceva la responsabilità esclusiva di per il sinistro di cui si discute e, conseguentemente, la nullità della CP
sentenza impugnata nella parte in cui era stata rigettata la domanda risarcitoria nei confronti di e CP_1 Controparte_2
Il giudice di prime cure, in particolare, nel rigettare la domanda risarcitoria proposta da
[...]
aveva affermato che «la domanda attrice non può essere accolta per difetto di prova» Pt_1
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in quanto «nella fattispecie la dinamica del sinistro così come descritta in citazione non ha trovato un riscontro probatorio attendibile ed anzi è stata smentita dalla CTU tecnica».
Il giudice di pace di Paternò giungeva a tale conclusione sulla base di talune considerazioni.
In primo luogo, la sentenza impugnata aveva preso le mosse dalla circostanza che «secondo quanto asserito dal teste, la RT era ferma allo scopo di agevolare il suo passaggio ciò significa che, durante il suo attraversamento, il Sig. aveva notato solo la Parte_3 presenza di tale veicolo. Conseguentemente deve ritenersi che gli altri due veicoli (l'autocarro
e la sarebbero sopraggiunti dopo un certo lasso di tempo dal transito della vettura Per_2 da lui condotta», riteneva che «anche solo ipotizzando la ricorrenza che l'autocarro e la siano sopraggiunti sul luogo del sinistro a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro Per_2
sarebbe stato comunque oggettivamente impossibile per il teste, che si trovava in movimento, vedere la rapida successione tra i due scontri. Ritiene questo decidente che il racconto del teste
(con la descrizione dettagliata di tutte le circostanze riferite che richiedevano particolare attenzione) appare inverosimile considerato che il teste, percorrendo la S.P. 74/II con direzione Catania, non avrebbe mai potuto vedere l'incidente (con il coinvolgimento addirittura di tre veicoli) guardando dallo specchietto retrovisore e soprattutto dopo avere già superato l'incrocio ). Ciò basta per ritenere inveritiera – se non falsa – la Parte_4
dinamica dallo stesso riferita».
In secondo luogo, il giudice di primo grado aveva evidenziato che «la conferma che la dinamica del sinistro non è quella descritta dal teste e dall'attore viene anche dall'analisi tecnica del veicolo attoreo effettuata dall'Ing. », il quale riteneva che «il Parte_5
veicolo attoreo abbia prima urtato la RT e solo successivamente è stato tamponato dal mezzo Iveco targato BT873NJ. Né può ritenersi che la prova relativa all'“an debeatur” possa essere fornita dall'espletata consulenza tecnica che, non potendo mai acclarare circostanze e situazioni storiche relative alla verità o meno di determinati fatti (Cass. 8395/00 ex plurimis), non può sostituire gli oneri probatori di cui all'art. 2697 C.C.».
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La ricostruzione operata dal giudice di prime cure è da ritenersi errata, in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio, seppure non consentano di affermare la responsabilità esclusiva di (conducente dell'autocarro “Iveco” di proprietà di , CP CP_1
consentono comunque di considerare provata la storicità del fatto e di affermare (non potendosi ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.) la responsabilità, in eguale misura, di quest'ultimo e nella causazione del sinistro Parte_1
occorso.
Al riguardo, deve preliminarmente richiamarsi l'art. 2697 c.c., ai sensi del quale colui il quale intende far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
viceversa, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
La disposizione normativa richiamata regola, quindi, il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio, suddividendo fra le stesse il cd. rischio della mancata prova dei fatti allegati, il quale è posto a carico della parte cui spetta l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto posto a fondamento del proprio diritto.
Alla luce del suddetto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di risarcimento derivante da incidente stradale, è infatti pacifica nel ritenere che «se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente provato, non si ha diritto al risarcimento» (Cass. Civ., sez. VI, 03 ottobre 2022, n. 28662).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della responsabilità (totale o parziale) della parte cui
è imputato il sinistro, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale ha l'onere di provare, in assenza di contraddizioni, come l'evento storico si sia realizzato, nonché di esporre i fatti in modo attendibile, così da far trasparire un proprio convincimento, credibile e verosimile, prima ancora che sia ammessa la prova da parte del giudice.
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L'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., tuttavia, risulta talvolta alleggerito da presunzioni legali di responsabilità che presuppongono la prova degli elementi su cui si fonda la presunzione.
In questa prospettiva, occorre richiamare il secondo comma dell'art. 2054 c.c. il quale, stabilendo che «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli», prevede, nell'ipotesi di scontro tra veicoli, una presunzione di corresponsabilità fra i conducenti coinvolti.
Ai fini dell'esclusione della presunzione di corresponsabilità di cui alla disposizione normativa in esame, non è sufficiente l'accertamento della colpa di uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale, dovendo l'altro conducente fornire in giudizio adeguata prova della correttezza della propria condotta, dell'osservanza delle norme dettate in materia di circolazione stradale e, dunque, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
giacché, altrimenti, non può considerarsi superata la presunzione di pari colpa.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, «il superamento della presunzione di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente di avere adottato una regolare condotta di guida (Cass. n. 1003 del 2006; n. 18631 del 2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza», essendo così necessario che l'altro conducente «abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché
è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso» (Cass. Civ., sez. III, 25 luglio 2024, n. 20714).
Nel caso di specie, l'esame degli elementi probatori offerti consente certamente di ritenere provata la storicità del sinistro, ma non anche la dinamica dello stesso sì come allegata da
Parte_1
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Non vi sono, infatti, elementi che consentano di affermare che, in data 23.12.2013, si sia verificato un tamponamento a catena tra l'autocarro “Iveco” condotto da e di CP
proprietà di il veicolo “Nissan AI” dell'odierno appellante (B) ed il Controparte_6 veicolo “RT Four” di Controparte_7
Ed invero, la CTU tecnica espletata, nel valutare i danni riscontrati nella parte anteriore e nella parte posteriore dell'autovettura di ha accertato che, in base ai calcoli eseguiti, Parte_1
«il veicolo attoreo ha subito una minore energia di deformazione ed un minore EES (Energy
Equivalent Speed) sulla parte posteriore – pari a 17,13 Km/h – rispetto a quelle subite sulla parte anteriore – pari a 26,52 Km/h-. Ciò, a giudizio di questo consulente, è indice della circostanza che il veicolo attoreo abbia urtato il mezzo RT tg. DD442SR e solo successivamente è stato tamponato dal mezzo Iveco targato BT873NJ» (cfr. pag. 16 della relazione tecnica).
In base all'analisi tecnica effettuata, quindi, il consulente ha ritenuto che si fossero realizzati due distinti ed autonomi tamponamenti. Ciò in quanto i danni subiti dalla parte posteriore del veicolo di e dalla parte anteriore del veicolo di Controparte_7 Parte_6
risultavano di entità superiore rispetto a quelli subiti dalla parte posteriore di quest'ultimo e dalla parte anteriore dell'autocarro di proprietà di Diversamente, ove cioè Controparte_6
vi fosse stato un unico tamponamento a catena (così come riferito da parte appellante), i danni sarebbero stati di entità decrescente a partire dal primo punto di impatto, dissipandosi l'energia dopo l'urto.
La dinamica allegata dall'odierno appellante – secondo cui quest'ultimo veniva tamponato dall'autocarro “Iveco” di proprietà di e, a causa dell'urto, aveva a sua volta Controparte_6 tamponato, con la propria autovettura “Nissan AI” (B), la “RT” di proprietà di
(A) – è, quindi, scientificamente ed oggettivamente smentita dalla consulenza Parte_2
tecnica, dalle cui risultanze non può che desumersi l'autonomia dei due tamponamenti.
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Non possono, infatti, condividersi le osservazioni dedotte dalla difesa di parte appellante in forza delle quali, avendo il consulente rilevato che «alla luce di quanto accertato i danni riscontrati sulla parte posteriore del veicolo attoreo, Nissan AI tg. ES240KM, coincidono, per altezze e tipologie, con la parte anteriore del mezzo Iveco tg. BT873NJ, mentre
i danni riscontrati sulla parte anteriore coincidono, per altezza e tipologie con la parte posteriore del mezzo RT tg. DD442SR», questi avrebbe confermato la dinamica riferita da e dal teste escusso. Parte_1
Al contrario, tale dinamica non risulta verosimile proprio alla luce dell'analisi eseguita dal consulente, a seguito della quale (come si è detto) i danni subiti dall'autovettura di
[...]
nella sua parte anteriore, essendo di entità superiore rispetto a quelli subiti nella parte Pt_1
posteriore, erano riconducibili esclusivamente al primo dei due tamponamenti (B-A) addebitabile a proprietario del veicolo (B) e non anche al successivo scontro Parte_1
(C-B), da cui derivano solo i danni risultanti nella parte posteriore, di entità, invece, minore.
Già da tali considerazioni, quindi, è possibile ritenere che le risultanze probatorie versate in atti precludono una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova in ordine alla dinamica del sinistro secondo la dinamica allegata.
A ciò si aggiunga che alcuna rilevanza può attribuirsi all'ulteriore circostanza, dedotta da secondo cui la dinamica dallo stesso riferita sarebbe stata confermata (anche) Parte_1
dalle dichiarazioni del teste escusso in primo grado ( , che dichiarava «ho Parte_3
visto che la RT Four mi dava precedenza, una volta passato dallo specchietto ho visto che un Iveco di colore rosso ha tamponato una AI di colore bianco e quest'ultima va a tamponare la RT Four di colore blu e grigia, la quale terminava la sua corsa sul pure posto nelle corsie opposte. Ricordo che i passeggeri della erano due tra cui una donna, gli Per_2
stessi lamentavano dolori ma non vi era traccia di sangue. (…) Ricordo che la Nissan
AI era in movimento, in quanto stava rallentando ed improvvisamente è stata tamponata dall'Iveco, l'impatto è stato violento» (cfr. verbale di udienza del 19.05.2017).
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Il teste escusso, infatti, pur confermando la dinamica del sinistro sì come riferita da
[...]
fornisce una ricostruzione che si pone in evidente contrasto con gli elementi oggettivi Pt_1
risultanti dalla CTU tecnica espletata. Sebbene, quindi, non sia pienamente condivisibile la motivazione del giudice di primo grado (secondo cui, in base alle dichiarazioni del teste, non appariva possibile che lo stesso avesse potuto vedere in concreto il sinistro di cui si discute), comunque descriveva una dinamica oggettivamente smentita alla luce dei Parte_3 dati fisici accertati (quale, ad esempio, la forza impressa nell'impatto) nella consulenza tecnica.
In definitiva, la circostanza che la ricostruzione fornita dal teste sia smentita dagli elementi tecnici accertati dal consulente (le cui conclusioni questo giudice pienamente condivide) è assorbente di qualunque valutazione in ordine alla “falsità” o meno del teste (formulata dal giudice di primo grado), dal momento che – indipendentemente dal fatto che
[...]
avesse assistito o meno al sinistro – il complesso quadro probatorio non consente in Parte_3
ogni caso di ritenere provata la dinamica così come allegata da Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, quindi, appare provata la sola storicità del fatto e, sulla base delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che i danni di cui chiedeva il Parte_1
risarcimento si verificano a fronte, non di un tamponamento a catena (sì come riferito dallo stesso), bensì di due distinti ed autonomi tamponamenti.
§§§§§
A fronte di tale conclusione, occorre verificare se, nel caso di specie, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. possa considerarsi o meno superata.
Invero, nella fattispecie concreta, non ha fornito prove idonee a superare la Parte_1
presunzione di pari responsabilità di cui alla previsione normativa richiamata, non dimostrando
(né allegando) di avere moderato la velocità della propria autovettura in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni del caso concreto ovvero, in via generale, di avere tenuto una condotta appropriata o tale da evitare o, quantomeno, limitare la collisione. Né, per converso,
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parte appellata ha sufficientemente dimostrato, oltre che l'autocarro procedeva ad una velocità moderata, anche che quest'ultimo manteneva una adeguata distanza di sicurezza.
Conseguentemente, non essendovi in atti elementi probatori tali da comprovare la condotta gravemente colposa da parte di (rispetto a quella di , non è CP Parte_1
possibile accertare nel caso di specie un diverso grado di responsabilità tra quest'ultimo ed il conducente dell'autocarro di proprietà di Ciò, in conformità all'orientamento CP_1
costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione» (Cass. Civ., sez. III, ord. 20 novembre 2024, n.
29927).
In concreto, quindi, alla luce delle risultanze probatorie versate in atti (e, nello specifico, dalla
CTU tecnica espletata), non può condividersi il decisum del giudice di pace di Paternò, dovendosi (diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado) ritenere provata la storicità del sinistro per cui è causa. Al contempo, tuttavia, non potendo considerarsi accertata una responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di deve CP_1 ravvisarsi un concorso di colpa fra la condotta tenuta da parte appellante e quest'ultimo nella verificazione del sinistro, non potendosi ritenere superata (per le ragioni sopra evidenziate) la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Sicché, il motivo di gravame in esame merita di essere solo parzialmente accolto.
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Ne deriva, in ordine al quantum risarcitorio, che in qualità di proprietà CP_1 dell'autocarro “Iveco”, è tenuta, in solido con al risarcimento Controparte_2
dei danni, in favore di solo per la metà del danno nella misura accertata. Parte_1
In particolare, con riguardo ai danni patrimoniali, deve rilevarsi che la CTU tecnica espletata in primo grado ha accertato che «dai calcoli eseguiti, i danni riportati dal mezzo attoreo a seguito del sinistro per cui è causa sono pari ad € 3.866,18 oltre iva (€ 4.716,74 ivato) per la par la parte posteriore» (cfr. pag. 25 della consulenza).
Conseguentemente – essendo stata accertata, in eguale misura, la responsabilità delle parti in causa per il sinistro di cui si discute – e sono CP_1 Controparte_2
tenute (in solido) al pagamento, in favore di della sola somma di € 1.933,09 Parte_1
(ossia 3.866,18/2), oltre iva.
Il danno, così quantificato alla data di deposito della relazione di C.T.U., va rivalutato anno per anno fino al deposito della presente sentenza e sulla somma rivalutata vanno riconosciuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.
§§§§§
Con riguardo, invece, ai danni fisici che parte appellante lamentava di avere patito, nessun danno può essere in suo favore riconosciuto, non avendo assolto all'onere Parte_1 probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Ed invero, accertato nel presente giudizio che la fattispecie in esame non era riconducibile ad una ipotesi di tamponamento a catena, bensì a tamponamenti distinti ed autonomi (B-A e C-B), non è presente in atti alcun elemento che consenta di accertare con chiarezza che i danni patiti da siano riconducibili al secondo e non anche al primo dei tamponamenti Parte_1
verificatesi.
Parte appellante, infatti, ha omesso di fornire prova adeguata in tal senso, nonostante le contestazioni formulate dalla difesa di parte appellante.
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Né le conclusioni in termini di compatibilità fra le lesioni patite da ed il Parte_1
sinistro per cui è causa cui è pervenuto il CTU medico legale risultano idonee a superare il deficit probatorio sopra evidenziato posto che la astratta compatibilità delle lesioni con un evento identificabile con un sinistro stradale non prova che, in concreto, i danni patiti da siano riconducibili al secondo tamponamento (C-B) e non al primo (B-A); Parte_1
tenuto altresì conto che il primo tamponamento (ossia quello avvenuto tra l'autovettura di e quella di abbia determinato, in base alle considerazioni Parte_1 Parte_2
tecniche sopra richiamate, danni patrimoniali maggiori rispetto a quelli derivanti dal secondo tamponamento.
Pertanto, nessun risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto in favore di
Parte_1
§§§§§
Infine, con un ultimo motivo di gravame, parte appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace, sull'erroneo presupposto del mancato assolvimento dell'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., da parte di aveva condannato Parte_1 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante.
Il motivo di gravame in esame è fondato.
Invero, le spese di lite del giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere compensate fra le parti in causa, dal momento che, alla luce degli elementi probatori versati in atti, deve considerarsi provata la storicità del fatto e, nello specifico, la pari responsabilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 2054 c.c., dei conducenti coinvolti.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, e CP_1 Controparte_2
devono essere tenute, per le ragioni sopra evidenziate, a rifondere in favore di Parte_1
la somma di € 350,00 oltre accessori, pari alla metà delle spese processuali al cui pagamento quest'ultimo era stato condannato.
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§§§§§
Alla luce dell'accoglimento parziale dell'appello proposto da si ritene, nei Parte_1
confronti di sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma 1, Controparte_2
per compensare le spese di lite del presente giudizio;
avuto riguardo alla contumacia di le spese del presente grado vanno dichiarate orripetibili nei suoi confronti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8457/2018 R.G. così statuisce:
- ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da e, in parziale Parte_1
riforma della sentenza del giudice di pace di Paternò (CT) n. 168/2017
o CONDANNA e in CP_1 Controparte_2 solido, al pagamento, in favore di della somma di € 1.933,09 Parte_1 oltre iva;
somma da rivalutarsi anno per anno dal deposito della relazione di C.T.U. fino al deposito della presente sentenza, con interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;
o COMPENSA parzialmente le spese del giudizio di primo grado e, per l'effetto, CONDANNA e CP_1 Controparte_2
in solido, al pagamento, in favore di della somma di €
[...] Parte_1
350,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
o CONFERMA per il resto la sentenza impugnata;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio fra le parti costituite e dichiara le stesse irripetibili nei confronti dell'appellata contumace
CP_1
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Renata
LOMBARDO, funzionario U.P.P. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 24 maggio 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8457/2018 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Carmela FILO;
APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
APPELLATA - contumace
(già , in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe FAILLA
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.01.2025, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
proponeva appello avverso la sentenza numero 168/2017 (causa n. 286/2014 Parte_1
R.G.) del giudice di pace di Paternò del 13.12.2017, con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'odierno appellante, condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite.
In particolare, con il primo motivo di gravame parte appellante deduceva il giudicato esterno ovvero efficacia riflessa del giudicato formatosi sulla sentenza n. 145/2016 del giudice di pace di Caltagirone a conclusione del giudizio n. 786/2014 R.G., promosso da nei Parte_2
confronti degli odierni appellati per danni occorsi a seguito del medesimo sinistro stradale di cui si discute.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante contestava la sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado erroneamente valutato le risultanze istruttorie, sulla base delle quali
(quale conducente dell'autocarro al momento del sinistro di cui si discute) avrebbe Per_1
dovuto considerarsi responsabile esclusivo del sinistro occorso in data 23.12.2013 e, conseguentemente, (nella qualità di proprietaria di tale veicolo) e CP_1 [...]
(quale compagnia assicuratrice di quest'ultimo) avrebbero dovuto essere Controparte_2
condannate al risarcimento dei danni patiti.
Infine, con il terzo ed ultimo motivo di gravame, parte appellante riteneva errata la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace, sull'erroneo presupposto del mancato assolvimento dell'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., da parte di Parte_1 aveva condannato quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore delle odierne appellate.
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, Parte_1
l'accertamento della responsabilità del sinistro occorso in data 23.12.2013 in capo a CP
(quale conducente) e la condanna, in solido, di (quale proprietaria) e
[...] CP_1
al risarcimento di tutti i dati patiti. Controparte_2
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§§§§§
Si costituiva in giudizio la contestando l'appello proposto in Controparte_5
quanto infondato in fatto ed in diritto ovvero, in subordine, chiedendo l'accertamento del concorso di colpa ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c. e la riduzione in misura proporzionale l'eventuale risarcimento del danno.
§§§§§
Nonostante la ritualità delle notifiche, rimaneva contumace. CP_1
§§§§§
In corso di causa non veniva svolta attività istruttoria e, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con provvedimento del
27.01.2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
In via preliminare, deve darsi atto della ritualità della impugnazione, proposta nel rispetto dei termini.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di CP_1
§§§§§
Nel merito, l'appello proposto da è parzialmente fondato e, per l'effetto può Parte_1
essere solo parzialmente accolto.
§§§§§
Il primo motivo di gravame dedotto dall'odierno appellante si fonda sull'efficacia riflessa del giudicato formatosi sulla sentenza n. 145/2016 del giudice di pace di Caltagirone a conclusione del giudizio n. 786/2014 R.G., promosso da nei confronti di e Parte_2 CP_1
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(odierne appellate) ed avente ad oggetto il sinistro stradale di cui Controparte_2
si discute.
nello specifico – nel riferire che, in data 23.12.2013, mentre percorreva la SP Parte_1
74/II (direzione Palagonia) a bordo della propria autovettura (“Nissan AI” tg.
ES240KM), veniva tamponato dall'autocarro (“Iveco” tg. BT873NJ) di proprietà di CP_1
e, a sua volta, tamponava l'autovettura di proprietà di (“RT Four” tg.
[...] Parte_2
DD442SR) – deduceva la responsabilità esclusiva del conducente ( CP
dell'autocarro di proprietà di per il sinistro per cui è causa, evidenziando che la CP_1
stessa fosse stata accertata nel giudizio proposto dinnanzi al giudice di pace di Caltagirone, il quale infatti aveva condannato le odierne appellate al risarcimento dei danni.
Sulla base di tali premesse, parte attrice sosteneva l'erroneità della sentenza impugnata in quanto in contrasto con la sentenza n. 145/2016, avente oggi efficacia di cosa giudicata, e conseguentemente asseriva l'efficacia riflessa di tale provvedimento.
§§§§§
Giova richiamare il dato testuale dell'art. 2909 c.c., secondo cui «l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa».
La disposizione normativa in esame sancisce il principio generale sulla base del quale l'accertamento contenuto in una pronuncia, ormai non soggetta ai mezzi di impugnazione ordinaria, non possa essere rimesso in discussione in futuri ed eventuali giudizi, facendo stato ad ogni effetto nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa (cd. giudicato esterno o giudicato sostanziale).
La regola generale di cui all'art. 2909 c.c. risponde, quindi, ad esigenze di interesse pubblico e, in particolare, alla necessità di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali fra le parti (cfr. Cassazione Civile, sez. II, ord. 25 ottobre 2018, n. 27161).
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Ciò premesso, la Suprema Corte si è più volte espressa, mediante una interpretazione rigorosa e restrittiva, sul tema dell'efficacia riflessa del giudicato (ove con tale espressione si intende che l'accertamento del contenuto della sentenza, oltra a far stato nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa, avrebbe anche una ulteriore efficacia espansiva nei confronti di soggetti, estranei al giudizio in cui tale pronuncia è stata emessa, qualora questi siano titolari di un diritto dipendente o, comunque, subordinato, alla situazione giuridica definita).
Ed invero, la Suprema Corte, interpretando rigorosamente il principio generale di cui all'art. 2909 c.c., ha chiarito che l'efficacia riflessa del giudicato può essere ammessa nel nostro ordinamento solo quando, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, sussista un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra le situazioni giuridiche in esame.
Secondo la Corte, infatti, «il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra situazioni giuridica, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto» (Cass. Civ., sez. III, 5 luglio 2019 n. 18062). Il soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, quindi, deve essere «titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato» (Cass. Civ., sez. III, 4 luglio 2019
n. 17931).
In applicazione di tale principio, la Corte (in entrambe le pronunce richiamate) ha escluso, con riferimento all'accertamento delle responsabilità nella causazione di un sinistro stradale,
l'efficacia riflessa del giudicato, intervenuta, nella prima pronuncia (Cass. Civ. n. 18062/2019), fra danneggiato e proprietario del veicolo investitore nei confronti dell'assicuratore non evocato in giudizio;
nella seconda pronuncia (Cass. Civ. n. 17931/2019), fra il danneggiato- proprietario e quello del veicolo investitore nei confronti del conducente-danneggiato.
La Suprema Corte, quindi, nell'avere escluso per entrambe le fattispecie (l'una relativa ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, l'altra relativa ad una ipotesi di litisconsorzio facoltativo)
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l'effetto estensivo del giudicato in quanto azioni autonome e indipendenti, ha interpretato restrittivamente la disposizione normativa di cui all'art. 2909 c.c., così limitando il riconoscimento dell'efficacia riflessa solo all'ipotesi in cui, valutate le peculiarità del caso concreto, sia possibile individuare il nesso di pregiudizialità suddetto.
In armonia con l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, la Suprema Corte ha, peraltro, sottolineato che la compatibilità costituzionale della nozione di giudicato riflesso è stata sottoposta a profonda revisione critica, all'esito della quale la giurisprudenza (e ancor prima la dottrina) è giunta ad abbandonare l'istituto in esame (proprio in quanto incompatibile con i principi costituzionali), dovendo prevalere, ai sensi dell'art. 24 Cost., la tutela del diritto di difesa del terzo (tutela quest'ultima che, com'è noto, trova il proprio completamento nel principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e specificatamente nel principio di contraddittorio). Osserva, infatti, la Corte che «facendo applicazione dell'efficacia riflessa del giudicato, ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa. Per il terzo l'altrui decisione resta quindi inter alios acta» (cfr. Cassazione
Civile, 09 luglio 2019, n. 18325).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, «i limiti soggettivi di efficacia (di diritto) del giudicato restano disciplinati dalle norme positive (articolo 1306 c.c. ed articolo 1595 c.c., comma 3; articolo 404 c.p.c.) e che all'infuori dei confini indicati non resta che l'efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare, considerando però il giudicato non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto) ma quale fatto storico risultante da un documento» (Cassazione Civile, sez. VI, ord. 06 dicembre 2019, n.
31969).
L'esame dell'orientamento della giurisprudenza prevalente consente, in definitiva, di affermare che, al di fuori dei casi previsti dalla legge (quali, ad esempio, quelli di cui agli artt. 1306 c.c. ovvero 1595, comma 3, c.c.), non è possibile ammettere una efficacia riflessa del giudicato.
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Ciò premesso, nel caso di specie, l'esistenza di un nesso di pregiudizialità – dipendenza non è in alcun modo ravvisabile, trattandosi di un soggetto danneggiato diverso (sebbene, per un collegamento causale, riconducibile al medesimo sinistro).
Ne deriva, in conformità ai principi di diritto sopra richiamati, che la fattispecie in esame non poteva che essere valutata ex novo, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;
ciò, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro di cui si discute ed accertare (e graduare) le responsabilità dei soggetti coinvolti, senza che il giudicato formatosi con la pronuncia n. 145/2016 del giudice di pace di Caltagirone possa o debba essere esteso al giudizio in esame.
Per l'effetto, il primo motivo di gravame dedotto da non può trovare Parte_1
accoglimento.
§§§§§
Il secondo motivo di gravame si fonda sulla erronea valutazione delle risultanze istruttorie, sulla base delle quali – secondo parte appellante – (quale conducente CP
dell'autocarro “Iveco”) avrebbe dovuto considerarsi responsabile esclusivo per il sinistro di cui si discute e, conseguentemente, (in qualità di proprietaria di detto veicolo) e CP_1
(quale Compagnia assicuratrice dello stesso) avrebbero dovute Controparte_2
essere condannate al risarcimento dei danni patiti da Parte_1
La difesa di parte appellante, in particolare, muovendo dalle risultanze probatorie (e, specialmente, dalla prova testi e dalla CTU tecnica espletata), deduceva la responsabilità esclusiva di per il sinistro di cui si discute e, conseguentemente, la nullità della CP
sentenza impugnata nella parte in cui era stata rigettata la domanda risarcitoria nei confronti di e CP_1 Controparte_2
Il giudice di prime cure, in particolare, nel rigettare la domanda risarcitoria proposta da
[...]
aveva affermato che «la domanda attrice non può essere accolta per difetto di prova» Pt_1
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in quanto «nella fattispecie la dinamica del sinistro così come descritta in citazione non ha trovato un riscontro probatorio attendibile ed anzi è stata smentita dalla CTU tecnica».
Il giudice di pace di Paternò giungeva a tale conclusione sulla base di talune considerazioni.
In primo luogo, la sentenza impugnata aveva preso le mosse dalla circostanza che «secondo quanto asserito dal teste, la RT era ferma allo scopo di agevolare il suo passaggio ciò significa che, durante il suo attraversamento, il Sig. aveva notato solo la Parte_3 presenza di tale veicolo. Conseguentemente deve ritenersi che gli altri due veicoli (l'autocarro
e la sarebbero sopraggiunti dopo un certo lasso di tempo dal transito della vettura Per_2 da lui condotta», riteneva che «anche solo ipotizzando la ricorrenza che l'autocarro e la siano sopraggiunti sul luogo del sinistro a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro Per_2
sarebbe stato comunque oggettivamente impossibile per il teste, che si trovava in movimento, vedere la rapida successione tra i due scontri. Ritiene questo decidente che il racconto del teste
(con la descrizione dettagliata di tutte le circostanze riferite che richiedevano particolare attenzione) appare inverosimile considerato che il teste, percorrendo la S.P. 74/II con direzione Catania, non avrebbe mai potuto vedere l'incidente (con il coinvolgimento addirittura di tre veicoli) guardando dallo specchietto retrovisore e soprattutto dopo avere già superato l'incrocio ). Ciò basta per ritenere inveritiera – se non falsa – la Parte_4
dinamica dallo stesso riferita».
In secondo luogo, il giudice di primo grado aveva evidenziato che «la conferma che la dinamica del sinistro non è quella descritta dal teste e dall'attore viene anche dall'analisi tecnica del veicolo attoreo effettuata dall'Ing. », il quale riteneva che «il Parte_5
veicolo attoreo abbia prima urtato la RT e solo successivamente è stato tamponato dal mezzo Iveco targato BT873NJ. Né può ritenersi che la prova relativa all'“an debeatur” possa essere fornita dall'espletata consulenza tecnica che, non potendo mai acclarare circostanze e situazioni storiche relative alla verità o meno di determinati fatti (Cass. 8395/00 ex plurimis), non può sostituire gli oneri probatori di cui all'art. 2697 C.C.».
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La ricostruzione operata dal giudice di prime cure è da ritenersi errata, in quanto gli elementi probatori acquisiti in giudizio, seppure non consentano di affermare la responsabilità esclusiva di (conducente dell'autocarro “Iveco” di proprietà di , CP CP_1
consentono comunque di considerare provata la storicità del fatto e di affermare (non potendosi ritenere superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.) la responsabilità, in eguale misura, di quest'ultimo e nella causazione del sinistro Parte_1
occorso.
Al riguardo, deve preliminarmente richiamarsi l'art. 2697 c.c., ai sensi del quale colui il quale intende far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso;
viceversa, chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
La disposizione normativa richiamata regola, quindi, il riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio, suddividendo fra le stesse il cd. rischio della mancata prova dei fatti allegati, il quale è posto a carico della parte cui spetta l'onere di dimostrare la sussistenza del fatto posto a fondamento del proprio diritto.
Alla luce del suddetto principio, la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di risarcimento derivante da incidente stradale, è infatti pacifica nel ritenere che «se il fatto che emerge dal racconto non è solidamente provato, non si ha diritto al risarcimento» (Cass. Civ., sez. VI, 03 ottobre 2022, n. 28662).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della responsabilità (totale o parziale) della parte cui
è imputato il sinistro, chi chiede in giudizio il risarcimento del danno causato dalla circolazione stradale ha l'onere di provare, in assenza di contraddizioni, come l'evento storico si sia realizzato, nonché di esporre i fatti in modo attendibile, così da far trasparire un proprio convincimento, credibile e verosimile, prima ancora che sia ammessa la prova da parte del giudice.
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L'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., tuttavia, risulta talvolta alleggerito da presunzioni legali di responsabilità che presuppongono la prova degli elementi su cui si fonda la presunzione.
In questa prospettiva, occorre richiamare il secondo comma dell'art. 2054 c.c. il quale, stabilendo che «nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli», prevede, nell'ipotesi di scontro tra veicoli, una presunzione di corresponsabilità fra i conducenti coinvolti.
Ai fini dell'esclusione della presunzione di corresponsabilità di cui alla disposizione normativa in esame, non è sufficiente l'accertamento della colpa di uno solo dei conducenti coinvolti nel sinistro stradale, dovendo l'altro conducente fornire in giudizio adeguata prova della correttezza della propria condotta, dell'osservanza delle norme dettate in materia di circolazione stradale e, dunque, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
giacché, altrimenti, non può considerarsi superata la presunzione di pari colpa.
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, infatti, «il superamento della presunzione di colpa di pari grado dei conducenti richiede, oltre all'accertamento in concreto della colpa dell'uno, la prova liberatoria, a carico dell'altro conducente di avere adottato una regolare condotta di guida (Cass. n. 1003 del 2006; n. 18631 del 2015) e di aver posto in essere tutte le necessarie manovre di emergenza», essendo così necessario che l'altro conducente «abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché
è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso» (Cass. Civ., sez. III, 25 luglio 2024, n. 20714).
Nel caso di specie, l'esame degli elementi probatori offerti consente certamente di ritenere provata la storicità del sinistro, ma non anche la dinamica dello stesso sì come allegata da
Parte_1
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Non vi sono, infatti, elementi che consentano di affermare che, in data 23.12.2013, si sia verificato un tamponamento a catena tra l'autocarro “Iveco” condotto da e di CP
proprietà di il veicolo “Nissan AI” dell'odierno appellante (B) ed il Controparte_6 veicolo “RT Four” di Controparte_7
Ed invero, la CTU tecnica espletata, nel valutare i danni riscontrati nella parte anteriore e nella parte posteriore dell'autovettura di ha accertato che, in base ai calcoli eseguiti, Parte_1
«il veicolo attoreo ha subito una minore energia di deformazione ed un minore EES (Energy
Equivalent Speed) sulla parte posteriore – pari a 17,13 Km/h – rispetto a quelle subite sulla parte anteriore – pari a 26,52 Km/h-. Ciò, a giudizio di questo consulente, è indice della circostanza che il veicolo attoreo abbia urtato il mezzo RT tg. DD442SR e solo successivamente è stato tamponato dal mezzo Iveco targato BT873NJ» (cfr. pag. 16 della relazione tecnica).
In base all'analisi tecnica effettuata, quindi, il consulente ha ritenuto che si fossero realizzati due distinti ed autonomi tamponamenti. Ciò in quanto i danni subiti dalla parte posteriore del veicolo di e dalla parte anteriore del veicolo di Controparte_7 Parte_6
risultavano di entità superiore rispetto a quelli subiti dalla parte posteriore di quest'ultimo e dalla parte anteriore dell'autocarro di proprietà di Diversamente, ove cioè Controparte_6
vi fosse stato un unico tamponamento a catena (così come riferito da parte appellante), i danni sarebbero stati di entità decrescente a partire dal primo punto di impatto, dissipandosi l'energia dopo l'urto.
La dinamica allegata dall'odierno appellante – secondo cui quest'ultimo veniva tamponato dall'autocarro “Iveco” di proprietà di e, a causa dell'urto, aveva a sua volta Controparte_6 tamponato, con la propria autovettura “Nissan AI” (B), la “RT” di proprietà di
(A) – è, quindi, scientificamente ed oggettivamente smentita dalla consulenza Parte_2
tecnica, dalle cui risultanze non può che desumersi l'autonomia dei due tamponamenti.
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Non possono, infatti, condividersi le osservazioni dedotte dalla difesa di parte appellante in forza delle quali, avendo il consulente rilevato che «alla luce di quanto accertato i danni riscontrati sulla parte posteriore del veicolo attoreo, Nissan AI tg. ES240KM, coincidono, per altezze e tipologie, con la parte anteriore del mezzo Iveco tg. BT873NJ, mentre
i danni riscontrati sulla parte anteriore coincidono, per altezza e tipologie con la parte posteriore del mezzo RT tg. DD442SR», questi avrebbe confermato la dinamica riferita da e dal teste escusso. Parte_1
Al contrario, tale dinamica non risulta verosimile proprio alla luce dell'analisi eseguita dal consulente, a seguito della quale (come si è detto) i danni subiti dall'autovettura di
[...]
nella sua parte anteriore, essendo di entità superiore rispetto a quelli subiti nella parte Pt_1
posteriore, erano riconducibili esclusivamente al primo dei due tamponamenti (B-A) addebitabile a proprietario del veicolo (B) e non anche al successivo scontro Parte_1
(C-B), da cui derivano solo i danni risultanti nella parte posteriore, di entità, invece, minore.
Già da tali considerazioni, quindi, è possibile ritenere che le risultanze probatorie versate in atti precludono una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova in ordine alla dinamica del sinistro secondo la dinamica allegata.
A ciò si aggiunga che alcuna rilevanza può attribuirsi all'ulteriore circostanza, dedotta da secondo cui la dinamica dallo stesso riferita sarebbe stata confermata (anche) Parte_1
dalle dichiarazioni del teste escusso in primo grado ( , che dichiarava «ho Parte_3
visto che la RT Four mi dava precedenza, una volta passato dallo specchietto ho visto che un Iveco di colore rosso ha tamponato una AI di colore bianco e quest'ultima va a tamponare la RT Four di colore blu e grigia, la quale terminava la sua corsa sul pure posto nelle corsie opposte. Ricordo che i passeggeri della erano due tra cui una donna, gli Per_2
stessi lamentavano dolori ma non vi era traccia di sangue. (…) Ricordo che la Nissan
AI era in movimento, in quanto stava rallentando ed improvvisamente è stata tamponata dall'Iveco, l'impatto è stato violento» (cfr. verbale di udienza del 19.05.2017).
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Il teste escusso, infatti, pur confermando la dinamica del sinistro sì come riferita da
[...]
fornisce una ricostruzione che si pone in evidente contrasto con gli elementi oggettivi Pt_1
risultanti dalla CTU tecnica espletata. Sebbene, quindi, non sia pienamente condivisibile la motivazione del giudice di primo grado (secondo cui, in base alle dichiarazioni del teste, non appariva possibile che lo stesso avesse potuto vedere in concreto il sinistro di cui si discute), comunque descriveva una dinamica oggettivamente smentita alla luce dei Parte_3 dati fisici accertati (quale, ad esempio, la forza impressa nell'impatto) nella consulenza tecnica.
In definitiva, la circostanza che la ricostruzione fornita dal teste sia smentita dagli elementi tecnici accertati dal consulente (le cui conclusioni questo giudice pienamente condivide) è assorbente di qualunque valutazione in ordine alla “falsità” o meno del teste (formulata dal giudice di primo grado), dal momento che – indipendentemente dal fatto che
[...]
avesse assistito o meno al sinistro – il complesso quadro probatorio non consente in Parte_3
ogni caso di ritenere provata la dinamica così come allegata da Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, quindi, appare provata la sola storicità del fatto e, sulla base delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che i danni di cui chiedeva il Parte_1
risarcimento si verificano a fronte, non di un tamponamento a catena (sì come riferito dallo stesso), bensì di due distinti ed autonomi tamponamenti.
§§§§§
A fronte di tale conclusione, occorre verificare se, nel caso di specie, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. possa considerarsi o meno superata.
Invero, nella fattispecie concreta, non ha fornito prove idonee a superare la Parte_1
presunzione di pari responsabilità di cui alla previsione normativa richiamata, non dimostrando
(né allegando) di avere moderato la velocità della propria autovettura in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni del caso concreto ovvero, in via generale, di avere tenuto una condotta appropriata o tale da evitare o, quantomeno, limitare la collisione. Né, per converso,
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parte appellata ha sufficientemente dimostrato, oltre che l'autocarro procedeva ad una velocità moderata, anche che quest'ultimo manteneva una adeguata distanza di sicurezza.
Conseguentemente, non essendovi in atti elementi probatori tali da comprovare la condotta gravemente colposa da parte di (rispetto a quella di , non è CP Parte_1
possibile accertare nel caso di specie un diverso grado di responsabilità tra quest'ultimo ed il conducente dell'autocarro di proprietà di Ciò, in conformità all'orientamento CP_1
costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione» (Cass. Civ., sez. III, ord. 20 novembre 2024, n.
29927).
In concreto, quindi, alla luce delle risultanze probatorie versate in atti (e, nello specifico, dalla
CTU tecnica espletata), non può condividersi il decisum del giudice di pace di Paternò, dovendosi (diversamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado) ritenere provata la storicità del sinistro per cui è causa. Al contempo, tuttavia, non potendo considerarsi accertata una responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà di deve CP_1 ravvisarsi un concorso di colpa fra la condotta tenuta da parte appellante e quest'ultimo nella verificazione del sinistro, non potendosi ritenere superata (per le ragioni sopra evidenziate) la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c.
Sicché, il motivo di gravame in esame merita di essere solo parzialmente accolto.
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Ne deriva, in ordine al quantum risarcitorio, che in qualità di proprietà CP_1 dell'autocarro “Iveco”, è tenuta, in solido con al risarcimento Controparte_2
dei danni, in favore di solo per la metà del danno nella misura accertata. Parte_1
In particolare, con riguardo ai danni patrimoniali, deve rilevarsi che la CTU tecnica espletata in primo grado ha accertato che «dai calcoli eseguiti, i danni riportati dal mezzo attoreo a seguito del sinistro per cui è causa sono pari ad € 3.866,18 oltre iva (€ 4.716,74 ivato) per la par la parte posteriore» (cfr. pag. 25 della consulenza).
Conseguentemente – essendo stata accertata, in eguale misura, la responsabilità delle parti in causa per il sinistro di cui si discute – e sono CP_1 Controparte_2
tenute (in solido) al pagamento, in favore di della sola somma di € 1.933,09 Parte_1
(ossia 3.866,18/2), oltre iva.
Il danno, così quantificato alla data di deposito della relazione di C.T.U., va rivalutato anno per anno fino al deposito della presente sentenza e sulla somma rivalutata vanno riconosciuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.
§§§§§
Con riguardo, invece, ai danni fisici che parte appellante lamentava di avere patito, nessun danno può essere in suo favore riconosciuto, non avendo assolto all'onere Parte_1 probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Ed invero, accertato nel presente giudizio che la fattispecie in esame non era riconducibile ad una ipotesi di tamponamento a catena, bensì a tamponamenti distinti ed autonomi (B-A e C-B), non è presente in atti alcun elemento che consenta di accertare con chiarezza che i danni patiti da siano riconducibili al secondo e non anche al primo dei tamponamenti Parte_1
verificatesi.
Parte appellante, infatti, ha omesso di fornire prova adeguata in tal senso, nonostante le contestazioni formulate dalla difesa di parte appellante.
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Né le conclusioni in termini di compatibilità fra le lesioni patite da ed il Parte_1
sinistro per cui è causa cui è pervenuto il CTU medico legale risultano idonee a superare il deficit probatorio sopra evidenziato posto che la astratta compatibilità delle lesioni con un evento identificabile con un sinistro stradale non prova che, in concreto, i danni patiti da siano riconducibili al secondo tamponamento (C-B) e non al primo (B-A); Parte_1
tenuto altresì conto che il primo tamponamento (ossia quello avvenuto tra l'autovettura di e quella di abbia determinato, in base alle considerazioni Parte_1 Parte_2
tecniche sopra richiamate, danni patrimoniali maggiori rispetto a quelli derivanti dal secondo tamponamento.
Pertanto, nessun risarcimento del danno non patrimoniale può essere riconosciuto in favore di
Parte_1
§§§§§
Infine, con un ultimo motivo di gravame, parte appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace, sull'erroneo presupposto del mancato assolvimento dell'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c., da parte di aveva condannato Parte_1 quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellante.
Il motivo di gravame in esame è fondato.
Invero, le spese di lite del giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere compensate fra le parti in causa, dal momento che, alla luce degli elementi probatori versati in atti, deve considerarsi provata la storicità del fatto e, nello specifico, la pari responsabilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 2054 c.c., dei conducenti coinvolti.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, e CP_1 Controparte_2
devono essere tenute, per le ragioni sopra evidenziate, a rifondere in favore di Parte_1
la somma di € 350,00 oltre accessori, pari alla metà delle spese processuali al cui pagamento quest'ultimo era stato condannato.
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§§§§§
Alla luce dell'accoglimento parziale dell'appello proposto da si ritene, nei Parte_1
confronti di sussistano i presupposti di cui all'art. 92, comma 1, Controparte_2
per compensare le spese di lite del presente giudizio;
avuto riguardo alla contumacia di le spese del presente grado vanno dichiarate orripetibili nei suoi confronti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8457/2018 R.G. così statuisce:
- ACCOGLIE parzialmente l'appello proposto da e, in parziale Parte_1
riforma della sentenza del giudice di pace di Paternò (CT) n. 168/2017
o CONDANNA e in CP_1 Controparte_2 solido, al pagamento, in favore di della somma di € 1.933,09 Parte_1 oltre iva;
somma da rivalutarsi anno per anno dal deposito della relazione di C.T.U. fino al deposito della presente sentenza, con interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo;
o COMPENSA parzialmente le spese del giudizio di primo grado e, per l'effetto, CONDANNA e CP_1 Controparte_2
in solido, al pagamento, in favore di della somma di €
[...] Parte_1
350,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
o CONFERMA per il resto la sentenza impugnata;
- COMPENSA integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio fra le parti costituite e dichiara le stesse irripetibili nei confronti dell'appellata contumace
CP_1
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Renata
LOMBARDO, funzionario U.P.P. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 24 maggio 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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