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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3186/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Sezione Civile
nelle persone dei magistrati: dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore dr. Antonio Corte Consigliere dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. CATALDI GIANLUCA (C.F. C.F._2
e dell'Avv. FESTA FRANCESCO ANTONIO (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliati nei rispettivi indirizzi PEC dei predetti C.F._4
difensori . Email_1 Email_2
-APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. LIMA ELISABETTA (C.F. ), C.F._5
elettivamente domiciliato in BUSTO ARSIZIO, VIA MORTARA, 6 presso lo studio dell'Avv.
LIMA ELISABETTA, giusta delega in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1466/2023, pubblicata il 11/10/2023, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
pagina 1 di 9 Conclusioni:
Per gli appellanti e : Parte_1 Parte_2
“- contrariis reiectis;
A. preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
B. In riforma della sentenza impugnata, per i motivi in premessa, accertare e dichiarare
l'invalidità dei verbali di assemblea antecedenti a quelli del 28.01.2022 per essere stata omessa la convocazione dei sig.ri e per il mancato invio dei relativi Parte_1 Parte_2 verbali e per le altre ragioni indicate in atto, e conseguentemente annullarli.
C. Conseguentemente e per l'effetto, accertare e dichiarare, quindi, l'inefficacia del Decreto
Ingiuntivo n° 882/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 04.06.2022, n° 2480/2022
r.g.a.c., notificato a mezzo posta a in data 25.07.2022. Parte_1
D. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni e qualunque pretesa creditoria del
13/15 per tutto il quinquennio antecedente al presente atto. Controparte_1
E. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano rigettata ogni contraria istanza, così decidere:
In via preliminare: confermare l'esecutorietà della Sentenza num. 1466/2023 emessa dal Tribunale di Busto
Arsizio, non ravvisandosi alcun presupposto di fatto o di diritto che possa giustificarne la sospensione dell'efficacia;
Ancora in via preliminare:
Dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perché generica e carente dei requisiti di specificità e sinteticità.
Con vittoria di diritti e onorari di causa del primo e secondo grado di Giudizio.
Nel merito:
Rigettare l'Appello proposto poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la
Sentenza num. 1466/2023 Tribunale di Busto Arsizio in ogni sua parte.
Con vittoria di diritti e onorari di causa del primo e secondo grado di Giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con distinti atti di citazione, e proponevano separate Parte_1 Parte_2 opposizioni (rubricate, rispettivamente, al n.r.g. 4283/2022 e al n.r.g. 4401/2022, riunite in data
04/01/2023) avverso il decreto ingiuntivo n. 882/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio su ricorso del , con il quale era stato loro ingiunto, quali Controparte_1 comproprietari della medesima unità immobiliare, il pagamento della complessiva somma di €
13.389,00, oltre interessi e spese del procedimento, per “rate condominiali non onorate”.
A fondamento delle rispettive opposizioni deducevano che la delibera condominiale del
28/01/2022, con la quale erano stati approvati il bilancio consuntivo della gestione 2021, il bilancio preventivo della gestione 2022 e i riparti, era invalida non avendo mai ricevuto la convocazione all'assemblea né il relativo verbale.
Chiedevano, pertanto, l'annullamento della delibera del 28/01/2022 e di tutte le delibere condominiali precedenti e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 9 1.1 Si costituiva regolarmente in giudizio il eccependo che i debitori avevano CP_1 cambiato residenza senza darne notizia al , rendendosi quindi irreperibili a CP_1 qualsivoglia tipo di comunicazione “al solo fine di eludere i propri obblighi economici”, e che, per altro verso, non avevano impugnato i verbali nel rispetto dei termini di cui all'art. 1137 c.c.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle avverse domande e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, con la pronuncia impugnata il
Tribunale di Busto Arsizio, in primo luogo, rigettava - per assoluta genericità - la domanda di annullamento delle delibere assembleari antecedenti quella del 28/01/2022, non avendo gli opponenti prodotto le delibere in questione né avendole individuate, nonostante avessero diritto di chiedere all'amministratore condominiale copia dei documenti in questione (cfr. Cass. n.
15996/2020).
In secondo luogo, provvedeva ad annullare la delibera del 28/01/2022 per omessa convocazione dell'opponente . Pt_1
A tal proposito, il primo Giudice, premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'annullabilità della deliberazione deve essere dedotta in via di azione e non in via di eccezione, rilevava che il vizio dedotto (omessa convocazione all'assemblea e mancato invio del verbale) integrava vizio di annullabilità e non di nullità (cfr. Cass. n. 24041/2020) e che sul punto entrambi gli opponenti avevano domandato l'annullamento della delibera, senza limitarsi a sollevare l'eccezione di annullabilità. Rilevava inoltre che, diversamente da quanto eccepito dal , l'impugnazione era CP_1 tempestiva, considerato che il termine di trenta giorni - nella specie - decorreva dal 25/07/2022, data di perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo (avendo l'opponente ricevuto in precedenza solo il bilancio e i riparti e non anche la delibera assembleare), e che, per altro verso,
l'atto di impugnazione era stato notificato in data 26/09/2022.
Rilevava, altresì, la violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., considerato che il Condominio non aveva provato di aver inviato alla la convocazione per l'assemblea del 28/01/2022. Pt_1
Al riguardo, sottolineava che, nonostante la violazione dell'obbligo da parte dell'opponente di comunicare all'amministratore la propria residenza ex art. 1130, c. 1, n. 6, c.c., l'amministratore era comunque tenuto ad acquisire le necessarie informazioni a spese del condomino ex art. 1130
c.c., senza omettere - semplicemente - di convocarlo alle assemblee.
Tuttavia, considerato che l'eventuale annullamento della delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali non esonera il Giudice dal verificare la fondatezza della pretesa creditoria del Condominio nei confronti del partecipante in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla legge (cfr. Cass. n. 18129/2020; Cass. n. 20836/2022), il Tribunale accertava comunque la sussistenza di un credito del all'importo di € 9.671,20, oltre Parte_3 interessi, detratto dall'importo di € 13.389,00 la somma di € 3.717,80 riportata dal precetto notificato unitamente ad altro decreto ingiuntivo n. 74/2014 emesso dal Giudice di Pace di
Busto Arsizio, mai opposto ed ancora azionabile (non essendo decorso il termine di cui all'art. 2953 c.c.).
A tal proposito evidenziava che i contributi approvati e richiesti con la delibera del 28/01/2022 riguardavano contributi occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni, e che, conseguentemente, la delibera assembleare di ripartizione pagina 3 di 9 aveva valore puramente dichiarativo, sicché l'annullamento della medesima non faceva venir meno l'obbligazione di pagamento gravante sui condomini. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, premesso, da un lato, che le spese condominiali ordinarie hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, e, dall'altro lato, che il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, riteneva che la pretesa creditoria fosse stata esercitata nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione “considerato che deve presumersi che le assemblee di approvazione dello stato di riparto si fossero regolarmente tenute, atteso che l'assemblea del
2022 aveva ad oggetto solo gli anni 2021 e 2022. Quanto alle spese maturate sino al 2013, inoltre, la prescrizione veniva interrotta con il decreto ingiuntivo notificato nel 2014 e mai opposto”. Riguardo all'ulteriore eccezione sollevata dagli opponenti - secondo cui l'importo di cui al decreto opposto avrebbe compreso anche le somme oggetto del decreto ingiuntivo n. 74/2014-
, provvedeva - come detto - a detrarre la somma riportata dal precetto notificato unitamente a tale titolo, pari a € 3.717,80, dall'importo dovuto al Condominio pari a € 13.389,00, “non essendo giustificata per la medesima somma l'esistenza di due titoli esecutivi fra le stesse parti”. Quanto, invece, all'eccezione degli opponenti in base alla quale il non avrebbe CP_1 conteggiato il pagamento effettuato dalla nel 2012 per € 2.185,16, riteneva che Pt_1
l'ammontare del debito degli opponenti nel 2014 dovesse considerarsi definitivamente accertato dal decreto ingiuntivo n. 74/2014, sicché tale pagamento non poteva essere ulteriormente detratto dal debito oggetto di giudizio.
In merito, infine, all'eccezione degli opponenti secondo cui non sarebbero state dovute le somme relative al periodo in cui gli opponenti erano solo chiamati all'eredità (e, cioè, fino al
2016), il Tribunale riteneva che l'accettazione dell'eredità “retroagisce al momento dell'apertura della successione e, inoltre, gli opponenti compivano gli atti che comportavano l'accettazione tacita dell'eredità (intestazione dell'immobile del de cuius) nel 2013, come non contestato fra le parti”.
3. Avverso detta sentenza e hanno interposto appello con Parte_1 Parte_2 atto di citazione notificato l'11/11/2023, chiedendone la riforma.
Si è regolarmente costituito in giudizio il , eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 342 c.p.c. “a causa della sua genericità, mancanza di specificità delle argomentazioni e carenza di sinteticità”, e chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. All'esito dell'udienza del 10/12/2024, il Presidente istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'eccezione sollevata dalla difesa del ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non può essere CP_1 accolta. È infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal D.L. 22.6.2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto pagina 4 di 9 debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Dall'esame dell'atto di appello, pur non avendo gli appellanti enucleato con separati capitoli le censure sollevate, essendosi limitati ad indicare i capi della sentenza impugnata, è possibile comunque estrapolare gli argomenti di critica mossi alla stessa.
5.1 In particolare, gli appellanti censurano la pronuncia nella parte in cui ha rigettato per genericità la domanda di annullamento delle delibere assembleari antecedenti rispetto a quella del 28/01/2022, in quanto, in tesi, tali delibere “non sono nella disponibilità degli odierni appellanti, i quali non sono neppure in grado di sapere quante e quali riunioni condominiali siano state indette ed espletate in violazione dell'art. 1136 c.c. E, quindi, non possono essere onerati della produzione in giudizio di documenti di cui non conoscono l'esistenza, essendo nella esclusiva disponibilità dell'amministrazione condominiale”.
Inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dal giudicante (Cass. n. 15996/2020) non sarebbe pertinente al caso di specie, in quanto afferente all'ipotesi di mancato invio da parte dell'amministratore condominiale dei documenti contabili oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea, mentre, nel caso in esame, gli appellanti si dolgono del mancato invio dei verbali assembleari.
Pertanto, tenuto conto del mancato invio dei relativi avvisi di convocazione e dei verbali, il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'invalidità di tutte le delibere assembleari precedenti a quella oggetto di giudizio.
5.2 Gli appellanti assumono, altresì, che l'annullamento della delibera del 28/01/2022 pronunciata dal Tribunale si riverbererebbe anche sui documenti allegati alla medesima
(bilancio consuntivo gestione 2021 e bilancio preventivo gestione 2022) e travolgerebbe la validità delle votazioni per la approvazione dei bilanci consuntivo e di previsione in essa contenuti, “non potendosi ritenere validamente approvati documenti (quali il bilancio preventivo e consuntivo) il cui voto di approvazione è stato giudicato viziato”. (…) Sarebbe, diversamente, una contraddizione in termini ritenere invalido il documento in cui siano raccolte le votazioni dei condomini (la delibera), ma non i documenti (bilanci) votati dalla medesima assemblea invalidamente costituita”.
Pertanto, atteso che il Tribunale non avrebbe dovuto tenere conto dei bilanci contenuti nella delibera ai fini della decisione, stante l'invalidità “di tutti i documenti contabili e di ripartizione delle spese”, la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata nella parte in cui ha ritenuto provato il credito di € 9.671,20 del , non avendo quest'ultimo dimostrato “né la CP_1 debenza delle somme, né l'origine del vantato credito”.
5.3 Inoltre, secondo gli appellanti, il primo Giudice avrebbe errato a ritenere che le spese oggetto di delibera fossero “ordinarie”, in quanto trattavasi, in tesi, di somme “per le quali non
pagina 5 di 9 era possibile stabilire l'origine, ovvero se riguardassero spese di carattere ordinario o straordinario. Avevano carattere ordinario le sole spese di gestione per gli anni 2021/2022, ossia poco meno di € 600”.
5.4 Sostengono, inoltre, di aver pagato tutte le spese condominiali fino al 31/12/2012, come da estratto conto della sig.ra e da quietanza del (docc. 2 e 3), e, Pt_1 Controparte_1 per altro verso, assumono che il Condominio avrebbe azionato in via monitoria “somme già portate da due decreti ingiuntivi ed atti di precetto, con illegittima moltiplicazione delle spese
a carico degli odierni appellanti”.
5.5 Infine, assumono che, nella specie, mancherebbe qualsiasi elemento, anche indiziario, atto a dimostrare che la pretesa creditoria sia stata validamente esercitata nel termine di prescrizione quinquennale, atteso che “il giudice del primo grado non ha motivato in alcun modo il proprio convincimento, basato peraltro su presunzioni non fondate su alcuna prova emersa nel corso del giudizio di primo grado”.
In particolare, secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe considerato le assemblee antecedenti a quella del 28/01/2022 presumibilmente valide al fine di considerare interrotto il termine di prescrizione, pur non sussistendo alcun elemento presuntivo in merito e nonostante fosse onere del provare che il termine di prescrizione fosse stato validamente interrotto. CP_1
Infine, la statuizione del Tribunale - secondo la quale il aveva interrotto il decorso CP_1 della prescrizione con la notifica di un decreto ingiuntivo nel 2014 - sarebbe “illogica ed immotivata”, in quanto “tale condotta del evidenzierebbe, al contrario ed CP_1 eventualmente, la rinunzia al predetto decreto ingiuntivo dell'anno 2014, atteso che la reviviscenza dello stesso si sarebbe potuta avere con la rinnovazione dell'atto di precetto e non con la domanda di un nuovo procedimento monitorio contenente un credito già oggetto di altro procedimento monitorio”.
6. Le doglianze sono del tutto infondate e, pertanto, l'appello non merita accoglimento.
6.1 In particolare, la domanda ribadita nel presente giudizio di annullamento delle delibere assembleari antecedenti quella del 28/01/2022 è rimasta del tutto generica, in quanto gli appellanti si sono limitati a lamentare la mancata ricezione dei relativi avvisi di convocazione e dei verbali senza, tuttavia, individuare specificamente, né tanto meno produrre, le delibere in questione.
A tal proposito, l'art. 1130 bis c.c., in tema di rendiconto, faculta i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari a prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi (Cass. n. 15996/2020) e, pertanto, gli odierni appellanti erano in condizione di difendersi adeguatamente procurandosi la documentazione necessaria prima di promuovere il giudizio.
L'eccezione sul punto formulata dagli appellanti circa l'inconferenza della sentenza citata dal
Tribunale rispetto al caso di specie è destituita di fondamento, ove si consideri che l'obbligo dell'amministratore di consegnare copia della documentazione contabile ai condomini che ne fanno richiesta presuppone a fortiori l'obbligo di consegnare loro le deliberazioni aventi ad oggetto tale documentazione.
Nessuna richiesta in tal senso è stata formulata dai due condomini odierni appellanti atteso che, dall'esame della documentazione in atti, risulta che con e-mail del 31/03/2022 la sola difesa della Sig.ra si limitava a chiedere al legale di controparte genericamente la Pt_1 pagina 6 di 9 “documentazione da cui origina il credito” (doc. 4), senza fare alcun riferimento alle delibere e senza nemmeno specificare quali documenti volesse: i bilanci, i riparti, i giustificativi delle spese, etc.
Peraltro, né in primo grado, né nel presente giudizio gli appellanti hanno chiesto l'emissione di un ordine di esibizione per ottenere alcun documento.
6.2 Per quanto riguarda, invece, l'asserito “effetto invalidante” sui documenti contabili derivante dal pronunciato annullamento della relativa deliberazione, il Collegio osserva che sono annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, le quali, ove non impugnate nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, c. 3, c.c., sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i partecipanti al (si fa riferimento a vizi relativi alla regolare costituzione CP_1 dell'assemblea, alle delibere adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, a quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, a quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, a quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto).
Ne consegue che l'annullabilità sanziona esclusivamente l'irregolarità formale del processo di adozione della delibera, non intaccando il contenuto sostanziale della medesima e, quindi, la documentazione contabile approvata e deliberata, tanto che, in assenza di una tempestiva impugnazione, la delibera annullabile è efficace e vincolante per tutti i condomini, e, per altro verso, il può ratificare il contenuto sostanziale di una delibera annullata con una CP_1 delibera successiva esente da tali vizi formali.
Per quanto esposto, nonostante l'annullamento della delibera del 28/01/2022 per l'omessa convocazione della sig.ra all'assemblea e il mancato invio del verbale, la Pt_1 documentazione contabile approvata e deliberata con la medesima (rendiconto e relativo stato di ripartizione delle spese ordinarie del 2021, da un lato, e preventivo delle spese ordinarie del
2022, dall'altro lato) conserva la sua valenza probatoria e, quindi, attesta l'an e il quantum delle spese condominiali ordinarie dovute dai condomini.
Infatti, il rendiconto di gestione annuale approvato da parte dell'assemblea dei condòmini, laddove declini l'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e quelle relative ai servizi comuni essenziali, non richiede, quale fatto costitutivo del credito per la riscossione dei contributi da parte della gestione condominiale, la preventiva approvazione dell'assemblea
Ne consegue che l'eventuale annullamento della delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali non esonera il giudice, come correttamente fatto dal Tribunale di Busto Arsizio, dal verificare la fondatezza della pretesa creditoria del condominio nei confronti del partecipante in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla legge.
Del resto, gli appellanti non hanno specificatamente contestato la documentazione contabile posta a fondamento della pretesa creditoria del cosicché devono darsi per CP_1 pacifiche le relative risultanze, con conseguente infondatezza -anche per tale ragione- della relativa eccezione sollevata dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 9 6.3 La doglianza circa l'inclusione di spese anche straordinarie nei documenti contabili posti a fondamento dell'azione monitoria è del tutto nuova, in quanto formulata per la prima volta con l'atto d'appello e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
In ogni caso è totalmente generica, non avendo gli appellanti individuato specificatamente quali spese sarebbero “straordinarie” e quali “ordinarie”.
6.4 Quanto, invece, al pagamento effettuato dalla nel 2012 per € 2.185,16, il Pt_1
Tribunale riteneva, del tutto correttamente, che l'ammontare del debito degli opponenti nel
2014 dovesse ritenersi definitivamente accertato dal decreto ingiuntivo n. 74/2014, sicché tale pagamento non poteva essere ulteriormente detratto dal debito oggetto di giudizio.
Sul punto, gli appellanti non hanno contrapposto argomenti idonei a confutare tali passaggi motivazionali, limitandosi a dedurre nuovamente tale pagamento, e, pertanto, tale eccezione deve essere rigettata.
6.5 Anche l'eccezione relativa alle somme portate da ulteriori decreti ingiuntivi è stata correttamente esaminata dal Tribunale il quale, accertata la sussistenza dell'ulteriore e distinto decreto ingiuntivo n. 74/2014 emesso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio che poteva ancora essere portato ad esecuzione (non essendo decorso il termine di cui all'art. 2953 c.c.; doc. 7 dell'opposto), provvedeva a detrarre la somma riportata dal precetto notificato unitamente a tale titolo, pari a € 3.717,80, dall'importo dovuto al pari a € 13.389,00, ritenendo, CP_1 condivisibilmente, che non fosse giustificata l'esistenza di due titoli esecutivi fra le stesse parti per la medesima somma.
Pertanto, diversamente da quanto assunto dagli appellanti, non si è verificata nella specie alcuna illegittima moltiplicazione delle spese a carico dei medesimi.
6.6 Quanto alla reiterata eccezione di prescrizione, gli odierni appellanti non hanno contestato il principio di diritto citato dal Tribunale, da considerarsi quindi pacifico, secondo cui “il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condomini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, diventando esigibili in ogni tempo” in quanto “anche i saldi degli esercizi precedenti entrano a far parte di un unico rendiconto”, cosicché “dall'approvazione dei vari bilanci è iniziato a decorrere nuovamente il termine prescrizionale”.
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, il primo Giudice non ha fondato il proprio ragionamento presuntivo su fatti vaghi e genericamente allegati, bensì proprio su tale principio di diritto e sulla circostanza che, con la delibera del 28/01/2022, l'assemblea aveva approvato le sole spese ordinarie degli anni 2021 e 2022.
Invero, tenuto conto, da un lato, che i saldi degli esercizi precedenti, incluse le eventuali morosità pregresse, entrano a far parte del rendiconto più recente che di anno in anno viene approvato e che, per altro verso, la delibera del 28/01/2022 aveva ad oggetto esclusivamente le spese ordinarie 2021 e 2022, e non quelle degli anni precedenti, ha ragionevolmente e condivisibilmente presunto che le precedenti assemblee si fossero regolarmente tenute e avessero approvato le spese e il relativo riparto degli anni precedenti, con conseguente esercizio della pretesa creditoria nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
pagina 8 di 9 In ogni caso, entrando a far parte del rendiconto più recente anche i saldi degli esercizi precedenti, incluse le eventuali morosità pregresse, il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, cosicché con l'approvazione della delibera del 28/01/2022 l'assemblea ha comunque interrotto la prescrizione relativamente ai crediti maturati prima del 2021.
6.6.1 Riguardo, infine, alla tesi circa l'implicita rinuncia del al decreto ingiuntivo CP_1 notificato nel 2014 per la mancata rinnovazione dell'atto di precetto (che impedirebbe, in tesi, di ritenere interrotto il decorso della prescrizione relativamente alle spese maturate sino al
2013), come correttamente evidenziato dal Tribunale, una volta che il decreto acquisisce efficacia di giudicato per mancata opposizione, allo stesso si applica l'art. 2953 c.c. (Cass. n.
15157/2017) e, quindi, si prescrivono con il decorso di dieci anni anche i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve, a prescindere da qualsiasi rinnovazione dell'atto di precetto.
7. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, a rifondere al le spese di lite che si liquidano, come CP_1 da dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (€ 9.671,20) e della nota spese in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. Parte_1 Parte_2
1466/2023, pubblicata il 11/10/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 parte appellata delle spese del grado che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi €
3.397,00, di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1-quater.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 16/12/2024.
Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Sezione Civile
nelle persone dei magistrati: dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore dr. Antonio Corte Consigliere dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. CATALDI GIANLUCA (C.F. C.F._2
e dell'Avv. FESTA FRANCESCO ANTONIO (C.F. C.F._3
), elettivamente domiciliati nei rispettivi indirizzi PEC dei predetti C.F._4
difensori . Email_1 Email_2
-APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. LIMA ELISABETTA (C.F. ), C.F._5
elettivamente domiciliato in BUSTO ARSIZIO, VIA MORTARA, 6 presso lo studio dell'Avv.
LIMA ELISABETTA, giusta delega in atti;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1466/2023, pubblicata il 11/10/2023, in materia di “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.”.
pagina 1 di 9 Conclusioni:
Per gli appellanti e : Parte_1 Parte_2
“- contrariis reiectis;
A. preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
B. In riforma della sentenza impugnata, per i motivi in premessa, accertare e dichiarare
l'invalidità dei verbali di assemblea antecedenti a quelli del 28.01.2022 per essere stata omessa la convocazione dei sig.ri e per il mancato invio dei relativi Parte_1 Parte_2 verbali e per le altre ragioni indicate in atto, e conseguentemente annullarli.
C. Conseguentemente e per l'effetto, accertare e dichiarare, quindi, l'inefficacia del Decreto
Ingiuntivo n° 882/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio il 04.06.2022, n° 2480/2022
r.g.a.c., notificato a mezzo posta a in data 25.07.2022. Parte_1
D. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni e qualunque pretesa creditoria del
13/15 per tutto il quinquennio antecedente al presente atto. Controparte_1
E. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per il Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano rigettata ogni contraria istanza, così decidere:
In via preliminare: confermare l'esecutorietà della Sentenza num. 1466/2023 emessa dal Tribunale di Busto
Arsizio, non ravvisandosi alcun presupposto di fatto o di diritto che possa giustificarne la sospensione dell'efficacia;
Ancora in via preliminare:
Dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta perché generica e carente dei requisiti di specificità e sinteticità.
Con vittoria di diritti e onorari di causa del primo e secondo grado di Giudizio.
Nel merito:
Rigettare l'Appello proposto poiché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la
Sentenza num. 1466/2023 Tribunale di Busto Arsizio in ogni sua parte.
Con vittoria di diritti e onorari di causa del primo e secondo grado di Giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con distinti atti di citazione, e proponevano separate Parte_1 Parte_2 opposizioni (rubricate, rispettivamente, al n.r.g. 4283/2022 e al n.r.g. 4401/2022, riunite in data
04/01/2023) avverso il decreto ingiuntivo n. 882/2022, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio su ricorso del , con il quale era stato loro ingiunto, quali Controparte_1 comproprietari della medesima unità immobiliare, il pagamento della complessiva somma di €
13.389,00, oltre interessi e spese del procedimento, per “rate condominiali non onorate”.
A fondamento delle rispettive opposizioni deducevano che la delibera condominiale del
28/01/2022, con la quale erano stati approvati il bilancio consuntivo della gestione 2021, il bilancio preventivo della gestione 2022 e i riparti, era invalida non avendo mai ricevuto la convocazione all'assemblea né il relativo verbale.
Chiedevano, pertanto, l'annullamento della delibera del 28/01/2022 e di tutte le delibere condominiali precedenti e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 9 1.1 Si costituiva regolarmente in giudizio il eccependo che i debitori avevano CP_1 cambiato residenza senza darne notizia al , rendendosi quindi irreperibili a CP_1 qualsivoglia tipo di comunicazione “al solo fine di eludere i propri obblighi economici”, e che, per altro verso, non avevano impugnato i verbali nel rispetto dei termini di cui all'art. 1137 c.c.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle avverse domande e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, con la pronuncia impugnata il
Tribunale di Busto Arsizio, in primo luogo, rigettava - per assoluta genericità - la domanda di annullamento delle delibere assembleari antecedenti quella del 28/01/2022, non avendo gli opponenti prodotto le delibere in questione né avendole individuate, nonostante avessero diritto di chiedere all'amministratore condominiale copia dei documenti in questione (cfr. Cass. n.
15996/2020).
In secondo luogo, provvedeva ad annullare la delibera del 28/01/2022 per omessa convocazione dell'opponente . Pt_1
A tal proposito, il primo Giudice, premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'annullabilità della deliberazione deve essere dedotta in via di azione e non in via di eccezione, rilevava che il vizio dedotto (omessa convocazione all'assemblea e mancato invio del verbale) integrava vizio di annullabilità e non di nullità (cfr. Cass. n. 24041/2020) e che sul punto entrambi gli opponenti avevano domandato l'annullamento della delibera, senza limitarsi a sollevare l'eccezione di annullabilità. Rilevava inoltre che, diversamente da quanto eccepito dal , l'impugnazione era CP_1 tempestiva, considerato che il termine di trenta giorni - nella specie - decorreva dal 25/07/2022, data di perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo (avendo l'opponente ricevuto in precedenza solo il bilancio e i riparti e non anche la delibera assembleare), e che, per altro verso,
l'atto di impugnazione era stato notificato in data 26/09/2022.
Rilevava, altresì, la violazione dell'art. 66 disp. att. c.c., considerato che il Condominio non aveva provato di aver inviato alla la convocazione per l'assemblea del 28/01/2022. Pt_1
Al riguardo, sottolineava che, nonostante la violazione dell'obbligo da parte dell'opponente di comunicare all'amministratore la propria residenza ex art. 1130, c. 1, n. 6, c.c., l'amministratore era comunque tenuto ad acquisire le necessarie informazioni a spese del condomino ex art. 1130
c.c., senza omettere - semplicemente - di convocarlo alle assemblee.
Tuttavia, considerato che l'eventuale annullamento della delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali non esonera il Giudice dal verificare la fondatezza della pretesa creditoria del Condominio nei confronti del partecipante in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla legge (cfr. Cass. n. 18129/2020; Cass. n. 20836/2022), il Tribunale accertava comunque la sussistenza di un credito del all'importo di € 9.671,20, oltre Parte_3 interessi, detratto dall'importo di € 13.389,00 la somma di € 3.717,80 riportata dal precetto notificato unitamente ad altro decreto ingiuntivo n. 74/2014 emesso dal Giudice di Pace di
Busto Arsizio, mai opposto ed ancora azionabile (non essendo decorso il termine di cui all'art. 2953 c.c.).
A tal proposito evidenziava che i contributi approvati e richiesti con la delibera del 28/01/2022 riguardavano contributi occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni, e che, conseguentemente, la delibera assembleare di ripartizione pagina 3 di 9 aveva valore puramente dichiarativo, sicché l'annullamento della medesima non faceva venir meno l'obbligazione di pagamento gravante sui condomini. Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, premesso, da un lato, che le spese condominiali ordinarie hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, e, dall'altro lato, che il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, riteneva che la pretesa creditoria fosse stata esercitata nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione “considerato che deve presumersi che le assemblee di approvazione dello stato di riparto si fossero regolarmente tenute, atteso che l'assemblea del
2022 aveva ad oggetto solo gli anni 2021 e 2022. Quanto alle spese maturate sino al 2013, inoltre, la prescrizione veniva interrotta con il decreto ingiuntivo notificato nel 2014 e mai opposto”. Riguardo all'ulteriore eccezione sollevata dagli opponenti - secondo cui l'importo di cui al decreto opposto avrebbe compreso anche le somme oggetto del decreto ingiuntivo n. 74/2014-
, provvedeva - come detto - a detrarre la somma riportata dal precetto notificato unitamente a tale titolo, pari a € 3.717,80, dall'importo dovuto al Condominio pari a € 13.389,00, “non essendo giustificata per la medesima somma l'esistenza di due titoli esecutivi fra le stesse parti”. Quanto, invece, all'eccezione degli opponenti in base alla quale il non avrebbe CP_1 conteggiato il pagamento effettuato dalla nel 2012 per € 2.185,16, riteneva che Pt_1
l'ammontare del debito degli opponenti nel 2014 dovesse considerarsi definitivamente accertato dal decreto ingiuntivo n. 74/2014, sicché tale pagamento non poteva essere ulteriormente detratto dal debito oggetto di giudizio.
In merito, infine, all'eccezione degli opponenti secondo cui non sarebbero state dovute le somme relative al periodo in cui gli opponenti erano solo chiamati all'eredità (e, cioè, fino al
2016), il Tribunale riteneva che l'accettazione dell'eredità “retroagisce al momento dell'apertura della successione e, inoltre, gli opponenti compivano gli atti che comportavano l'accettazione tacita dell'eredità (intestazione dell'immobile del de cuius) nel 2013, come non contestato fra le parti”.
3. Avverso detta sentenza e hanno interposto appello con Parte_1 Parte_2 atto di citazione notificato l'11/11/2023, chiedendone la riforma.
Si è regolarmente costituito in giudizio il , eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 342 c.p.c. “a causa della sua genericità, mancanza di specificità delle argomentazioni e carenza di sinteticità”, e chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. All'esito dell'udienza del 10/12/2024, il Presidente istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'eccezione sollevata dalla difesa del ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non può essere CP_1 accolta. È infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal D.L. 22.6.2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto pagina 4 di 9 debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Dall'esame dell'atto di appello, pur non avendo gli appellanti enucleato con separati capitoli le censure sollevate, essendosi limitati ad indicare i capi della sentenza impugnata, è possibile comunque estrapolare gli argomenti di critica mossi alla stessa.
5.1 In particolare, gli appellanti censurano la pronuncia nella parte in cui ha rigettato per genericità la domanda di annullamento delle delibere assembleari antecedenti rispetto a quella del 28/01/2022, in quanto, in tesi, tali delibere “non sono nella disponibilità degli odierni appellanti, i quali non sono neppure in grado di sapere quante e quali riunioni condominiali siano state indette ed espletate in violazione dell'art. 1136 c.c. E, quindi, non possono essere onerati della produzione in giudizio di documenti di cui non conoscono l'esistenza, essendo nella esclusiva disponibilità dell'amministrazione condominiale”.
Inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dal giudicante (Cass. n. 15996/2020) non sarebbe pertinente al caso di specie, in quanto afferente all'ipotesi di mancato invio da parte dell'amministratore condominiale dei documenti contabili oggetto di deliberazione da parte dell'assemblea, mentre, nel caso in esame, gli appellanti si dolgono del mancato invio dei verbali assembleari.
Pertanto, tenuto conto del mancato invio dei relativi avvisi di convocazione e dei verbali, il primo Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'invalidità di tutte le delibere assembleari precedenti a quella oggetto di giudizio.
5.2 Gli appellanti assumono, altresì, che l'annullamento della delibera del 28/01/2022 pronunciata dal Tribunale si riverbererebbe anche sui documenti allegati alla medesima
(bilancio consuntivo gestione 2021 e bilancio preventivo gestione 2022) e travolgerebbe la validità delle votazioni per la approvazione dei bilanci consuntivo e di previsione in essa contenuti, “non potendosi ritenere validamente approvati documenti (quali il bilancio preventivo e consuntivo) il cui voto di approvazione è stato giudicato viziato”. (…) Sarebbe, diversamente, una contraddizione in termini ritenere invalido il documento in cui siano raccolte le votazioni dei condomini (la delibera), ma non i documenti (bilanci) votati dalla medesima assemblea invalidamente costituita”.
Pertanto, atteso che il Tribunale non avrebbe dovuto tenere conto dei bilanci contenuti nella delibera ai fini della decisione, stante l'invalidità “di tutti i documenti contabili e di ripartizione delle spese”, la sentenza impugnata dovrebbe essere riformata nella parte in cui ha ritenuto provato il credito di € 9.671,20 del , non avendo quest'ultimo dimostrato “né la CP_1 debenza delle somme, né l'origine del vantato credito”.
5.3 Inoltre, secondo gli appellanti, il primo Giudice avrebbe errato a ritenere che le spese oggetto di delibera fossero “ordinarie”, in quanto trattavasi, in tesi, di somme “per le quali non
pagina 5 di 9 era possibile stabilire l'origine, ovvero se riguardassero spese di carattere ordinario o straordinario. Avevano carattere ordinario le sole spese di gestione per gli anni 2021/2022, ossia poco meno di € 600”.
5.4 Sostengono, inoltre, di aver pagato tutte le spese condominiali fino al 31/12/2012, come da estratto conto della sig.ra e da quietanza del (docc. 2 e 3), e, Pt_1 Controparte_1 per altro verso, assumono che il Condominio avrebbe azionato in via monitoria “somme già portate da due decreti ingiuntivi ed atti di precetto, con illegittima moltiplicazione delle spese
a carico degli odierni appellanti”.
5.5 Infine, assumono che, nella specie, mancherebbe qualsiasi elemento, anche indiziario, atto a dimostrare che la pretesa creditoria sia stata validamente esercitata nel termine di prescrizione quinquennale, atteso che “il giudice del primo grado non ha motivato in alcun modo il proprio convincimento, basato peraltro su presunzioni non fondate su alcuna prova emersa nel corso del giudizio di primo grado”.
In particolare, secondo gli appellanti, il Tribunale avrebbe considerato le assemblee antecedenti a quella del 28/01/2022 presumibilmente valide al fine di considerare interrotto il termine di prescrizione, pur non sussistendo alcun elemento presuntivo in merito e nonostante fosse onere del provare che il termine di prescrizione fosse stato validamente interrotto. CP_1
Infine, la statuizione del Tribunale - secondo la quale il aveva interrotto il decorso CP_1 della prescrizione con la notifica di un decreto ingiuntivo nel 2014 - sarebbe “illogica ed immotivata”, in quanto “tale condotta del evidenzierebbe, al contrario ed CP_1 eventualmente, la rinunzia al predetto decreto ingiuntivo dell'anno 2014, atteso che la reviviscenza dello stesso si sarebbe potuta avere con la rinnovazione dell'atto di precetto e non con la domanda di un nuovo procedimento monitorio contenente un credito già oggetto di altro procedimento monitorio”.
6. Le doglianze sono del tutto infondate e, pertanto, l'appello non merita accoglimento.
6.1 In particolare, la domanda ribadita nel presente giudizio di annullamento delle delibere assembleari antecedenti quella del 28/01/2022 è rimasta del tutto generica, in quanto gli appellanti si sono limitati a lamentare la mancata ricezione dei relativi avvisi di convocazione e dei verbali senza, tuttavia, individuare specificamente, né tanto meno produrre, le delibere in questione.
A tal proposito, l'art. 1130 bis c.c., in tema di rendiconto, faculta i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari a prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi (Cass. n. 15996/2020) e, pertanto, gli odierni appellanti erano in condizione di difendersi adeguatamente procurandosi la documentazione necessaria prima di promuovere il giudizio.
L'eccezione sul punto formulata dagli appellanti circa l'inconferenza della sentenza citata dal
Tribunale rispetto al caso di specie è destituita di fondamento, ove si consideri che l'obbligo dell'amministratore di consegnare copia della documentazione contabile ai condomini che ne fanno richiesta presuppone a fortiori l'obbligo di consegnare loro le deliberazioni aventi ad oggetto tale documentazione.
Nessuna richiesta in tal senso è stata formulata dai due condomini odierni appellanti atteso che, dall'esame della documentazione in atti, risulta che con e-mail del 31/03/2022 la sola difesa della Sig.ra si limitava a chiedere al legale di controparte genericamente la Pt_1 pagina 6 di 9 “documentazione da cui origina il credito” (doc. 4), senza fare alcun riferimento alle delibere e senza nemmeno specificare quali documenti volesse: i bilanci, i riparti, i giustificativi delle spese, etc.
Peraltro, né in primo grado, né nel presente giudizio gli appellanti hanno chiesto l'emissione di un ordine di esibizione per ottenere alcun documento.
6.2 Per quanto riguarda, invece, l'asserito “effetto invalidante” sui documenti contabili derivante dal pronunciato annullamento della relativa deliberazione, il Collegio osserva che sono annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, le quali, ove non impugnate nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, c. 3, c.c., sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i partecipanti al (si fa riferimento a vizi relativi alla regolare costituzione CP_1 dell'assemblea, alle delibere adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, a quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, a quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, a quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto).
Ne consegue che l'annullabilità sanziona esclusivamente l'irregolarità formale del processo di adozione della delibera, non intaccando il contenuto sostanziale della medesima e, quindi, la documentazione contabile approvata e deliberata, tanto che, in assenza di una tempestiva impugnazione, la delibera annullabile è efficace e vincolante per tutti i condomini, e, per altro verso, il può ratificare il contenuto sostanziale di una delibera annullata con una CP_1 delibera successiva esente da tali vizi formali.
Per quanto esposto, nonostante l'annullamento della delibera del 28/01/2022 per l'omessa convocazione della sig.ra all'assemblea e il mancato invio del verbale, la Pt_1 documentazione contabile approvata e deliberata con la medesima (rendiconto e relativo stato di ripartizione delle spese ordinarie del 2021, da un lato, e preventivo delle spese ordinarie del
2022, dall'altro lato) conserva la sua valenza probatoria e, quindi, attesta l'an e il quantum delle spese condominiali ordinarie dovute dai condomini.
Infatti, il rendiconto di gestione annuale approvato da parte dell'assemblea dei condòmini, laddove declini l'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e quelle relative ai servizi comuni essenziali, non richiede, quale fatto costitutivo del credito per la riscossione dei contributi da parte della gestione condominiale, la preventiva approvazione dell'assemblea
Ne consegue che l'eventuale annullamento della delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali non esonera il giudice, come correttamente fatto dal Tribunale di Busto Arsizio, dal verificare la fondatezza della pretesa creditoria del condominio nei confronti del partecipante in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla legge.
Del resto, gli appellanti non hanno specificatamente contestato la documentazione contabile posta a fondamento della pretesa creditoria del cosicché devono darsi per CP_1 pacifiche le relative risultanze, con conseguente infondatezza -anche per tale ragione- della relativa eccezione sollevata dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 9 6.3 La doglianza circa l'inclusione di spese anche straordinarie nei documenti contabili posti a fondamento dell'azione monitoria è del tutto nuova, in quanto formulata per la prima volta con l'atto d'appello e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
In ogni caso è totalmente generica, non avendo gli appellanti individuato specificatamente quali spese sarebbero “straordinarie” e quali “ordinarie”.
6.4 Quanto, invece, al pagamento effettuato dalla nel 2012 per € 2.185,16, il Pt_1
Tribunale riteneva, del tutto correttamente, che l'ammontare del debito degli opponenti nel
2014 dovesse ritenersi definitivamente accertato dal decreto ingiuntivo n. 74/2014, sicché tale pagamento non poteva essere ulteriormente detratto dal debito oggetto di giudizio.
Sul punto, gli appellanti non hanno contrapposto argomenti idonei a confutare tali passaggi motivazionali, limitandosi a dedurre nuovamente tale pagamento, e, pertanto, tale eccezione deve essere rigettata.
6.5 Anche l'eccezione relativa alle somme portate da ulteriori decreti ingiuntivi è stata correttamente esaminata dal Tribunale il quale, accertata la sussistenza dell'ulteriore e distinto decreto ingiuntivo n. 74/2014 emesso dal Giudice di Pace di Busto Arsizio che poteva ancora essere portato ad esecuzione (non essendo decorso il termine di cui all'art. 2953 c.c.; doc. 7 dell'opposto), provvedeva a detrarre la somma riportata dal precetto notificato unitamente a tale titolo, pari a € 3.717,80, dall'importo dovuto al pari a € 13.389,00, ritenendo, CP_1 condivisibilmente, che non fosse giustificata l'esistenza di due titoli esecutivi fra le stesse parti per la medesima somma.
Pertanto, diversamente da quanto assunto dagli appellanti, non si è verificata nella specie alcuna illegittima moltiplicazione delle spese a carico dei medesimi.
6.6 Quanto alla reiterata eccezione di prescrizione, gli odierni appellanti non hanno contestato il principio di diritto citato dal Tribunale, da considerarsi quindi pacifico, secondo cui “il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condomini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, diventando esigibili in ogni tempo” in quanto “anche i saldi degli esercizi precedenti entrano a far parte di un unico rendiconto”, cosicché “dall'approvazione dei vari bilanci è iniziato a decorrere nuovamente il termine prescrizionale”.
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, il primo Giudice non ha fondato il proprio ragionamento presuntivo su fatti vaghi e genericamente allegati, bensì proprio su tale principio di diritto e sulla circostanza che, con la delibera del 28/01/2022, l'assemblea aveva approvato le sole spese ordinarie degli anni 2021 e 2022.
Invero, tenuto conto, da un lato, che i saldi degli esercizi precedenti, incluse le eventuali morosità pregresse, entrano a far parte del rendiconto più recente che di anno in anno viene approvato e che, per altro verso, la delibera del 28/01/2022 aveva ad oggetto esclusivamente le spese ordinarie 2021 e 2022, e non quelle degli anni precedenti, ha ragionevolmente e condivisibilmente presunto che le precedenti assemblee si fossero regolarmente tenute e avessero approvato le spese e il relativo riparto degli anni precedenti, con conseguente esercizio della pretesa creditoria nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
pagina 8 di 9 In ogni caso, entrando a far parte del rendiconto più recente anche i saldi degli esercizi precedenti, incluse le eventuali morosità pregresse, il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, cosicché con l'approvazione della delibera del 28/01/2022 l'assemblea ha comunque interrotto la prescrizione relativamente ai crediti maturati prima del 2021.
6.6.1 Riguardo, infine, alla tesi circa l'implicita rinuncia del al decreto ingiuntivo CP_1 notificato nel 2014 per la mancata rinnovazione dell'atto di precetto (che impedirebbe, in tesi, di ritenere interrotto il decorso della prescrizione relativamente alle spese maturate sino al
2013), come correttamente evidenziato dal Tribunale, una volta che il decreto acquisisce efficacia di giudicato per mancata opposizione, allo stesso si applica l'art. 2953 c.c. (Cass. n.
15157/2017) e, quindi, si prescrivono con il decorso di dieci anni anche i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve, a prescindere da qualsiasi rinnovazione dell'atto di precetto.
7. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna degli appellanti, in solido tra loro, a rifondere al le spese di lite che si liquidano, come CP_1 da dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (€ 9.671,20) e della nota spese in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. Parte_1 Parte_2
1466/2023, pubblicata il 11/10/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2 parte appellata delle spese del grado che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi €
3.397,00, di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.701,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1-quater.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 16/12/2024.
Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
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