Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/06/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 302/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ANTONIO BUCCARO Presidente dott.ssa MARIANGELA MARTINA CARBONELLI Giudice rel./est. dott.ssa SIMONA IAVAZZO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 302/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELLO Parte_1 C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliato in VIA MAZZACCARA, 1 71036 LUCERA presso il difensore avv.
DANIELLO LUIGI
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DANIELLO LUIGI, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA MAZZACCARA, 1 71036 LUCERA presso il difensore avv.
DANIELLO LUIGI
CONVENUTA
PM SEDE (C.F. ),
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024.
pagina 1 di 3
Agendo con ricorso congiunto che e hanno rappresentato di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario in data 29.06.2011; che dall'unione non nasceva prole;
che a causa di gravi contrasti insorti veniva meno tra loro la comunione materiale e spirituale dei coniugi e che pertanto decidevano di separarsi consensualmente;
che l'accordo di separazione veniva omologato con provvedimento del 21.12.2021; che nelle more intraprendeva una nuova relazione CP_1
sentimentale con tale col quale si trasferiva in Svizzera e con cui generava la piccola Persona_1
nata il [...] a [...]; che successivamente le odierne parti Persona_2
depositavano ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e la relativa sentenza veniva pubblicata in data 14.03.2023; che l'ufficio anagrafico svizzero attribuiva, secondo la propria normativa nazionale, il cognome della madre ( alla neonata;
che, nel mese di CP_1 Per_2 dicembre 2023, e si recavano presso l'ufficio comunale svizzero, Controparte_1 Persona_1
chiedendo il mutamento del cognome della piccola da quello materno ( a quello paterno Per_2 CP_1
( ; che il ridetto ufficio rappresentava di non poter procedere al chiesto mutamento, poiché Per_1 nell'atto di nascita della piccola risultava indicato – erroneamente – (ex coniuge Per_2 Parte_1
della quale padre della bambina, laddove il reale genitore naturale era – ed è – il sig. CP_1
; che la donna comunicava immediatamente l'accaduto al e che insoeme Persona_1 Pt_1
decidevano di instaurare domanda congiunta di disconoscimento della paternità del Parte_1
nei confronti della piccola . Per_2
Eseguita dalle parti una perizia genetica, con ordinanza del 15.01.2025 la causa è stata riservata in decisione e mandata al Pm per il parere di competenza, espresso in senso favorevole in data 17.01.2025 ed infine discussa nella camera di consiglio del 10.06.2025.
*****
Ai sensi dell'art. 232 del codice civile <si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia della separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente>>.
Nel caso in esame risulta dagli atti che i coniugi, dopo aver introdotto giudizio di separazione pagina 2 di 3 consensuale, comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale il giorno 14.12.2021, e l'accordo di separazione veniva omologato in data 21.12.2021. Dunque, è stata ritenuta Persona_2
presuntivamente figlia del sig. poiché nata il [...], ed indi prima del decorso dei trecento Pt_1
giorni richiesti ex lege.
Risulta, tuttavia, dalla narrativa del ricorso di separazione che rilasciava la casa coniugale CP_1
già in epoca antecedente, ovvero il giorno 08.07.2021, data in cui effettivamente cessava la coabitazione col signor ed il tempo successivo fu, come è dato presumere dalla congruità dello Pt_1
stesso allo scopo, necessario ai contatti con i legali e di formalizzazione giudiziale della separazione consensuale.
A tanto aggiungasi quanto certificato attraverso l'analisi del DNA della minore, così come comparato con quello di , compagno della madre almeno da tempo compatibile con il momento Persona_1
del concepimento. Ebbene il detto test certifica che il DNA di possiede le Persona_1 caratteristiche genetiche richieste per essere il padre biologico di “L'analisi statistica del Persona_2
risultato ottenuto ha un valore provante con un rapporto di verosimiglianza di 1.40x1011 e una probabilità di paternità del >99,99%”, per cui “si può considerare praticamente provato che il signore è il padre biologico di ”. Persona_1 Persona_2
Trattandosi di pronuncia di divorzio consensuale non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali
P.Q.M.
• accerta e dichiara che , nato il [...] a [...], non è il padre Parte_1
biologico di , nata il [...] a [...]; Persona_2
• ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato, onerando le parti della comunicazione.
• Nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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