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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/07/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. LU SA, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1495/2022, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e , elettivamente Parte_1 domiciliati in Cassino (FR), Via Enrico De Nicola 201, presso lo studio dell'avv.to Michele Lanni, che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso l'Ufficio di Cassino, Via Polledrera, snc e CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Gianna Fiore in virtù di procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria il 14.7.2022 e Parte_1 la hanno proposto opposizione Parte_2 avverso le ingiunzioni di pagamento O1-000229301 per l'anno 2014, O1-
1 000229307 per l'anno 2013, O1-000229300 per l'anno 2015, con le quali gli sono state irrogate sanzioni amministrative per un totale di € 52.500,00, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del DL 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazione dalla legge 11.11.1993, n. 683 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), emesse a seguito di Parte due accertamenti del 2017, deducendo che la e il socio accomandatario hanno provveduto ad aderire alla rottamazione delle cartelle non pagate con riferimento ai crediti anche per contributi omessi sottesi alle ordinanze ingiunzione opposte, con rate in corso di pagamento.
Deducendo quindi che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legge n. 193/2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 391 del Codice di procedura civile, rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato”, e che il giudizio è successivo alla richiesta di adesione alla rottamazione, posto che le ordinanze ingiunzioni sono state notificate solo a giugno del 2022, dopo ben tre anni dall'adesione alla rottamazione, ha sostenuto che le ordinanze ingiunzioni opposte con il presente ricorso, devono essere annullate, in quanto l'adesione alla rottamazione prevede la definizione agevolata dei debiti tributari e previdenziali.
Ha comunque eccepito la nullità delle ordinanze in quanto le sanzioni Parte sono state elevate sia nei confronti della che del socio accomandatario, evidenziando come in presenza di un obbligo in solido il pagamento dev'essere comunque effettuato una sola volta.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “Nel merito accogliere il ricorso per i motivi tutti esposti e per effetto annullare le ordinanze ingiunzioni
n. O1-000229301 per l'anno 2014, O1-000229307 per l'anno 2013, O1-
000229300 per l'anno 2015;
2 • Sempre nel merito accertare che le ordinanze di ingiunzione n. O1-
000227265 – O1-000227288 – O1-000227289, di cui all'allegato 2, sono illegittime e dichiararne l'annullamento in quanto hanno ad oggetto le stesse sanzioni di dui alle ingiunzioni di pagamento opposte con il presente ricorso;
e in ogni caso i contributi riferiti alle stesse sono pagati regolarmente dal LR socio accomandatario (cfr. allegato 5);
• Con vittoria di onorari e spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si è costituito in giudizio l' evidenziando in primo luogo la CP_1 fondatezza della propria pretesa, basata sugli accertamenti “PROT. n. CP_1
13/07/2017.0034107 del 13/07/2017 contenente l'analitica indicazione dei periodi contributivi del 2013; al prot. .3301.13/07/2017.0034109 CP_1 del 13/07/2017 contenente l'analitica indicazione dei periodi del 2014; e al prot. .3301.13/07/2017.00 411 contenente l'analitica indicazione dei CP_1 periodi del 2015, tutte notificate il 21.08.17”, evidenziando poi come la ricorrente non abbia inteso accedere alle ipotesi previste per la non punibilità, tra le quali però non rientra l'eccepita adesione alla definizione agevolate dei crediti affidati all'agente della riscossione.
Ha poi precisato di aver rideterminato l'ammontare della sanzione, in via di autotutela, sulla base delle indicazioni generalmente contenute nel messaggio n. 003516 del 27.09.2022, rappresentando l'imminente CP_1 emissione di nuovi provvedimenti con la rideterminazione dell'importo, con termine di 60 giorni per il pagamento e con possibilità di ammissione al pagamento in misura ridotta, nonché la pendenza di un giudizio di costituzionalità sulla norma applicata.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale, sospendere il giudizio in attesa che sulla questione di legittimità costituzionale, come specificata, si pronunci la Consulta;
- in via principale, nel merito, in caso di raggiunto accordo a pagare
l'importo come in premessa da rideterminarsi in corso di causa ed anche in caso rateizzato, dichiararsi cessata la materia del contendere senza oneri di soccombenza a carico dell' ; ovvero in caso raggiunto accordo solo sul CP_2
3 rideterminato quantum con o senza rateizzazione, dichiararsi cessata la materia del contendere sul quantum della pretesa e senza oneri di soc- combenza a carico dell' , rigettando tutte le avverse eccezioni e de- CP_2 duzioni in quanto infondate in fatto ed in diritto e con il favore delle spese di lite;
- sempre in via principale, nel merito, in caso di mancato accordo a pa-gare
l'importo come in premessa da rideterminarsi in corso di causa, re-spingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione nel nuovo importo rideterminato in autotutela in corso di causa e dichiarandone l'esecutorietà, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta anche rideterminata nell'importo, ricalcolare la somma ingiunta con l'ordinanza ingiunzione opposta nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e conseguentemente condanna-re il ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulte-ranno CP_1 accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrati-ve per
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, con vittoria di spese
e competenze di giudizio.”
Il giudice, rilevatane l'opportunità, ha disposto un primo differimento in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione pregiudiziale già sollevata, avente ad oggetto la norma presupposto. All'esito della definizione di tale giudizio, l' ha rappresentato l'effettiva CP_1 rideterminazione delle sanzioni oggetto del giudizio, in applicazione delle disposizioni di cui al D.L.48/23 e del Messaggio n.1931/23, CP_3 allegando in atti i provvedimenti. A fronte di un differimento per la gestione provvisoria del ruolo, all'udienza del 6.3.2024, le parti hanno
“congiuntamente evidenziano la volontà della parte ricorrente di adempiere al pagamento della sanzione così come rideterminata, e dunque che la materia del contendere deve ritenersi cessata”, chiedendo un breve differimento per consentire l'effettivo pagamento della somma richiesta.
4 All'esito di tale differimento, la parte ricorrente ha di aver provveduto al pagamento delle ordinanze rideterminate (con le note sostitutive dell'udienza depositate il 21.5.2024) e ha poi riportato le proprie conclusioni anche con le note del 9.6.2025, non fornendo, tuttavia, alcuna evidenza del pagamento effettuato.
L' non riconoscendo la formale adesione della parte opponente né CP_1
l'intervenuto pagamento, ha insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni, alla luce dell'intervenuta rideterminazione.
Lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa con la presente pronuncia.
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Va chiarito che, pur avendo la parte ricorrente manifestato l'intenzione di adempiere alla sanzione per come rideterminata, non risultano evidenze in tal senso, e l' ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni CP_1 rassegnate. Di conseguenza, non può ritenersi effettivamente cessata la materia del contendere, in assenza di prova dell'adempimento e nel permanere della pretesa impositiva da parte dell' e deve esaminarsi CP_1 la domanda nel merito.
Il motivo di opposizione articolato dalla parte ricorrente è infondato.
L'opponente non ha infatti contestato in alcun modo la sussistenza dell'illecito e dunque del presupposto sostanziale di fatto per l'irrogazione della sanzione, chiedendo l'annullamento delle ordinanze ingiunzione per effetto della domanda di adesione alla c.d. “rottamazione TER”, intervenuta ad aprile del 2019, per la definizione dei crediti anche contributivi pendenti a quella data.
Va chiarito, tuttavia, che il presupposto sostanziale per la sanzione irrogata non viene meno a seguito del tardivo versamento della contribuzione – e in particolare delle ritenute – illegittimamente non versate, in quanto l'illecito amministrativo si consuma nel momento in cui l'illecita trattenuta è avvenuta, ed è idoneo dunque a sorreggere la potestà sanzionatoria.
5 Ai sensi dell'art. 2 comma 1bis d.l. 463/1983, “il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, e nel caso di specie è pacifico che il versamento non è avvenuto entro tale termine.
Pertanto, l'effettiva illecita trattenuta delle ritenute è pacifica tra le parti, come documentata nei verbali di accertamento ispettivi dell' risalenti CP_1 al 2017, e il successivo adempimento tramite la c.d. “rottamazione”, se può estinguere o incidere sull'obbligazione contributiva, non reca con sé, quale effetto automatico, il venir meno del presupposto per la sanzione.
Allo stesso modo, non rileva quanto dedotto nell'opposizione, per cui “In presenza di un obbligato in solido, il pagamento deve essere effettuato una sola volta o dal trasgressore principale o dall'obbligato in solido e li libera entrambi”, considerando che nel caso di specie le ordinanze ingiunzione opposte recano con chiarezza l'individuazione dell'obbligato in solido e del responsabile in via principale, e che è pacifico che alcun pagamento è stato corrisposto con riferimento alle ordinanze oggetto di opposizione.
Deve comunque darsi atto dell'intervenuta sopravvenienza normativa, di cui al d.l. 4 maggio 2023, n. 48, conv. con modificazioni in l. 85/2023, che ha modificato la norma sanzionatoria prevedendo che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso”.
La novella è idonea a incidere direttamente sull'idoneità e la proporzionalità della sanzione, e del resto lo stesso ha evidenziato CP_1 di dover ricondurre la portata sanzionatoria alla nuova cornice edittale, e ha emanato i provvedimenti di rideterminazione delle sanzioni in atti.
Risulta dunque corretta e adeguata alla nuova cornice edittale la sanzione per come rideterminata nei tre provvedimenti allegati alle note di deposito del 29.11.2023, per cui con riferimento all'ordinanza OI229300 per
6 l'anno 2015, l'importo dovuto deve intendersi pari ad € 1121,03, per l'ordinanza OI229301 per l'anno 2014, l'importo dovuto deve intendersi pari ad € 369,28, e per l'ordinanza OI229307 per l'anno 2013, l'importo dovuto deve intendersi pari a 45,17.
In conclusione, l'opposizione va respinta, non essendo fondati i motivi posti alla base della stessa, e va accertata la sussistenza della pretesa dell' da intendersi ricondotta alle sanzioni così come rideterminate, CP_1 dovendosi dunque ricondurre l'entità sanzionatoria a quella conforme alle norme medio tempore sopravvenute.
Le spese del giudizio, a fronte dell'intervenuta rideterminazione delle sanzioni originarie e delle sopravvenienze normative, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e conferma le ordinanze ingiunzione opposte, considerando l'importo dovuto per come rideterminato nei provvedimenti dell' allegati alle note del 29.11.2023, indicati CP_1 in motivazione;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Cassino il 10/07/2025
IL GIUDICE
LU SA
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