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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15424 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 10476/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Deorsola e Parte_1 dell'avv. Giovanni Dionisio che lo rappresentano e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Maurizio Scavone che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente affido esclusivo al padre, collocazione dei figli presso il padre, visite madre-figli in luogo neutro alla presenza di educatore secondo modi e tempi che saranno stabiliti dai servizi tenuto conto dell'esclusivo interesse dei minori con possibilità per i servizi stessi di introdurre eventuali e graduali liberalizzazioni, conferma della presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva sino a quando stimato necessario nell'interesse dei minori, contributo al mantenimento per i figli in capo alla madre per euro 100 mensili da pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino, il padre potrà trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico. Spese legali compensate.
Per il PM
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori (n. a Rivoli il 29.7.2009) e (n. a Rivoli 22.4.2012) sono nati dalla relazione Per_1 Per_2
tra il sig. e la sig.ra , non coniugati. Parte_1 Controparte_1
Con ricorso depositato il sig. ha chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Pt_1
Tribunale in data 03/06/2019.
Il Giudice delegato, riconoscendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 473 bis 15 cpc disponeva inaudita altera parte la collocazione dei minori presso il padre e che la madre potesse, in via provvisoria e urgente, incontrare i minori in luogo neutro, alla presenza di educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali.
Si è costituita con riferimento ai provvedimenti ex art. 473 bis 15 cpc la convenuta in data 24/09/2024.
All'udienza del 26/09/2024 venivano confermati i provvedimenti assunti ex art. 473 bis 15 cpc.
La convenuta si costituiva con riferimento al merito in data 27/02/2025.
Depositate le relazioni dei servizi incaricati, all'udienza in data 31/03/2025 le parti venivano sentite alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di disporre in conformità ai termini dell'accordo, come da condizioni tutte riportate nel verbale d'udienza, atteso che rispondono al prevalente interesse della prole minorenne anche alla luce delle restituzioni dei servizi. La situazione personale e familiare di e non presenta Per_1 Per_2
degli aspetti di grave pregiudizio, il contesto paterno è pienamente adeguato, le condizioni di salute della sig.ra appaiono in miglioramento ed il rapporto madre-figli allo stato è fragile Controparte_1
e necessita di supporto: ciò giustifica l'affidamento esclusivo dei minori al padre.
Spese processuali compensate in ragione dell'accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in parziale modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 03/06/2019:
AFFIDA in via esclusiva i figli al padre, con collocazione dei minori presso lo stesso,
DISPONE che le visite madre-figli avvengano in luogo neutro alla presenza di educatore secondo modi e tempi che saranno stabiliti dai servizi tenuto conto dell'esclusivo interesse dei minori con possibilità per i servizi stessi di introdurre eventuali e graduali liberalizzazioni,
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia dell'età evolutiva sino a quando stimato necessario nell'interesse dei minori,
DISPONE un contributo al mantenimento per i figli in capo alla madre per euro 100 mensili da pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino,
DA' ATTO che le parti concordano che il padre potrà trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel.
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 10476/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Deorsola e Parte_1 dell'avv. Giovanni Dionisio che lo rappresentano e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Maurizio Scavone che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte resistente affido esclusivo al padre, collocazione dei figli presso il padre, visite madre-figli in luogo neutro alla presenza di educatore secondo modi e tempi che saranno stabiliti dai servizi tenuto conto dell'esclusivo interesse dei minori con possibilità per i servizi stessi di introdurre eventuali e graduali liberalizzazioni, conferma della presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva sino a quando stimato necessario nell'interesse dei minori, contributo al mantenimento per i figli in capo alla madre per euro 100 mensili da pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino, il padre potrà trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico. Spese legali compensate.
Per il PM
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori (n. a Rivoli il 29.7.2009) e (n. a Rivoli 22.4.2012) sono nati dalla relazione Per_1 Per_2
tra il sig. e la sig.ra , non coniugati. Parte_1 Controparte_1
Con ricorso depositato il sig. ha chiesto la modifica del provvedimento assunto da questo Pt_1
Tribunale in data 03/06/2019.
Il Giudice delegato, riconoscendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 473 bis 15 cpc disponeva inaudita altera parte la collocazione dei minori presso il padre e che la madre potesse, in via provvisoria e urgente, incontrare i minori in luogo neutro, alla presenza di educatore, secondo modi e tempi da stabilirsi a cura dei servizi sociali.
Si è costituita con riferimento ai provvedimenti ex art. 473 bis 15 cpc la convenuta in data 24/09/2024.
All'udienza del 26/09/2024 venivano confermati i provvedimenti assunti ex art. 473 bis 15 cpc.
La convenuta si costituiva con riferimento al merito in data 27/02/2025.
Depositate le relazioni dei servizi incaricati, all'udienza in data 31/03/2025 le parti venivano sentite alla presenza dei rispettivi difensori ed all'esito raggiungevano un accordo nei termini di cui al verbale d'udienza. Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di disporre in conformità ai termini dell'accordo, come da condizioni tutte riportate nel verbale d'udienza, atteso che rispondono al prevalente interesse della prole minorenne anche alla luce delle restituzioni dei servizi. La situazione personale e familiare di e non presenta Per_1 Per_2
degli aspetti di grave pregiudizio, il contesto paterno è pienamente adeguato, le condizioni di salute della sig.ra appaiono in miglioramento ed il rapporto madre-figli allo stato è fragile Controparte_1
e necessita di supporto: ciò giustifica l'affidamento esclusivo dei minori al padre.
Spese processuali compensate in ragione dell'accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto, in parziale modifica del provvedimento assunto da questo Tribunale in data 03/06/2019:
AFFIDA in via esclusiva i figli al padre, con collocazione dei minori presso lo stesso,
DISPONE che le visite madre-figli avvengano in luogo neutro alla presenza di educatore secondo modi e tempi che saranno stabiliti dai servizi tenuto conto dell'esclusivo interesse dei minori con possibilità per i servizi stessi di introdurre eventuali e graduali liberalizzazioni,
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e dei minori da parte dei servizi sociali e di
NPI/Psicologia dell'età evolutiva sino a quando stimato necessario nell'interesse dei minori,
DISPONE un contributo al mantenimento per i figli in capo alla madre per euro 100 mensili da pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino,
DA' ATTO che le parti concordano che il padre potrà trattenere l'intero ammontare dell'assegno unico.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
19.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.