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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/11/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 25 giugno 2025, iscritta al n. 1594 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via V. Carda- C.F._1 relli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...] nato a [...] il [...], c.f. Parte_3
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dei Monti C.F._2
Parioli n. 40, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Iannarilli che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 9 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_3
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 25 luglio 2015 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Castel SAIA (VT), parte I, n. 6); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 19 dicembre 2011, Persona_1
e a Viterbo il 9 ottobre 2015; che la prosecuzione della convi- Persona_2
venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, il sig si è Parte_3
già allontanato dalla casa famigliare con l'accordo della moglie portando con sé i suoi beni personali;
2. i coniugi sono economicamente indipendenti e si faranno carico ciascuno del proprio mantenimento;
3. la casa famigliare di Castel SAIA Via delle Cascine 68, di proprietà esclusiva del sig iene assegnata alla moglie con tutti i beni mobili ivi esistenti ove Parte_3
rimarrà a vivere con entrambi i figli minori;
4. i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con coabitazione prevalente con e presso la madre;
5. i figli minori, ferma la collocazione presso la madre, potranno vedere e stare con il padre e la famiglia di origine del padre, liberamente, anche con il pernotto previo accordo tra i genitori;
6. il sig contribuirà al mantenimento dei figli riconoscendo una somma Parte_3
mensile di € 330.00 (€ 165.00 per ciascun figlio) di cui verserà mensilmente la somma di € 100,00 autorizzando le parti la compensazione con il 50% dell'assegno unico per i figli che verrà materialmente percepito dalla sig.r (€ 460,00 to- Pt_1
tali), oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
Viterbo, da concordare preventivamente tra i genitori;
7. le parti dichiarano che l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
integralmente dalla madre e il 50% di spettanza del padre compensato con le somme dovute a titolo di contributo al mantenimento per i minori;
8. le parti si rilasciano il consenso per il rinnovo e/o rilascio documenti per i minori e si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abi- tuale residenza e/o dimora;
9. spese integralmente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Castel
SAIA (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_3
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 25 giugno 2025, iscritta al n. 1594 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_1 Pt_2
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via V. Carda- C.F._1 relli n. 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...] nato a [...] il [...], c.f. Parte_3
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dei Monti C.F._2
Parioli n. 40, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Iannarilli che lo rappresenta e di- fende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 9 ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_3
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 25 luglio 2015 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Castel SAIA (VT), parte I, n. 6); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 19 dicembre 2011, Persona_1
e a Viterbo il 9 ottobre 2015; che la prosecuzione della convi- Persona_2
venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, il sig si è Parte_3
già allontanato dalla casa famigliare con l'accordo della moglie portando con sé i suoi beni personali;
2. i coniugi sono economicamente indipendenti e si faranno carico ciascuno del proprio mantenimento;
3. la casa famigliare di Castel SAIA Via delle Cascine 68, di proprietà esclusiva del sig iene assegnata alla moglie con tutti i beni mobili ivi esistenti ove Parte_3
rimarrà a vivere con entrambi i figli minori;
4. i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con coabitazione prevalente con e presso la madre;
5. i figli minori, ferma la collocazione presso la madre, potranno vedere e stare con il padre e la famiglia di origine del padre, liberamente, anche con il pernotto previo accordo tra i genitori;
6. il sig contribuirà al mantenimento dei figli riconoscendo una somma Parte_3
mensile di € 330.00 (€ 165.00 per ciascun figlio) di cui verserà mensilmente la somma di € 100,00 autorizzando le parti la compensazione con il 50% dell'assegno unico per i figli che verrà materialmente percepito dalla sig.r (€ 460,00 to- Pt_1
tali), oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
Viterbo, da concordare preventivamente tra i genitori;
7. le parti dichiarano che l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
integralmente dalla madre e il 50% di spettanza del padre compensato con le somme dovute a titolo di contributo al mantenimento per i minori;
8. le parti si rilasciano il consenso per il rinnovo e/o rilascio documenti per i minori e si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abi- tuale residenza e/o dimora;
9. spese integralmente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Castel
SAIA (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_3
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 1° novembre 2025.
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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