Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 27.03.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 13244/2023
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Gennaro ( , giusta CodiceFiscale_2 procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Via R. Gomez D'Ayala 6; Ricorrente
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), in persona del Direttore Generale pro tempore, dott. , con P.IVA_1 Controparte_2 sede legale in Napoli, via Costantinopoli n. 104, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 207, presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone ( C.F._3
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva, in
[...] virtù della delibera di conferimento incarico n. 809 del 31 ottobre 2023;
Convenuta
E
(CF. Controparte_3
), in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i cui uffici domicilia ex lege P.IVA_3 Em alla via A. Diaz,11 (fax 081-5525515; pec: vvocaturastato); Email_2
Chiamata in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: assegno aggiuntivo e una tantum.
1
Con ricorso depositato in data 11.07.2023, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di essere dipendente dell' , inquadrata nei Controparte_3 ruoli della docenza universitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia, come Ricercatore;
che, in qualità di personale laureato medico, prestava servizio presso l'
[...]
e svolgeva Controparte_4 funzioni finalizzate all'assistenza sanitaria uguali a quelle ospedaliere svolte dai medici e
1
che aveva optato per il rapporto di lavoro esclusivo, maturando una esperienza professionale nel SSN superiore a 15 anni e percependo la relativa indennità; che, con la Delibera del D.G. dell'AOU convenuta n. 905 del 31 ottobre 2014 di attuazione dell'Atto Aziendale, era stato conferito l'incarico professionale art 27 lettera c) – CCNL 9.8.2000. Precisava che la sua retribuzione complessiva era composta da: a) un “trattamento economico universitario”, erogato direttamente dalla
[...] con proprio cedolino (parte non Controparte_3
“contrattualizzata” del rapporto, determinato secondo gli adeguamenti economici fissati dai vari DPCM) per compensare l'attività di didattica e ricerca svolta nell'Ateneo; b) un “trattamento economico aggiuntivo”, erogato dalla
[...]
con proprio cedolino ex art. 6 del D. lgs. 517/99 e volto a Controparte_1 compensare l'attività di assistenza sanitaria svolta presso i Policlinici dal personale docente della Facoltà Mediche;
aggiungeva che detto “assegno aggiuntivo” era stato graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico conferito dal Direttore Generale;
che, nel determinare il valore di tale emolumento, l' aveva avuto il CP_1 vincolo di mantenere coerenza con i meccanismi e i valori in uso nelle – Parte_2 derivati dal CCNL Dirigenza medica - per determinare le componenti retributive legate all'impegno professionale reso e alla tipologia dell'incarico svolto (vedasi Delibera del D.G. n. 762 del 29 dicembre 2006 e Delibera del D.G. n. 765 del 20 settembre 2011); che conteneva l'indennità di posizione fissa conglobata nel tabellare per effetto dell'applicazione dell'art. 42 CCNL Dirigenza Medica, parte normativa 2002/2005 per un importo annuo, mai mutato, di € 5.360,24 e l'indennità di posizione variabile (poi denominata “retribuzione di posizione minima contrattuale unificata”) che era stata di volta in volta rideterminata dalle varie tornate contrattuali del CCNL della Dirigenza Medica;
che la somma in godimento al momento del deposito del ricorso, così come risultava dalle buste paga, aveva avuto riferimento a valori fissati nell'art 5 del CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria II Biennio Economico 2008/2009; c) indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, quali ad esempio l'indennità per rischio radiologico, l'indennità notturna, l'indennità festiva, l'indennità di pronta disponibilità, l'indennità di guardia, lo straordinario per servizio di pronta disponibilità etc., corrisposte, ove spettanti, nelle misure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Dirigenza Medico Veterinaria;
d) indennità di esclusività, il cui importo era risultato determinato dall'art. 12 del CCNL per l'Area della Dirigenza Medico Veterinaria, biennio economico 2008/2009 in € 12.791,61 annui ed € 1.065,97 mensili per 13 mensilità. L'istante lamentava che l' non aveva applicato il CCNL Area della Sanità, CP_5 triennio 2016- 2018, sottoscritto presso la sede in data 19/12/2019 che, con varie CP_6 decorrenze fissate per ciascun emolumento, aveva previsto incrementi degli importi;
che l'art. 91 del CCNL Area della Sanità 2016/2018 aveva stabilito incrementi della retribuzione di posizione a decorrere dal 1.1.2020, fissando nuovi valori annui lordi per 13 mensilità.
Tanto premesso, la parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il suo diritto a percepire la somma complessiva di € 6.318,45, di cui € 5.778,45 a titolo di differenze per ricalcolo assegno aggiuntivo, € 540,00 a titolo di Una Tantum, oltre interessi, per il periodo dal Contr
1.1.2020 al 31.3.2023 e, per l'effetto, condannarsi la convenuta al relativo pagamento.
Si costituiva l' Controparte_4
che eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva, in quanto la parte ricorrente risultava essere dipendente dell'
[...] ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 20 dicembre Controparte_3 1979; eccepiva altresì la prescrizione e l'infondatezza della domanda, in quanto la normativa contrattuale non contemplava un'automatica corresponsione degli aumenti, ma solo un adeguamento dei trattamenti aggiuntivi ex art. 6 D.Lgs. 517/1999, nell'ipotesi in cui fosse venuta meno la congruità e la proporzione e sempre nel rispetto dei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'art. 102, co. 2, D.P.R. n. 382 del 1980. All'udienza del 29.02.2024 si disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' che, costituitasi, eccepiva in Controparte_3 via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la richiesta di ricalcolo dell'assegno aggiuntivo sulla base delle previsioni del CCNL Area Sanità 2016/2018 avrebbe potuto essere riconosciuta esclusivamente dal datore di lavoro presso il quale era stata svolta l'attività lavorativa ovvero l' . In via Controparte_4 subordinata, eccepiva l'infondatezza della domanda. Con note del 15.2.25, l'istante depositava copia della deliberazione n. 15 del 13/01/2025 avente ad oggetto Protocollo di Intesa tra Regione Campania ed CP_3 [...]
ove al punto n. 1 era previsto che “Ai sensi dell'art. 6 del Dlg. Controparte_7
517/1999 ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso gli enti di cui all'art. 2 comma 3 compete, oltre al trattamento economico erogato dall' , un trattamento aggiuntivo graduato e proporzionato in relazione alle CP_3 responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ricoperto, i cui criteri e valori sono stabiliti dal CCNL e dai contratti integrativi aziendali per il personale della dirigenza del
Servizio Sanitario Nazionale, assicurando comunque che il trattamento economico fondamentale complessivo non sia inferiore a quello del personale Dirigente del servizio sanitario nazionale con funzioni, mansioni ed anzianità, in rapporto all'impegno orario complessivo secondo quanto stabilito dall'art. 21. Co 3 del presente protocollo”; al punto 2 si stabiliva che il trattamento economico dei professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale deve intendersi automaticamente adeguato nel tempo, alle modifiche ed integrazioni dei CCNL della dirigenza medica sanitaria ed universitaria. All'esito del deposito di note ex art 127 ter cpc, la causa è decisa in modalità cartolare. 2
Deve preliminarmente affermarsi la concorrente legittimazione passiva della
[...]
e della . Controparte_8 Controparte_4
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “Il personale universitario 'strutturato' nel
Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario” (Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521).
Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la pronuncia n. 9279/16, hanno confermato la sussistenza della legittimazione passiva sia dell' , affermando che “i Controparte_9 rapporti tra i due soggetti, quali emergono dall'esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica pienamente le conclusioni della Corte territoriale circa la sussistenza della legittimazione di entrambi gli enti rispetto alla domanda formulata dai ricorrenti in primo grado”. Ne consegue che rispetto alla domanda in esame risultano passivamente legittimati in concorso tra loro sia l' che l' in quanto soggetti tenuti a CP_3 Controparte_4 corrispondere al personale in servizio con funzioni assistenziali presso le Aziende Ospedaliere Universitarie, formalmente dipendente dall' come la parte ricorrente, CP_3 le voci di retribuzione.
3
Nel merito, va osservato che l'art. 6 del D.Lgs. n. 517/1999, dopo aver definito la composizione dell'assegno aggiuntivo spettante al personale universitario che svolge attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie, stabilisce espressamente che: “Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale”. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso di riconoscere il diritto del personale dell'Università impegnato nei ruoli di docenza che presta servizio nell'Azienda in qualità di Dirigente Medico a vedersi riconosciuti sull'assegno aggiuntivo, determinato ex art. 6
D.Lgs. 517/99, gli incrementi contrattuali delle retribuzioni di posizione, fissati della contrattazione collettiva dell'Area della Dirigenza Sanità.
Tale interpretazione trova il suo fondamento nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12952 del 22 aprile 2022, la quale ha chiarito che “Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.” Nel caso di specie, risulta non contestato (oltre che documentalmente provato) che la parte ricorrente, in qualità di Ricercatore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha svolto attività assistenziale presso l' convenuta, ricoprendo l'incarico professionale ex art. Controparte_4 art 27 lettera c) – CCNL 9.8.2000.
È altresì provato che l'AOU, con Delibera del D.G. n. 762 del 29 dicembre 2006 e Delibera del D.G. n. 765 del 20 settembre 2011, tenendo conto dei valori della retribuzione di posizione fissati dai CC.CC.NN.LL all'epoca vigenti, ha stabilito la misura dell' “assegno aggiuntivo” spettante ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 517/99. Risulta, inoltre, che l'art. 91 del CCNL Area della Sanità 2016/2018, sottoscritto il
19/12/2019, ha stabilito incrementi della retribuzione di posizione a decorrere dal 1.1.2020, fissando nuovi valori annui lordi per 13 mensilità.
Alla luce di tali elementi e del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, deve ritenersi che la parte ricorrente abbia diritto all'adeguamento dell'assegno aggiuntivo sulla base degli incrementi previsti dal CCNL Area Sanità 2016/2018 per la retribuzione di posizione.
L'argomentazione dell' secondo cui mancherebbe Controparte_10 la prova della perdita dei requisiti di “congruità e proporzionalità” dei trattamenti integrativi non può essere accolta. In particolare, l'art. 6 D.Lgs. 517/99 prevede espressamente che “Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale”. L'utilizzo del verbo “sono” in forma imperativa indica un obbligo di adeguamento automatico, senza condizioni ulteriori o valutazioni discrezionali. La finalità della norma è, poi, quella di garantire una perequazione economica tra il personale universitario che svolge attività assistenziale e il personale del Servizio Sanitario
Nazionale. Questa finalità sarebbe frustrata se si richiedesse una prova specifica della perdita di congruità e proporzionalità per ogni singolo adeguamento contrattuale. L'interpretazione proposta dall'AOU creerebbe, poi, una disparità di trattamento ingiustificata tra il personale universitario e quello del SSN, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di parità di trattamento retributivo per lavori di pari valore (art. 36 Cost.). Inoltre, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12952 del 22 aprile 2022, ha chiarito che devono “essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale”. Alla luce di queste considerazioni, pertanto, si deve concludere che l'art. 6 del D.Lgs.
517/99 prevede un meccanismo di adeguamento automatico dell'assegno aggiuntivo agli incrementi stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza richiedere una specifica dimostrazione della perdita di congruità e proporzionalità. Tale meccanismo di adeguamento automatico può essere richiamato anche con riferimento all'ulteriore voce “una tantum” rivendicata dalla parte ricorrente, in ossequio alla previsione di cui all'art. 90 – ter del CCNL Area della Sanità Triennio 2016-2018, per cui:
“Al personale in servizio e retribuito alla data del 31/12/2017 con rapporto di lavoro esclusivo è riconosciuta in un'unica soluzione, un'erogazione una tantum nelle misure lorde di seguito indicate: - Dirigenti Medici e Veterinari e Dirigenti Sanitari € 540,00; - Dirigenti delle Professioni Sanitarie € 750,00”. In ogni caso, poi, l'onere di provare l'eventuale incongruità o sproporzione degli incrementi graverebbe sull'AOU, in quanto fatto impeditivo del diritto fatto valere dalla parte ricorrente (art. 2697 c.c.); nel caso di specie non assolto. 4
Esclusa la prescrizione non essendo decorso il termine quinquennale, in ordine alla quantificazione delle somme dovute, la parte ricorrente ha allegato e documentato in modo analitico i conteggi effettuati.
In particolare, quanto alla retribuzione spettante per la tipologia di incarico rivestito
(incarico professionale di alta specializzazione ex art. 18, comma1, par. II, lett.6), il valore lordo per 13 mesi è rideterminato in € 6.500,00, pari all'importo mensile di € 500,00. Ne deriva che la misura dell'assegno aggiuntivo diviene pari: ad 1/12 di € 5.360,24 = € 446,68
+ 1/13 di € 6.500,00 = € 500,00 per un totale di € 946,68. Tenuto conto che dal gennaio 2020 al marzo 2023 il ricorrente si è visto corrispondere a tale titolo la somma di € 818,27, allo stesso compete la differenza mensile di € 128,41 (€ 946,68 - € 818,27) ovvero l'importo complessivo, calcolato su 43 (e non 45 indicate dal ricorrente) mensilità, di € 5.521,63 (e non 5.778,45 indicata in ricorso).
Inoltre, dalle risultanze delle buste paga allegate emerge che la parte ricorrente era in servizio e retribuita alla data del 31/12/2017 con rapporto di lavoro esclusivo ed esperienza professionale superiore a 15 anni, per il quale l'azienda le ha erogato la corrispondente misura dell'indennità di esclusività. L'istante è quindi creditore a titolo di una tantum, della somma di € 540,00. In definitiva, il ricorrente è creditore del complessivo importo di € 6.061,63, di cui € €
5.521,63 a titolo di differenze per ricalcolo assegno aggiuntivo per il periodo da gennaio 2020 a marzo 2023 e € 540,00 a titolo di Una Tantum. Tali conteggi, non specificamente contestati dalle convenute, (ad eccezione del numero delle mensilità) appaiono corretti e conformi alle previsioni del CCNL Area Sanità
2016/2018.
Va, dunque, dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 6.061,63, di cui € 5.521,63 a titolo di differenze per ricalcolo assegno aggiuntivo per il periodo da gennaio 2020 a marzo 2023 e € 540,00 a titolo di Una Tantum, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo, con conseguente condanna, in solido, delle parti convenute al relativo pagamento.
5 Il carattere seriale della controversia, la natura meramente interpretativa della decisione e l'esistenza di precedenti di segno contrario adottati da questa stessa sezione lavoro del Tribunale di Napoli sulla legittimazione giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico delle convenute soccombenti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 6.061,63, di cui € 5.521,63 a titolo di differenze per ricalcolo assegno aggiuntivo per il periodo da gennaio 2020 a marzo 2023 e € 540,00 a titolo di Una Tantum, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo, con conseguente condanna, in solido, delle parti convenute al relativo pagamento;
- compensa per metà le spese del giudizio e condanna le convenute, in solido, al pagamento del residuo che liquida in euro 1.400,00, oltre spese di contributo unificato pari a € 118,50, oltre spese forfettarie, IVA e CPA con attribuzione al procuratore della parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 28.03.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante