CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SV03145 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SV03145 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SV03145 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e residente in [...]del Grappa (VI), al Indirizzo_1, c.f. CF_Ricorrente_1, difesa dal Prof. Avv. Difensore_3, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Vicenza e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza (c.f. CF_Difensore_3, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1, fax. Telefono_1), dall'Avv. Difensore_1, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Padova (c.f. CF_Difensore_1), indirizzo di posta elettronica certificata angela. Email_3) e dalla Dott.ssa Difensore_2, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (c.f. CF_Difensore_2, indirizzo di posta elettronica certificata Email_4), con domicilio eletto nello studio del Prof. Avv. Difensore_3 sito in Vicenza, Indirizzo_2, impugnava l'atto versato, avendo la contribuente, a partire dal 2018, data del suo rientro in Italia, presentato le dichiarazioni Modello Unico, nelle quali esercitava l'opzione per l'imposta sostitutiva contenuta nel quadro NR - Nuovi Residenti opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 bis del TUIR.
L'Agenzia assumeva quanto segue: "la contribuente non aveva e non ha i requisiti previsti per usufruire del regime agevolativo previsto dall'articolo 24 bis del TUIR (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia); di conseguenza, aveva e ha l'obbligo di dichiarare in Italia i redditi ovunque percepiti e di indicare le attività estere nel quadro RW. (...)
In tale situazione di impossibilità di ricostruzione delle movimentazioni, titolarità del patrimonio e redditi facenti capo a Ricorrente_1, i verificatori hanno avviato la cooperazione amministrativa in materia di imposte dirette con le autorità fiscali dei paesi stranieri in cui avevano contezza che la contribuente o soggetti a lei riferibili avevano operato. In particolare, sono state attivate per l'annualità 2018, le richieste di scambio di informazioni in materia di imposte dirette, ai sensi della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE, della Convenzione multilaterale OCSE – Consiglio d'Europa in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale e dell'accordo TIEA (Tax Information Exchange Agreement). Considerato che la signora Ricorrente_1 nell'anno d'imposta 2018 ha usufruito del regime agevolativo previsto dall'articolo 24 bis del TUIR pur non avendone i requisiti, l'Ufficio ha legittimamente emesso l'avviso di accertamento n. T6501SV03145/2024 (oggetto del presente giudizio), con il quale - sulla base delle motivazioni reperito dallo cooperazione amministrativa con le autorità fiscali dei paesi stranieri - ha accertato ai sensi degli articoli 38 e 41 bis del D.P.R. 600/1973: - redditi diversi imponibili ex art. 67, c. 1, lett. l) del D.P.R. 917/1986 da assoggettare a tassazione ordinaria di euro 62.937,06; - redditi di capitale, imponibili ex art. 44, c. 1 lett. h) da assoggettare a tassazione ordinaria in euro 690.000,00; - l'ivie dovuta di euro 3.379,92, calcolata sul valore degli immobili detenuti all'estero di euro 444.726,18".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nel merito, assorbito ogni altro motivo.
L'Agenzia Entrate contesta la sussistenza della residenza novennale estera – ai fini dell'accesso alla normativa invocata, sulla base di 3 punti.
Il primo – carenza di residenza estera nel 2016 – è contrato efficacemente dalla sentenza CGT Vicenza che per detta annualità e per detto ricorrente ha affermato il contrario. Il secondo – parimente per l'anno 2017 – la CGT Vicenza con sentenza versata in atti e ben nota alle parti (110/'25), ha affermato - appunto - che per detta annualità il ricorrente non era residente in Italia.
Si richiamano dette pronunce – note alle parti essendo le medesime consortes litis - integralmente anche ex art.118 disp.att. c.p.c.
Infine per le annualità 2008-2011 valgono le seguenti considerazioni, di segno favorevole al ricorrente.
Erroneamente l'Agenzia assume che il criterio formale dell'iscrizione del contribuente all'Anagrafe della
Popolazione Residente (APR) ed il correlativo difetto d'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) assumerebbero valore di presunzione assoluta in grado di radicare la residenza fiscale.
La Cassazione n. 29463/2024 pubblicata il 14/11/2024 contrasta questo assunto sulla base di due considerazioni dirimenti.
La prima è costituita dal fatto che vi osta la normativa sovrannazionale contro le doppie imposizioni, che prevale quindi sulla normativa domestica. La seconda fa riferimento alla tie - break rule. (conformemente
Cass. sez. 5, ord. 25 maggio 2021, n. 14240; Cass. sez. 5, ord. primo giugno 2021, n. 15207; Cass. sez.
5, ord. 3 marzo 2022, n. 7108). Quindi non solo non esiste una presunzione – tantomeno assoluta (iuris et de iure) – che la mancata – tempestiva – iscrizione all'Aire costituisca motiva di disconoscimento della residenza estera, ma il Giudice deve sottostare al seguente principio: «in materia di imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra Stati prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost., attesa la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione». Cassazione n. 29463/2024.
Ulteriori considerazioni corroborano la posizione del ricorrente il quale – va dato atto – era residente in paesi europei per tutta una serie di vicende documentate e - attualmente - risiede in Italia.
In primo luogo va richiamato il seguente documento dell' Agenzia delle Entrate, la quale, con la risposta ad interpello 6 novembre 2020, n. 533, ha precisato che per la “sanatoria AIRE”, deve escludersi che tale norma possa avere l'effetto di incidere sui presupposti applicativi dell'agevolazione e, segnatamente, sul possesso del requisito di residenza all'estero, per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 16 cit. per i lavoratori e per gli studenti, consentendo di dar prova del possesso della requisito alla stregua di una convezione contro le doppie imposizioni, pur in difetto dell'iscrizione all'AIRE“. Tale posizione, poi, è stata confermata anche dalla circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E.
Conformemente la giurisprudenza (in tal senso si segnala la sentenza CGT(2) II Lombardia 542-2025 e
1253-25 nonché la sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sentenze n.
2441 /2024, n. 2439 /2024 e n. 2438 /2024) e hanno accolto ricorsi analoghi, dichiarando non necessaria l'iscrizione all'AIRE per accedere alla c.d. “Misura di Radicamento” sanatoria AIRE prevista dall'art. 16, comma 5 ter, d.lgs. 147/2015, il quale prevede che: “I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in
Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo”. Questa giurisprudenza è coerente con lo statuto del contribuente nel quale si vede prevalere la sostanza alle norme della burocrazia, e con la giurisprudenza di legittimità la quale – mutatis mutandis – individua residenze fittizie all'estero di soggetti che pure sono iscritti regolarmente all'AIRE.
D'altra parte - allo stato - le richieste di scambio di informazioni in materia di imposte dirette, ai sensi della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE, della Convenzione multilaterale OCSE – Consiglio d'Europa in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale e dell'accordo TIEA (Tax Information Exchange
Agreement), poste in essere dall'Agenzia, non hanno corroborato il teorema della medesima.
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese vanno evidentemente compensate per via della dimenticanza della contribuente, confessata, di avere tardivamente effettuato l'iscrizione AIRE.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 347/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SV03145 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SV03145 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501SV03145 2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] il [...] e residente in [...]del Grappa (VI), al Indirizzo_1, c.f. CF_Ricorrente_1, difesa dal Prof. Avv. Difensore_3, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Vicenza e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza (c.f. CF_Difensore_3, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1, fax. Telefono_1), dall'Avv. Difensore_1, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Padova (c.f. CF_Difensore_1), indirizzo di posta elettronica certificata angela. Email_3) e dalla Dott.ssa Difensore_2, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (c.f. CF_Difensore_2, indirizzo di posta elettronica certificata Email_4), con domicilio eletto nello studio del Prof. Avv. Difensore_3 sito in Vicenza, Indirizzo_2, impugnava l'atto versato, avendo la contribuente, a partire dal 2018, data del suo rientro in Italia, presentato le dichiarazioni Modello Unico, nelle quali esercitava l'opzione per l'imposta sostitutiva contenuta nel quadro NR - Nuovi Residenti opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 bis del TUIR.
L'Agenzia assumeva quanto segue: "la contribuente non aveva e non ha i requisiti previsti per usufruire del regime agevolativo previsto dall'articolo 24 bis del TUIR (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia); di conseguenza, aveva e ha l'obbligo di dichiarare in Italia i redditi ovunque percepiti e di indicare le attività estere nel quadro RW. (...)
In tale situazione di impossibilità di ricostruzione delle movimentazioni, titolarità del patrimonio e redditi facenti capo a Ricorrente_1, i verificatori hanno avviato la cooperazione amministrativa in materia di imposte dirette con le autorità fiscali dei paesi stranieri in cui avevano contezza che la contribuente o soggetti a lei riferibili avevano operato. In particolare, sono state attivate per l'annualità 2018, le richieste di scambio di informazioni in materia di imposte dirette, ai sensi della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE, della Convenzione multilaterale OCSE – Consiglio d'Europa in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale e dell'accordo TIEA (Tax Information Exchange Agreement). Considerato che la signora Ricorrente_1 nell'anno d'imposta 2018 ha usufruito del regime agevolativo previsto dall'articolo 24 bis del TUIR pur non avendone i requisiti, l'Ufficio ha legittimamente emesso l'avviso di accertamento n. T6501SV03145/2024 (oggetto del presente giudizio), con il quale - sulla base delle motivazioni reperito dallo cooperazione amministrativa con le autorità fiscali dei paesi stranieri - ha accertato ai sensi degli articoli 38 e 41 bis del D.P.R. 600/1973: - redditi diversi imponibili ex art. 67, c. 1, lett. l) del D.P.R. 917/1986 da assoggettare a tassazione ordinaria di euro 62.937,06; - redditi di capitale, imponibili ex art. 44, c. 1 lett. h) da assoggettare a tassazione ordinaria in euro 690.000,00; - l'ivie dovuta di euro 3.379,92, calcolata sul valore degli immobili detenuti all'estero di euro 444.726,18".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto nel merito, assorbito ogni altro motivo.
L'Agenzia Entrate contesta la sussistenza della residenza novennale estera – ai fini dell'accesso alla normativa invocata, sulla base di 3 punti.
Il primo – carenza di residenza estera nel 2016 – è contrato efficacemente dalla sentenza CGT Vicenza che per detta annualità e per detto ricorrente ha affermato il contrario. Il secondo – parimente per l'anno 2017 – la CGT Vicenza con sentenza versata in atti e ben nota alle parti (110/'25), ha affermato - appunto - che per detta annualità il ricorrente non era residente in Italia.
Si richiamano dette pronunce – note alle parti essendo le medesime consortes litis - integralmente anche ex art.118 disp.att. c.p.c.
Infine per le annualità 2008-2011 valgono le seguenti considerazioni, di segno favorevole al ricorrente.
Erroneamente l'Agenzia assume che il criterio formale dell'iscrizione del contribuente all'Anagrafe della
Popolazione Residente (APR) ed il correlativo difetto d'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) assumerebbero valore di presunzione assoluta in grado di radicare la residenza fiscale.
La Cassazione n. 29463/2024 pubblicata il 14/11/2024 contrasta questo assunto sulla base di due considerazioni dirimenti.
La prima è costituita dal fatto che vi osta la normativa sovrannazionale contro le doppie imposizioni, che prevale quindi sulla normativa domestica. La seconda fa riferimento alla tie - break rule. (conformemente
Cass. sez. 5, ord. 25 maggio 2021, n. 14240; Cass. sez. 5, ord. primo giugno 2021, n. 15207; Cass. sez.
5, ord. 3 marzo 2022, n. 7108). Quindi non solo non esiste una presunzione – tantomeno assoluta (iuris et de iure) – che la mancata – tempestiva – iscrizione all'Aire costituisca motiva di disconoscimento della residenza estera, ma il Giudice deve sottostare al seguente principio: «in materia di imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra Stati prevalgono sulle corrispondenti norme nazionali per il carattere di specialità del loro ambito di formazione, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali di cui all'art. 117, comma 1, Cost., attesa la ratio di evitare fenomeni di doppia imposizione». Cassazione n. 29463/2024.
Ulteriori considerazioni corroborano la posizione del ricorrente il quale – va dato atto – era residente in paesi europei per tutta una serie di vicende documentate e - attualmente - risiede in Italia.
In primo luogo va richiamato il seguente documento dell' Agenzia delle Entrate, la quale, con la risposta ad interpello 6 novembre 2020, n. 533, ha precisato che per la “sanatoria AIRE”, deve escludersi che tale norma possa avere l'effetto di incidere sui presupposti applicativi dell'agevolazione e, segnatamente, sul possesso del requisito di residenza all'estero, per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 16 cit. per i lavoratori e per gli studenti, consentendo di dar prova del possesso della requisito alla stregua di una convezione contro le doppie imposizioni, pur in difetto dell'iscrizione all'AIRE“. Tale posizione, poi, è stata confermata anche dalla circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E.
Conformemente la giurisprudenza (in tal senso si segnala la sentenza CGT(2) II Lombardia 542-2025 e
1253-25 nonché la sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sentenze n.
2441 /2024, n. 2439 /2024 e n. 2438 /2024) e hanno accolto ricorsi analoghi, dichiarando non necessaria l'iscrizione all'AIRE per accedere alla c.d. “Misura di Radicamento” sanatoria AIRE prevista dall'art. 16, comma 5 ter, d.lgs. 147/2015, il quale prevede che: “I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in
Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo”. Questa giurisprudenza è coerente con lo statuto del contribuente nel quale si vede prevalere la sostanza alle norme della burocrazia, e con la giurisprudenza di legittimità la quale – mutatis mutandis – individua residenze fittizie all'estero di soggetti che pure sono iscritti regolarmente all'AIRE.
D'altra parte - allo stato - le richieste di scambio di informazioni in materia di imposte dirette, ai sensi della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE, della Convenzione multilaterale OCSE – Consiglio d'Europa in materia di assistenza amministrativa in ambito fiscale e dell'accordo TIEA (Tax Information Exchange
Agreement), poste in essere dall'Agenzia, non hanno corroborato il teorema della medesima.
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese vanno evidentemente compensate per via della dimenticanza della contribuente, confessata, di avere tardivamente effettuato l'iscrizione AIRE.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate