TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 747 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, posta in deliberazione all'udienza del 29 maggio 2024, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Diego Perrone, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,
attore opponente;
e
C.F./P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta opposta;
Oggetto: contratto di finanziamento.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del
29 maggio 2024, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la società in qualità di Controparte_1
cessionaria ultima del credito della ha chiesto che sia ingiunto a Parte_2 [...] il pagamento della complessiva somma di € 12.551,48, oltre accessori, Parte_1
rappresentando a sostegno della domanda, tra l'altro, che: in data 3 aprile 2014 il
[...]
ha sottoscritto con la il contratto di apertura di credito Parte_1 Parte_2
revolving n. 49599351, utilizzabile con carta di credito;
lo stesso debitore, in data 18 settembre
2014, ha sottoscritto con la stessa un altro contratto di apertura di credito Parte_2
revolving n. 50733131, utilizzabile con carta di credito;
nella medesima data ha sottoscritto l'ulteriore contratto di apertura di credito revolving n. 50732943, utilizzabile con carta di credito;
rispetto alle obbligazioni nascenti dai predetti contratti il è Parte_1
risultato inadempiente, con la conseguenza che in data 7 marzo 2017 la Parte_2
ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine;
nelle more, la creditrice ha incassato la somma di € 400,00, con la conseguenza che il va debitore della somma Parte_1 complessiva di € 12.551,48, determinata, quanto ad € 2.959,06 con riferimento al contratto n.
49599351, ad € 3.354,59 con riferimento al contratto n. 50733131 e ad € 6.637,83 con riferimento al contratto n. 50732943.
Opponendosi al decreto ingiuntivo n. 162/22, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della Società della complessiva somma di € Controparte_1
12.551,48, non ha disconosciuto il rapporto contrattuale Parte_1
intercorso con la società per come descritto dalla ricorrente cessionaria Pt_2 Parte_2
nel ricorso per decreto ingiuntivo, né, tanto meno, i termini del credito maturato dalla allora creditrice. Ha piuttosto basato l'opposizione sul fatto che, prima della cessione del credito, in data 28 agosto 2017, la ha accettato una proposta di pagamento a saldo e Parte_2
stralcio in relazione ai contratti in questione, accettando la somma totale di € 22.050,00, mediante pagamento di € 50,00 subito con bonifico e n. 12 cambiali (n. 11 di pari importo per
€ 200,00 con scadenza mensile, ed una maxi rata finale per € 19.800,00). Ha riferito che l'accordo a saldo e stralcio prevedeva anche la soluzione di un quarto contratto, non rientrante nella presente controversia. Ha riferito altresì che, in conformità agli accordi raggiunti, pagate immediatamente le € 50,00 con bonifico, ha pagato, alle scadenze, le n. 11 cambiali di € 200,00 cadauna, le ulteriori n. 10 cambiali per € 1.780,00 ciascuna, per ulteriori € 17.800,00, ed infine il saldo di € 2.000,00.
Sulla base della prospettazione di parte opponente, il prima della Parte_1
2 cessione dei rapporti contrattuali, avrebbe versato alla la somma pattuita Parte_2 di € 22.000,00 a saldo e stralcio delle posizioni (l'ultima cambiale da € 19.800,00 di cui all'accordo di saldo e stralcio è stata sostituita, con nulla osta della dal Parte_2
pagamento di n. 10 cambiali di pari importo, per € 1.780,00 cadauna, e di una finale pari ad €
2.000,00).
Tanto brevemente premesso circa i termini salienti dell'opposizione, va osservato che risulta pacificamente dalla documentazione allegata che il ha sottoscritto Parte_1
con la tre contratti di apertura di credito revolving, oltre a un contratto di Parte_2
finanziamento (che, tuttavia, non rientra tra le posizioni cedute alla società Controparte_1
e che non è oggetto del presente giudizio).
E' pacificamente riconosciuto dall'opponente che ha interrotto i versamenti dovuti, tanto che, in data 7 marzo 2017, la ha dichiarato la decadenza dal beneficio del Parte_2
termine per i suddetti contratti. Dalle lettere, con le quali la creditrice ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, risulta che il debito complessivo, per i contratti di credito revolving, era pari ad € 14.126,98, così suddiviso: € 3.417,56 per il contratto di apertura di credito n. 49599351; € 3.813,09 per il contratto di apertura di credito n. 50733131; € 6.896,33
per il contratto di apertura di credito n. 50732943.
Tali ultimi dati, per come emergono dalle lettere con cui è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine (si veda allegati n. 9, 10 e 11 del fascicolo della fase monitoria), non sono oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Risulta altresì che, successivamente alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, in data 28 agosto 2017 il ha concluso un accordo transattivo Parte_1 con la che prevedeva il pagamento complessivo di € 22.050,00 mediante Parte_2 un acconto iniziale di € 50,00, n. 11 rate mensili da € 200,00 ciascuna, nonché di una rata finale di € 19.800,00, con scadenza al 30 ottobre 2018 (si veda allegato n. 3 del fascicolo della parte opponente).
Risulta dalla documentazione (si veda allegato n. 4 di parte opponente) ed è comunque riconosciuto dalla parte convenuta che il ha corrisposto regolarmente Parte_1 tutte le rate da € 200,00 pattuite nell'accordo.
In data 31 ottobre 2018, a accettato una rimodulazione dell'accordo Parte_2
3 originario, prevedendo il pagamento della rata finale attraverso n. 10 rate da € 1.780,00 ciascuna, con decorrenza dal 31 gennaio 2019 e scadenza al 31 ottobre 2019, previo versamento di un acconto iniziale di € 2.000,00 (si veda allegato n. 3 di parte convenuta opposta).
Giova a questo punto rammentare, in punto di diritto, come - secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un fondamentale intervento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio - in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite.
Tanto premesso, deve conseguentemente concludersi che, nel caso di specie, mentre grava sulla l'obbligo di provare il titolo negoziale e di allegare Controparte_1
l'inadempimento, grava, invece, sul dimostrare l'avvenuta estinzione del Parte_1
debito.
Con riferimento ai documenti di cui agli allegati n. 5 e 6 di parte opponente, con i quali il ritiene di dimostrare l'avvenuto pagamento della rata finale, questi Parte_1
sono stati ampiamente contestati dalla difesa della parte convenuta opposta, la quale, più precisamente, ha dichiarato che:
“Il doc. 5 consiste nella ricevuta rilasciata dall'esattore cui si affida avente ad Pt_2
oggetto la prova dell'avvenuta consegna, a mani dell'esattore stesso, delle n. 10 cambiali di
€ 1.780,00 ciascuna concordate con la rimodulazione di cui al doc. 3 del presente scritto;
certamente, detta ricevuta non vale a provare che le cambiali de quibus siano state anche
pagate, posto che la loro scadenza era successiva alla data di sottoscrizione del modulo (cfr.
4 modulo del 31/10/2018; cambiali con decorrenza dal 31/1/2019): il fatto che le cambiali siano state consegnate non è messo in discussione, ciò che questa difesa smentisce (e controparte
non prova) è che siano state saldate e, comunque, che fossero imputabili ai contratti azionati in via monitoria. Da qui, l'irrilevanza del documento;
Il doc. 6 consiste nella ricevuta rilasciata dall'esattore cui si affida avente ad Pt_2 oggetto la prova dell'avvenuta consegna, a mani dell'esattore stesso, di un assegno di €
2.000,00 del quale, tuttavia, non sono stati indicati gli estremi né tantomeno è stata allegata copia;
gran parte del documento, peraltro, è pure illeggibile, sicché se ne contesta e disconosce la riferibilità ai rapporti azionati in via monitoria e, comunque, l'avvenuto pagamento. Si evidenzia, al riguardo, che l'assegno asseritamente ricevuto dall'esattore risultava essere bancario e non già circolare (cfr. spunta sulla casella “AB” anziché “AC”), in spregio a quanto concordato con l'accordo del 31/10/2018; va da sé che sarebbe stato onere di controparte dimostrarne l'avvenuto pagamento, circostanza che, come detto, la convenuta non può che smentire;
”.
Ora, a fronte di tali contestazioni, era onere della parte obbligata Parte_1
dimostrare l'avvenuto pagamento. Invece, la parte opponente si è limitata alla produzione dei documenti di cui ai predetti allegati 5 e 6 dell'atto di citazione che, come è evidente, costituiscono copie incomplete di documenti originali, che impediscono al lettore la piena comprensione del contenuto. In ogni caso, va osservato che le date presenti sulla parte di documento visibile sono comunque tutte precedenti alla scadenza degli effetti cambiari, con la conseguenza che, anche a voler ritenere che quei documenti si riferiscano proprio agli effetti cambiari consegnati per il pagamento della rata finale, come dilazionata, comunque essi sembrerebbero formati precedentemente alle singole date di scadenza.
In ogni caso rimane che, in assenza di produzione della documentazione completa, sicuramente non può ritenersi adempiuto l'onere della prova incombente sul debitore, di dimostrare l'avvenuto pagamento, con la conseguenza che il pagamento delle somme azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo non può ritenersi dimostrato.
Deriva da quanto sopra il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
In considerazione del rigetto dell'opposizione, deve essere rigettata la domanda, proposta dalla parte opponente, di condanna della convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 5 96 c.p.c.
Deve essere altresì rigettata la domanda proposta dalla parte convenuta opposta di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dato che - come noto - il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività del danno (tra le tante, si veda Cass. sent. n. 17902/10) e pertanto, anche se indubbiamente è difficile fornire elementi idonei a quantificare con esattezza tale danno, è comunque onere della parte allegare elementi che facciano ritenere sussistente un danno conseguente all'azione giudiziaria intrapresa con malafede o colpa grave;
nel caso di specie la convenuta opposta nulla ha dimostrato in merito.
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, seguono la sostanziale soccombenza dell'attore opponente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 162/22, emesso dal Tribunale di Chieti, che conferma;
- rigetta le domande, proposte da entrambe le parti, di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna l'attore opponente alla refusione delle spese legali, in favore della convenuta opposta, che si quantificano in totali € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso
forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 2 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 747 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022, posta in deliberazione all'udienza del 29 maggio 2024, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Diego Perrone, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,
attore opponente;
e
C.F./P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta opposta;
Oggetto: contratto di finanziamento.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del
29 maggio 2024, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la società in qualità di Controparte_1
cessionaria ultima del credito della ha chiesto che sia ingiunto a Parte_2 [...] il pagamento della complessiva somma di € 12.551,48, oltre accessori, Parte_1
rappresentando a sostegno della domanda, tra l'altro, che: in data 3 aprile 2014 il
[...]
ha sottoscritto con la il contratto di apertura di credito Parte_1 Parte_2
revolving n. 49599351, utilizzabile con carta di credito;
lo stesso debitore, in data 18 settembre
2014, ha sottoscritto con la stessa un altro contratto di apertura di credito Parte_2
revolving n. 50733131, utilizzabile con carta di credito;
nella medesima data ha sottoscritto l'ulteriore contratto di apertura di credito revolving n. 50732943, utilizzabile con carta di credito;
rispetto alle obbligazioni nascenti dai predetti contratti il è Parte_1
risultato inadempiente, con la conseguenza che in data 7 marzo 2017 la Parte_2
ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine;
nelle more, la creditrice ha incassato la somma di € 400,00, con la conseguenza che il va debitore della somma Parte_1 complessiva di € 12.551,48, determinata, quanto ad € 2.959,06 con riferimento al contratto n.
49599351, ad € 3.354,59 con riferimento al contratto n. 50733131 e ad € 6.637,83 con riferimento al contratto n. 50732943.
Opponendosi al decreto ingiuntivo n. 162/22, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della Società della complessiva somma di € Controparte_1
12.551,48, non ha disconosciuto il rapporto contrattuale Parte_1
intercorso con la società per come descritto dalla ricorrente cessionaria Pt_2 Parte_2
nel ricorso per decreto ingiuntivo, né, tanto meno, i termini del credito maturato dalla allora creditrice. Ha piuttosto basato l'opposizione sul fatto che, prima della cessione del credito, in data 28 agosto 2017, la ha accettato una proposta di pagamento a saldo e Parte_2
stralcio in relazione ai contratti in questione, accettando la somma totale di € 22.050,00, mediante pagamento di € 50,00 subito con bonifico e n. 12 cambiali (n. 11 di pari importo per
€ 200,00 con scadenza mensile, ed una maxi rata finale per € 19.800,00). Ha riferito che l'accordo a saldo e stralcio prevedeva anche la soluzione di un quarto contratto, non rientrante nella presente controversia. Ha riferito altresì che, in conformità agli accordi raggiunti, pagate immediatamente le € 50,00 con bonifico, ha pagato, alle scadenze, le n. 11 cambiali di € 200,00 cadauna, le ulteriori n. 10 cambiali per € 1.780,00 ciascuna, per ulteriori € 17.800,00, ed infine il saldo di € 2.000,00.
Sulla base della prospettazione di parte opponente, il prima della Parte_1
2 cessione dei rapporti contrattuali, avrebbe versato alla la somma pattuita Parte_2 di € 22.000,00 a saldo e stralcio delle posizioni (l'ultima cambiale da € 19.800,00 di cui all'accordo di saldo e stralcio è stata sostituita, con nulla osta della dal Parte_2
pagamento di n. 10 cambiali di pari importo, per € 1.780,00 cadauna, e di una finale pari ad €
2.000,00).
Tanto brevemente premesso circa i termini salienti dell'opposizione, va osservato che risulta pacificamente dalla documentazione allegata che il ha sottoscritto Parte_1
con la tre contratti di apertura di credito revolving, oltre a un contratto di Parte_2
finanziamento (che, tuttavia, non rientra tra le posizioni cedute alla società Controparte_1
e che non è oggetto del presente giudizio).
E' pacificamente riconosciuto dall'opponente che ha interrotto i versamenti dovuti, tanto che, in data 7 marzo 2017, la ha dichiarato la decadenza dal beneficio del Parte_2
termine per i suddetti contratti. Dalle lettere, con le quali la creditrice ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, risulta che il debito complessivo, per i contratti di credito revolving, era pari ad € 14.126,98, così suddiviso: € 3.417,56 per il contratto di apertura di credito n. 49599351; € 3.813,09 per il contratto di apertura di credito n. 50733131; € 6.896,33
per il contratto di apertura di credito n. 50732943.
Tali ultimi dati, per come emergono dalle lettere con cui è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine (si veda allegati n. 9, 10 e 11 del fascicolo della fase monitoria), non sono oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
Risulta altresì che, successivamente alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, in data 28 agosto 2017 il ha concluso un accordo transattivo Parte_1 con la che prevedeva il pagamento complessivo di € 22.050,00 mediante Parte_2 un acconto iniziale di € 50,00, n. 11 rate mensili da € 200,00 ciascuna, nonché di una rata finale di € 19.800,00, con scadenza al 30 ottobre 2018 (si veda allegato n. 3 del fascicolo della parte opponente).
Risulta dalla documentazione (si veda allegato n. 4 di parte opponente) ed è comunque riconosciuto dalla parte convenuta che il ha corrisposto regolarmente Parte_1 tutte le rate da € 200,00 pattuite nell'accordo.
In data 31 ottobre 2018, a accettato una rimodulazione dell'accordo Parte_2
3 originario, prevedendo il pagamento della rata finale attraverso n. 10 rate da € 1.780,00 ciascuna, con decorrenza dal 31 gennaio 2019 e scadenza al 31 ottobre 2019, previo versamento di un acconto iniziale di € 2.000,00 (si veda allegato n. 3 di parte convenuta opposta).
Giova a questo punto rammentare, in punto di diritto, come - secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un fondamentale intervento delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio - in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite.
Tanto premesso, deve conseguentemente concludersi che, nel caso di specie, mentre grava sulla l'obbligo di provare il titolo negoziale e di allegare Controparte_1
l'inadempimento, grava, invece, sul dimostrare l'avvenuta estinzione del Parte_1
debito.
Con riferimento ai documenti di cui agli allegati n. 5 e 6 di parte opponente, con i quali il ritiene di dimostrare l'avvenuto pagamento della rata finale, questi Parte_1
sono stati ampiamente contestati dalla difesa della parte convenuta opposta, la quale, più precisamente, ha dichiarato che:
“Il doc. 5 consiste nella ricevuta rilasciata dall'esattore cui si affida avente ad Pt_2
oggetto la prova dell'avvenuta consegna, a mani dell'esattore stesso, delle n. 10 cambiali di
€ 1.780,00 ciascuna concordate con la rimodulazione di cui al doc. 3 del presente scritto;
certamente, detta ricevuta non vale a provare che le cambiali de quibus siano state anche
pagate, posto che la loro scadenza era successiva alla data di sottoscrizione del modulo (cfr.
4 modulo del 31/10/2018; cambiali con decorrenza dal 31/1/2019): il fatto che le cambiali siano state consegnate non è messo in discussione, ciò che questa difesa smentisce (e controparte
non prova) è che siano state saldate e, comunque, che fossero imputabili ai contratti azionati in via monitoria. Da qui, l'irrilevanza del documento;
Il doc. 6 consiste nella ricevuta rilasciata dall'esattore cui si affida avente ad Pt_2 oggetto la prova dell'avvenuta consegna, a mani dell'esattore stesso, di un assegno di €
2.000,00 del quale, tuttavia, non sono stati indicati gli estremi né tantomeno è stata allegata copia;
gran parte del documento, peraltro, è pure illeggibile, sicché se ne contesta e disconosce la riferibilità ai rapporti azionati in via monitoria e, comunque, l'avvenuto pagamento. Si evidenzia, al riguardo, che l'assegno asseritamente ricevuto dall'esattore risultava essere bancario e non già circolare (cfr. spunta sulla casella “AB” anziché “AC”), in spregio a quanto concordato con l'accordo del 31/10/2018; va da sé che sarebbe stato onere di controparte dimostrarne l'avvenuto pagamento, circostanza che, come detto, la convenuta non può che smentire;
”.
Ora, a fronte di tali contestazioni, era onere della parte obbligata Parte_1
dimostrare l'avvenuto pagamento. Invece, la parte opponente si è limitata alla produzione dei documenti di cui ai predetti allegati 5 e 6 dell'atto di citazione che, come è evidente, costituiscono copie incomplete di documenti originali, che impediscono al lettore la piena comprensione del contenuto. In ogni caso, va osservato che le date presenti sulla parte di documento visibile sono comunque tutte precedenti alla scadenza degli effetti cambiari, con la conseguenza che, anche a voler ritenere che quei documenti si riferiscano proprio agli effetti cambiari consegnati per il pagamento della rata finale, come dilazionata, comunque essi sembrerebbero formati precedentemente alle singole date di scadenza.
In ogni caso rimane che, in assenza di produzione della documentazione completa, sicuramente non può ritenersi adempiuto l'onere della prova incombente sul debitore, di dimostrare l'avvenuto pagamento, con la conseguenza che il pagamento delle somme azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo non può ritenersi dimostrato.
Deriva da quanto sopra il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
In considerazione del rigetto dell'opposizione, deve essere rigettata la domanda, proposta dalla parte opponente, di condanna della convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 5 96 c.p.c.
Deve essere altresì rigettata la domanda proposta dalla parte convenuta opposta di condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dato che - come noto - il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività del danno (tra le tante, si veda Cass. sent. n. 17902/10) e pertanto, anche se indubbiamente è difficile fornire elementi idonei a quantificare con esattezza tale danno, è comunque onere della parte allegare elementi che facciano ritenere sussistente un danno conseguente all'azione giudiziaria intrapresa con malafede o colpa grave;
nel caso di specie la convenuta opposta nulla ha dimostrato in merito.
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, seguono la sostanziale soccombenza dell'attore opponente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 162/22, emesso dal Tribunale di Chieti, che conferma;
- rigetta le domande, proposte da entrambe le parti, di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condanna l'attore opponente alla refusione delle spese legali, in favore della convenuta opposta, che si quantificano in totali € 3.397,00 per compensi, oltre rimborso
forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 2 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
6