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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2024, n. 5959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5959 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12752/2023, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Ciulla, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
E DA
(C.F. , nato a Parte_2 C.F._2
Catania il 26/08/1968, rappresentato e difeso dall'avv. Agata Maria Borgesi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 21/10/2024 come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21/11/2023 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale Parte_1 Parte_2
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato a San IO La TA
(CT) in data 29/09/2024.
1 Dall'unione sono nati i figli (il 10/03/2005), (il 15/07/2010) e Per_1 Per_2
(il 03/05/2012). Per_3
I ricorrenti esponevano di essersi separati con verbale di conclusioni congiunte del
24/11/2021, omologato con decreto del Tribunale di Catania in data 13/01/2022, nel procedimento iscritto al n. 14594/2020 r.g.a.c., e di non essersi più riconciliati.
Il Giudice fissava l'udienza del 22/02/2024 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 22/02/2024, dinanzi al Giudice, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e i loro procuratori chiedevano che la causa venisse posta in decisione;
quindi, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Con ordinanza del 19.4.2024 il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo, per consentire alle parti di rendere chiarimenti in merito all'entità della contribuzione posta a carico del genitore non collocatario dei minori, contribuzione che appariva, prima facie, inferiore al minimo vitale.
All'udienza del 21.10.2024 le parti hanno modificato l'originario accordo sulla scorta del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia maggiorenne Per_1
Precisate le conclusioni, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso alle condizioni concordate tra le parti.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione pronunciato da questo Tribunale il 13/01/2022 nel procedimento recante
RG n. 14594/2020.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento senza alcun obbligo reciproco di assegno divorzile;
2. Disporre l'affidamento dei tre figli minori ( e Persona_4 Per_2
) ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_3
condiviso, con collocazione prevalente presso la casa coniugale, sita in
Viagrande (CT), Via Gramsci n°12/A, di proprietà di entrambi i coniugi, dove risiede la madre, SI.ra , e che alla stessa resterà Parte_1
assegnata. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti, nell'interesse dei minori, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
3. Disporre, quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, che il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli tutte le Pt_2
volte che riterrà opportuno, compatibilmente ai suoi adempimenti lavorativi soggetti a turnazione settimanale, previa comunicazione alla SI.ra
e tenuto conto delle esigenze e degli impegni dei minori, Parte_1
prelevandoli e riaccompagnandoli presso il domicilio della madre. Tuttavia, in caso di disaccordo, verrà, comunque, garantita al padre, SI.
[...]
, la possibilità di vedere e tenere con sé i figli, prelevandoli e Parte_2
riaccompagnandoli presso il domicilio della madre, un weekend a settimane alterne, dalle ore 16:00 del sabato pomeriggio alle ore 20:00 della domenica sera con conseguente pernotto, nonché sette giorni consecutivi comprensivi di pernotto durante le festività natalizie alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno, tre consecutivi, comprensivi di pernotto, durante il periodo pasquale alternando la domenica di Pasqua col lunedì dell'Angelo, e per 20 giorni consecutivi in periodo non scolastico ripartiti per giorni 10 nel mese di luglio e giorni 10 nel mese di agosto concordando detti periodi con la moglie con un lasso di tempo ragionevole;
3
4. Disporre a carico del SI. ed in favore della SI.ra Pt_2 Parte_1
quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli, un assegno di mantenimento pari ad €. 300,00 mensili (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a concorrere, nella misura del
50%, per ciascuno dei figli, alle spese straordinarie, individuabili, a titolo esemplificativo, in quelle mediche, scolastiche ricreative.
5. Le spese e i compensi del presente procedimento si intendono interamente compensai tra le parti ed i rispettivi procuratori sottoscrivono la presente ai fini della solidarietà professionale”.
Successivamente, a modifica del suddetto accordo, le parti hanno dichiarato che la figlia è ormai maggiorenne ed economicamente autonoma, sicchè nessuna Per_1
statuizione va assunta nei suoi confronti;
di conseguenza il padre verserà per il mantenimento dei figli minori e la somma di euro 300,00 mensili, Per_2 Per_3 oltre il 50% delle spese straordinarie e la madre percepirà l'intero importo dell'assegno unico.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n.
154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a San IO La
TA (CT) in data 29/09/2004 tra , nata a [...] il Parte_1
03/12/1978, e , nato a [...] il [...], Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di San
4 IO La TA al n. 9, parte I, S. 1, anno 2004, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San IO La TA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 15.11.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott. Massimo Escher
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12752/2023, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Ciulla, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
E DA
(C.F. , nato a Parte_2 C.F._2
Catania il 26/08/1968, rappresentato e difeso dall'avv. Agata Maria Borgesi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 21/10/2024 come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21/11/2023 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale Parte_1 Parte_2
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato a San IO La TA
(CT) in data 29/09/2024.
1 Dall'unione sono nati i figli (il 10/03/2005), (il 15/07/2010) e Per_1 Per_2
(il 03/05/2012). Per_3
I ricorrenti esponevano di essersi separati con verbale di conclusioni congiunte del
24/11/2021, omologato con decreto del Tribunale di Catania in data 13/01/2022, nel procedimento iscritto al n. 14594/2020 r.g.a.c., e di non essersi più riconciliati.
Il Giudice fissava l'udienza del 22/02/2024 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 22/02/2024, dinanzi al Giudice, le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e i loro procuratori chiedevano che la causa venisse posta in decisione;
quindi, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Con ordinanza del 19.4.2024 il Collegio disponeva la rimessione della causa sul ruolo, per consentire alle parti di rendere chiarimenti in merito all'entità della contribuzione posta a carico del genitore non collocatario dei minori, contribuzione che appariva, prima facie, inferiore al minimo vitale.
All'udienza del 21.10.2024 le parti hanno modificato l'originario accordo sulla scorta del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia maggiorenne Per_1
Precisate le conclusioni, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso alle condizioni concordate tra le parti.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione pronunciato da questo Tribunale il 13/01/2022 nel procedimento recante
RG n. 14594/2020.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento senza alcun obbligo reciproco di assegno divorzile;
2. Disporre l'affidamento dei tre figli minori ( e Persona_4 Per_2
) ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_3
condiviso, con collocazione prevalente presso la casa coniugale, sita in
Viagrande (CT), Via Gramsci n°12/A, di proprietà di entrambi i coniugi, dove risiede la madre, SI.ra , e che alla stessa resterà Parte_1
assegnata. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti, nell'interesse dei minori, relativamente all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
3. Disporre, quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, che il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli tutte le Pt_2
volte che riterrà opportuno, compatibilmente ai suoi adempimenti lavorativi soggetti a turnazione settimanale, previa comunicazione alla SI.ra
e tenuto conto delle esigenze e degli impegni dei minori, Parte_1
prelevandoli e riaccompagnandoli presso il domicilio della madre. Tuttavia, in caso di disaccordo, verrà, comunque, garantita al padre, SI.
[...]
, la possibilità di vedere e tenere con sé i figli, prelevandoli e Parte_2
riaccompagnandoli presso il domicilio della madre, un weekend a settimane alterne, dalle ore 16:00 del sabato pomeriggio alle ore 20:00 della domenica sera con conseguente pernotto, nonché sette giorni consecutivi comprensivi di pernotto durante le festività natalizie alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno, tre consecutivi, comprensivi di pernotto, durante il periodo pasquale alternando la domenica di Pasqua col lunedì dell'Angelo, e per 20 giorni consecutivi in periodo non scolastico ripartiti per giorni 10 nel mese di luglio e giorni 10 nel mese di agosto concordando detti periodi con la moglie con un lasso di tempo ragionevole;
3
4. Disporre a carico del SI. ed in favore della SI.ra Pt_2 Parte_1
quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli, un assegno di mantenimento pari ad €. 300,00 mensili (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a concorrere, nella misura del
50%, per ciascuno dei figli, alle spese straordinarie, individuabili, a titolo esemplificativo, in quelle mediche, scolastiche ricreative.
5. Le spese e i compensi del presente procedimento si intendono interamente compensai tra le parti ed i rispettivi procuratori sottoscrivono la presente ai fini della solidarietà professionale”.
Successivamente, a modifica del suddetto accordo, le parti hanno dichiarato che la figlia è ormai maggiorenne ed economicamente autonoma, sicchè nessuna Per_1
statuizione va assunta nei suoi confronti;
di conseguenza il padre verserà per il mantenimento dei figli minori e la somma di euro 300,00 mensili, Per_2 Per_3 oltre il 50% delle spese straordinarie e la madre percepirà l'intero importo dell'assegno unico.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n.
154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a San IO La
TA (CT) in data 29/09/2004 tra , nata a [...] il Parte_1
03/12/1978, e , nato a [...] il [...], Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di San
4 IO La TA al n. 9, parte I, S. 1, anno 2004, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San IO La TA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 15.11.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott. Massimo Escher
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