Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Giudizi riuniti n. 182/2024 e 918/2024 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE RELATIVA ALLA CAUSA NEI GIUDIZI
RIUNITI n. r.g. 182/2024 e 918/2024
Oggi 10 giugno 2025, alle ore 09:30 innanzi al Giudice, dott.ssa Chiara Martello in collegamento da remoto ex art. 127 bis c.p.c. mediante utilizzo dell'applicativo Teams sono presenti per parte opponente l'Avv. Andrea Racca e per parte opposta l'Avv. Ilaria Rossi anche per delega dell'Avv. Gatto.
L'Avv. Racca dichiara di rinunziare alle opposizioni di entrambi i giudizi riuniti a spese di lite compensate.
L'Avv. Rossi accetta la rinunzia a spese di lite compensate.
Il Giudice si riserva di provvedere in prosieguo di udienza ed interrompe il collegamento con le parti alle ore 09:40.
****
Il Giudice, successivamente, in assenza delle parti, riaperto il verbale alle ore 12:30, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c.-.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di I Grado iscritte rispettivamente al n. 182 ed al n. 918 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente,
TRA
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in Cuneo, Via Roma n. 46, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Racca Fili Astolfone, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE IN OPPOSIZIONE -
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Ilaria Rossi (pec:
e dall'Avv. Lorenzo Gatto (pec: Email_1
, giusta procura in atti;
Email_2
- CONVENUTA IN OPPOSIZIONE -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1222/2023 del 13 dicembre 2023 e n. 220/2024 del 12 marzo 2024.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2 • Svolgimento del processo.
Procedimento R.G. n. 182/2024.
Con decreto ingiuntivo n. 1222/2023, emesso in data 12 dicembre 2023, pubblicato in data
13 dicembre 2023 e regolarmente notificato al debitore ingiunto in data 14 dicembre 2023, il Tribunale di Cuneo ingiungeva nei confronti della società il pagamento in Parte_1 favore della società della somma di euro 200.000,00, oltre accessori, Controparte_1 quale corrispettivo inadempiuto dell'appalto avente ad oggetto l'attività di macellazione e lavorazione carni suine.
Avverso tale decreto, proponeva opposizione – con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 22 gennaio 2024 – la società rappresentando di essere Parte_1 impresa leader nella macellazione, trasformazione e lavorazione di carni suine, nonché nella produzione di Prosciutti a marchio D.O.P. e che la società era impresa CP_1 dedita alla macellazione di maiali, alla conservazione e movimentazione per conto di terzi e le parti erano da anni legate da un contratto di appalto per la prestazione di servizi di macellazione, ove alcuni lavoratori della controparte erano demandati a svolgere nella sede della sita in Lagnasco (CN); rilevava altresì che il Contratto di appalto aveva CP_2 durata annuale, con obbligo di , che annualmente le parti avevano sempre rinnovato CP_3
(dal 2019 al 2023).
Parte opponente osservava altresì che, in data 27 dicembre 2022, la società Parte_1 aveva rinovato il contratto di appalto con la er la fornitura di personale Controparte_1 addetto alla prestazione del servizio di macellazione e lavorazioni di carni suine e, nel mese di giugno 2023, erano sorte questioni tra i lavoratori dell'Appaltatore presso la Parte_1 in merito alla loro regolarità contributiva e retributiva;
evidenziava, poi, di avere sospeso
[...]
i pagamenti in favore della controparte, a fronte dei chiarimenti alla stessa richiesti e rimasti inevasi.
Rappresentava inoltre che, in data 11 ottobre 2023, la aveva Controparte_1 provveduto ad inviare comunicazione mezzo PEC ove aveva dichiarato di non voler procedere al rinnovo del contratto di appalto stipulato in data 27 dicembre 2022 con la
[...]
con decorrenza 1° gennaio 2024, ritenendosi pertanto definitivamente liberi da Parte_1 qualsiasi obbligo contrattuale nei confronti di quest'ultima e, il giorno seguente, la Parte_1 aveva riscontrato la comunicazione contestando il recesso e richiedendo l'applicazione
[...] della penale prevista dall'art.
9.3 del contratto di appalto.
3 Tanto premesso in fatto, parte opponente eccepiva l'altrui inadempimento con conseguente legittimità della sospensione dei propri pagamenti, concludendo, pertanto affinché l'adito
Tribunale volesse così provvedere: “IN VIA PRELIMINARE
- Confermare la non esecutività del decreto ingiuntivo opposto, confermando che non sussistono i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, per i motivi tutti in narrativa, in via subordinata individuare ai sensi dell'art. 119 c.p.c.-648 c.c. e 86 disp. att. c.c. una cauzione a carico di;
CP_2
NEL MERITO:
- Accertare il diritto, previsto contrattualmente, della alla sospensione dei CP_2 pagamenti in favore dell'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art.
7.3 in caso di riscontrate inadempienze contributive, assicurative e retributive dell'Appaltatore;
- Accertare e dichiarare tenuta la al risarcimento del danno in favore della CP_1
ai sensi e per gli effetti dell'art.
9.3 per aver recesso dal contratto con CP_2 comunicazione PEC del 11.10.2023, come da previsione contrattuale nella misura di
64.840,31 € (media annua delle prestazioni) o nella minor somma di 63.635,28 € (media delle prestazioni dei tre mesi antecedenti al recesso) o ancora nella diversa somma che
l'Ill.mo Giudicante vorrà individuare.
- Revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti di cui in narrativa, dichiarando la somma dovuta dalla a saldo delle prestazioni effettuate nel corso dell'anno 2023 CP_2 dall'Appaltatore . CP_1
Il tutto con vittoria di spese, onorari e c.p.a., con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costitutiva in giudizio la società ricorrente
[...]
– attrice in senso sostanziale – la quale, nella propria comparsa di costituzione CP_1
e risposta, rappresentava in fatto:
a) che – società che si occupava della lavorazione di carne per Controparte_1 conto di terzi – aveva sottoscritto con la società con sede Parte_1 legale in Lagnasco (CN) in Strada Manta n. 5/A – società operante nel settore della macellazione, trasformazione, lavorazione e commercio di carni suine – contratto di appalto di data 27 dicembre 2022;
b) che oggetto dell'appalto era il servizio di macellazione lavorazione carni suine, affidato dalla committente all'appaltatore Parte_1 Controparte_1
4 c) che, ai sensi dell'art.
6.2 del predetto contratto, il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore era previsto su base mensile, nel termine di 60 giorni data fattura f.m. + 5 giorni;
d) che la società appaltatrice – a fronte delle prestazioni rese e non contestate dalla
Committente – aveva provveduto ad emettere ed inviare, tra le altre, le seguenti fatture:
• Fattura n° 24 tot. € 81.454,21 lavorazioni mese di maggio, fatturata il 06/06/2023, scadenza fattura il 06/08/2023 il cui importo veniva corrisposto con svariati acconti e non, come invece dovuto, in un'unica soluzione;
• Fattura n° 28 tot. € 75.230,56 lavorazioni mese di giugno, fatturata il 10/07/2023, scadenza fattura il 09/09/2023 (fattura n. 28);
• Fattura n° 34 tot. € 73.528,40 lavorazioni mese di luglio, fatturata il 08/08/2023, scadenza fattura il 07/10/2023 (fattura n. 34);
• Fattura n° 39 tot. € 73.278,90 lavorazioni mese di agosto, fatturata il 08/09/2023, scadenza fattura il 07/11/2023 (fattura n. 39);
e) che, a seguito delle difficoltà nel pagamento della fattura n° 24, tutte le successive fatture (n° 28, n° 34 e n° 39) erano risultate impagate alla scadenza;
f) che, nonostante i numerosi solleciti, nulla veniva corrisposto dalla Committente, né altresì veniva contestato, pertanto, si rendeva necessario inviare una formale diffida di pagamento con comunicazione a mezzo pec del 14 novembre 2023;
g) che i tentativi di risolvere bonariamente la vicenda non avevano sortito alcun effetto, se non quello per cui la debitrice, riconoscendo ancora una volta il debito, aveva comunicato che avrebbe versato un piccolo acconto, poi effettivamente corrisposto, di euro 22.037,86.
Tanto premesso, la società opposta contestava nel merito le allegazioni dell'opponente, evidenziando che il contratto intercorso tra le parti era venuto a naturale scadenza in data
31 dicembre 2023 in assenza di manifestazione di volontà di rinnovo dello stesso, con conseguente infondatezza della operatività della penale dovuta per il recesso ingiustificato.
Contestava, altresì, la legittimità della sospensione dei pagamenti non essendo stata posta in essere alcuna inadempienza contributiva e/o assicurativa da parte di Controparte_1
La società opposta concludeva, pertanto, chiedendo: “In via preliminare:
• Concedere la fissazione di una apposita udienza volta alla discussione ed alla decisione
5 sull'istanza ex art. 648 c.p.c. in pendenza della prima udienza di comparizione, a fronte della palese infondatezza dell'opposizione avversaria, per tutti i motivi indicati nella presente comparsa e non essendo in ogni caso l'opposizione fondata su prova scritta e temendo per la solvibilità dell'attrice opponente;
• Concedere la provvisoria esecuzione sull'importo totale del decreto ingiuntivo n.
1222/2023, ai sensi dell'art. 648, II comma, c.p.c., ovvero in subordine sull'importo non contestato pari ad euro 135.159,69 oltre spese ed interessi nel frattempo maturati;
• Concedere l'anticipazione della prima udienza indicata dal patrocinio di in Parte_1 atto di citazione ai sensi dell'art. 163bis II Comma c.p.c., nei termini di legge;
In via principale:
• respingersi tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1222/23 emesso in data 12.12.2023 e depositato in cancelleria in data 13.12.2023 dal Tribunale di
Cuneo, e comunque condannare al pagamento per la somma complessiva Parte_1 di € 200.000,00 a titolo di capitale per le causali indicate in narrativa del ricorso per ingiunzione di data 01.12.2023 - RG 2947/2023 Tribunale di Cuneo, oltre ad € 40,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 oltre ad interessi moratori maturati e maturandi sino al saldo effettivo e compenso professionale per la fase monitoria.
• accertata la temerarietà dell'opposizione formulata da condannare Parte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio nella sentenza, ai sensi dell'art.
96 comma I c.p.c., nonché al pagamento di una somma da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per il presente giudizio, ed anche per la fase monitoria”.
Disposta dal Presidente di Sezione l'anticipazione della prima udienza in accoglimento della relativa istanza formulata dalla parte opposta, all'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, con ordinanza resa in data 29 ottobre 2024, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., veniva accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva, pertanto, rinviata all'udienza del 19 febbraio 2025 per le valutazioni in ordine alla riunione con il giudizio iscritto a R.G. n. 918/2024.
6 Procedimento R.G. n. 918/2024.
Con decreto ingiuntivo n. 220/2024, emesso in data 11 marzo 2024, pubblicato in data 12 marzo 2024 e regolarmente notificato al debitore ingiunto in data 13 marzo 2024, il Tribunale di Cuneo ingiungeva nei confronti della società il pagamento in favore della Parte_1 società della somma di euro 264.291,89, oltre accessori, quale Controparte_1 corrispettivo inadempiuto dell'appalto avente ad oggetto l'attività di macellazione e lavorazione carni suine.
Avverso tale decreto, proponeva opposizione – con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 18 aprile 2024 – la società rappresentando di essere Parte_1 impresa leader nella macellazione, trasformazione e lavorazione di carni suine, nonché nella produzione di Prosciutti a marchio D.O.P. e che la società era impresa CP_1 dedita alla macellazione di maiali, alla conservazione e movimentazione per conto di terzi e le parti erano da anni legate da un contratto di appalto per la prestazione di servizi di macellazione, ove alcuni lavoratori della controparte erano demandati a svolgere nella sede della sita in Lagnasco (CN); rilevava altresì che il Contratto di appalto aveva CP_2 durata annuale, con obbligo di , che annualmente le parti avevano sempre rinnovato CP_3
(dal 2019 al 2023).
Parte opponente osservava altresì che, in data 27 dicembre 2022, la società Parte_1 aveva rinovato il contratto di appalto con la er la fornitura di personale Controparte_1 addetto alla prestazione del servizio di macellazione e lavorazioni di carni suine e, nel mese di giugno 2023, erano sorte questioni tra i lavoratori dell'Appaltatore presso la Parte_1 in merito alla loro regolarità contributiva e retributiva;
evidenziava, poi, di avere sospeso
[...]
i pagamenti in favore della controparte, a fronte dei chiarimenti alla stessa richiesti e rimasti inevasi.
Rappresentava inoltre che, in data 11 ottobre 2023, la aveva Controparte_1 provveduto ad inviare comunicazione mezzo PEC ove aveva dichiarato di non voler procedere al rinnovo del contratto di appalto stipulato in data 27 dicembre 2022 con la
[...]
con decorrenza 1° gennaio 2024, ritenendosi pertanto definitivamente liberi da Parte_1 qualsiasi obbligo contrattuale nei confronti di quest'ultima e, il giorno seguente, la Parte_1 aveva riscontrato la comunicazione contestando il recesso e richiedendo l'applicazione
[...] della penale prevista dall'art.
9.3 del contratto di appalto. Evidenziava, altresì, la pendenza innanzi al Tribunale di Cuneo di analogo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto
7 a R.G. n. 182/2024 avente ad oggetto altre prestazioni inerenti al medesimo rapporto contrattuale.
Tanto premesso in fatto, parte opponente, nell'eccepire l'altrui inadempimento con conseguente legittimità della sospensione dei propri pagamenti, concludeva affinché l'adito
Tribunale volesse così provvedere: “IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto ex art. 648
c.p.c., opponendosi sin d'ora alla eventuale istanza di controparte di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, non sussistendo i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, per i motivi tutti in narrativa, in particolare in vista della carenza dei presupposti di cui all'art. 634 c.p.c.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
- Accertare la nullità del termine annuale del contratto di appalto in vista della stabilità e continuità delle prestazioni prestati dalla dal 2019 al 31.12.2023; CP_1
- Accertare il diritto, previsto contrattualmente, della alla sospensione dei CP_2 pagamenti in favore dell'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art.
7.3 in caso di riscontrate inadempienze contributive, assicurative e retributive dell'Appaltatore;
- Accertare l'infondatezza totale o parziale delle ragioni creditorie avanzate dalla CP_1 nel decreto ingiuntivo qui opposto n. 220/2024 del 12/03/2024 RG. 526/2024 del
[...]
Tribunale di Cuneo;
- Accertare l'inadempimento totale o parziale di alle obbligazioni assunte nel contratto CP_1 di appalto in oggetto;
- Accertare e condannare in via riconvenzionale il danno subito dalla per CP_2 responsabilità e causa di , sia ai sensi dell'art. 1218 c.c, sia ai sensi dell'art. CP_1
2043 c.c. per le causali di cui in narrativa.
- Dichiarare comunque nullo e/o inefficace quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto per
i motivi tutti di cui in narrativa;
pertanto in ogni caso, anche in relazione alla presente causa di opposizione, respingere la domanda di pagamento somme avversaria, così come formulata in ricorso e poi oggetto del Decreto Ingiuntivo opposto, nonché in via subordinata accertare l'eventuale minore somma dovuta dalla a saldo delle prestazioni CP_2 effettuate nel corso dell'anno 2023 dall'Appaltatore . CP_1
Il tutto con vittoria di spese, onorari e c.p.a. con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
8 Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costitutiva in giudizio la società ricorrente
[...]
– attrice in senso sostanziale – la quale, nella propria comparsa di costituzione CP_1
e risposta, rappresentava in fatto:
a) che – società che si occupava della lavorazione di carne per Controparte_1 conto di terzi – aveva sottoscritto con la società con sede Parte_1 legale in Lagnasco (CN) in Strada Manta n. 5/A – società operante nel settore della macellazione, trasformazione, lavorazione e commercio di carni suine – contratto di appalto di data 27 dicembre 2022;
b) che oggetto dell'appalto era il servizio di macellazione lavorazione carni suine, affidato dalla committente all'appaltatore Parte_1 Controparte_1
c) che, ai sensi dell'art.
6.2 del predetto contratto, il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore era previsto su base mensile, nel termine di 60 giorni data fattura f.m. + 5 giorni;
d) che la società appaltatrice – a fronte delle prestazioni rese e non contestate dalla
Committente – aveva provveduto ad emettere ed inviare, tra le altre, le seguenti fatture:
• fattura n° 43/2023, per l'importo di € 67.579,05, relativa alle lavorazioni mese di settembre 2023, emessa il 06/10/2023, scadenza fattura il 05/12/2023;
• fattura n°49/2023, per l'importo di € 65.608,86, relativa alle lavorazioni mese di ottobre 2023, emessa il 10/11/2023, scadenza fattura il 09/01/2024;
• fattura n° 54/2023, per l'importo di € 70.454,91, relativa alle lavorazioni mese di novembre 2023, emessa il 12/12/2023, scadenza fattura il 10/02/2024;
• fattura n° 1/2024, per l'importo di € 60.649,07, relativa alle lavorazioni mese di dicembre 2023, emessa il 04/01/2024, scadenza fattura il 04/03/2024che, a seguito delle difficoltà nel pagamento della fattura n° 24;
e) che tutte le successive fatture erano risultate impagate alla scadenza;
f) che, nonostante i numerosi solleciti, nulla veniva corrisposto dalla Committente, né altresì veniva contestato, pertanto, si rendeva necessario inviare una formale diffida di pagamento con comunicazione a mezzo pec del 14 novembre 2023;
g) che i tentativi di risolvere bonariamente la vicenda non avevano sortito alcun effetto.
Tanto premesso, la società opposta contestava nel merito le allegazioni dell'opponente, evidenziando che il contratto intercorso tra le parti era venuto a naturale scadenza in data
9 31 dicembre 2023 in assenza di manifestazione di volontà di rinnovo dello stesso, con conseguente infondatezza della operatività della penale dovuta per il recesso ingiustificato.
Contestava, altresì, la legittimità della sospensione dei pagamenti non essendo stata posta in essere alcuna inadempienza contributiva e/o assicurativa da parte di Controparte_1
La società opposta concludeva, pertanto, chiedendo: “In via preliminare:
• concedere la provvisoria esecuzione sull'importo totale del decreto ingiuntivo n. 220/2024 del 12.03.2024, ai sensi dell'art. 648, II comma, c.p.c., oltre spese ed interessi nel frattempo maturati;
In via principale:
• respingersi tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 220/2024 del 12.03.2024 del Tribunale di Cuneo, e comunque accertare il diritto di credito in capo a nei termini di cui alle fatture azionate e al decreto ingiuntivo emesso e per Controparte_1
l'effetto condannare al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di € 264.291,89 oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 3.200,00 per compensi professionali, Euro
634,00 per spese, oltre 15 % per spese generali, I.v.a. e C.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
• rigettare la domanda riconvenzionale proposta da in quanto infondata in Parte_1 fatto ed in diritto;
• accertata la temerarietà dell'opposizione formulata da condannare Parte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio nella sentenza, ai sensi dell'art.
96 comma I c.p.c., nonché al pagamento di una somma da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per il presente giudizio, ed anche per la fase monitoria”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, con ordinanza resa in data 28 ottobre 2024, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., veniva accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva, pertanto, assegnata al giudice istruttore titolare del giudizio iscritto a R.G. n. 182/2024 e rinviata all'udienza del 19 febbraio 2025 per le valutazioni in ordine alla riunione con il medesimo.
10 Riunione.
All'udienza del 29 febbraio 2025, fissata per il prosieguo di entrambi i giudizi e la valutazione in ordine alla riunione, ritenuta la sussistenza di una connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi, essendo le domande di opposizione riconducibili al medesimo rapporto contrattuale tra le stesse parti, veniva disposta la riunione delle cause ex art. 274 c.p.c. e concesso un rinvio, su istanza dei difensori, attesa la pendenza di trattative tra le parti.
Pertanto, all'udienza del 10 giugno 2025 – dopo ulteriore rinvio per le medesime incombenze
– il difensore della parte opponente, munito di regolare procura, dichiarava di rinunciare agli atti di entrambi i giudizi di opposizione riuniti a spese di lite integralmente compensate ed il difensore della parte opposta, anch'esso munito di regolare procura, dichiarava di accettare tale rinunzia a spese di lite compensate.
• Merito.
Deve essere dichiarata l'estinzione dei giudizi riuniti (iscritti rispettivamente a R.G. n.
182/2024 e n. 918/2024) ai sensi dell'art. 306 c.p.c.-.
Come visto, la difesa della parte opponente ha dichiarato in udienza di rinunciare agli atti di entrambi i giudizi di opposizione riuniti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.-.
Sul punto occorre rilevare che la società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con la procura a margine di entrambi gli atti di citazione, ha conferito espresso potere al proprio difensore, Avv. Andrea Racca, di “rinunciare agli atti” (cfr. atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
A sua volta, il difensore della parte convenuta costituita, Avv. Ilaria Rossi, ha dichiarato in udienza di accettare la predetta rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., esercitando in tal modo l'espresso potere conferitogli con la procura generale alle liti (cfr. procura alle liti rilasciata su foglio a parte e depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in entrambi i giudizi di opposizione).
Pertanto, vista la regolarità sia della dichiarazione di rinuncia agli atti proposta dall'attrice- opponente sia della successiva accettazione manifestata dalla convenuta-opposta, in quanto entrambe espresse da difensori legittimamente autorizzati, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Occorre, poi, rilevare che la pronuncia del Giudice che dichiari l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ovvero di mero
11 accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (C. Civ. n.
14971/2012).
La giurisprudenza è pressoché conforme nel ritenere che la pronuncia debba essere assunta con sentenza, richiamando taluni argomenti di carattere testuale e sistematico desumibili dalle norme processuali (cfr. ex multis Trib. Torino n. 2761/2022). In particolare, si osserva, in primo luogo, che nelle controversie dinanzi al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, non essendo pertanto configurabile il reclamo ex art. 178 c.p.c., che prevede, al comma 2, l'impugnazione con reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”. Nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello;
in tal senso, giova richiamare altresì la giurisprudenza di legittimità che ritiene che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, pur se pronunciato in forma di ordinanza e, come tale, impugnabile con appello ove pronunciato in primo grado
(C. Civ. n. 7107/2020).
Peraltro, va evidenziato che, nel caso sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, la dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione produce l'effetto di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo – così da rendere il medesimo "titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo fallimentare" – dopo che siano scaduti i termini per proporre reclamo ovvero, nelle cause riservate alla cognizione del giudice monocratico, per proporre appello. È irrilevante, pertanto, sia la mera rinuncia all'opposizione sia la dichiarazione di esecutorietà ex articolo 654 del c.p.c. atteso che l'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'articolo 308, comma 2, del c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, tale provvedimento ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello
(cfr. Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, n.7107).
Orbene, a fronte delle determinazioni assunte dalle parti costituite, tenuto conto che queste ultime hanno disciplinato anche le spese legali e, di conseguenza, non occorre regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, deve essere dichiarata l'estinzione
12 dei giudizi riuniti ex art. 306 c.p.c. con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, così come dalle medesime richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estinzione dei giudizi riuniti ex art. 306 c.p.c.;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Cuneo, il 10 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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