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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2024, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3891/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...], in data [...], rapp.ta e Parte_1
difesa dall'Avv. RICCOBONO GIROLAMA;
E TRA
, nato a [...], in data [...], rapp.to e Parte_2
difeso dall'Avv. SCIARA FRANCESCO ,
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
OSSERVA
1) Con ricorso congiunto depositato in data 03/09/2024 le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento della figlia minore , Persona_1
nata a [...] il [...], venga regolato sulla base del seguente accordo: “1) Affidamento condiviso della figlia minore con dimora Persona_1
prevalente a Isola delle Femmine (Pa) in via Trento n. 13, presso l'abitazione della madre, come già costantemente avvenuto dal marzo 2023, allorquando si
è interrotta la convivenza, che può averne cura in maniera costante;
la sig.ra avrà facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella della Parte_1
minore, previa semplice comunicazione al sig. . Per_1
2) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento Per_1
mensile, entro il giorno cinque di ciascun mese, in favore della sig.ra Parte_1
, dell'importo di €. 150,00, somma che andrà rivalutata annualmente ed
[...]
automaticamente in base alle variazioni dell'indice ISTAT senza bisogno di formale richiesta;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie e non necessarie nel rispetto del protocollo del Tribunale di Palermo del 2 luglio 2019, qui da intendersi integralmente richiamato. Detto importo è stato così quantificato alla luce dello stato di precarietà lavorativa in cui versano entrambi i genitori nonché tenuto conto del prestito finanziario che grava sul sig.
, contratto da quest'ultimo con Intesa Sanpaolo s.p.a. nel 2019 per Per_1
consentire alla coppia di rinnovare, arredare e rendere l'immobile familiare idoneo ad ospitare la nascitura;
l'importo della contribuzione potrà essere incrementato nel rispetto di futuri accordi - o della decisione di questo Tribunale in caso di disaccordo tra le parti – in ragione e a tutela delle maggiori esigenze della figlia;
3) Il Sig. rinuncia in favore della al 50% dell'importo Per_1 Parte_1
dell'assegno unico percepito nell'interesse della minore, ad oggi di sua spettanza, sicché l'intero importo dell'ammortizzatore sociale continuerà ad essere integralmente percepito, come sinora accaduto, dalla sig.ra . Parte_1
4) Il sig. potrà esercitare nel corso del mese il suo diritto di visita con Per_1
la figlia minore nei termini che seguono, fatti salvi diversi accordi tra le parti:
1°/3° settimana: trascorrerà con il padre due pomeriggi alla settimana, Per_1 il martedì ed giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 21,30, con pernottamento la sera del martedì o del giovedì; la minore sarà prelevata e riaccompagnata dal padre presso l'abitazione materna;
ovvero in ipotesi di pernottamento, sarà prelavata dal padre presso l'abitazione materna e condotta presso l'istituto scolastico la mattina seguente. 2°/4° settimana: trascorrerà con il padre il martedì Per_1
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 21,30 e sarà prelevata e riaccompagnata dal sig. presso l'abitazione materna;
nonché il fine settimana dalle ore 15,00 Per_1
del venerdì sino alle ore 19,00 della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
anche in questo caso sarà prelevata e riaccompagnata dal sig. presso l'abitazione materna;
le parti potranno nel futuro stabilire Per_1
di comune accordo – o innanzi al Giudice, in caso contrario - ulteriori pernottamenti infrasettimanali della minore presso l'abitazione del Padre.
5) Per quanto concerne le festività natalizie e di fine anno, tenuto conto che ha trascorso il 24 e 31 dicembre 2023 col Padre e i pranzi del 25 Per_1
dicembre 2023 e 1 gennaio 2024 con la Madre, trascorrerà le notti del 24 e 31 dicembre 2024 con la sig.ra e i pranzi del 25 dicembre 2024 e 1 Parte_1
gennaio 2025 con il sig. , nel rispetto dell'alternanza; con decorrenza dalle Per_1
festività natalizie dell'anno 2025, considerata la maggiore età di , Per_1
questa trascorrerà 5 giorni consecutivi, con pernottamento nelle notti intermedie, con ciascun genitore;
in ipotesi di disaccordo, ad anni alterni, trascorrerà il periodo dal 23 al 28 dicembre con un genitore e il periodo dal 29 dicembre al 3 gennaio con l'altro genitore;
ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e consentire le comunicazioni della figlia con l'altro genitore almeno una volta al giorno, per telefono, come già accade durante i giorni non festivi.
La minore trascorrerà tutte le restanti festività civili e religiose con ciascun genitore ad anni alterni.
6) In ordine al periodo estivo, allorquando la minore non frequenta la scuola, ciascun genitore potrà trascorrere con la bambina, per i primi due anni (2024 e
2025), complessivi 8 giorni consecutivi, tra il mese di luglio e la prima decade di settembre e sempre compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi;
detti giorni, previo accordo tra le parti, potranno essere suddivisi in 4 giorni consecutivi nel mese di luglio e 4 giorni consecutivi nel mese di agosto/prima decade di settembre. Per l'estate 2026 e 2027, la minore potrà trascorrere con ciascun genitore 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto/prima decade di settembre, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie. Con decorrenza dall'estate 2028 la minore potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche consecutivi, tra il mese di giugno e la prima decade di settembre, con pernottamento nelle notti intermedie. Durante i periodi suddetti, dovrà ritenersi sospeso l'ordinario regime di visita;
il periodo scelto da ciascun genitore, da trascorrere con la bambina in estate, dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno ed in ipotesi di disaccordo dovrà ritenersi decorrere dal 5 luglio per la sig.ra Parte_1
e dal 1 agosto per il sig. ; ciascun genitore, inoltre, si impegna a Per_1
comunicare all'altro la località in cui dimorerà la minore durante il periodo estivo di propria spettanza.
7) Le parti, tenuto conto della tenera età di , concordano di non Per_1
instaurare convivenze stabili e/o pernottamenti con nuovi partner in presenza della minore, per 12 mesi a far data dalla sottoscrizione della presente, onde scongiurare che la piccola possa subire disagi psicologici o rallentamenti nel processo di accettazione del distacco materiale tra i suoi genitori.
8) Le parti espressamente si impegnano a formalizzare le comunicazioni inerenti le spese straordinarie per la minore, necessitanti di preventivo accordo, per il tramite dei seguenti, rispettivi, indirizzi e mail:
e Email_1 Email_2
9) I genitori si impegnano, con la sottoscrizione del presente accordo, ad apportare presso i competenti uffici le modifiche relative allo stato di residenza e di famiglia del nucleo familiare, e si impegnano altresì a chiedere il rilascio del documento d'identità valido per l'espatrio di;
Per_1
10) Le spese del procedimento rimangono a carico di entrambe le Parti e i procuratori rinunziano al vincolo di solidarietà”;
2) La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della figlia minore . Persona_1
3) In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto,definitivamente pronunciando,
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 3.09.2024, intervenuto fra
[...]
e in ordine al regime di affidamento e di Parte_1 Parte_2
mantenimento della figlia minore , nata a [...] il Persona_1
21.10.2019.
2) Nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3891/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...], in data [...], rapp.ta e Parte_1
difesa dall'Avv. RICCOBONO GIROLAMA;
E TRA
, nato a [...], in data [...], rapp.to e Parte_2
difeso dall'Avv. SCIARA FRANCESCO ,
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
OSSERVA
1) Con ricorso congiunto depositato in data 03/09/2024 le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime di affidamento e di mantenimento della figlia minore , Persona_1
nata a [...] il [...], venga regolato sulla base del seguente accordo: “1) Affidamento condiviso della figlia minore con dimora Persona_1
prevalente a Isola delle Femmine (Pa) in via Trento n. 13, presso l'abitazione della madre, come già costantemente avvenuto dal marzo 2023, allorquando si
è interrotta la convivenza, che può averne cura in maniera costante;
la sig.ra avrà facoltà di trasferire altrove la propria residenza e quella della Parte_1
minore, previa semplice comunicazione al sig. . Per_1
2) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento Per_1
mensile, entro il giorno cinque di ciascun mese, in favore della sig.ra Parte_1
, dell'importo di €. 150,00, somma che andrà rivalutata annualmente ed
[...]
automaticamente in base alle variazioni dell'indice ISTAT senza bisogno di formale richiesta;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie e non necessarie nel rispetto del protocollo del Tribunale di Palermo del 2 luglio 2019, qui da intendersi integralmente richiamato. Detto importo è stato così quantificato alla luce dello stato di precarietà lavorativa in cui versano entrambi i genitori nonché tenuto conto del prestito finanziario che grava sul sig.
, contratto da quest'ultimo con Intesa Sanpaolo s.p.a. nel 2019 per Per_1
consentire alla coppia di rinnovare, arredare e rendere l'immobile familiare idoneo ad ospitare la nascitura;
l'importo della contribuzione potrà essere incrementato nel rispetto di futuri accordi - o della decisione di questo Tribunale in caso di disaccordo tra le parti – in ragione e a tutela delle maggiori esigenze della figlia;
3) Il Sig. rinuncia in favore della al 50% dell'importo Per_1 Parte_1
dell'assegno unico percepito nell'interesse della minore, ad oggi di sua spettanza, sicché l'intero importo dell'ammortizzatore sociale continuerà ad essere integralmente percepito, come sinora accaduto, dalla sig.ra . Parte_1
4) Il sig. potrà esercitare nel corso del mese il suo diritto di visita con Per_1
la figlia minore nei termini che seguono, fatti salvi diversi accordi tra le parti:
1°/3° settimana: trascorrerà con il padre due pomeriggi alla settimana, Per_1 il martedì ed giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 21,30, con pernottamento la sera del martedì o del giovedì; la minore sarà prelevata e riaccompagnata dal padre presso l'abitazione materna;
ovvero in ipotesi di pernottamento, sarà prelavata dal padre presso l'abitazione materna e condotta presso l'istituto scolastico la mattina seguente. 2°/4° settimana: trascorrerà con il padre il martedì Per_1
pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 21,30 e sarà prelevata e riaccompagnata dal sig. presso l'abitazione materna;
nonché il fine settimana dalle ore 15,00 Per_1
del venerdì sino alle ore 19,00 della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
anche in questo caso sarà prelevata e riaccompagnata dal sig. presso l'abitazione materna;
le parti potranno nel futuro stabilire Per_1
di comune accordo – o innanzi al Giudice, in caso contrario - ulteriori pernottamenti infrasettimanali della minore presso l'abitazione del Padre.
5) Per quanto concerne le festività natalizie e di fine anno, tenuto conto che ha trascorso il 24 e 31 dicembre 2023 col Padre e i pranzi del 25 Per_1
dicembre 2023 e 1 gennaio 2024 con la Madre, trascorrerà le notti del 24 e 31 dicembre 2024 con la sig.ra e i pranzi del 25 dicembre 2024 e 1 Parte_1
gennaio 2025 con il sig. , nel rispetto dell'alternanza; con decorrenza dalle Per_1
festività natalizie dell'anno 2025, considerata la maggiore età di , Per_1
questa trascorrerà 5 giorni consecutivi, con pernottamento nelle notti intermedie, con ciascun genitore;
in ipotesi di disaccordo, ad anni alterni, trascorrerà il periodo dal 23 al 28 dicembre con un genitore e il periodo dal 29 dicembre al 3 gennaio con l'altro genitore;
ciascun genitore dovrà comunicare all'altro genitore il luogo di dimora della minore e consentire le comunicazioni della figlia con l'altro genitore almeno una volta al giorno, per telefono, come già accade durante i giorni non festivi.
La minore trascorrerà tutte le restanti festività civili e religiose con ciascun genitore ad anni alterni.
6) In ordine al periodo estivo, allorquando la minore non frequenta la scuola, ciascun genitore potrà trascorrere con la bambina, per i primi due anni (2024 e
2025), complessivi 8 giorni consecutivi, tra il mese di luglio e la prima decade di settembre e sempre compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi;
detti giorni, previo accordo tra le parti, potranno essere suddivisi in 4 giorni consecutivi nel mese di luglio e 4 giorni consecutivi nel mese di agosto/prima decade di settembre. Per l'estate 2026 e 2027, la minore potrà trascorrere con ciascun genitore 7 giorni consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni consecutivi nel mese di agosto/prima decade di settembre, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie. Con decorrenza dall'estate 2028 la minore potrà trascorrere con ciascun genitore 15 giorni, anche consecutivi, tra il mese di giugno e la prima decade di settembre, con pernottamento nelle notti intermedie. Durante i periodi suddetti, dovrà ritenersi sospeso l'ordinario regime di visita;
il periodo scelto da ciascun genitore, da trascorrere con la bambina in estate, dovrà essere comunicato all'altro genitore entro e non oltre il 15 giugno di ciascun anno ed in ipotesi di disaccordo dovrà ritenersi decorrere dal 5 luglio per la sig.ra Parte_1
e dal 1 agosto per il sig. ; ciascun genitore, inoltre, si impegna a Per_1
comunicare all'altro la località in cui dimorerà la minore durante il periodo estivo di propria spettanza.
7) Le parti, tenuto conto della tenera età di , concordano di non Per_1
instaurare convivenze stabili e/o pernottamenti con nuovi partner in presenza della minore, per 12 mesi a far data dalla sottoscrizione della presente, onde scongiurare che la piccola possa subire disagi psicologici o rallentamenti nel processo di accettazione del distacco materiale tra i suoi genitori.
8) Le parti espressamente si impegnano a formalizzare le comunicazioni inerenti le spese straordinarie per la minore, necessitanti di preventivo accordo, per il tramite dei seguenti, rispettivi, indirizzi e mail:
e Email_1 Email_2
9) I genitori si impegnano, con la sottoscrizione del presente accordo, ad apportare presso i competenti uffici le modifiche relative allo stato di residenza e di famiglia del nucleo familiare, e si impegnano altresì a chiedere il rilascio del documento d'identità valido per l'espatrio di;
Per_1
10) Le spese del procedimento rimangono a carico di entrambe le Parti e i procuratori rinunziano al vincolo di solidarietà”;
2) La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della figlia minore . Persona_1
3) In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto,definitivamente pronunciando,
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 3.09.2024, intervenuto fra
[...]
e in ordine al regime di affidamento e di Parte_1 Parte_2
mantenimento della figlia minore , nata a [...] il Persona_1
21.10.2019.
2) Nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.