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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° REPUBBLICA ITALIANA 1725/2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Rep. N°
1) dott. Filippo Labellarte Presidente ________ OGGETTO:
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere Responsabilità
professionale
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -----------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso l'ordinanza n. 3544/2021 702 ter c.p.c., del 27-28.10.2021, emessa dal Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento indicato col n. 3619/2020 R.G. avente per oggetto ”responsabilità professionale”.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Daniello del Foro di Foggia;
Parte_1
- appellante -
nei confronti di avv. nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Vittorio Nista in forza di mandato in calce alla comparsa di risposta
- appellato –
nei confronti di avv. Maria Nunzia Cicculli, rappresentata e difesa dall'avv. Mucedola Maurizio in virtù
di mandato in calce alla comparsa di risposta;
appellata e
- già Controparte_2 Controparte_3
1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma del Foro
di Milano in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado, atto allegato ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 13.02.2001 N. 123
- appellata -
* * * * * *
All'udienza collegiale in videoconferenza del 22.03.2024 la causa è passata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:-----
per l'appellante: respinta ogni contraria difesa ed eccezione in riforma parziale
dell'ordinanza n. 3544/2021 emessa dal Tribunale civile di Foggia, in data 27.10.2020,
dichiarare la responsabilità civile per colpa degli odierni appellati, e condannare in
solido, o per la rispettiva quota, gli stessi al risarcimento dei danni pari ad € 17.243,48
per le spese di riparazione effettuate per il ripristino della vettura (fattura n. 286 del
29.10.2010), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda
fino all'effettivo soddisfo, oltre alle declamande spese del presente grado di giudizio;
revocare la condanna alle spese legali a carico di (ed in favore Parte_1
dell'Avv. Cicculli Maria Grazia), emessa in primo grado, per le ragioni esposte in
narrativa; in via subordinata: condannare comunque gli appellati, per le medesime
ragioni e motivazioni, al risarcimento del danno in favore dell'istante di quella somma,
maggiore o minore rispetto a quella specificamente richiesta, ritenuta equa e di
giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda al soddisfo, ma
sempre nei limiti della versata contribuzione unificata;
in via istruttoria: − acquisirsi
l'intero carteggio processuale relativo al primo giudizio;
− ammettere la fattura
quietanzata e quivi allegata, in quanto indispensabile ai fini della decisione, ai sensi
dell'art. 702 quater c.p.c.. vittoria di spese, diritti ed onorari, Iva e Cpa, del doppio
grado di giudizio, ricorrendone tutti i presupposti di legge.
per l'appellato : rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. Parte_1 Pt_2 2
[...] avverso l'ordinanza del 27.10.2021, emessa dal Tribunale di Foggia;
Parte_1
condannare al pagamento delle spese di lite. Parte_1
per l'appellata Cicculli: dichiarare la inammissibilità della produzione documentale
allegata all'atto di appello nonchè l'appello medesimo per tutti i motivi sopra esposti;
in via principale, rigettare l'appello come proposto dall'appellante nei confronti
dell'avv. Maria Nunzia Cicculli perché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti
di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare l'ordinanza n. 3544/2021 del 27-
28/10/2021, resa all'esito del giudizio di primo grado iscritto al n. 3619/2020 dal
Tribunale di Foggia anche in relazione alla condanna alle spese, e competenze
professionali del giudizio di primo grado;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in
cui dovessero trovare accoglimento i motivi di gravame proposti dall'appellante nei
confronti dell'avv. Maria Nunzia Cicculli: - dichiarare, per i motivi sopra esposti,
l'operatività della polizza n. IFL0006526.039313 stipulata dall'avv. Maria Nunzia
Cicculli con l' per la responsabilità civile in riferimento all'attività Controparte_2
professionale svolta, e, per l'effetto, accogliere la domanda di manleva proposta a
garanzia dall'avv. Maria Nunzia Cicculli nei confronti della e Controparte_2
manlevarla da ogni eventuale condanna al risarcimento dei danni cui si dovesse
prevenire nei suoi riguardi. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali
anche del presente grado di giudizio;
per l'appellata rigettare le domande formulate dal Signor Controparte_2 [...]
nei confronti dell'Avv. Cicculli poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e Pt_1
nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto - mandare assolta
dalla domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. Sergio Controparte_3
Cicculli nei suoi confronti. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di
condanna dell'Avv. Cicculli, dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa
stipulata tra l'Avv. Cicculli e la deducente per tutti i motivi esposti in atti;
in via
ulteriormente gradata, limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia 3 svolta dall'Avv. Cicculli nei confronti della scrivente Compagnia secondo quanto
emerso dall'esperita istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche
concorsuale, accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti, detratta la
franchigia pari ad euro 350,00 e con esclusione delle spese legali sostenute dall'Avv.
Cicculli. Con il favore delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 03.07.2020 e ritualmente notificato,
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Foggia l'avv. Parte_1
e l'avv. Maria Nunzia Cicculli, al fine di ottenere il risarcimento del CP_1
danno derivatogli dalla responsabilità professionale a seguito di negligenza professionale nello svolgimento dell'attività difensiva nel processo civile n. 221/2012
R.G. - Giudice di Pace di Lucera del 04.11.2015, conclusosi con sentenza di rigetto della domanda risarcitoria da sinistro stradale.
Il ricorrente lamentava che entrambi i difensori, succedutisi nel corso del giudizio,
avevano omesso di depositare la documentazione necessaria a provare che l'auto incidentata nel sinistro del 11.10.2010 fosse di sua proprietà, nonché che avesse eseguito la riparazione della stessa (essendo stato allegato un mero preventivo non seguito da fattura) che, a suo dire, era stata la causa diretta della sentenza di rigetto da parte del giudice di pace. Inoltre, a causa dell'erronea notificazione dell'atto introduttivo del giudizio da parte dell'avv. aveva dovuto sostenere ulteriori esborsi. CP_1
In conseguenza, chiedeva il rimborso di euro 17.243,48 per le spese di ripristino della vettura, nonché euro 175,00 a titolo di spese di CTU ed euro 412,00 per il contributo unificato (precisando che la doppia corresponsione di euro 206,00 si era resa necessaria a causa della necessità di riassumere il giudizio).
Con comparsa del 17.2.2021 si costituiva l'avv. per chiamare in CP_1
garanzia la hiedendo il rigetto della domanda. Controparte_4
Con comparsa del 18.02.2021 si costituiva l'avv. CICCULLI Maria Nunzia per 4 evidenziare l'assenza di responsabilità e chiamare comunque in garanzia la CP_2
la quale si costituiva con comparsa del 6.10.2021 per evidenziare l'assenza di
[...]
copertura assicurativa del sinistro.
Il giudice, all'esito dell'istruttoria, accoglieva la domanda per quanto di ragione del ricorrente dell'avv. limitatamente al rimborso alla parte attrice CP_1
l'importo di euro 206,00 della doppia iscrizione a ruolo;
compensava le spese tra e rigettava ogni altra CP_1 Controparte_2 Parte_1
domanda proposta da parte attrice, condannando la parte attrice a rimborsare all'avv.
CICCULLI delle spese del giudizio.
Con atto di appello del 27.10.2021 notificato a mezzo pec in data 29/11/2021 Parte_1
ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendo la riforma l'ordinanza
[...]
3544/2021 del 27-28/10/2021 emessa dal Tribunale di Foggia circa l'omesso riconoscimento di responsabilità professionale di entrambi i difensori.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto del gravame.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
°°°°°°°°°
Motivi della decisione
Con i motivi di gravame, l'appellante si duole dell'illogicità della motivazione laddove, a suo dire, era indubbio che l'avv. , oltre a dar luogo alla CP_1
confusione tra due diversi sinistri (circostanza verificata anche dal primo giudicante),
non aveva depositato la documentazione attestante la proprietà dell'autoveicolo BMW
530d, tg. CR 260 PA, telaio WBANC71000B826658 in capo al Parte_1
senza tentare di dissuaderlo dal proporre il giudizio in assenza della fattura comprovante l'avvenuta riparazione del detto autoveicolo.
Inoltre, a seguito della condanna al rimborso della somma di Euro 206,00 l'avv. CP_1
non era stato condannato alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente.
Mentre, l'avv. Cicculli nominata dopo il nella difesa dinanzi al giudice di pace CP_1 5 avrebbe commesso errori professionali ben più evidenti del primo, in quanto oltre a non aver depositato o tentato di produrre – come il precedente difensore – la documentazione relativa alla proprietà del veicolo in capo al , non aveva avanzato richieste Parte_1
istruttorie nel corso del giudizio di primo grado, né proposto tempestivo atto di gravame avverso l'ingiusta sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Lucera.
Infine, il giudice di primo grado avrebbe introito la causa introdotta con il giudizio sommario di cognizione di cui all'art. 702bis c.p.c. senza consentire alla parte ricorrente,
che ne aveva fatto richiesta, di depositare la fattura quietanzata che attestava le riparazioni effettivamente sostenute dal , la cui necessità della produzione Parte_1
era sorta soltanto in seguito alle avversarie deduzioni.
I motivi sono infondati.
E' incontroverso tra le parti che conferiva, nell'anno 2010, Parte_1
mandato all'Avv. per promuovere un giudizio dinanzi all'ufficio del CP_1
Giudice di Pace di Apricena nei confronti dell'ente assicuratore per la r.c.a. “
[...]
e il presunto responsabile del danno, per vedersi CP_5 Parte_3
riconosciuti i danni subiti e patiti a seguito di un sinistro stradale, verificatosi il giorno
11.10.2010, alle ore 18:00 circa, ed inerenti l'autovettura BMW 530d, tg. CR 260 PA,
telaio WBANC71000B826658, di sua proprietà.
La società “ nel costituirsi in giudizio dinanzi al giudice di pace Controparte_5
di Lucera (non si costituiva l'altro convenuto rappresentò forti Controparte_6
dubbi sull'autenticità del sinistro, atteso che esso presentava le stesse caratteristiche di un sinistro precedente del 6/1/10 già liquidato da altra compagnia . CP_7
La causa veniva istruita soltanto con l'espletamento di una ctu che comparava le foto del sinistro stradale oggetto del giudizio con quelle del 6/1/10 e, all'esito, sulla richiesta delle parti costituite di precisazione delle conclusioni e discussione.
All'udienza del giorno 01.10.2013 l'avv. depositava rinuncia al mandato CP_1
professionale, ed alla successiva udienza (del 14 novembre 2013) si costituì quale nuovo 6 procuratore l'avv. Maria Nunzia Cicculli, depositando 12 fotografie relative al sinistro avvenuto il giorno 11.10.2010 e chiedendo che venisse disposta una CTU comparativa dei due sinistri.
Il CTU nominato, ing. , nella propria consulenza tecnica di ufficio Persona_1
(datata 06.05.2015) concluse affermarsi che poteva trattarsi di sinistri differenti.
La causa venne trasferita presso il Giudice di Pace di Lucera (n. 221/2012 R.G. - giudice di pace designato Avv. Angelo R. DI LELLA) e si concluse con una sentenza che dichiarò il difetto di legittimazione attiva di rigettando la Parte_1
domanda, ponendo le sole spese di ctu, liquidate in € 350, oltre accessori a carico dell'attore e di in ragione di ½ ciascuno;
mentre compensò Controparte_5
interamente le altre spese di giudizio tra l'attore e l'ente assicuratore.
Quindi, l'odierno appellante con il ricorso introduttivo ha chiesto al giudice di primo grado di accertare la responsabilità del professionista dei due difensori allegando due specifiche circostanze di fatto:
a) che entrambi i difensori avevano omesso di allegare la documentazione necessaria da cui potesse evincersi la titolarità (in capo al Parte_1
dell'autovettura sinistrata (libretto di circolazione, certificato di proprietà);
b) che entrambi i difensori avevano omesso di provare, mediante allegazione di opportuna fattura, l'avvenuta riparazione dei danni effettuata direttamente da
[...]
limitandosi, invece, all'allegazione di un mero “preventivo di Parte_1
riparazione”, per un importo pari ad € 17.605,43.
In tal modo il ricorrente ha allegato la violazione della diligenza professionale e la mancata informazione in ordine alle circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole, e sull'opportunità o meno di iniziare il processo.
Il giudice di primo dopo aver rilevato che la sentenza del giudice di pace non è stata impugnata dalla parte ricorrente, ha evidenziato che in tutto il giudizio non risultava 7 mai contestata la qualità di proprietario dell'auto dell'attore, desumibile, fra l'altro,
pure dalla liquidazione del danno relativo al precedente sinistro, e che la fattura, al pari del preventivo, avrebbe comunque avuto una funzione di semiplena probatio
necessitando di ulteriori elementi per comprovare le riparazioni eseguite.
Inoltre, il danno meccanico di cui la parte ricorrente aveva chiesto ristoro ai due professionisti fosse ascrivibile “totalmente” alla condotta dello stesso attore che non aveva proposto appello nei confronti della sentenza del giudice di pace, la quale aveva erroneamente ritenuto contestata la titolarità del diritto e non esperibile una
CTU volta a quantificare il danno documentato.
In sede di gravame, l'appellante ripropone le stesse doglianze già avanzate in primo grado nei confronti dei professionisti lamentandosi della decisione del giudice di primo grado, aggiungendo nei confronti dell'avv. Cicculli nuove ed ulteriori doglianze sia per le mancate richieste istruttorie dinanzi al giudice di pace di Lucera,
che per non aver proposto tempestivo gravame avverso l'ingiusta sentenza pronunciata dal Giudice di Pace.
La difesa dei convenuti si basa, essenzialmente, sulla tesi della insussistenza della violazione dell'obbligo di diligenza, avendo costoro fatto quanto necessario per assicurare all'odierno appellante il soddisfacimento del credito.
I motivi sono infondati e in parte inammissibili.
Ciò premesso, occorre dunque soffermarsi sulle condizioni che devono sussistere ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale dell'avvocato e sui criteri di riparto dell'onere della prova.
Come è noto, le obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del 8 risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c. da commisurarsi alla natura dell'attività
esercitata.
Più dettagliatamente, la responsabilità professionale dell'Avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile con riguardo alla natura dell'attività esercitata (cfr. Cass. n. 12127/2020), adeguata alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente
(cfr. Cass. n. 4790/2014).
La responsabilità dell'avvocato sussiste, ad esempio, se il legale abbia omesso di prospettare al cliente tutte le questioni di diritto e di fatto atte ad impedire l'utile esperimento dell'azione, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi (cfr.
Cass. n. 19520/2019), e, dunque, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale (cfr. Cass. n. 8494/2020).
In particolare, l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge, ed in genere nei casi in cui per negligenza o imperizia comprometta il buon esito del giudizio (cfr. Cass. n.
13875/2020; 15333/2020).
Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico in giurisprudenza che il cliente,
il quale alleghi di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo Avvocato, è tenuto a dimostrare: 1) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
2) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum (salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti); 3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. 9 n. 9238/2007).
Sul professionista incombe, invece, la prova di avere esattamente adempiuto le obbligazioni derivanti dall'incarico professionale.
Chiariti i principi cardine di diritto che governano il giudizio di responsabilità
professionale dell'avvocato, nel caso di specie, incontestata l'esistenza del mandato il Collegio ritiene che non sussista alcuna responsabilità dei professionisti, come allegato e richiesto dall'appellante nel presente giudizio di appello, i quali avevano prodotto dinanzi al giudice di pace di Lucera elementi sufficienti per addivenire ad un diverso esito della lite e, solo, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado ha prodotto la perdita economica lamentata dall'attore.
Quindi, la responsabilità risarcitoria non può ravvisarsi per il solo fatto di aver omesso una certa attività difensiva, a dire dell'appellante indispensabile, in quanto occorre verificare in concreto se questa attività fosse necessaria rispetto a quanto era stato già prodotto e richiesto dai difensori per addivenire ad un esito positivo della lite.
Il Giudice di Pace di Lucera ha rigettato la domanda di ravvisando del tutto erroneamente un difetto di legittimazione attiva dell'attore, asserendo che questi non aveva fornito la prova della sua titolarità del bene danneggiato nel sinistro stradale,
nonostante non ci fosse alcuna contestazione specifica sul punto da parte della compagnia convenuta, né provato di aver sostenuto le spese di riparazione pur in presenza di un preventivo di spesa delle riparazioni.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Per quanto riguarda l'attività svolta dall'avv. il mandato difensivo ha avuto CP_1
termine il 12.08.2013 e sino a tale data va valutata la sua attività professionale. 10 Nella specie, si esclude, che l'attore attraverso il difensore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo danneggiato in quanto la compagnia costituendosi nel giudizio di risarcimento del danno derivante dal sinistro CP_5
stradale aveva riconosciuto implicitamente la suddetta titolarità svolgendo difese incompatibili con la suddetta eccezione, in quanto oltre ad aver affidato in precedenza al perito assicurativo il compito di periziare il veicolo Persona_2
danneggiato (a cui era stata fornita la documentazione compreso le generalità del proprietario) aveva esaminato la liquidazione del danno relativo al precedente sinistro, risultando anche dalla certificazione ANIA da cui si evidenziava il codice fiscale del soggetto assicurato (che era lo stesso dell'odierno ricorrente).
Di conseguenza, la convenuta che e in tutto il giudizio non aveva mai CP_5
contestato la qualità di proprietario dell'auto dell'attore, non poteva in sede conclusiva proporre una nuova esposizione dei fatti compatibile con la negazione del diritto.
Cosicchè l'onere della prova sul punto da parte dell'attore poteva dirsi raggiunto già
nel corso del processo dinanzi al giudice di pace di Lucera, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado e, quindi, sul punto la sentenza se fosse stata impugnata aveva una elevata probabilità di accoglimento.
Mentre, la prova del danno derivante da sinistro stradale, implica un duplice campo di indagine: prova del nesso causale o eziologico e prova dell'effettivo esborso necessario a ripristinare il veicolo danneggiato.
Il primo profilo probatorio comporta la necessità di dimostrare che un sinistro sia accaduto e più specificamente che vi sia un nesso di causalità tra l'evento di danno
(il fatto generatore del danno) e il danno conseguente.
Relativamente alla fattura di riparazione, il riferimento giurisprudenziale più
attendibile rimane ancora Cassazione ord. 12 febbraio 2018 n. 3293, la quale,
nell'affrontare un caso di danno da circolazione stradale, si pone nel solco della 11 tradizione, ribadendo quanto segue:
«Va per altro verso posto in rilievo che giusta principio consolidato nella
giurisprudenza di legittimità la fattura non costituisce, di per sè, prova del danno,
tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione (v. Cass.,
20/7/2015, n. 15176; Cass., 19/7/2011, n. 15832) e se proviene dalla stessa parte
che intende utilizzarla».
Ciò vuol dire che la fattura, documento prodotto normalmente dalla stessa parte che intende avvalersene in giudizio (il danneggiato), non può considerarsi, di per sé,
documento probatorio a tutti gli effetti bensì, come anche è stato rilevato, funge da elemento indiziario.
Ciò che va provato infatti è l'entità dell'esborso compiuto;
pertanto, essa costituirà
prova della effettiva diminuzione patrimoniale solo se accompagnata da una quietanza liberatoria o da una accettazione provenienti da chi ha ricevuto il pagamento ovvero corredata dalla copia dell'avvenuto bonifico di pagamento in favore del riparatore (carrozziere o chi per esso) o dall'eventuale dichiarazione resa in giudizio dal riparatore stesso.
Non emerge dagli atti di causa del giudizio di primo grado che sia stato allegato il bonifico o chiesto di provare attraverso il carrozziere l'avvenuta riparazione del mezzo. Il principio sopra esposto era stato enunciato già nella sentenza Cass. 20
luglio 2015, n. 15176.
Inoltre, anche laddove quietanzata, la fattura poteva essere contestata nel suo
importo.
Ciò vuol dire che è erroneo argomentare che, una volta prodotta la fattura quietanzata, il giudice avrebbe dovuto liquidare in conformità.
Si evince, infatti, proprio il contrario dalla lettura della citata ord. 3293/2018: non si può ritenere provato in toto il danno sol perché viene esibita una fattura quietanzata,
in quanto la parte contro cui è prodotta potrebbe contestare le voci di danno, 12 disconoscendone alcune, dimostrando che alcune voci sono state gonfiate in maniera compiacente o che altre non sono riconducibili al danno provocato dal sinistro per cui è causa e così via.
Riflessioni analoghe compie Cassazione sent. 11093 del 10 giugno 2020 (relativa in realtà ad un danno condominiale), la quale sottolinea in maniera ancora più marcata l'irrilevanza della sola fattura ai fini della prova del danno.
Passando ora al preventivo di riparazioni, di notevole interesse è Cassazione ord. 3
dicembre 2020 n. 27624, che si spinge decisamente oltre gli assunti delle precedenti pronunce in quanto accertava che il preventivo (chiaro e leggibile) meritava una specifica contestazione, in mancanza della quale, considerati anche gli altri strumenti probatori, doveva ritenersi probante a tutti gli effetti rispetto agli importi riportati.
Quindi, ancora una volta la decisione del giudice di pace, anche sul punto, meritava di essere impugnata in appello.
Quindi, gli elementi prodotti nel giudizio svolto dinanzi al giudice di pace di Lucera
da parte di entrambi i difensori consentono di ritenere che l'attività difensiva espletata ad entrambi i difensori fosse stata sufficiente, mentre la decisione errata meritava di essere impugnata in grado di appello per ottenere un diverso esito della lite.
Per quanto riguarda le mancate richieste istruttorie non si comprende quali prove i difensori avrebbero dovuto proporre, e con quali testi, poiché nel giudizio di primo grado il ricorrente non le ha in alcun modo allegate.
Quindi, tale doglianza, che appare nuova rispetto al giudizio di primo grado non è
stata neppure esplicitata in sede di gravame per comprendere se e quali mezzi istruttori i difensori avrebbero dovuto avanzare, e con quali testi, per addivenire ad un diverso esito nel giudizio di primo grado atteso che il giudice di pace aveva troncato la questione dichiarando il difetto di legittimazione attiva dell'attore. 13 In merito alla eccepita responsabilità professionale dell'avv. Maria Nunzia Cicculli,
l'appellante contesta per la prima volta con l'atto di appello la circostanza che non avrebbe proposto rituale e tempestivo appello.
E' pacifico che contestazioni specifiche rispetto ai fatti decisivi della sentenza di primo grado non possono essere mosse per la prima volta in sede di appello, se comportano nuovi accertamenti di fatto.
Infine, i nuovi elementi prospettati in appello, come non aver proposto appello o non aver proposto specifici mezzi istruttori (neppure indicati), se non correlati a fatti sopravvenuti, configurano ipotesi di domande nuove, inammissibili perché non manifestate nel giudizio di primo grado.
Il divieto dei “nova” di cui all'art. 345 cod. proc. civ. riguarda sia le domande e le eccezioni in senso stretto che le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, atteso che l'ammissione delle medesime in grado di appello trasformerebbe il giudizio di secondo grado da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum",
modello quest'ultimo non contemplato nel vigente ordinamento processuale.
Infine, il ricorrente-appellante ha impugnato la perdita del risultato positivo (vittoria della lite) e non nella possibilità della perdita di tale risultato (la cui realizzazione è
incerta) ossia quel pregiudizio derivante dal venir meno della possibilità di conseguire un risultato la cui realizzazione è incerta, ossia l'aspettativa, la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un risultato utile: non il risultato avuto di mira (sperato), ma la possibilità di conseguirlo.
Tale domanda risarcitoria del danno da c.d. da perdita di chance è, di conseguenza,
ontologicamente diversa per l'oggetto dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi per converso nella mancata possibilità di realizzarlo, “caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica” (cfr. Cass., n.5641/2018; n. 28893/2019, 25886/2022).
E difatti, anche il risarcimento del danno da perdita di chance, presuppone la 14 dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra l'evento di danno lamentato e la perdita dell'opportunità favorevole (chance ) in base al principio del più probabile che non.
Tale differente identificazione del danno risarcibile, comporta, infine, la proposizione di apposita relativa domanda (cfr. Cass., n. n.123/2003; n.13491/2004;
n. 852/2006; n.21545/2012; n. 5641/2018 e da ultimo anche Cass., sez. tributaria
n.14344/2022); domanda che nella specie, non risulta, in ogni caso, formulata.
In conclusione, corretta appare anche la decisione che ha compensato tra l'appellante e l'avv. le spese di primo grado in ragione delle reciproca soccombenza, in CP_1
quanto la domanda articolata in più capi condannatori nei confronti del professionista è stata accolta solo per una minima parte (206 euro), mentre è stata rigettata quella principale e più significativa, economicamente più rilevante,
proposta dal ricorrente nei confronti del professionista.
Pertanto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese processuali seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo ex D.M.
55/2014 avuto riguardo al valore della causa (5.200,00 – 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 3544/2021, del Parte_1
27-28.10.2021così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida per ciascuna delle parti appellate, avv. avv. CP_1 CP_1
Maria Nunzia Cicculli, - già Controparte_2 [...]
, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese generali, Cap e Iva;
CP_3
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, 15 D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in videoconferenza del 13.05.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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