Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa IA Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per scioglimento del matrimonio R.G. n. 3938/2022, promosso con ricorso depositato in data 22.06.2022 da:
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pierantonio Fadel, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Conegliano (TV), Via Gera n. 4;
- ricorrente -
contro
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Rech, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Valdobbiadene (TV), via Mazzolini, 2,
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 25.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
a) confermare l'affido condiviso dei figli minori IA e ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
Per_1
b) disporre che il padre, signor possa vedere e stare con i figli minori nei seguenti termini: tutti i martedì dall'uscita Parte_1
da scuola alle ore 16.00 con pernottamento, riaccompagnandoli la mattina dopo alle ore 8.00 a scuola durante il periodo scolastico o dalla madre nel periodo di vacanza;
il venerdì della settimana in cui i bambini non trascorrono il weekend dal padre dall'uscita da scuola alle ore 16.00 con pernottamento fino alla mattina successiva con accompagnamento alle ore
8.00 a scuola o dalla madre nel periodo di vacanza. Nelle settimane in cui i bambini trascorrono il weekend dal padre, staranno da quest'ultimo dal venerdì dall'uscita da scuola alle ore 16.00 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola alle ore 8.00 durante il periodo scolastico o dalla madre nel periodo di vacanza;
durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i bambini due settimane, anche disgiunte, che andranno concordate di anno in anno entro il 31 maggio di ogni anno anche tenendo conto delle opportunità educativo-formative del territorio. Se per entrambi i genitori le ferie ricadranno nel mese di agosto, le stesse andranno ripartite, ad anni alterni, tra la prima e la seconda parte del mese. Le festività natalizie andranno ripartite a metà e ad anni alterni i bambini staranno con un genitore dalla vigilia di Natale alle ore 11.00 fino alla stessa ora del giorno di Natale quando quel genitore li riaccompagnerà dall'altro presso il quale rimarranno fino alle ore 11.00 del 31 dicembre. Staranno, poi, con l'altro dalle ore 11.00 del 31 dicembre fino alle ore
19.00 del 06 gennaio. Le festività pasquali secondo il calendario scolastico andranno ripartite a metà tra i genitori alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta, così come le vacanze di carnevale alternando di anno in anno la domenica e il martedì grasso. I figli trascorreranno i ponti e le altre festività infrannuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre) alternativamente di anno in anno con ciascun genitore. Se le festività cadono il martedì o il venerdì il padre starà con i figli dal mattino alle ore 10.00, come in eventuali altre giornate non scolastiche dalle ore 8.00 del mattino. I figli trascorreranno la giornata dei loro compleanni con entrambi i genitori, se possibile, altrimenti ad anni alterni con l'uno o con l'altro, mentre trascorreranno la giornata del compleanno dei propri genitori in compagnia del genitore festeggiato. In caso di malattia, i bambini rimarranno dal genitore presso il quale si trovano, sarà garantito all'altro l'accesso se lo stato di malessere si prolunga per più di tre giorni, per una visita da concordare di un'ora. Il genitore che non ha con sé i figli potrà chiamare l'altro nella fascia oraria serale delle ore 20.00 circa e l'altro dovrà garantirne l'accesso.
c) stante la paritetica permanenza dei figli presso i genitori non disporre a carico del signor alcun assegno a titolo Parte_1
di contributo per il mantenimento dei medesimi o, in subordine, disporre a suo carico un assegno mensile di € 100,00 per ciascun figlio, per un totale di € 200,00 rivalutabile annualmente, oltre in ogni caso al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
d) ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, con esclusione di obblighi reciproci, essendo entrambi autosufficienti;
e) disporre che i coniugi si concedano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
f) autorizzare il signor a sottoporre i due figli minori, IA e alle vaccinazioni obbligatorie, anche Parte_1 Per_1
future, previste dalla Regione Veneto qualora non già intervenute nelle more.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
Ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui sopra con riserva di capitolare e indicare testi. Con ogni ulteriore riserva sia di merito che istruttoria.
Per parte resistente:
1) I sigg. e continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno Controparte_1 Parte_1
libero di fissare, ove crede, la propria dimora, comunicando tempestivamente all'altro l'indirizzo.
2) Mantenere la residenza e collocazione prevalente dei figli minori IA e presso la casa della madre sita a Per_1
Cornuda (TV), in via J.F. Kennedy n. 10.
3) Quanto all'affidamento: a) confermare l'affido condiviso dei figli minori IA e con collocazione prevalente e Per_1
residenza presso la madre nella casa di quest'ultima sita a Cornuda (TV), via J.F. Kennedy n.10, e con diritto e dovere del padre di vederli e tenerli con sé, secondo le modalità prescritte dalla CTU Dott.ssa De Renoche, ovvero, il martedì dall'uscita da scuola (alle ore 16.00) con pernottamento fino alla mattina successiva con accompagnamento alle ore 8.00 a scuola o dalla madre nel periodo di vacanza. Il venerdì dall'uscita da scuola (alle ore 16.00) con pernottamento fino alla mattina successiva con accompagnamento (come da ctu) dalle 7.30 alle 8.00 presso la madre. Nelle settimane in cui i bambini trascorrono il weekend dal padre, staranno da quest'ultimo dal venerdì dall'uscita da scuola e fino alla domenica sera alle 19.00 che li riaccompagnerà alla madre. Ogni eventuale impossibilità del padre di vedere i figli nei giorni sopra stabiliti, o comunque ritardi, o richieste di modifica dei giorni, dovranno essere comunicati alla madre almeno 48 ore prima del giorno stabilito, e potranno essere modificati solo previo accordo con la medesima. Durante le vacanze estive ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con i figli due settimane anche disgiunte che andranno concordate di anno in anno entro il
31 maggio di ogni anno anche tenendo conto delle opportunità educativo-formative del territorio. Se per entrambi i genitori le ferie ricadranno nel mese di agosto, le stesse andranno ripartite, ad anni alterni, tra la prima e la seconda parte del mese.
Le festività natalizie: andranno ripartite a metà, ad anni alterni: i bambini staranno con un genitore dalla vigilia di Natale alle ore 11.00 sino alla stessa ora del giorno di Natale quando quel genitore li riaccompagnerà dall'altro presso il quale rimarranno fino alle ore 11.00 del 31 dicembre. Staranno poi con l'altro genitore dalle ore 11.00 del 31 dicembre fino alle ore 19.00 del 6 gennaio (Natale 2024 con la madre). Le festività pasquali secondo il calendario scolastico in alternanza negli anni, con i giorni di Carnevale (Pasqua 2025 con il padre); I figli trascorreranno i ponti e le altre festività infrasettimanali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre) alternativamente di anno in anno con ciascun genitore. Se le festività cadono il martedì o il venerdì il padre starà con i figli dal mattino alle ore 10.00, come in eventuali altre giornate non scolastiche dalle ore 8.00 del mattino. I figli trascorreranno la giornata dei loro compleanni con entrambi i genitori, se possibile, altrimenti ad anni alterni con l'uno o l'altro, mentre trascorreranno la giornata del compleanno dei loro genitori in compagnia del genitore festeggiato. In caso di malattia, i figli rimarranno dal genitore presso il quale si trovano, sarà garantito all'altro l'accesso se lo stato di malessere si prolunga per più di tre giorni, per una visita da concordare di un'ora. Il genitore che non ha con sé i figli potrà chiamare l'altro nella fascia oraria 18.00-20.00 e l'altro dovrà sempre garantire l'accesso. Ad ogni modo, se il genitore che ha con sé i figli si trova in difficoltà a rispondere in tale fascia oraria, dovrà darne anticipatamente notiziare all'altro genitore, oppure, se non è possibile, dovrà comunque dargli notizie sui figli.
4) Durante il periodo estivo, come ogni anno, i figli potranno continuare a partecipare a grest, centri estivi/ricreativi con impegno dei genitori di sostenere la relativa spesa nella misura del 50%.
5) Resta inteso che le modalità su indicate, anche se antecedente rispetto a quello dell'altro genitore, non rappresentano criterio preferenziale, nel senso che dovranno sempre essere contemperate e valutate le diverse esigenze dei figli e dei genitori in ragione degli impegni scolastici e lavorativi. 6) Quanto al mantenimento: in via principale: aumentare l'assegno di mantenimento a favore dei figli ad € 450,00 per ciascun figlio (€ 900,00 al mese), o comunque, in misura non inferiore ad € 300,00 per figlio (€ 600,00 al mese), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, a decorrere dal deposito del ricorso e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo da corrispondere entro 30 giorni dalla comunicazione;
7) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora . Controparte_1
8) I genitori si impegneranno a favorire e a non ostacolare le relazioni di entrambi i figli con i nonni materni e paterni.
9) I figli avranno diritto a praticare almeno uno sport all'anno e altre attività extrascolastiche che corrispondano ai loro interessi e aspirazioni.
10) I genitori si dovranno dare il reciproco assenso al rinnovo e al rilascio del passaporto dei figli, della carta di identità e/o di altro documento equipollente valido all'espatrio. I genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto dei figli, che verrà
- di volta in volta - consegnato dal genitore che lo detiene a quello che deve recarsi all'estero con i figli, previa comunicazione delle finalità del viaggio, della destinazione e del periodo in cui esso deve essere effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata dal genitore che intende portare i figli all'estero almeno 30 (trenta) giorni prima della partenza programmata.
11) I coniugi non potranno né direttamente né autorizzare terzi a pubblicare foto relative ai figli sui profili whatsapp, facebook giornali e o altri social senza il consenso dell'altro genitore.
12) Le parti dovranno impegnarsi reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
13) Qualora, per qualsivoglia ragione e/o motivo, l'avente diritto non eserciti e/o non possa esercitare il proprio diritto di visita nei giorni prestabiliti, come su indicati, lo stesso potrà recuperarlo alla prima occasione utile, previo accordo con l'altro genitore che dovrà essere informato almeno 48 ore prima.
* * *
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/06/2022 il sig. adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio contratto in data 13/09/2014 con la signora . Controparte_1 Dall'unione tra i signori e sono nati IA il 28.09.15 e il 18.05.17. Parte_1 CP_1 Per_1
I coniugi si separavano dopo che la comunione materiale e spirituale era venuta meno. La separazione veniva pronunciata dal Tribunale di Treviso con decreto del 11/04/2020 che omologava le condizioni riportate nel verbale di udienza del 6/06/2020 (cfr. doc. 4 all.to ricorso).
Da allora la convivenza non è più ripresa e i coniugi non hanno mai ricostituito la comunione morale e materiale.
Nel ricorso, il sig. chiedeva al Tribunale di confermare l'affido condiviso dei figli minori IA Parte_1
e ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, la regolamentazione dei turni di visita e di Per_1
permanenza dei minori presso i genitori, sostanzialmente in via paritetica, con conseguente revoca del obbligo, già a carico del padre, di corrispondere l'assegno per il mantenimento dei medesimi o, in subordine, disporre a suo carico un assegno mensile di € 100,00 per ciascun figlio, per un totale di €
200,00, oltre alla contribuzione per la quota del 50 % alle spese straordinarie. Stante l'indipendenza economica dei coniugi il ricorrente chiedeva l'esclusione di obblighi reciproci di mantenimento. Chiedeva infine al Tribunale di disporre che i coniugi si concedano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti validi per l'espatrio dei figli minori e di autorizzare il signor Parte_1
a sottoporre i due figli minori IA e alla vaccinazione obbligatoria prevista dalla Regione Veneto. Per_1
Si costituiva la signora la quale rilevava di avere sempre e comunque la gestione dei figli Controparte_1
a proprio prevalente carico e rappresentava gli aumentati bisogni dei figli e il conseguente aumento delle spese di mantenimento. Chiedeva al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo che gli ex coniugi continuino a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Chiedeva altresì di confermare l'affido condiviso dei figli minori IA e con collocazione Per_1
prevalente presso la residenza della madre, nella casa coniugale assegnata alla signora con CP_1
facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli, secondo le modalità prescritte dalla CTU Dott.ssa De
Renoche e già concordate in sede di separazione. Quanto al mantenimento dei figli, in via principale, chiedeva al Tribunale di aumentare l'assegno di mantenimento a carico del padre ad € 450,00 per figlio, e di stabilire comunque una somma non inferiore ad € 300,00 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 25/10/2022, il Presidente sentiti i coniugi ed esperito il tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo, proponeva le seguenti condizioni per un eventuale accordo: conferma del regime di visita concordato in sede di separazione, assegno di mantenimento per i figli ridotto a 250€ ciascuno, revoca dell'assegno di mantenimento della moglie con decorrenza da giugno 2022, spese straordinarie al
50%, spese di lite compensate.
La proposta veniva accettata solo dal sig. e il Presidente rinviava le parti all'udienza del Parte_1
29/11/2022.
A tale udienza la resistente spiegava le ragioni del proprio rifiuto, rappresentando la provvisorietà e l'incertezza del proprio lavoro, da un lato, e, dall'altro, il miglioramento della situazione reddituale del sig.
ed insisteva per l'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti alle condizioni richieste Parte_1
nella comparsa di costituzione.
Con ordinanza del 06/12/2022, il Presidente, sciogliendo la riserva trattenuta in udienza, affidava i figli minori ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione prevalente presso la madre, confermando la disciplina delle visite stabilita consensualmente dai coniugi in sede di separazione. Poneva
a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 600,00 (300,00
per ciascun figlio); le spese straordinarie venivano poste a carico dei genitori nella misura di metà ciascuno e veniva revocato, con decorrenza dal mese di luglio 2022, l'assegno posto a carico del dott. in Parte_1
sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra con diritto del dott. CP_1 [...]
di ripetere le somme eventualmente versate per tale titolo, dal luglio 2022 in avanti. Pt_1
Il Presidente rinviava, quindi, le parti al Giudice istruttore fissando l'udienza del 2/03/2023, poi differita d'ufficio al 23/03/2023.
Nella fase di merito, si costituivano e comparivano entrambe le parti che riportavano le proprie deduzioni e richieste;
il Giudice assegnava, quindi, alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art 183 co.6 cpc. Alla successiva udienza del 5/10/2023 le parti discutevano sulla possibilità di iniziare un percorso di terapia con uno psicologo per la figlia IA ed il GI, sciogliendo la riserva trattenuta in udienza, con ordinanza di pari data, disponeva CTU, nominando la dott.ssa e fissava nuova udienza Persona_2
al 9/5/2024, poi differita al 13/06/24, per l'esame dell'elaborato peritale.
A tale udienza il GI, preso atto del deposito della ctu, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 14/11/2024, per la precisazione delle conclusioni, in esito alle quali assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e si riservava di riferire al Collegio.
* * *
1. Della cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa va accolta, stante la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma terzo, L. 1 dicembre 1970, n. 898.
Emerge dagli atti, infatti, che a seguito dell'omologa della separazione, non è stata più ripristinata la comunione morale e materiale tra i coniugi, atteso che, dal momento della separazione, non vi è stata alcuna riconciliazione.
2. Dell'autosufficienza economica dei coniugi
Il Tribunale prende atto che le parti non hanno formulato vicendevolmente domande di natura economica e che entrambi i coniugi risultano svolgere attività lavorativa.
3. Dell'affidamento dei minori IA e e del regime di visita del padre Per_1
Nel presente procedimento è stata svolta una nuova ctu (in precedenza la dott.ssa si era già Per_2
occupata del nucleo nell'ambito del procedimento di separazione, conclusosi con un accordo) dal momento che la sig.ra ha lamentato disagi della figlia IA nei giorni di permanenza presso il CP_1
padre e difficoltà di gestione dell'affidamento condiviso.
La ctu ha potuto verificare che entrambi i genitori sono volti a dare il meglio, apparendo autenticamente impegnati nei confronti dei bambini, molto seguiti anche scolasticamente. Sia il padre che la madre , hanno fatto sentire la loro vicinanza emotiva e la buona preoccupazione genitoriale, anche se non sono mancati e non mancano , come riportato, alcuni rilievi sotto il profilo educativo. La ctu afferma che nulla vi è certamente da dire sull'ambiente affettivo che coinvolge i minori nelle rispettive famiglie d'origine; anche se molto diverse, sono entrambe fattivamente presenti secondo le risorse di cui dispongono, risultando i nonni molto legati ai bambini.
Vengono inoltre ridimensionati i disagi di IA, che senz'altro esprime una preferenza verso la madre, ma che, comunque, anche con il padre ha un legame importante.
A tal proposito la ctu afferma che “Se la piccola IA esprime nei confronti della mamma un legame privilegiato, e il desiderio di poter stare di più con lei, nulla vi è da obbiettare in merito, essendo naturale per un bambino trovarsi meglio con uno o l'altro, con il genitore dal quale sentirsi più capito, apparendo del tutto comprensibile anche rispetto ai prodromi della formazione identitaria un ritrovarsi particolare della bambina “al femminile” con la propria madre, nel suo abituale ambiente di vita. . A riguardo si segnala tuttavia che nell'attività peritale chiaramente si è colto nel contempo anche un particolare legame, molto naturale negli interessi, del bambino con il padre , apparendo quest'ultimo nell'Interazione lasciarsi catturare nelle attività insieme , privilegiando la relazione con lui, senza riuscire a coinvolgere la bambina, né molto impegnarsi a farlo. Gli risulta indubbiamente più facile il rapporto con il bambino, caratterizzato anche da una spontanea fisicità.
IA esprime quindi un legame privilegiato con la madre;
nel contempo tuttavia la bambina esterna nel colloquio anche tutte le sue incertezze , l'evidente disagio nel cercare essa stessa di ritrovarsi nel suo mondo emotivo .
Riportando le sue difficoltà in relazione al cambiamento dei riferimenti affettivi dopo il fine settimana, dice infatti :”quando sto con la mamma non voglio più andare con il papà, sto con il papà non voglio più andare con la mamma” , riconfermando quindi nella sua semplicità espressiva anche il legame con il padre, verso il quale – si sottolinea- non esprime alcuna oggettiva preclusione.
La ctu mette in luce una diversa condizione relazionale dei genitori tra loro .
Sollecitati dalla realtà di alcuni problemi della bambina, gli stessi si sono visti spontaneamente attivarsi , consultandosi, scambiando le loro opinioni, rendendo palese alla minore la loro comunicazione.
Confermando l' impegno educativo sono parsi esprimere una nuova, costruttiva, prima apertura alla collaborazione, avviandosi a poter rendere quindi fattiva la bigenitorialità. Il collegio peritale ha quindi scorto la possibilità di far continuare il lavoro già in atto in ambito peritale , impegnando tuttavia la coppia tramite degli incontri congiunti seguiti dai rispettivi consulenti, a scadenze prefissate e per un congruo arco di tempo . La proposta è stata vista molto positivamente dagli interessati, per la possibilità di continuare il lavoro in un contesto relazionale d'incontro già sperimento, supportati dai loro stessi consulenti.
Tanto richiamato, quanto all'affidamento di IA e , il Collegio dispone l'affidamento condiviso Per_1
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, presso la cui abitazione la quale resta fissata la residenza dei minori.
Preso atto delle conclusioni rassegnate dal CTU in esito alle operazioni peritali, ritiene il Collegio giudicante di dover confermare le modalità ed i turni di visita così come indicati in relazione alle pagg. 42
e 43.
4. Del contributo al mantenimento dei minori da parte del genitore non collocatario
Quanto al mantenimento dei figli, anche alla luce dell'immutato regime di turnazione dei genitori, e presa visione delle dichiarazioni dei redditi esibite dalle parti su invito del GI, il Collegio stima equo e congruo di confermare le previsioni già assunte dal Presidente in via provvisoria.
Dispone, pertanto, a carico del sig. , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli IA Parte_1
e , l'assegno mensile di € 600,00 (300,00 per ciascun figlio) da corrispondersi direttamente alla sig.ra Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con la rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici CP_1
Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Diversamente dall'accordo raggiunto in sede di separazione il ricorrente non deve versare alcun assegno in favore della coniuge.
Le condizioni reddituali della resistente sono senz'altro migliorate dall'epoca della separazione, ma il reddito del ricorrente appare più elevato (cfr. dichiarazione dei redditi 2024) ed ella è collocataria prevalente dei minori, che trascorrono con la madre una maggior quantità di tempo che con il padre. Per quanto attiene alle spese straordinarie sostenute per i minori, esse saranno suddivise in ragione del
50% a carico del padre e del 50% a carico della madre. Per la loro individuazione e regolamentazione, si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
5. Delle spese di lite
La condanna alle spese segue la soccombenza.
Il Collegio stima equo compensare tra le parti 1/2 delle spese processuali, che, per la restante parte, dovranno essere poste a carico del ricorrente.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13/09/2014 tra la signora
[...]
nata a [...], il [...] (c.f. ) e, CP_1 CodiceFiscale_2 Parte_1
, nato a [...] il [...], (c.f. ), trascritto nel Registro degli atti
[...] CodiceFiscale_1
di Matrimonio del Comune di Pederobba (TV) al n. 15, parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2014
- dispone l'affido condiviso dei figli minori IA e , con collocazione prevalente presso la madre Per_1
e il diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli, secondo il calendario indicato in ctu alle pagg. 42 e
43.
- pone a carico di l'obbligo di versare a la somma mensile di € 600,00 Parte_1 Controparte_1
(€ 300,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese al domicilio del creditore e soggetta a rivalutazione in base all'indice
Istat per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- nella misura del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, pone l'obbligo per i genitori di contribuire alle spese straordinarie sostenute per i figli, per la cui individuazione e regolamentazione, si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso;
- condanna alla rifusione, in favore di , di 1/2 delle spese processuali che – in questa Controparte_1
proporzione – liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
compensa tra le parti, per la restante parte, le spese di lite.
-pone in via definitiva le spese di CTU a carico solidale delle parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pederobba di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi