Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 8016 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente tra in persona dei suoi associati, nonché in Parte_1
proprio, e (avv.ti Irene Damiani e Domenico Parte_2 Parte_3
Damiani);
ATTORI
e
(avv.ti Calogero Valerio Scimemi e Angela Sapienza); Controparte_1
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio gli attori - premesso di esercitare in modo organizzato la professione di tutela stragiudiziale in materia di responsabilità civile e risarcimento dei danni derivanti da sinistri e che nel luglio 2020 l'avv. era stata inserita, quale impiegata, Controparte_1
nell'organizzazione dello studio, per occuparsi dell'accoglienza della clientela e delle attività c.d.
“Front Desk” - hanno chiesto “Accertare e dichiarare l'illiceità della condotta della convenuta, che ha ottenuto con mezzi scorretti informazioni riservate sui clienti degli attori, al fine di accaparrarsi la loro clientela, sfruttando ingiustamente l'avviamento degli stessi e screditandone l'immagine; Accertare e liquidare il danno ingiusto subito dagli attori per il fatto illecito commesso dalla convenuta, come rilevato in narrativa, sia sotto il profilo del danno patrimoniale, quantificato in euro 236.588,63 – secondo tariffe ANEIS – ovvero nella maggiore o minore somma che codesto Ill.mo Giudice riterrà equo;
sia sotto il profilo del danno non patrimoniale, da quantificare in via equitativa secondo il prudente apprezzamento di codesto Ill.mo Giudice;
Per l'effetto, condannare l'odierna convenuta al risarcimento del danno patito, così come accertato, quantificato e liquidato nel corso del presente giudizio, ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero, in estremo subordine e in via residuale, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede”.
1
informazioni riservate dello studio, aveva contattato almeno nove clienti e li aveva indotti a revocare il mandato, screditando l'operato professionale degli attori, causando un danno da lucro cessante di complessivi € 236.588,63, corrispondente alla perdita dei corrispettivi dovuti per la definizione delle pratiche, oltre che un danno all'immagine e alla reputazione personale degli attori.
Costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse pretese e ne ha chiesto il rigetto, Controparte_1
deducendo che non vi era mai stato alcun rapporto di lavoro subordinato con gli attori ma un rapporto di collaborazione, avviato nel settembre 2019, concretantesi esclusivamente nell'esecuzione da parte della convenuta di specifiche attività professionali, riservate agli avvocati abilitati all'esercizio della professione, relative a singoli soggetti danneggiati, che le rilasciavano direttamente la procura ad litem.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 24/02/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1) Deve, preliminarmente, essere confermata l'ordinanza del 02/05/2022, con la quale il precedente giudice istruttore ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta, per le ragioni ivi spiegate.
2) Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto tardiva. Controparte_1
Va, inoltre, dichiarata l'inammissibilità della documentazione prodotta da parte convenuta in allegato alla memoria di replica, atteso che, pur trattandosi di documenti venuti ad esistenza dopo la scadenza del termine per il deposito della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la produzione deve ritenersi preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere, pertanto, effettuata in comparsa conclusionale né tanto meno in memoria di replica.
3) Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Anzitutto gli attori non hanno provato che era dipendente dello studio con Controparte_1
mansioni di segretaria.
È pacifico tra le parti che la convenuta abbia collaborato con lo studio dal settembre 2019 fino al novembre 2020. Tuttavia, le circostanze che nella risposta all'annuncio fosse indicata la categoria
“impiegato” e che l'Assenza fosse stata presentata al come segretaria non sono sufficienti per Per_1
dimostrare l'inserimento della stessa nell'organizzazione dello studio con le caratteristiche essenziali della subordinazione né che stesse svolgendo un periodo di prova (per il quale è richiesto dall'art. 2096 c.c. che l'assunzione risulti da atto scritto).
Per di più, dalla documentazione in atti emerge che la ha svolto per i clienti dello CP_1 [...]
attività professionale di avvocato (v. doc. 5 e 6 della produzione di parte convenuta). Parte_1
2 Priva di rilevanza è la circostanza evidenziata dagli attori circa la numerazione progressiva delle fatture allegate ex adverso (al novembre 2020, in tutto n. 7 fatture emesse, di cui 4 allo
[...]
, atteso che il 2020 è stato l'anno della pandemia da covid-19 e del lock down, che ha Parte_1
comportato la contrazione di tutte le attività economiche e professionali.
In disparte la questione relativa alla tipologia di rapporto di lavoro intercorso tra le parti (se di lavoro subordinato o di collaborazione nella qualità di legale), deve evidenziarsi che non è nemmeno emersa la prova dei fatti illeciti allegati e dei danni asseritamente subiti dagli attori.
Invero, dei nove testi ammessi con ordinanza del 17/02/2023, ne sono stati escussi soltanto due,
e Testimone_1 Testimone_2
La teste ha confermato di essere stata indotta a revocare il mandato allo studio Tes_1 Parte_1
dall'avvocato dichiarando che “mi riferivano che l'avvocato non seguiva bene il mio percorso, e che CP_1
aveva interesse a chiudere velocemente la causa anche a costo di farmi guadagnare meno. L'avvocata che era con
invece mi disse che mi avrebbe fatta guadagnare di più; per questo mi sono fidata e sono passata con Per_2 loro” (v. verbale d'udienza del 24/05/2023).
Dalla condotta dell'avvocato non è, tuttavia, derivato alcun danno allo studio CP_1
atteso che la , come dedotto anche dagli attori, ha successivamente ritenuto di Parte_1 Tes_1
revocare il mandato all'Assenza e di conferirlo di nuovo allo studio Parte_1
Tanto che nessuna domanda risarcitoria è stata avanzata dagli attori in relazione alla posizione della . Tes_1
La teste ha, invece, dichiarato “L'avv. non mi ha mai parlato male dello studio Tes_2 CP_1
. Quanto alla scelta di revocare il mandato allo studio la teste ha riferito “Ho Parte_1 Parte_1
avuto rapporti con l'avv. solo dopo, quando ho interrotto i rapporti con lo studio Io mi ero CP_1 Parte_1 recata alla per via di una conoscenza in comune con un ragazzo, sig. che aveva subito un
Parte_1 Per_3 danno simile ed era seguito dallo studio successivamente c'è stato un distacco dallo studio perché il
Parte_1 mio conoscente non aveva avuto una buona esperienza con lo studio per la sua pratica, quasi definita, e pertanto si rivolgeva all'avv. ; essendo la mia pratica ancora nello stadio iniziale, ho deciso di spostarmi anche io e CP_1 di rivolgermi all'avv. , che ho conosciuto come avvocato distinto dallo studio anche perché lo CP_1 Parte_1 studio non disponeva di legale;
l'avv. aveva studio presso altra sede rispetto a quella dello
Parte_1 CP_1 studio (v. verbale d'udienza del 24/05/2023).
Parte_1
In relazione alla non è, pertanto, emersa la prova che l'avvocato abbia tenuto Tes_2 CP_1
una condotta illecita ai danni degli attori e, comunque, non è emersa la prova del danno da lucro cessante.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che, alla data della revoca del mandato, la compagnia assicurativa non aveva nemmeno potuto formulare un'offerta transattiva, in quanto la
3 non si era presentata dal medico fiduciario incaricato per la visita medica (v. doc. 3 di parte Tes_2
attrice).
Né gli attori hanno offerti elementi che consentano di ritenere che il pregiudizio subito dalla era quantificabile in € 50.000 e che le pretese della danneggiata sarebbero state, certamente Tes_2
o con elevata probabilità, accettate dalla compagnia assicurativa.
Quanto agli altri testi ammessi con ordinanza del 17/02/2023 ( , , Tes_3 Tes_4 Tes_5
, e ), deve evidenziarsi che all'udienza del 24/05/2023 il legale di Tes_6 Tes_7 Per_3 Tes_8
parte attrice, al termine della prova testimoniale con i testi citati per l'udienza, ha insistito nell'istanza di modifica dell'ordinanza, chiedendo in particolare l'ammissione del teste e in subordine, ha Per_1
chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni.
Non essendo stata espletata la prova testimoniale con i suddetti testi, non vi è prova della condotta illecita addebitata alla convenuta, né tale prova può ricavarsi dalla circostanza della revoca del mandato allo studio e del suo conferimento all'avvocato poiché alla base della Parte_1 CP_1
revoca possono esservi motivazioni diverse.
Peraltro, anche ove fosse stata accertata la condotta illecita, nessun risarcimento avrebbe potuto essere liquidato, atteso che nessuna prova del danno da lucro cessante è stata offerta dagli attori.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che, alla data della revoca dei mandati, le compagnie assicurative non aveva nemmeno formulato un'offerta transattiva, né gli attori hanno offerti elementi che consentano di ritenere che le pretese dei danneggiati sarebbero state, certamente o con elevata probabilità, accettate dalla compagnia assicurativa.
Quanto a , per fatto pacifico tra le parti, l'attrice ha lavorato l'intero sinistro ed Controparte_2 ottenuta dalla compagnia assicurativa la somma di € 523.500,00, conseguentemente la revoca del mandato non ha cagionato alcun danno poiché in forza del tariffario “Per le pratiche iniziate e non concluse, per revoca del mandato da parte del Cliente per qualsiasi motivo, il compenso per l'attività svolta verrà determinato nella seguente maniera: per revoca dopo l'ottenimento di proposta e/o offerta avanzata dal responsabile civile compenso: 10% dell'importo proposto”, mentre non emerge che il abbia Tes_5
accettato la somma solo a titolo di acconto.
Quanto alla posizione di , emerge dalla documentazione in atti che la compagnia Parte_4
assicurativa aveva rigettato la sua richiesta stragiudiziale di risarcimento e che era stata formulata la richiesta di negoziazione assistita da parte di un legale (v. doc. 11 produzione di parte convenuta).
Parimenti, nessuna prova è stata offerta circa il lamentato danno alla reputazione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta “in re ipsa”, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso
4 presunzioni semplici. La struttura della responsabilità aquiliana presuppone che l'attore fornisca la prova del danno di cui chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia “in re ipsa”, e cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo rispetto al fatto dannoso (restando, quindi, un danno- conseguenza che non coincide con l'evento, che è un elemento del fatto produttivo del danno) (Cfr. in motivazione, Cass. Civ. sentenza n. 24474/2014).
Il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (Cass. n. 25420/2017; Cass. n.
13153/2017).
La Suprema Corte anche recentemente ha ribadito che “In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati) (Cass. n. 6589/2023).
In conclusione, non essendovi prova né del fatto illecito né del danno, la domanda non può che essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile), tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta la domanda;
condanna gli attori alla rifusione delle spese del giudizio in favore di che si Controparte_1
liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e iva se dovuta come per legge.
Palermo, 04 giugno 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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