Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3330 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3330 /2024 R.G promosso con ricorso depositato da
, con l'avv. SIMONATO MICHELA , come da mandato in Parte_1
atti;
nei confronti di
, con l'avv. BARBIERO LISA , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio conclusioni rese dal ricorrente :
- pronunciare, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra , nato a [...], il Parte_1
01.09.1962, residente a [...], cf. , e CodiceFiscale_1
, nata a [...], il [...], e residente Controparte_1
in Monselice (PD), Via Puccini, 2, cf , atto trascritto nel CodiceFiscale_2
registro degli atti di matrimonio per l'anno 1990, parte II, serie A, n. 13, atteso che
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e in Vo' (Pd) il 9.09.1990 e trascritto nel Controparte_1 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1990, numero 13, parte
II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co. 12 L n. 898/70;
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 09/09/1990 in VO' .
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 21.9.2009 e la separazione è stata omologata alle condizioni da loro concordate.
ha, quindi, proposto ricorso per la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni del divorzio;
la controparte, pur concordando con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha formulato a sua volta proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni del divorzio.
All'esito della udienza ex art. 473 bis 21 le parti hanno concluso concordemente sullo status e il giudice si riservava di riferirne al collegio.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio
La causa va rimessa sul ruolo innanzi al relatore per la prosecuzione del giudizio.
Spese di lite al merito.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 09/09/1990 in VO' e
[...] Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1990 ;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. rimette la causa sul ruolo innanzi al relatore per la prosecuzione del giudizio.
4. Spese di lite al merito.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.12.24
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti