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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 654/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
NO NC, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2731/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Associazione_1 - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01H101866 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6713/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - Associazione_1 per chiedere l'annullamento dell'avviso di AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01H101866 IRPEF-ALTRO 2016 per i seguenti motivi: Difetto di motivazione dell'atto impositivo,inesistenza della notifica.
All'udienza le parti insistevano rispettivamente nelle conclusioni già rassegnate;
la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non viene accolto. Il ricorrente ha dedotto di aver trasferito all'estero il proprio centro di interessi vitali già da diversi anni antecedenti all'annualità oggetto di accertamento, svolgendo attività lavorativa stabile in Svizzera, e ha prodotto documentazione a sostegno di tale assunto l'Ufficio si è costituito resistendo al ricorso, chiedendone il rigetto per mancanza dell'iscrizione fondamentale AIRE. ( L'ufficio afferma: la detenzione delle attività finanziarie obbligano i residenti nel territorio dello Stato ad indicarle nel modulo RW della dichiarazione dei redditi, infatti, l'art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 04 agosto 1990 n. 227, prescrive, che “le persone fisiche residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi”) . Nel caso di specie è pacifico che, per l'anno d'imposta 2016, il ricorrente non risulta iscritto all'AIRE, né risulta essere stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente in Italia e non ha indicato nel quadro RW le attività estere. La documentazione prodotta dal ricorrente – pur attestante lo svolgimento di attività lavorativa all'estero e la detenzione di rapporti finanziari in Svizzera – non risulta idonea a superare la presunzione derivante dall'iscrizione anagrafica in Italia, in assenza dell'adempimento formale dell'iscrizione all'AIRE, che costituisce presupposto essenziale per rendere fiscalmente opponibile all'Amministrazione finanziaria il trasferimento della residenza all'estero. La
Corte ritiene che, in mancanza di tale adempimento, il trasferimento all'estero non possa ritenersi fiscalmente efficace, non essendo sufficiente la mera dimostrazione dello svolgimento di attività lavorativa fuori dal territorio nazionale. Nei documenti forniti, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che, ai sensi dell'art. 2 del TUIR,
l'iscrizione all'anagrafe dei residenti per almeno 183 giorni l'anno è un criterio formale sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia. Pertanto, la mancata iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) unita alla permanenza dell'iscrizione nell'anagrafe comunale italiana viene utilizzata dall'Ufficio come motivo principale per la pretesa tributaria sui redditi prodotti all'estero.L'art. 2, comma 2, del TUIR stabilisce che si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente. Tale iscrizione ha valore di presunzione assoluta. Poiché il contribuente non ha provveduto alla cancellazione dall'anagrafe comunale e alla contestuale iscrizione all'AIRE, egli resta soggetto passivo d'imposta in Italia per i redditi ovunque prodotti. Il Collegio osserva che la normativa di riferimento è costituita dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il quale stabilisce testualmente: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che 1) per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o (2) hanno nel territorio dello Stato il domicilio o (3) la residenza ai sensi del codice civile". I tre requisiti sopra citati sono tra loro alternativi. È sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia. Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il ricorrente sia rimasto iscritto nell'anagrafe del comune italiano per l'intero anno d'imposta e non abbia mai provveduto all'iscrizione all'AIRE. Poiché il Sig. Ricorrente_1 non si è cancellato dall'anagrafe di Messina per l'anno 2016, i documenti svizzeri (pur esistenti) non possono invalidare la sua qualifica di "residente fiscale italiano" per quell'anno. Il ricorso viene respinto. Compensa le spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente
NO NC, Relatore
GENOVESE ANTONINO FRANCESCO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2731/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Associazione_1 - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01H101866 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6713/2025 depositato il
18/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - Associazione_1 per chiedere l'annullamento dell'avviso di AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01H101866 IRPEF-ALTRO 2016 per i seguenti motivi: Difetto di motivazione dell'atto impositivo,inesistenza della notifica.
All'udienza le parti insistevano rispettivamente nelle conclusioni già rassegnate;
la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non viene accolto. Il ricorrente ha dedotto di aver trasferito all'estero il proprio centro di interessi vitali già da diversi anni antecedenti all'annualità oggetto di accertamento, svolgendo attività lavorativa stabile in Svizzera, e ha prodotto documentazione a sostegno di tale assunto l'Ufficio si è costituito resistendo al ricorso, chiedendone il rigetto per mancanza dell'iscrizione fondamentale AIRE. ( L'ufficio afferma: la detenzione delle attività finanziarie obbligano i residenti nel territorio dello Stato ad indicarle nel modulo RW della dichiarazione dei redditi, infatti, l'art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 04 agosto 1990 n. 227, prescrive, che “le persone fisiche residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi”) . Nel caso di specie è pacifico che, per l'anno d'imposta 2016, il ricorrente non risulta iscritto all'AIRE, né risulta essere stato cancellato dall'anagrafe della popolazione residente in Italia e non ha indicato nel quadro RW le attività estere. La documentazione prodotta dal ricorrente – pur attestante lo svolgimento di attività lavorativa all'estero e la detenzione di rapporti finanziari in Svizzera – non risulta idonea a superare la presunzione derivante dall'iscrizione anagrafica in Italia, in assenza dell'adempimento formale dell'iscrizione all'AIRE, che costituisce presupposto essenziale per rendere fiscalmente opponibile all'Amministrazione finanziaria il trasferimento della residenza all'estero. La
Corte ritiene che, in mancanza di tale adempimento, il trasferimento all'estero non possa ritenersi fiscalmente efficace, non essendo sufficiente la mera dimostrazione dello svolgimento di attività lavorativa fuori dal territorio nazionale. Nei documenti forniti, l'Agenzia delle Entrate sottolinea che, ai sensi dell'art. 2 del TUIR,
l'iscrizione all'anagrafe dei residenti per almeno 183 giorni l'anno è un criterio formale sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia. Pertanto, la mancata iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) unita alla permanenza dell'iscrizione nell'anagrafe comunale italiana viene utilizzata dall'Ufficio come motivo principale per la pretesa tributaria sui redditi prodotti all'estero.L'art. 2, comma 2, del TUIR stabilisce che si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente. Tale iscrizione ha valore di presunzione assoluta. Poiché il contribuente non ha provveduto alla cancellazione dall'anagrafe comunale e alla contestuale iscrizione all'AIRE, egli resta soggetto passivo d'imposta in Italia per i redditi ovunque prodotti. Il Collegio osserva che la normativa di riferimento è costituita dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il quale stabilisce testualmente: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che 1) per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o (2) hanno nel territorio dello Stato il domicilio o (3) la residenza ai sensi del codice civile". I tre requisiti sopra citati sono tra loro alternativi. È sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia. Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il ricorrente sia rimasto iscritto nell'anagrafe del comune italiano per l'intero anno d'imposta e non abbia mai provveduto all'iscrizione all'AIRE. Poiché il Sig. Ricorrente_1 non si è cancellato dall'anagrafe di Messina per l'anno 2016, i documenti svizzeri (pur esistenti) non possono invalidare la sua qualifica di "residente fiscale italiano" per quell'anno. Il ricorso viene respinto. Compensa le spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.