Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/06/2025, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 04635/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2022, proposto da
TO LA, MA CO, rappresentati e difesi dall'avvocato TO MA Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 156;
contro
Comune di Serrara Fontana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 36 del 13.10.2021, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Serrara Fontana, notificata in data 18.10.2021;
b) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso, tra cui: 1) la relazione di accertamento tecnico del 27.07.2021 prot. n. 6294; 2) il verbale di sequestro del Comando di P.M. n. 03/LE del 28.07.2021, richiamati nel provvedimento impugnato sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa MA Grazia D'Alterio e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, il nominato in epigrafe ha impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 36 del 13 ottobre 2021, a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Serrara Fontana, chiedendone l’annullamento alla stregua di articolati motivi, con cui ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per più profili.
2. L’intimato Comune non si è costituito in giudizio.
3. In prossimità della discussione di merito, la difesa ricorrente ha depositato memoria (in data aprile 2025) con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo nelle more intervenuto provvedimento di annullamento dell’atto impugnato, in accoglimento di quanto richiesto in ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Rileva il Collegio che con provvedimento del Comune di Serrara Fontana, prot. n. 4083 del 24 aprile 2025, prodotto in atti in data 9 maggio 2025, l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 36/2021 è stata annullata in autotutela ed è stata altresì disposta l’archiviazione del relativo procedimento amministrativo.
Alla luce dei fatti di causa, pertanto, poiché, come dichiarato dal ricorrente, risulta soddisfatta la pretesa azionata con il presente giudizio, va dichiarata cessata la materia del contendere.
6. La peculiarità in fatto della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Elena Farhat, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Grazia D'Alterio | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO