Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/04/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16037 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 16037 / 2024 promossa da:
nata il 10.7.1960 in Argentina Parte_1
SI LÉ LY nata il [...] in [...]
MA LY nato il [...] in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. ROSALIA EMILIANO
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, accertare e dichiarare lo status, dalla nascita, di cittadine italiane iure sanguinis di:
, nata in [...] il [...]; Parte_1
e dei 2 figli:
1
, nato in [...] il [...]; Persona_2
per tutti i motivi di cui in narrativa;
con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto ordinando, per l'effetto, al e/o ad ogni altra Autorità Controparte_1
amministrativa e comunque ad ogni competente Pubblico Ufficiale e specificamente, ai sensi dell'art.
17 D.P.R. 396/2000, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (TORINO) (Comune di nascita dell'Avo Giuseppe GN) e/o di ogni altro Comune ritenuto competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 18.9.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro Controparte_1
status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
Giuseppe GN nato il [...] a [...], come da certificato di battesimo (all.2).
Giuseppe GN, dopo essere emigrato in Argentina, contraeva matrimonio con la sig.ra CP_2
nel 1877 (all.5). Successivamente, dalla loro unione nasceva in data 12.6.1882 il loro figlio
[...]
(all.6). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino Persona_3
argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille (all.4).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 28.10.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 3.4.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo
2 cittadini italiani”. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...] (attualmente provincia di Torino), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino,
Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno documentato di avere provato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla cittadinanza jure sanguinis per via consolare, senza riuscire ad avviare l'iter amministrativo (doc. 16, 17, 17bis, 19).
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai consolidato della Parte_2
giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano Parte_3
irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n.
241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue
3 la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge
n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo Giuseppe GN, cittadino italiano, è nato il [...] a [...] e ha contratto matrimonio in Argentina nel 1887con la sig.ra (all.2 e 5); CP_2
- che il sig. Giuseppe GN non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti. (all.4);
- che l'avo è deceduto in data 14.11.1923 (all.3);
- che, dal matrimonio tra Giuseppe GN e è nato in data [...] il sig. CP_2
(all.6), il quale in data 6.4.1908 ha contratto matrimonio con Persona_3
(all.8) e insieme generavano il figlio in data 14.7.1918 Controparte_3 Controparte_4
(all.9);
- che è deceduto in data 29.4.1951 (all.7); Persona_4
4 - che sposava in data 7.2.1948 (all.11) e dalla loro Controparte_4 Controparte_5 unione nasceva in data 10.7.1960 l'odierna ricorrente (all.12); Parte_1
- che è deceduto il 7.6.1991 (all.10); Controparte_4
- che sposava in data 5.4.1991e dalla Parte_1 Controparte_6
loro unione sono nate le figlie e odierne ricorrenti in data Persona_1
30.7.1992 (all.14) e , il 10.6.1995 (all.15). Persona_2
5.1 Nel merito, risulta che Giuseppe GN fu cittadino italiano in quanto nato il [...] a
AN (TO), come risulta dall'estratto di nascita (cfr. doc. 2).
Invero, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché́ deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno
d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di Giuseppe
GN veniva dimostrata dal certificato di morte dello stesso dal quale si evince che l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale in data 14.11.1923
(all.3) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
5.2. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché
l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati
(mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari
5 italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Tenuto conto della natura della procedura e del fatto che il rilevante numero di domande non consente all'amministrazione di far fronte con tempestività alle richieste avanzate in via amministrativa e considerato che non vi è stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti
- nata il 10.7.1960 in Argentina, Parte_1
- nata il [...] in [...] e Persona_1
- nato il [...] in [...], Persona_2
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 3/4/2025
Il Giudice
Andrea Natale
6