Art. 19.
L'importo minimo dell'ammenda, previsto dall' art. 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e' elevata a lire diecimila per ogni contratto.
La misura minima e la massima delle multe previste dall'art. 62 dello stesso decreto sono elevate rispettivamente a lire tremila e a lire trentamila.
Il massimo della pena pecuniaria prevista dall' art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761 , e' elevato a lire trecentomila.
L'importo minimo dell'ammenda, previsto dall' art. 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e' elevata a lire diecimila per ogni contratto.
La misura minima e la massima delle multe previste dall'art. 62 dello stesso decreto sono elevate rispettivamente a lire tremila e a lire trentamila.
Il massimo della pena pecuniaria prevista dall' art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761 , e' elevato a lire trecentomila.