Articolo 19 della Legge 11 aprile 1955, n. 294
Articolo 18Articolo 20
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13 maggio 1955
Art. 19.
L'importo minimo dell'ammenda, previsto dall' art. 61 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 , e' elevata a lire diecimila per ogni contratto.
La misura minima e la massima delle multe previste dall'art. 62 dello stesso decreto sono elevate rispettivamente a lire tremila e a lire trentamila.
Il massimo della pena pecuniaria prevista dall' art. 7 della legge 3 giugno 1940, n. 761 , e' elevato a lire trecentomila.
Entrata in vigore il 13 maggio 1955