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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 05/12/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 05/12/2025, alle ore 12,16 compaiono i procuratori delle parti l'Avv. CUFFINI Beatrice in sostituzione dell'Avv. BERTOLINI BENEDETTA per la parte ricorrente e la Dott.ssa CATINARI FRANCESCA in sostituzione della dott.ssa FINI FRANCESCA per la parte resistente. E' presente ai fini della pratica forense il Dott. Persona_1 pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Controparte_1 che provvede all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Le parti dichiarano che la docente è ancora inserita nelle GPS. Per_2
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,17.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 530/2024 promossa da:
1 Parte_1 rappresentata da Avv.ti BERTOLINI BENEDETTA e MAZZONI
AN
CONTRO
Controparte_2 rappresentato da Dott.ssa FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024 Parte_1 premettendo di aver lavorato alle dipendenze del
[...] come insegnante a tempo Controparte_2 determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus istituito con la
L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sent. 1482 del
2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla
CEDU con ordinanza del 18/05/2022, chiedeva il riconoscimento della Carta docente.
Con memoria di costituzione depositata in data 11.10.2024 si costituiva in giudizio il e del Controparte_2 merito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in ragione del carattere breve e saltuario delle supplenze dei ricorrenti, spesso su spezzoni di orario inferiori anche alla metà di quello completo previsto per la scuola secondaria di primo grado e anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotta;
in via subordinata il chiedeva la riparametrazione CP_2 dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
****
I - PRESUPPOSTI DI FATTO
2 Dalla documentazione prodotta in giudizio, ossia i contratti individuali di lavoro (sub doc. n.4 del ricorso introduttivo)
e dello stato matricolare (doc. nr. 1 della comparsa di costituzione), emerge che la ricorrente, insegnante della scuola secondaria di primo grado, ha prestato la propria attività alle dipendenze del CP_2
- nell'anno scolastico 2020/2021 con supplenza breve e saltuaria dal 22.10.2020 al 6.11.2020 per 9 ore settimanali presso l'I.S. Meucci e con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 7.11.2020 al 30.06.2021 su spezzone di orario di 6 ore settimanali presso l'I.S. Zaccagna;
- nell'anno scolastico 2021/2022 con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 22.09.2021 al 30.06.2022 per 12 ore settimanali presso l'I.S. Meucci;
-nell'anno scolastico 2022/2023 con supplenze breve e saltuarie presso il medesimo istituto I.S. Meucci e per 12 ore settimanali dal 20.09.2022 al 28.10.2022, dal 29.10.2022 al 23.12.2022, dal 09.01.2023 al 05.04.2023, dal 12.04.2023 al
31.05.2023, dal 01.06.2023 al 09.06.2023, dal 14.06.2023 al
14.06.2023; dal 15.06.2023 al 15.06.2023; dal 16.06.2023 al
16.06.2023;
-nell'anno scolastico 2023/2024 con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 11.09.2023 al 30.06.2024 su spezzone di orario di 7 ore settimanali presso il Centro
Provinciale per l'Istruzione degli adulti C.P.I.A.
La ricorrente sino al 31.01.2025 aveva una supplenza, ma è comunque ancora nel circuito scolastico, essendo iscritta alla
GPS.
II- LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
3 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta
4 elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L' intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per
5 cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto
6 di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
RO SA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
7 Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
III - LE SUPPLENZE TEMPORANEE.
La Corte di Giustizia Europea con la recente sentenza del 3 luglio 2025 resa nella causa C-268/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Lecce (Italia),
è tornata ad affrontare la dibattuta questione relativa al diritto dei docenti titolari di supplenze brevi di percepire il bonus carta docente, concludendo che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Al punto 45 della sezione della sentenza “Nel merito” la CGUE ha ricordato che “il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili”.
Al punto 53 si legge che “al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla
8 clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile [ordinanza del 18 maggio
2022, (Carta elettronica), C-450/21, Controparte_2
EU:C:2022:411, punto 41, e sentenza del 20 febbraio 2024, X
(Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto
47 nonché giurisprudenza citata].
La Corte al punto 56, sulla base degli elementi indicati dal giudice di rinvio, ha rilevato “che le funzioni dei docenti non di ruolo, come ZT, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo.”
Al punto 60 la CGUE ha osservato che “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, Controparte_4
, C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68).”
[...]
Al punto 63 la CGUE ha ricordato che “… la nozione di
«ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che ….. possono risultare”, tra l'altro, “dalle caratteristiche ad esse inerenti”.
Al punto 71 la CGUE ha osservato che, “contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare
9 un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione.
Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.”
Pertanto, premesso che la legislazione nazionale prevede una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo e che le funzioni dei docenti non di ruolo svolte nell'ambito delle loro supplenze temporanee, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo, occorre accertare se in concreto le prestazioni di parte ricorrente siano comparabili a quelle di un docente a tempo indeterminato in ragione della natura del lavoro di insegnante svolto, delle condizioni di esercizio di quest'ultimo, nonché di eventuali motivi che abbiano modificato sostanzialmente le funzioni di tale docente.
In caso di ritenuta comparabilità, occorre accertare se sussistano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato, in ragione, tra l'altro, delle caratteristiche inerenti alle mansioni.
IV – EVENTUALE RIDUZIONE DEL BONUS. GLI SPEZZONI DI ORARIO
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99,
10 né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Con riguardo alle supplenze temporanee c.d. brevi e saltuarie, la Corte di giustizia 3 luglio 2025 resa nella causa C-268/24 al punto 75 ha precisato “che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta
è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato.”
La clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sil lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva Comunità Europea del 28/06/1999 n. 70 relativa prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.”… ….omissis
Analoghe considerazioni valgono nel caso degli spezzoni di orario.
Infatti, anche la Clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES attuata dalla DIRETTIVA 97/81/CE DEL CONSIGLIO del 15 dicembre
1997 prevede sia il principio di non-discriminazione che il principio di proporzionalità:
“1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a
11 meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
2. Dove opportuno, si applica il principio «pro rata temporis»”.
…omissis
Il legislatore italiano, pur essendo legittimato ad applicare nella legislazione scolastica il principio pro rata temporis, non ha scelto di riconoscere il beneficio in proporzione al periodo od all'orario lavorativo svolto (ad es. in caso di supplenze annuali con decorrenza successiva al 1 settembre, di part time, etc.).
Pertanto, allo stato, non deve essere operata alcuna riduzione.
V- CONCLUSIONI
Deve essere riconosciuto il bonus sicuramente in relazione all'anno scolastico 2021/2022 in quanto la ricorrente ha lavorato con supplenza fino al termine delle attività didattiche, per 12 ore settimanali, ossia un orario inferiore a quello completo della scuola secondaria di primo grado (18 ore) ma superiore a quello minimo osservato dai docenti part time di ruolo (9 ore).
Alla medesima conclusione deve giungersi in relazione all'anno scolastico 2022/2023 ove la medesima ha lavorato in forza di numerose supplenze brevi saltuarie ma presso il medesimo istituto, per tutto l'anno scolastico con due sole soluzioni di continuità in concomitanza delle vacanze natalizie e pasquali ed osservando un orario settimanale di 12 ore.
Negli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024 ha Per_2 effettivamente lavorato su spezzone di orario di rispettivamente 6 e 7 ore settimanali, inferiori, quindi, anche al 50% dell'orario completo. A questo punto può rilevarsi che anche il docente che osservi un orario inferiore al 50% di quello completo svolge l'attività didattica c.d. “frontale” con le stesse modalità dei docenti a tempo indeterminato a
12 tempo parziale e a tempo pieno, partecipando in egual modo anche alle attività propedeutiche, complementari ed accessorie all'insegnamento; che lo svolgimento di orario ridotto da parte del supplente precario per tutto l'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche non pare comportare di per sé un mutamento delle caratteristiche intrinseche e della qualità dell'insegnamento.
La prestazione della ricorrente, quindi, è equiparabile a quella prestata dal docente di ruolo.
Infine, deve rilevarsi che l'Amministrazione resistente non ha evidenziato e provato alcuna ragione oggettiva che giustifichi un trattamento differenziato.
Pertanto, deve riconoscersi il bonus carta docenti anche per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024.
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con le norme euro-unitarie della clausola
4 degli Allegati agli Accordi Quadro sul lavoro a tempo determinato e sul lavoro a tempo parziale.
Poiché la ricorrente è ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerato che gli organi di parte resistente applicano la normativa statale, che deve essere disapplicata in via giudiziale non essendo stata dichiarata incostituzionale, e considerata altresì l'essenzialità di alcune statuizioni della pronunzia della Corte di Giustizia, le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo stante la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
13 1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 degli Allegati agli
Accordi Quadro sul lavoro a tempo determinato e sul lavoro a tempo parziale;
2) accerta il diritto di all'attribuzione della Parte_1
Carta Docente relativamente agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_2 assegnare alla ricorrente la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo di € 2000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese CP_2 di lite sostenute dai ricorrenti che liquida in tale frazione in € 515,00, oltre rimborso C.U., spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del restante
50% e distrazione della somma in favore dei difensori antistatari.
Massa, lì 05/12/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
14
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Le parti dichiarano che la docente è ancora inserita nelle GPS. Per_2
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,17.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 530/2024 promossa da:
1 Parte_1 rappresentata da Avv.ti BERTOLINI BENEDETTA e MAZZONI
AN
CONTRO
Controparte_2 rappresentato da Dott.ssa FINI FRANCESCA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024 Parte_1 premettendo di aver lavorato alle dipendenze del
[...] come insegnante a tempo Controparte_2 determinato, con profilo professionale e mansioni pienamente equiparabili a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, senza ricevere il bonus istituito con la
L. 107/2015, in contrasto sia con la normativa nazionale, così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sent. 1482 del
2022, sia con quella comunitaria, così come riconosciuto dalla
CEDU con ordinanza del 18/05/2022, chiedeva il riconoscimento della Carta docente.
Con memoria di costituzione depositata in data 11.10.2024 si costituiva in giudizio il e del Controparte_2 merito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in ragione del carattere breve e saltuario delle supplenze dei ricorrenti, spesso su spezzoni di orario inferiori anche alla metà di quello completo previsto per la scuola secondaria di primo grado e anche per mancato raggiungimento della prova delle spese sostenute dai ricorrenti per la loro formazione o per l'acquisto di beni funzionali negli anni dedotta;
in via subordinata il chiedeva la riparametrazione CP_2 dell'importo della “carta docente”, eventualmente riconosciuta, in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro.
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I - PRESUPPOSTI DI FATTO
2 Dalla documentazione prodotta in giudizio, ossia i contratti individuali di lavoro (sub doc. n.4 del ricorso introduttivo)
e dello stato matricolare (doc. nr. 1 della comparsa di costituzione), emerge che la ricorrente, insegnante della scuola secondaria di primo grado, ha prestato la propria attività alle dipendenze del CP_2
- nell'anno scolastico 2020/2021 con supplenza breve e saltuaria dal 22.10.2020 al 6.11.2020 per 9 ore settimanali presso l'I.S. Meucci e con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 7.11.2020 al 30.06.2021 su spezzone di orario di 6 ore settimanali presso l'I.S. Zaccagna;
- nell'anno scolastico 2021/2022 con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 22.09.2021 al 30.06.2022 per 12 ore settimanali presso l'I.S. Meucci;
-nell'anno scolastico 2022/2023 con supplenze breve e saltuarie presso il medesimo istituto I.S. Meucci e per 12 ore settimanali dal 20.09.2022 al 28.10.2022, dal 29.10.2022 al 23.12.2022, dal 09.01.2023 al 05.04.2023, dal 12.04.2023 al
31.05.2023, dal 01.06.2023 al 09.06.2023, dal 14.06.2023 al
14.06.2023; dal 15.06.2023 al 15.06.2023; dal 16.06.2023 al
16.06.2023;
-nell'anno scolastico 2023/2024 con supplenza fino al termine delle attività didattiche dal 11.09.2023 al 30.06.2024 su spezzone di orario di 7 ore settimanali presso il Centro
Provinciale per l'Istruzione degli adulti C.P.I.A.
La ricorrente sino al 31.01.2025 aveva una supplenza, ma è comunque ancora nel circuito scolastico, essendo iscritta alla
GPS.
II- LA C.D. CARTA DOCENTE. L'EVLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
La L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta
Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
3 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a Controparte_3 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124».
La norma precisa che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza del 18/5/2022 ha statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo Controparte_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta
4 elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L' intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del
2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023 ha esteso il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
A seguito di rinvio pregiudiziale, la Cass Sez. L. con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 ha statuito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del
2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per
5 cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico.
La Corte ha evidenziato: <…Si tratta, in entrambi i casi
(supplenze al 31 agosto ed al 30 giugno, ndr), di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto
6 di vista, comparabili, un diverso trattamento. L'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario.
8. L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019,
n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011,
RO SA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di
Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico
Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
7 Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio….>
III - LE SUPPLENZE TEMPORANEE.
La Corte di Giustizia Europea con la recente sentenza del 3 luglio 2025 resa nella causa C-268/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Lecce (Italia),
è tornata ad affrontare la dibattuta questione relativa al diritto dei docenti titolari di supplenze brevi di percepire il bonus carta docente, concludendo che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Al punto 45 della sezione della sentenza “Nel merito” la CGUE ha ricordato che “il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili”.
Al punto 53 si legge che “al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla
8 clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile [ordinanza del 18 maggio
2022, (Carta elettronica), C-450/21, Controparte_2
EU:C:2022:411, punto 41, e sentenza del 20 febbraio 2024, X
(Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto
47 nonché giurisprudenza citata].
La Corte al punto 56, sulla base degli elementi indicati dal giudice di rinvio, ha rilevato “che le funzioni dei docenti non di ruolo, come ZT, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo.”
Al punto 60 la CGUE ha osservato che “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo, come ZT, possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, Controparte_4
, C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68).”
[...]
Al punto 63 la CGUE ha ricordato che “… la nozione di
«ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che ….. possono risultare”, tra l'altro, “dalle caratteristiche ad esse inerenti”.
Al punto 71 la CGUE ha osservato che, “contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare
9 un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione.
Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.”
Pertanto, premesso che la legislazione nazionale prevede una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo e che le funzioni dei docenti non di ruolo svolte nell'ambito delle loro supplenze temporanee, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo, occorre accertare se in concreto le prestazioni di parte ricorrente siano comparabili a quelle di un docente a tempo indeterminato in ragione della natura del lavoro di insegnante svolto, delle condizioni di esercizio di quest'ultimo, nonché di eventuali motivi che abbiano modificato sostanzialmente le funzioni di tale docente.
In caso di ritenuta comparabilità, occorre accertare se sussistano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato, in ragione, tra l'altro, delle caratteristiche inerenti alle mansioni.
IV – EVENTUALE RIDUZIONE DEL BONUS. GLI SPEZZONI DI ORARIO
Quanto alla richiesta di parte resistente di “riparametrazione del diritto in ragione della durata della supplenza”, con riguardo alle supplenze annuali ed alle supplenze fino al termine delle attività didattiche è da evidenziare che la
Corte di Cassazione né ha fatto distinzione tra le supplenze fino al 31 agosto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 124 del 1999 e le supplenze temporanee fino al termine dell'attività didattica di cui al comma 2 della legge 124/99,
10 né ha operato o suggerito riduzioni con riferimento alle supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Con riguardo alle supplenze temporanee c.d. brevi e saltuarie, la Corte di giustizia 3 luglio 2025 resa nella causa C-268/24 al punto 75 ha precisato “che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta
è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato.”
La clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sil lavoro a tempo determinato attuato dalla Direttiva Comunità Europea del 28/06/1999 n. 70 relativa prevede:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.”… ….omissis
Analoghe considerazioni valgono nel caso degli spezzoni di orario.
Infatti, anche la Clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES attuata dalla DIRETTIVA 97/81/CE DEL CONSIGLIO del 15 dicembre
1997 prevede sia il principio di non-discriminazione che il principio di proporzionalità:
“1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a
11 meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.
2. Dove opportuno, si applica il principio «pro rata temporis»”.
…omissis
Il legislatore italiano, pur essendo legittimato ad applicare nella legislazione scolastica il principio pro rata temporis, non ha scelto di riconoscere il beneficio in proporzione al periodo od all'orario lavorativo svolto (ad es. in caso di supplenze annuali con decorrenza successiva al 1 settembre, di part time, etc.).
Pertanto, allo stato, non deve essere operata alcuna riduzione.
V- CONCLUSIONI
Deve essere riconosciuto il bonus sicuramente in relazione all'anno scolastico 2021/2022 in quanto la ricorrente ha lavorato con supplenza fino al termine delle attività didattiche, per 12 ore settimanali, ossia un orario inferiore a quello completo della scuola secondaria di primo grado (18 ore) ma superiore a quello minimo osservato dai docenti part time di ruolo (9 ore).
Alla medesima conclusione deve giungersi in relazione all'anno scolastico 2022/2023 ove la medesima ha lavorato in forza di numerose supplenze brevi saltuarie ma presso il medesimo istituto, per tutto l'anno scolastico con due sole soluzioni di continuità in concomitanza delle vacanze natalizie e pasquali ed osservando un orario settimanale di 12 ore.
Negli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024 ha Per_2 effettivamente lavorato su spezzone di orario di rispettivamente 6 e 7 ore settimanali, inferiori, quindi, anche al 50% dell'orario completo. A questo punto può rilevarsi che anche il docente che osservi un orario inferiore al 50% di quello completo svolge l'attività didattica c.d. “frontale” con le stesse modalità dei docenti a tempo indeterminato a
12 tempo parziale e a tempo pieno, partecipando in egual modo anche alle attività propedeutiche, complementari ed accessorie all'insegnamento; che lo svolgimento di orario ridotto da parte del supplente precario per tutto l'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche non pare comportare di per sé un mutamento delle caratteristiche intrinseche e della qualità dell'insegnamento.
La prestazione della ricorrente, quindi, è equiparabile a quella prestata dal docente di ruolo.
Infine, deve rilevarsi che l'Amministrazione resistente non ha evidenziato e provato alcuna ragione oggettiva che giustifichi un trattamento differenziato.
Pertanto, deve riconoscersi il bonus carta docenti anche per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024.
Sulla base della giurisprudenza della CGUE e della S.C. la norma scrutinata deve essere parzialmente disapplicata in quanto confliggente con le norme euro-unitarie della clausola
4 degli Allegati agli Accordi Quadro sul lavoro a tempo determinato e sul lavoro a tempo parziale.
Poiché la ricorrente è ancora nel sistema scolastico, è possibile l'adempimento in forma specifica.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considerato che gli organi di parte resistente applicano la normativa statale, che deve essere disapplicata in via giudiziale non essendo stata dichiarata incostituzionale, e considerata altresì l'essenzialità di alcune statuizioni della pronunzia della Corte di Giustizia, le stesse possono essere compensate nella misura del 50%.
Scaglione fino a € 5200,00, compensi al minimo stante la serialità della causa, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
13 1) parzialmente disapplicato l'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 per violazione della clausola 4 degli Allegati agli
Accordi Quadro sul lavoro a tempo determinato e sul lavoro a tempo parziale;
2) accerta il diritto di all'attribuzione della Parte_1
Carta Docente relativamente agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_2 assegnare alla ricorrente la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo di € 2000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data della maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese CP_2 di lite sostenute dai ricorrenti che liquida in tale frazione in € 515,00, oltre rimborso C.U., spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del restante
50% e distrazione della somma in favore dei difensori antistatari.
Massa, lì 05/12/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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