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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/07/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 746/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Cimminiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 746/2024 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni (accettazione tacita di eredità), riservata in decisione all'udienza cartolare del 9/07/2025, e vertente
TRA
(C.F. , sito in Parte_1 P.IVA_1
Treviglio (BG), Via Ariosto n. 23, in persona dell'Amministratore pro tempore, signor
, rappresentato e difeso dall'avv. MARTINA BOVE Parte_2
RICORRENTE
E
C.F. ), nato in [...] il CP_1 C.F._1
29/08/1975, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso e note scritte depositati telematicamente in data
8/07/2025
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il Parte_1
” (d'ora innanzi, per brevità, anche solo il ) ha chiesto a questo
[...] Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità relitta dal signor
, (C.F. ), nato a [...] NA C.F._2
Nazzaro (BN) il 13 ottobre 1934 e della signora (C.F. Controparte_2
), nata a [...], il [...], genitori C.F._3 dell'odierno resistente deducendo che: - il Condominio odierno CP_1
ricorrente depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del resistente, quale proprietario dell'immobile sito in Treviglio (BG), Via Ariosto n. 23, chiedendone la condanna al pagamento immediato della somma di € 2.235,19 quale residua sorte capitale, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze sino al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre all'imposta di registrazione del decreto ingiuntivo ed alle spese e compensi del procedimento monitorio;
- con decreto ingiuntivo n. 143/2018 –
R.G. n. 228/2018, Rep. 87/2018, emesso dal Giudice di Pace di Treviglio, nella persona del dottor Sergio Gentile, in data 12/04/2018, depositato in Cancelleria in pari data e munito di formula esecutiva in data 23/04/2018, il signor veniva condannato CP_1
al pagamento immediato in favore del odierno intimante della suddetta Parte_1 somma di € 2.235,19; - i predetti ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo venivano notificati al debitore, in data 10/05/2018, in uno con l'atto di precetto del 26/04/2018
(doc. 1) ma il signor non provvedeva nei termini di legge al pagamento CP_1
di quanto dovuto;
- il Condominio procedente sottoponeva pertanto a pignoramento immobiliare le seguenti unità: Comune di Treviglio, Via Ariosto n. 23, Foglio 5,
Particella 10680, Subalterno 3, Partita 4139, Cat. A/3, Classe 3, Piano S1 – 1,
Consistenza 6 Vani, Rendita catastale € 588,76 e Comune di Treviglio, Via Ariosto n.
23, Foglio 5, Particella 10680, Subalterno 20, Partita 4139, Cat. c/6, Classe 2, Piano S1,
Consistenza 12 metri quadri, Rendita catastale € 35,33, di cui il signor è CP_1
unico titolare della proprietà superficiaria (doc. 3).
pagina 2 di 6 Segnatamente, risulta anche dalla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c., a firma del
Notaio avv. Notaio in EM, iscritto presso il Collegio Notarile dei Persona_2
Distretti Riuniti di CR e EM (doc. 7), che i beni immobili assoggettati a pignoramento, anteriormente al ventennio, erano di proprietà superficiaria dei signori e della signora , genitori del NA Controparte_2
resistente. Per effetto della successione in morte del sig. NA
, apertasi il giorno 1 marzo 2006, la quota di spettanza del de cuius della
[...] proprietà superficiaria degli immobili è stata devoluta all'odierno resistente CP_1
ed alla di lui madre, nonché coniuge del de cuius, signora
[...] CP_2
secondo le quote previste ex lege (doc. 8). Successivamente, in virtù di
[...]
successione in morte di , apertasi il 9 luglio 2011, devoluta in Controparte_2
forza di legge, la cui dichiarazione di successione è stata registrata a Treviglio il 2 novembre 2011 al n. 666/9990/11, la quota di spettanza della de cuius della proprietà superficiaria degli immobili assoggettati a pignoramento è stata devoluta a CP_1
il quale, pertanto, è divenuto unico titolare della proprietà superficiaria dei
[...]
predetti immobili (cfr. doc. 8).
La parte ricorrente, avendo interesse a recuperare il proprio credito nei confronti di ha promosso una procedura esecutiva immobiliare avanti l'intestato CP_1
Tribunale (rubricata con RG. 114/2023), nel cui ambito è stata rilevata la mancata trascrizione delle accettazioni dell'eredità in capo al debitore e quindi la necessità di regolarizzare le formalità per dar corso alle operazioni di vendita degli immobili (doc.
6).
Deve essere altresì precisato che, nelle more del giudizio, il Condominio ricorrente depositava altro ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del signor per CP_1
l'ingiunzione delle spese condominiali ulteriormente maturate, intervenendo nel predetto giudizio esecutivo per l'ulteriore credito vantato nei confronti di questo ultimo, pari ad € 10.783,86 oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze sino al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e pagina 3 di 6 cpa e oltre al costo della notifica ed agli esborsi per la registrazione dello stesso (doc. 4
e doc. 5).
Malgrado la regolarità della notifica, la parte resistente non si è costituita in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Condominio ricorrente, con le note di udienza del 8/07/2025, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
In via preliminare, deve affermarsi la piena legittimazione della ricorrente ad ottenere la richiesta pronuncia, essendo evidente il proprio interesse all'accertamento della qualità di eredi del sig. e alla successiva trascrizione del presente provvedimento, CP_1
così da ripristinare la continuità delle trascrizioni e poter procedere all'esecuzione dinanzi al giudice competente.
Nel merito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 476 c.c., in mancanza di accettazione espressa dell'eredità, questa si considera comunque tacitamente accettata qualora il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare, come precisato dalla Corte Suprema, l'acquisizione della qualità di erede
è l'effetto del compimento di un'attività incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. 6 giugno 2018, n.14499).
E ancora, deve essere osservato che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12259 del
14.4.2022, ha ribadito il principio secondo cui il comportamento del chiamato all'eredità che, dopo aver presentato denuncia di successione e pagato la relativa imposta, abbia proceduto anche a volturare a suo nome l'immobile, costituisce atto che ai sensi dell'art. 476 c.c. comporta l'accettazione tacita dell'eredità.
Ebbene, dall'esame dei documenti in atti risulta evidente l'accettazione dell'eredità da parte del resistente, il quale non solo ha effettuato la voltura catastale dei predetti beni, così come emerge dalla certificazione notarile sostitutiva del certificato ipocatastale
(cfr. doc. 7), ma ha pure utilizzato gli immobili in premessa, adibendoli a casa familiare pagina 4 di 6 allorquando conviveva con la ex compagna, signora e con la Controparte_3
figlia, (doc. 9) e successivamente, adendo congiuntamente alla ex CP_4
compagna questo Tribunale per la regolamentazione dei rapporti relativi alla prole ex artt. 316 e 337 bis c.p.c.. Nell'ambito del ricorso congiunto, il sig. ha CP_1
acconsentito all'assegnazione dei beni immobili de quibus alla signora - che CP_3
ne curato la trascrizione (doc. 10) – ed ha autorizzato l'ex compagna a volturare a nome di lei le intestazioni dei contratti relativi all'energia elettrica e al riscaldamento (cfr. doc.
9).
Il Tribunale ritiene pertanto che il resistente abbia posto in essere atti CP_1
incompatibili con la volontà di rinunciare o, comunque, significativi della volontà di accettare l'eredità relitta dal padre e dalla madre NA
, ai sensi dell'art.476 c.c., dovendosi pertanto riconoscere in Controparte_2
capo al convenuto la qualità di erede legittimo dei due defunti genitori.
Le spese di lite, vista la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della controparte, vengono dichiarate irripetibili.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c., la quale potrà essere richiesta dalle resistenti, su cui grava il relativo onere, senza che possa essergli ordinato di provvedervi, non essendovi alcun obbligo giuridico in tal senso.
In caso di inerzia, la trascrizione potrà essere richiesta dalla parte ricorrente, a proprie spese, non essendo necessaria a tal fine un'autorizzazione del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ai sensi degli art. 281 terdecies e sexies c.p.c., così provvede:
1. accerta e dichiara che C.F. ), nato in CP_1 C.F._1
Barquisimeto (Venezuela) il 29/08/1975, ha accettato l'eredità relitta da
[...]
, (C.F. ), nato a [...] NA C.F._2
Nazzaro (BN) il 13 ottobre 1934 e deceduto il 1 marzo 2006 e da CP_2
pagina 5 di 6 (C.F. ), nata a [...], il CP_2 C.F._3
19 febbraio 1941 e deceduta il 9 marzo 2011;
2. dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c.;
3. dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo in data 12/07/2025
IL GIUDICE
Raffaella Cimminiello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bergamo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Cimminiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 746/2024 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni (accettazione tacita di eredità), riservata in decisione all'udienza cartolare del 9/07/2025, e vertente
TRA
(C.F. , sito in Parte_1 P.IVA_1
Treviglio (BG), Via Ariosto n. 23, in persona dell'Amministratore pro tempore, signor
, rappresentato e difeso dall'avv. MARTINA BOVE Parte_2
RICORRENTE
E
C.F. ), nato in [...] il CP_1 C.F._1
29/08/1975, residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso e note scritte depositati telematicamente in data
8/07/2025
pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il Parte_1
” (d'ora innanzi, per brevità, anche solo il ) ha chiesto a questo
[...] Parte_1
Tribunale di accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità relitta dal signor
, (C.F. ), nato a [...] NA C.F._2
Nazzaro (BN) il 13 ottobre 1934 e della signora (C.F. Controparte_2
), nata a [...], il [...], genitori C.F._3 dell'odierno resistente deducendo che: - il Condominio odierno CP_1
ricorrente depositava ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del resistente, quale proprietario dell'immobile sito in Treviglio (BG), Via Ariosto n. 23, chiedendone la condanna al pagamento immediato della somma di € 2.235,19 quale residua sorte capitale, oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze sino al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre all'imposta di registrazione del decreto ingiuntivo ed alle spese e compensi del procedimento monitorio;
- con decreto ingiuntivo n. 143/2018 –
R.G. n. 228/2018, Rep. 87/2018, emesso dal Giudice di Pace di Treviglio, nella persona del dottor Sergio Gentile, in data 12/04/2018, depositato in Cancelleria in pari data e munito di formula esecutiva in data 23/04/2018, il signor veniva condannato CP_1
al pagamento immediato in favore del odierno intimante della suddetta Parte_1 somma di € 2.235,19; - i predetti ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo venivano notificati al debitore, in data 10/05/2018, in uno con l'atto di precetto del 26/04/2018
(doc. 1) ma il signor non provvedeva nei termini di legge al pagamento CP_1
di quanto dovuto;
- il Condominio procedente sottoponeva pertanto a pignoramento immobiliare le seguenti unità: Comune di Treviglio, Via Ariosto n. 23, Foglio 5,
Particella 10680, Subalterno 3, Partita 4139, Cat. A/3, Classe 3, Piano S1 – 1,
Consistenza 6 Vani, Rendita catastale € 588,76 e Comune di Treviglio, Via Ariosto n.
23, Foglio 5, Particella 10680, Subalterno 20, Partita 4139, Cat. c/6, Classe 2, Piano S1,
Consistenza 12 metri quadri, Rendita catastale € 35,33, di cui il signor è CP_1
unico titolare della proprietà superficiaria (doc. 3).
pagina 2 di 6 Segnatamente, risulta anche dalla certificazione notarile ex art. 567 c.p.c., a firma del
Notaio avv. Notaio in EM, iscritto presso il Collegio Notarile dei Persona_2
Distretti Riuniti di CR e EM (doc. 7), che i beni immobili assoggettati a pignoramento, anteriormente al ventennio, erano di proprietà superficiaria dei signori e della signora , genitori del NA Controparte_2
resistente. Per effetto della successione in morte del sig. NA
, apertasi il giorno 1 marzo 2006, la quota di spettanza del de cuius della
[...] proprietà superficiaria degli immobili è stata devoluta all'odierno resistente CP_1
ed alla di lui madre, nonché coniuge del de cuius, signora
[...] CP_2
secondo le quote previste ex lege (doc. 8). Successivamente, in virtù di
[...]
successione in morte di , apertasi il 9 luglio 2011, devoluta in Controparte_2
forza di legge, la cui dichiarazione di successione è stata registrata a Treviglio il 2 novembre 2011 al n. 666/9990/11, la quota di spettanza della de cuius della proprietà superficiaria degli immobili assoggettati a pignoramento è stata devoluta a CP_1
il quale, pertanto, è divenuto unico titolare della proprietà superficiaria dei
[...]
predetti immobili (cfr. doc. 8).
La parte ricorrente, avendo interesse a recuperare il proprio credito nei confronti di ha promosso una procedura esecutiva immobiliare avanti l'intestato CP_1
Tribunale (rubricata con RG. 114/2023), nel cui ambito è stata rilevata la mancata trascrizione delle accettazioni dell'eredità in capo al debitore e quindi la necessità di regolarizzare le formalità per dar corso alle operazioni di vendita degli immobili (doc.
6).
Deve essere altresì precisato che, nelle more del giudizio, il Condominio ricorrente depositava altro ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del signor per CP_1
l'ingiunzione delle spese condominiali ulteriormente maturate, intervenendo nel predetto giudizio esecutivo per l'ulteriore credito vantato nei confronti di questo ultimo, pari ad € 10.783,86 oltre interessi legali maturati dalle singole scadenze sino al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e pagina 3 di 6 cpa e oltre al costo della notifica ed agli esborsi per la registrazione dello stesso (doc. 4
e doc. 5).
Malgrado la regolarità della notifica, la parte resistente non si è costituita in giudizio, per cui ne è stata dichiarata la contumacia.
Il Condominio ricorrente, con le note di udienza del 8/07/2025, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
In via preliminare, deve affermarsi la piena legittimazione della ricorrente ad ottenere la richiesta pronuncia, essendo evidente il proprio interesse all'accertamento della qualità di eredi del sig. e alla successiva trascrizione del presente provvedimento, CP_1
così da ripristinare la continuità delle trascrizioni e poter procedere all'esecuzione dinanzi al giudice competente.
Nel merito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 476 c.c., in mancanza di accettazione espressa dell'eredità, questa si considera comunque tacitamente accettata qualora il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.
In particolare, come precisato dalla Corte Suprema, l'acquisizione della qualità di erede
è l'effetto del compimento di un'attività incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero di un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale (Cass. 6 giugno 2018, n.14499).
E ancora, deve essere osservato che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12259 del
14.4.2022, ha ribadito il principio secondo cui il comportamento del chiamato all'eredità che, dopo aver presentato denuncia di successione e pagato la relativa imposta, abbia proceduto anche a volturare a suo nome l'immobile, costituisce atto che ai sensi dell'art. 476 c.c. comporta l'accettazione tacita dell'eredità.
Ebbene, dall'esame dei documenti in atti risulta evidente l'accettazione dell'eredità da parte del resistente, il quale non solo ha effettuato la voltura catastale dei predetti beni, così come emerge dalla certificazione notarile sostitutiva del certificato ipocatastale
(cfr. doc. 7), ma ha pure utilizzato gli immobili in premessa, adibendoli a casa familiare pagina 4 di 6 allorquando conviveva con la ex compagna, signora e con la Controparte_3
figlia, (doc. 9) e successivamente, adendo congiuntamente alla ex CP_4
compagna questo Tribunale per la regolamentazione dei rapporti relativi alla prole ex artt. 316 e 337 bis c.p.c.. Nell'ambito del ricorso congiunto, il sig. ha CP_1
acconsentito all'assegnazione dei beni immobili de quibus alla signora - che CP_3
ne curato la trascrizione (doc. 10) – ed ha autorizzato l'ex compagna a volturare a nome di lei le intestazioni dei contratti relativi all'energia elettrica e al riscaldamento (cfr. doc.
9).
Il Tribunale ritiene pertanto che il resistente abbia posto in essere atti CP_1
incompatibili con la volontà di rinunciare o, comunque, significativi della volontà di accettare l'eredità relitta dal padre e dalla madre NA
, ai sensi dell'art.476 c.c., dovendosi pertanto riconoscere in Controparte_2
capo al convenuto la qualità di erede legittimo dei due defunti genitori.
Le spese di lite, vista la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della controparte, vengono dichiarate irripetibili.
Si dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c., la quale potrà essere richiesta dalle resistenti, su cui grava il relativo onere, senza che possa essergli ordinato di provvedervi, non essendovi alcun obbligo giuridico in tal senso.
In caso di inerzia, la trascrizione potrà essere richiesta dalla parte ricorrente, a proprie spese, non essendo necessaria a tal fine un'autorizzazione del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ai sensi degli art. 281 terdecies e sexies c.p.c., così provvede:
1. accerta e dichiara che C.F. ), nato in CP_1 C.F._1
Barquisimeto (Venezuela) il 29/08/1975, ha accettato l'eredità relitta da
[...]
, (C.F. ), nato a [...] NA C.F._2
Nazzaro (BN) il 13 ottobre 1934 e deceduto il 1 marzo 2006 e da CP_2
pagina 5 di 6 (C.F. ), nata a [...], il CP_2 C.F._3
19 febbraio 1941 e deceduta il 9 marzo 2011;
2. dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c.;
3. dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Bergamo in data 12/07/2025
IL GIUDICE
Raffaella Cimminiello
pagina 6 di 6