TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/12/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 838 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], cod. fisc. rappresentata Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Marianna Famà ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in PA
(Cs) alla via Capo Suvero n. 3, come da procura in calce al ricorso introduttivo depositato il
24.07.2024; attrice
E
nato a [...] il [...]; CP_1 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.07.2024 ha chiesto di dichiarare la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in PA il 24.04.1993 CP_1
(trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 40, parte II, serie A, anno
1993), in costanza del quale sono nati tre figli, il 28.12.1994, il Persona_1 Per_2
18.03.1998 e il 18.02.2010 (le prime due maggiorenni ed economicamente Per_3 autosufficienti). In particolare, ha rilevato che effettua pulizie domestiche occasionali, non possiede beni immobili e mobili registrati e non è titolare di redditi da lavoro
1 dipendente/autonomo (come risultante dalla certificazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate depositata in atti); in seguito all'incendio divampato, nel mese di giugno 2022, nella casa familiare (sita in PA alla via Vallone Mattia n. 3), ha trasferito la propria residenza nello stesso Comune alla via della Civiltà n. 41 in un appartamento di proprietà della sua famiglia, con il figlio minorenne;
con la sentenza n. 148/2023, pubblicata il 28.02.2023, Per_3 il Tribunale di PA, dichiarando la separazione personale dei coniugi, ha disposto: “pronuncia
l'addebita della separazione a carico di;
- dispone l'affido esclusivo del figlio CP_1 minore alla madre, con domicilio preferenziale presso la stessa e Persona_4 regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in pare motiva, qui da intendersi integralmente riportate;
- assegna la casa coniugale a , affinché Parte_1 possa abitarvi con il figlio minore;
- dispone che corrisponda a Persona_4 CP_1
, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento della stessa, la Parte_1 somma mensile di € 100,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- dispone che CP_1 corrisponda a , entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento del Parte_1 figlio minore, la somma mensile di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori concorrano in egual misura (50%) alle spese extra assegno occorrenti per il figlio minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee
Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di PA)”; dall'ultima relazione dei Servizi Sociali del
17.06.2022, i rapporti tra il padre e il figlio minore non sono stati mai ripresi ed, altresì, le condizioni di salute di sono notevolmente peggiorate, come emerso anche dalla CP_1 consulenza tecnica d'ufficio (depositata in atti) disposta sulla sua persona nel procedimento penale iscritto a carico dello stesso (a seguito di una denuncia sporta dalla medesima attrice) presso il Tribunale di PA al R.G.N.R. n. 1205/2021 e R.G.T. n. 342/2022; sotto il profilo patrimoniale, percepisce mensilmente una pensione di invalidità pari ad euro CP_1
764,33 ed una rendita Inail di euro 166,69, sicché la sua situazione economica è certamente migliore rispetto a quella della stessa attrice, la quale non percepisce alcun reddito. Quindi, ravvisata la totale inidoneità del convenuto ad esercitare il ruolo genitoriale e sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, Parte_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli
[...] effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dalle parti in data 24/04/1993, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di PA (CS), Parte II, Serie A n°40 originale;
-
Disporre l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre per tutte le Persona_4 motivazioni esposte in narrativa, con domicilio presso la stessa, nell'abitazione della famiglia di sita in PA (CS), Via della Civiltà n. 41; - Disporre che Parte_1 CP_1 corrisponda a , entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di mantenimento Parte_1
2 della stessa, la somma mensile di € 100,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché disporre che corrisponda a , entro il giorno cinque di ogni mese, CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- Disporre che entrambi i genitori concorrano in egual misura (50%) alle spese extra assegno occorrenti per il figlio minore (da individuare secondo le linee guida recepite nel
Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di PA); - Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 25.07.2024.
, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché all'udienza del CP_1
18.11.2024 è stata dichiarata la sua contumacia.
Sentita l'attrice ed ascoltato il minore , la causa è stata rinviata per la precisazione Persona_4 delle conclusioni e discussione all'udienza del 15.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. L'attrice, provvedendo a tale incombente, ha insistito nell'accoglimento delle richieste formulate in atti;
quindi, con ordinanza del 15.12.2025, il
Giudice relatore, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, innanzitutto, va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett.
b), della legge dell'1.12.1970 n. 898.
Infatti, con la sentenza n. 148/2023 emessa il 24.02.2023, passata in giudicato, il Tribunale di
PA ha pronunciato la separazione dei coniugi e che si è Parte_1 CP_1 protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs.
n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Con riguardo, poi, ai provvedimenti concernenti il figlio minore (essendo le altre due Per_3 figlie maggiorenni ed economicamente autosufficienti), in primo luogo, va disposto l'affido
“super esclusivo” dello stesso alla madre (già suo genitore di riferimento), come da lei richiesto.
Come noto, in materia di affidamento di figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando il genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere e educare il figlio, avuto riguardo alla sua
3 capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché in considerazione della personalità del genitore. La questione dell'affidamento della prole è, in ogni caso, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. n. 28244/2019). E', poi, pacifico che il disinteresse (morale e/o materiale) mostrato da un genitore nei confronti di un figlio minore è altamente sintomatico della totale inidoneità dello stesso ad affrontare e gestire un affido condiviso, configurandosi una situazione di contrarietà al preminente interesse del minore ostativa alla disposizione di tale regime, che presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo della prole (cfr. in tal senso, ex plurimis, Tribunale Bari n. 3486 del 5.10.2021, secondo cui “Va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole.
Infatti la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità (se non addirittura la latitanza) nell'esercizio del diritto di visita rappresentano comportamenti altamente sintomatici della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che in questi casi si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso”; nonché in modo conforme
Tribunale Vicenza sez. II dell'11.11.2019 n. 2328, secondo cui “È ben vero che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della bigenitorialità con conseguente affidamento dei figli ad entrambi i genitori, mentre deve disporre l'affidamento esclusivo solo se l'affidamento condiviso risulti in contrasto con il supremo interesse dei minori, ma il provato completo disinteresse del padre ai bisogni sia morali che materiali del minore (manifestatosi in modo evidente in diversi anni), legittima la richiesta della madre di affido esclusivo. Invero l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore, che, in caso di disinteresse del genitore, manca del tutto, stante l'inidoneità dello stesso ad occuparsi in maniera costante del figlio”). Dunque, l'ordinamento impone che, nella determinazione delle condizioni di affido e collocamento di un figlio minore, il giudice operi nel preminente interesse dello stesso (come previsto dall'art. 337 ter c.c.), privilegiando la sua stabilità affettiva, continuità delle cure e tutela dei bisogni materiali, educativi e sanitari. L'affidamento condiviso costituisce la regola (secondo quanto disposto dagli artt. 337 bis e 337 ter c.c.), mentre quello esclusivo e, ancor più, quello cd. “super esclusivo” o “rafforzato” è una misura eccezionale, riservata ai casi in cui la permanenza dell'affidamento condiviso risulti gravemente pregiudizievole per il minore (come si desume dall'art. 337 quater c.c.). Invero,
l'affidamento cd. "super esclusivo", che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del figlio minore, costituendo una determinazione
4 fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative e ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiede, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affido all'altro genitore di ogni decisione, un quid pluris costituito da condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti, in via esclusiva o prevalente, ai fini dell'integrazione del requisito di legge (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 9.09.2025 n. 24876).
Invero, in materia di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice è quello del “superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata”; pertanto, la scelta dell'affidamento ad un solo dei genitori, da effettuare in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, “deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli”, ragion per cui, nell'adozione “di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale
l'affidamento “super esclusivo” del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro)”, non occorre operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (cfr. in questi termini Cass. civ. sez. I dell'11.10.2024 n.
26517). Peraltro, anche l'archiviazione del processo penale per violenza domestica non esclude la rilevanza in sede civile delle condotte violente ai fini della decisione sull'affidamento dei figli minori;
infatti, in presenza di comportamenti violenti, anche non sanzionati penalmente, può essere disposto l'affidamento “super esclusivo” a un solo genitore, per proteggere i figli da un ambiente deteriorato e garantire il loro interesse morale e materiale (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. I del 20.03.2025 n. 7409).
Tanto premesso, posto il passaggio in giudicato della richiamata sentenza n. 148/2023 con cui è stato, tra l'altro, pronunciato l'addebito della separazione dei coniugi a carico di CP_1 per le plurime condotte violente tenute in danno della moglie, anche in presenza del figlio minore (per le quali è stato anche sottoposto a misure cautelari penali), occorre rilevare che
(di anni 14) nel corso del suo ascolto ha dichiarato: “con mamma mi trovo Persona_4 benissimo. Lei mi ha fatto sempre sia da madre che da padre. Con papà non ho nessun tipo di rapporto e neppure vorrei averlo. Lui non mi cerca e per me va bene così. Ho ristabilito il mio equilibrio e la presenza di mio papà non è fondamentale nella mia vita. Mi capita di vederlo e lo saluto solo per educazione. Io e mio papà non abbiamo più rapporti all'incirca da 3 o 4 anni.
In precedenza, anche dopo che i miei genitori non stavano più insieme l'unico ricordo che ho è che andavamo al mare insieme e che ogni tanto stavamo insieme” (cfr. verbale dell'udienza del
17.02.2025). Inoltre, deve tenersi conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio del
15.06.2024 (depositata in atti) disposta sulla persona di nel procedimento penale CP_1 iscritto a suo carico presso il Tribunale di PA al R.G.N.R. n. 1205/2021 e R.G.T. n. 342/2022.
5 In particolare, con tale consulenza è stato accertato, in seguito alla visita cui il periziando è stato sottoposto in data 13.04.2024, quanto segue: “il sig. presenta un Quadro Psicopatologico CP_1 compatibile in Psichiatria Descrittiva con un “Disturbo Bipolare II (DSM-5°, I 296.42
(F.31.12)) in comorbilità con Disturbo da uso di alcol (DSM-5°, 303.90 (F.10.20)”, mentre in
Psichiatria Forense, le Tematiche Psicopatologiche riscontrate sono, in base all'approccio
Funzionale, compatibili con un “Funzionamento mentale prevalentemente Borderline-
Psicotico”. Nel periziando, il funzionamento dell'Io è intermittente, discontinuo e caratterizzato da una notevole debolezza con incapacità a controllare angoscia e impulsi. I meccanismi di difesa sono prevalentemente arcaici e patologici: scissione, proiezione, idealizzazione e svalutazione, negazione, acting-out, identificazione proiettiva. L'immagine e la percezione di Sé
(Io in rapporto all'ambiente) appaiono instabili e soggetti a frequenti fluttuazioni con un
l'Esame di Realtà compromesso sia dal Disturbo dell'Umore che dall'abuso di alcolici. La presenza di un IO patologico nelle sue funzioni esecutive, decisionali, organizzative, porta, dunque, il soggetto ad agire in preda ad uno stato emotivo interno patologico connotato da ostilità, irritabilità, eccitazione emotiva o esplosioni irrazionali verso l'esterno fino ad acting
(Fenomeni Allucinatori di tipo Transitorio) eterodiretti e dinamiche autolesionistiche” (cfr. pagina 6). Quindi, è risultato affetto da un disturbo bipolare II in comorbilità con CP_1 un disturbo da uso di alcol, tale da inficiare la sua cosciente partecipazione al processo e da far ritenere che, all'epoca dei fatti costituenti reato, si trovasse in una condizione di vizio totale di mente, nonché da farlo ritenere, al momento delle operazioni peritali, socialmente pericoloso.
Ebbene, posto che detta consulenza tecnica d'ufficio è stata espletata successivamente alla pronuncia della sentenza di separazione dei coniugi e considerato che da essa si desume una grave inidoneità del convenuto a gestire il ruolo genitoriale (peraltro a fronte di un totale disinteresse verso il figlio minore persistente da anni, confermato anche dalla condotta processuale assunta nel presente giudizio, essendo rimasto contumace) e a partecipare alle decisioni, di qualunque tipo, riguardanti il medesimo minore, si ritiene che, nel preminente interesse di quest'ultimo, vada disposto il suo affido cd. “super esclusivo” alla madre (rispetto alla quale, in ogni caso, non è emersa alcuna carenza e inidoneità genitoriale), con il collocamento presso di lei ed il potere della stessa di prendere tutte le decisioni a lui relative, come, per esempio, quelle riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione, la residenza abituale e le condizioni di vita.
Con riguardo, poi, all'esercizio del diritto di visita del convenuto, appare opportuno prevedere che, a seguito del superamento delle criticità che contraddistinguono il rapporto padre-figlio e in assenza di situazioni suscettibili di esporre il minore a potenziali rischi, potrà CP_1 vedere il minore (sempre compatibilmente con le esigenze e la volontà del medesimo Per_3 minore) il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00; a settimane alterne, la domenica
6 nella medesima fascia oraria;
nonché, ad anni alterni, nelle festività calendarizzate (comprese quelle natalizie e pasquali) sempre nella stessa fascia oraria.
Rispetto, invece, al contributo paterno al mantenimento del figlio minore, esaminati gli atti di causa, si ritiene che vadano confermate le statuizioni già adottate in sede di separazione personale dei coniugi. Invero, si evince dagli atti di causa che l'attrice è priva di una regolare occupazione lavorativa e stabili fonti di reddito, invece il convenuto percepisce una pensione mensile di euro 764,33. Ebbene, tenuto conto della condizione economica delle parti
(sostanzialmente immutata rispetto a quella considerata ai fini della pronuncia della sentenza di separazione dei coniugi emessa il 24.02.2023, passata in giudicato), dell'età del minore e Per_3 delle sue presumibili esigenze di vita, si ritiene congruo confermare il contributo paterno al mantenimento del medesimo minore nella somma mensile di euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2017 in uso presso il Tribunale di PA.
Infine, nulla va disposto in ordine ad un eventuale assegno divorzile in favore dell'attrice, anche se si considera che la stessa, all'udienza del 17.02.2025, ha, in ogni caso, rappresentato di non avere interesse a chiedere la condanna del convenuto al versamento in suo favore di detto assegno.
La natura delle questioni trattate rende opportuna l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di PA, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 838/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA il
24.04.1993 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del medesimo Comune al n. 40, parte II, serie A, anno 1993);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di PA perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone l'affido “super esclusivo” del figlio minore alla madre, con Persona_4 collocamento presso di lei e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in pare motiva, qui da intendersi integralmente riportate;
- dispone che corrisponda a entro il giorno cinque di ogni mese CP_1 Parte_1
(in contanti o con assegno, vaglia postale e bonifico), a titolo di mantenimento del figlio minore
, la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
Per_3
- dispone che entrambi i genitori concorrano in egual misura (50%) alle spese extra assegno occorrenti per il figlio minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione
7 personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto”, pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di PA;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in PA il 18.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
8