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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 38 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 15.04.2024
da
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Trieste
- appellante -
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Elefante di Mantova CP_1
giusta procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione in appello
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n. 43/2024 del Tribunale
di Pordenone - riconoscimento dello status di vittima del dovere o equiparato e dei conseguenti benefici economici.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 26.09.2024 Conclusioni
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e in riforma dell'appellata sentenza n. 43/24 RG 317/22 dd.27/3/24 del Tribunale del
Lavoro di Pordenone accogliere l'eccezione di prescrizione decennale per i benefici
di natura economica e in particolare per la speciale elargizione. Con condanna a restituire quanto eventualmente percepito in ragione dell'esecutività della sentenza
gravata. Spese rifuse.
Per l'appellato:
In via principale dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto
dal avverso la Sentenza n.43/2024 del Tribunale di Pordenone Parte_1
Sezione Lavoro pubblicata in data 27 marzo 2024; con vittoria di spese diritti ed
onorari di grado con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
In via subordinata riformare la gravata sentenza escludendo il diritto dell'appellato
alla speciale elargizione in percentuale alla dichiarata invalidità del 20% fermo il
resto; spese di grado compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato l'8/7/2022 dinanzi al Tribunale di Pordenone - Sezione
Lavoro, il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato , conveniva in CP_1
giudizio il per ottenere il riconoscimento dello status di vittima Parte_1
del dovere e dei relativi benefici assistenziali. Esponeva il ricorrente che:
- in data 15/05/2003, mentre era in servizio alla Sezione Volanti del Commissariato
della Polizia di Stato di Conegliano, veniva comandato di portarsi a supporto di altra volante impegnata nel controllo del territorio e nel contrasto della prostituzione.
Nell'occasione, giunto sul luogo al fine di fermare un "viados" che per sottrarsi all'identificazione aveva con violenza spinto un agente, subiva l'aggressione del
Pag.2 medesimo, riportando per effetto dei calci ricevuti la distorsione del ginocchio sinistro e la lesione al legamento crociato anteriore;
- in data 4/12/2006, comandato dalla Centrale operativa di portarsi con la volante di servizio in via Friuli per una segnalazione di soggetti ubriachi intenti a creare disturbo, veniva impegnato in una colluttazione con uno dei due che, con fare minaccioso, rifiutava di esibire i documenti e faceva resistenza all'accompagnamento in Commissariato. Nelle fasi concitate della messa in sicurezza a bordo della volante,
per vincere la resistenza dell'uomo riportava la frattura del metatarso del piede destro.
Le predette infermità erano state riconosciute come dipendenti da causa di servizio con decreto del 30/3/2015, a seguito del parere favorevole reso dal Comitato di
Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n.162/2014 del 26/5/2014.
In data 23/1/2020 il ricorrente aveva presentato domanda per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ma dopo oltre due anni l'amministrazione non aveva ancora definito la pratica e si rendeva quindi necessario il ricorso al Tribunale.
Nella causa così instaurata, il si costituiva eccependo Parte_1
preliminarmente l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione decennale dall'entrata in vigore in data 1/1/2006 della normativa invocata (Legge
266/2005) e quindi, l'infondatezza della pretesa, non ritenendo provato il nesso causale tra i fatti dedotti e i postumi lamentati, imputabili piuttosto al fisiologico invecchiamento.
La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale che accertava un'invalidità
permanente complessiva del 20%.
Con sentenza n. 43/2024 del 27/3/2024, il Tribunale di Pordenone accoglieva il ricorso, riconoscendo lo status di vittima del dovere e il diritto ai benefici nei limiti della prescrizione decennale.
Avverso tale decisione il ha proposto appello, Parte_1
censurando specificamente la parte della sentenza relativa alla prescrizione e chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado. Il si è costituito in CP_1
appello con memoria dell'11/5/2024 chiedendo il rigetto del gravame.
Pag.3 L'appellante , ha svolto delle specifiche censure e dei Parte_1
puntuali argomenti difensivi, come impone l'art.434 c.p.c., solo riguardo a quella parte della decisione in cui il Tribunale di Pordenone si è occupato del tema della prescrizione;
solo questo pertanto è l'oggetto della materia del contendere di cui l'adita Corte d'Appello deve occuparsi. Con l'ulteriore precisazione che sempre l'appellante ha, in via subordinata, chiesto che riconosciuta l'imprescrittibilità del solo status, venga per contro, dichiarata la prescrizione dei benefici economici e in particolare della speciale elargizione.
Riguardo al tema generale della prescrittibilità della condizione di vittima del dovere (o soggetto equiparato), non vi sono ragioni per andare di contrario avviso rispetto all'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (avviato da Sez.
Lavoro Sentenza n. 17440 del 30/05/2022 e confermato da numerose pronunce:
Ordinanza n.33105 del 10/11/2022; Ordinanza n. 37522 del 22/12/2022; Ordinanza
n.3868 del 08/02/2023; Ordinanza n. 8559 del 27/03/2023; Ordinanza n.8960 del
30/03/2023; Ordinanza n.11661 del 04/05/2023; Ordinanza n.36225 del 28/12/2023;
Ordinanza n.36510 del 29/12/2023, da ultimo Cass. n. 2658/2025).
Neppure la giurisprudenza richiamata dal nel suo atto di appello offre Parte_1
argomenti decisivi in senso contrario al principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità appena citata: tale giurisprudenza infatti pare basata non tanto sulla prescrittibilità dello status (in senso atecnico) di vittima del dovere, quanto piuttosto sulla mancanza di interesse a far accertare tale condizione quando siano ormai estinti
(e quindi non più azionabili) tutti i benefici economici che ne possono derivare (e ciò
in applicazione della regola secondo cui "non sono proponibili azioni autonome di
mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi
frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto
di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi
nella sua interezza": così, in massima, Cassazione Sez. Unite, Sentenza n.27187 del
20/12/2006).
Pag.4 Diversamente, come chiarito dalla Suprema Corte, l'accertamento dello status di vittima del dovere attiene alla qualificazione di una posizione giuridica soggettiva a cui viene correlata una serie di benefici di natura prevalentemente assistenziale, che deriva da una condizione personale che ha valenza oggettiva e immanente e prescinde dalla previsione di termini prescrizionali e decadenziali.
L'appello del , nella parte in cui è finalizzato a far dichiarare Parte_1
l'intervenuta prescrizione dello status del di CP_2 Controparte_3
soggetto equiparato a vittima del dovere, va quindi sicuramente respinto.
Le pronunce della Corte di Cassazione sopra citate, hanno però sempre ammesso la prescrittibilità delle prestazioni conseguenti allo status di vittima del dovere. Il Giudice di primo grado ha correttamente affermato che i benefici spettanti al ricorrente sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Su questo specifico punto il non ha formulato alcuna critica puntuale. Parte_1
L'impugnazione è invece fondata nella parte in cui si riferisce alla speciale elargizione. Questa infatti non è una prestazione ricorrente nel tempo (come gli assegni vitalizi) ma consiste e si esaurisce nel pagamento di una determinata somma proporzionale al grado di invalidità. Non esistono quindi ratei periodici, ma una singola prestazione unitaria: ne consegue che il diritto a conseguirla, una volta che sia divenuto esigibile, si estingue integralmente e definitivamente se non viene fatto valere nel termine di prescrizione fissato dalla legge. In concreto l'evento generatore del diritto si è verificato nel 2003 o al più tardi nel 2006 e già l'anno successivo
(2007) si era stabilizzata la conseguente infermità, come risulta dalla documentazione medica in atti (cfr. relazione CTU); ne deriva che il Sig. avrebbe potuto CP_1
azionare il diritto alla speciale elargizione a partire dall'entrata in vigore delle norme che hanno progressivamente esteso questo beneficio alle vittime del dovere anche per il passato (e quindi a seguito del D.P.R. 243/2006 o, al più tardi, del d.l. 159/2007).
E' perciò inevitabile concludere che nel 2020, quando l'appellato ha chiesto il riconoscimento dei benefici del D.P.R. 243/2006, il termine di prescrizione era
Pag.5 ampiamente decorso e il diritto alla speciale elargizione si era estinto per intero. Non
rileva in senso contrario la circostanza, evidenziata dall'appellato, che in primo grado il abbia aderito alla richiesta di defalcazione dell'equo indennizzo dalla Parte_1
speciale elargizione, trattandosi di una mera modalità di quantificazione del beneficio che non può far rivivere un diritto ormai estinto per prescrizione.
L'appello proposto dal va quindi accolto nei limiti sopra evidenziati. Parte_1
Considerata la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite di entrambi i gradi vanno compensate per due terzi e per il resto poste a carico del . Parte_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
in parziale accoglimento dell'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Pordenone n. 43/2024 di data 27/03/2024, dichiara l'intervenuta prescrizione il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 legge
302/90 e art. 5 commi 1 e 5 della legge 206/2004 e per l'effetto respinge la relativa domanda;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
condanna il a Parte_1
rifondere all'appellato un terzo delle spese di lite che liquida nella quota in Euro
1.500,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e Cpa di legge per ciascun grado di giudizio, compensando la residua parte.
Trieste, 26/9/2024.
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott. Lucio Benvegnù)
Pag.6