Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 10766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10766 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10766/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03740/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3740 del 2021, proposto da
Televisione Siracusana Color S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Sebastiano Teodoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Corecom - Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Sicilia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza ingiunzione adottata con delibera della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni N. 5/21/CSP nei confronti della ricorrente, comunicata a mezzo PEC il 29/1/2021, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 comma 3 del decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni del 9/12/1993 n. 581, nonché delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, dell’allegato A) alla delibera N. 538/01/CSP;
della contestazione del CO.RE.COM Sicilia n. 4/2020 – Proc. 48/20/FB-CRC, del 2/9/2020, comunicata via PEC in pari data;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che possa comunque ledere la sfera giuridico - patrimoniale della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premette parte ricorrente che in data 2.09.2020 il CORECOM SICILIA ha comunicato via PEC alla ricorrente la contestazione n. 4/2020, emessa in pari data in suo danno, per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 13, comma 3, del Decreto n. 581 del 9.12.1993, e nell’art. 3, comma 4, della Delibera 538/01/CSP del 26.07.2001 per aver trasmesso sull’emittente “TRIS”, nel corso della trasmissione “Tribuna Calcio” mandata in onda in data 22, 23, 24, 26 e 27 giugno 2020 negli orari specificamente indicati nello stesso atto, alcune telepromozioni in cui la prescritta dicitura “messaggio promozionale” non permane sul teleschermo per l’intera durata del messaggio pubblicitario ed altresì talune telepromozioni presentate dal conduttore del programma all’interno dello stesso contesto scenico.
Successivamente, effettuata la relativa istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia, valutate le giustificazioni addotte e considerata l’involontarietà della condotta contestata, tenuto conto anche delle note difficoltà logistiche–organizzative derivanti dalla situazione emergenziale dovuta al COVID-19, nella seduta del 28.10.2020, pur ritenendo confermata la sussistenza delle violazioni, contestate, deliberava di trasmettere gli atti all’AGCOM, proponendo l’archiviazione del procedimento.
Con il provvedimento n. 5/21/CSP, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, valutando di non accogliere la proposta formulata dal CO.RE.COM. Sicilia, riteneva sussistenti le condotte ascritte alla ricorrente, ordinando alla stessa il pagamento della sanzione amministrativa di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50) al netto di ogni altro onere accessorio, derivante dall’applicazione della misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per ogni singola violazione, pari ad € 1.549,50, moltiplicato per le cinque giornate sottoposte a monitoraggio, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, ingiungendo alla citata società di versare entro trenta giorni il relativo importo.
2. Televisione Siracusana Color S.r.l. impugna il predetto provvedimento sanzionatorio con il presente ricorso, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 3, DEL DECRETO MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DEL 9.12.1993, N. 581, NONCHE’ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 4, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP DEL 26.07.2021. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 18, COMMA 2 DELLA L. 689/1981. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE. MANCATA AUDIZIONE.
3. Si è costituita in giudizio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Le condotte che hanno portato alla sanzione inflitta alla società ricorrente, come riportate dall’Autorità, sono le seguenti:
- nel contesto del programma “Tribuna Calcio” mandato in onda sull’emittente “TRIS” nelle date e orari specificamente indicati nel citato atto di contestazione CONT. N.4/ANNO 2020/N°PROC.28870/2020 del 2 settembre 2020, il conduttore ha presentato e promosso direttamente la linea di prodotti cosmetici “Noble Counts” descrivendone ed esaltandone le caratteristiche, mentre per tutta la durata della pubblicità appare in sovrimpressione la scritta “messaggio promozionale” (ad esempio il 22 giugno 2020 alle ore 16:50 ed il 23 giugno 2020 alle ore 00:33);
- nel contesto del programma “Tribuna Calcio” mandato in onda sull’emittente “TRIS” nelle date e orari specificamente indicati nel citato atto di contestazione CONT. N.4/ANNO 2020/N°PROC.28870/2020 del 2 settembre 2020 il conduttore ha presentato e promosso l’attività di ristorazione della sig.ra MI Imbesi, mentre vengono inquadrati i locali della “Locanda Mastrarua” dalla stessa gestito con la presentazione dei piatti offerti ai clienti e ne vengono forniti l’indirizzo, il recapito telefonico e i riferimenti sui social network (ad esempio il 27 giugno 2020 alle ore 00:22); la scritta “messaggio promozionale” non è apparsa all’inizio della comunicazione commerciale ma solo nel corso della stessa ed è rimasta in sovrimpressione anche nel successivo servizio a carattere sportivo;
- nel contesto del programma “Tribuna Calcio” mandato in onda sull’emittente “TRIS” nelle date e orari specificamente indicati nel citato atto di contestazione CONT. N.4/ANNO 2020/N°PROC.28870/2020 del 2 settembre 2020 il conduttore ha presentato e promosso l’attività del Ristorante “Vunnanzia” in diretta telefonica con lo chef Alfio Muratore, invitando i telespettatori a recarsi ad Agira per degustare i piatti preparati nel locale, mentre venivano descritte ed inquadrate le specialità gastronomiche proposte ai clienti (ad esempio il 24 giugno 2020 alle ore 01:20 ed alle ore 04:42); la scritta “messaggio promozionale” non è apparsa per tutta la durata della comunicazione commerciale;
La commissione delle predette condotte ha comportato la violazione delle seguenti norme:
- dell’art. 3, comma 4, dell’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, laddove prevede che
“ I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso;
- dell’art. 13, comma 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581, ove prevede che “ Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta “messaggio promozionale” per tutta la loro durata ”.
5.1. Con un primo motivo di doglianza la parte ricorrente contesta la sanzione irrogata sostenendo che il ritardo nell’avvio del messaggio non potrebbe integrare la violazione della normativa.
Lamenta pertanto un errore asseritamente compiuto dall’Autorità, derivante da un difetto di istruttoria e da una mancata attenta visione dei video.
Sostiene, ulteriormente, la società ricorrente che il mancato adempimento all’obbligo di cui all’art. 13 comma 3 del DM n. 581/1993 sarebbe dipeso da un temporaneo malfunzionamento dell’apparato di software della regia, il quale sarebbe provato dall’intervento di riparazione in garanzia effettuato dalla società venditrice degli apparati.
Contesta ulteriormente la mancata applicazione del cumulo giuridico in luogo del cumulo materiale.
4.2. I motivi non sono meritevoli di favorevole considerazione.
Quanto alla esiguità del ritardo, direttamente appurato dallo scrivente Collegio, si rileva come tale circostanza sia stata comunque tenuta conto dall’Autorità ai fini dell’irrogazione di una sanzione più lieve, pur non potendo la stessa comportare una esenzione della ricorrente dall’applicazione del citato art. 13, comma 3, decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del 9 dicembre 1993, n. 581 il quale impone inequivocabilmente la collocazione in sovraimpressione della scritta "messaggio promozionale" per l’intera durata del messaggio e rimanendo in ogni caso incontestabile la circostanza per la quale il conduttore dei programmi radiotelevisivi ha inequivocabilmente presentato parte di tale telepromozioni personalmente nel contesto scenico del programma, in violazione dell’art. 3, comma 4, dell’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.
Né parimenti può ritenersi, come sostenuto dalla ricorrente, che il malfunzionamento dell’apparato di software della regia o il ritardo nella digitazione da parte del personale addetto, operante in organico ridotto a causa delle disposizioni di sicurezza emanate a contrasto della diffusione del covid 19, possa giustificare o costituire causa esimente dal rispetto delle normative di settore.
Parimenti non appare persuasiva la doglianza circa la dipendenza delle violazioni da un asserito temporaneo malfunzionamento dell’apparato di software della regia, non avendo la società ricorrente, come correttamente appurato dal provvedimento gravato, fornito alcuna evidenza della predetta circostanza, né dato dimostrazione dell’intervento di recupero in garanzia delle apparecchiature, essendo in ogni caso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, ponendo l’art. 3 della legge n. 689 del 1981, una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa per errore incolpevole o inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, non fornita nel caso di specie.
Infine quanto alla mancata applicazione del cumulo giuridico in luogo del cumulo materiale, deve rilevarsi che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa “ L’art. 8, comma 1, della L. n. 689 del 1981 limita l’applicabilità del ‘cumulo giuridico’ alla sola ipotesi del concorso formale tra le violazioni contestate e quindi per le sole ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un’unica azione od omissione”, di tal che “il cumulo giuridico non può essere invocato con riferimento all’altra e diversa ipotesi del concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni”, posto che “La pluralità di condotte, ancorché eventualmente animate da un’unica strategia di impresa, determina l’insorgenza di una pluralità di sanzioni distinte, una per ogni violazione accertata, mantenendo tutte una loro distinta autonomia sul piano giuridico” (così, di recente, Cons. Stato, VI, n. 3496/2024) ” (Tar Lazio 9634/2021).
Il ricorso deve essere pertanto conclusivamente respinto, stante l’infondatezza dei motivi di ricorso proposti.
6. Attesa la costituzione meramente formale dell’Autorità, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO