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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 13 gennaio 2025, alle ore 10,46 innanzi al G.O. P. dott.ssa
Sonia Spallitta, viene chiamata la causa R.G. n. 839 dell'anno 2020 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. LA VECCHIA FILOMENA per la parte attrice e l'avv. Virone in sostituzione dell'avv. CANICATTÌ SELENIA per la parte convenuta, i quali discutono riportandosi agli atti e alle note conclusive. L'avv La Vecchia si riserva di depositare istanza di liquidazione.
IL GIUDICE
Pone la causa in decisione con lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Verbale chiuso alle ore 10,50. il GO.P. dott.ssa Sonia Spallitta
Tribunale di Agrigento sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, dopo la camera di consiglio nella quale si è ritirata alle ore 14,00 all'udienza del 13.01.2025 al termine della stessa alle ore
18,30, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dato lettura in assenza delle parti e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 839 DEL RUOLO
GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO
2020
TRA
, nato a [...] il [...], (CF: Parte_1
), ivi residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'Avv. Filomena La Vecchia, ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Canicattì in Corso Umberto I n. 100, per procura speciale in atti, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Agrigento del 19.02.2020
(OPPONENTE)
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Cod. Fisc. elettivamente C.F._2 domiciliato in Canicattì nel Corso Garibaldi n°123 presso lo Studio dell'Avv. Selenia Canicattì dalla quale è rappr.to e difeso giusta procura in atti
Tribunale di Agrigento sez. civile
(OPPOSTO)
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE FASE DI MERITO
CONCLUSONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione per la introduzione del giudizio di merito, rispetto alla fase cautelare iscritta al N. 1041/2019 R.G.E., notificato in data
9.03.2020, evocava in giudizio l'architetto Parte_1 CP_1 premettendo che quest'ultimo gli aveva notificato, in data 30/8/2019, atto di pignoramento presso terzi, da cui era scaturito il procedimento esecutivo Con n. 1041/2019 R.G. nell'ambito del quale quale Controparte_3 terzo pignorato, aveva reso dichiarazione positiva per l'importo complessivo di €. 162,71. Il suddetto procedimento era stato promosso in virtù dei decreti di liquidazione dei compensi, emessi rispettivamente il
12/2/2018 per €. 500,00 e 12/4/2018 per €. 1.500,00, dal Tribunale Civile di Agrigento, nella causa civile n. 50295/2010 R.G.. Pertanto, il debitore esecutato proponeva opposizione, con istanza di sospensione dell'esecuzione, eccependo l'impignorabilità delle somme depositate presso nel libretto di risparmio n. 48625677 per €. Controparte_3
872,60, in quanto alimentato esclusivamente da ratei pensionistici e, pertanto, il terzo avrebbe dovuto vincolarle entro i limiti consentiti dalla legge. All'udienza del 22/1/2020 dinanzi il GE il debitore insisteva, preliminarmente, nell'istanza di sospensione dell'esecuzione e deduceva, altresì, a sostegno del fumus boni iuris, l'estinzione del credito azionato, mediante produzione di ricevute di pagamento a firma del creditore, attestanti l'avvenuto pagamento dell'obbligazione da parte degli altri coobbligati in solido. Il creditore produceva dichiarazione positiva del terzo, avente ad oggetto genericamente tre libretti e il Controparte_3
Giudice dell'Esecuzione emetteva in data 28/1/2020 ordinanza di assegnazione somme, con termine di giorni 45 per l'introduzione del giudizio di merito.
Sul merito del credito azionato, l'attore afferma che esso trova fondamento nell'attività di consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'Arch. CP_1
incaricato dal Tribunale Civile di Agrigento, nella causa civile n.
[...]
50295/2010 R.G., promossa dai sig.ri Parte_2 Parte_3
Tribunale di Agrigento sez. civile
contro e Parte_4 CP_4 Controparte_5 [...]
, quest'ultimi due rimasti contumaci. Pt_1
Afferma che dalle ricevute di pagamento rilasciate dal professionista alle parti in causa, a partire dall'anno 2011 sino al 2018, emerge il pagamento in suo favore della somma complessiva di €. 6.650,00. Alla luce di quanto sopra risulta l'insussistenza del credito azionato dall'Arch. , CP_1 per avere le parti in causa adempiuto in quanto trattandosi di obbligazione solidale il pagamento da parte di anche uno solo dei coobbligati ha liberato definitivamente tutti gli altri, ivi compreso l'attore. Inoltre, rileva l'erronea determinazione del quantum, avendo calcolato, altresì, sulla sorte capitale di €. 625,00, il 15% delle spese generali per €. 93,00, non dovute e non previste nei decreti di liquidazione.
L' adisce, pertanto, il Tribunale al fine di chiedere e Parte_1 ottenere quanto segue: “Ritenere e dichiarare la nullità del procedimento esecutivo presso terzi n. 1041/2019 R. G. Es. in quanto illegittimo per estinzione del credito azionato dall'Arch. , per i motivi di CP_1 cui in narrativa. Ritenere e dichiarare la nullità ed inefficace l'ordinanza di assegnazione somme del 28/1/2020 emessa nell'ambito del suddetto procedimento esecutivo. Ritenere e dichiarare il diritto dell'attore alla ripetizione della somma di €. 162,71 corrisposta da Controparte_3 all'Arch. in virtù ed in esecuzione della suddetta CP_1 ordinanza, indi e per l'effetto condannare quest'ultimo alla restituzione della predetta somma. Ritenere e dichiarare la male fede dell'Arch. CP_1 nell'aver promosso la procedura di esecuzione forzata presso terzi
[...]
n. 1041/2019 R.G. Es., indi e per l'effetto, condannare l'Arch. CP_1 alle spese di lite nonché al risarcimento del danno da liquidarsi
[...] anche d'ufficio ex art. 96 c.p.c. in favore dell'attore.”
Con comparsa del 28.05.2020 si è costituito CP_1 controdeducendo alle asserzioni avversarie, eccependo la Nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire, ex art.163 bis c.p.c. e art. 83, comma 2, D.L.17.03.2020, l' Infondatezza della domanda attorea e sussistenza della pretesa creditoria. e laInfondatezza della domanda in ordine alla responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c. in capo all'odierno istante.
Afferma nel merito di essere stato nominato C.T.U. nella causa instaurata dai sig.ri e contro i sig.ri Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Agrigento sez. civile
(contumace) e Parte_1 CP_4 Controparte_5
(contumace), avanti al Tribunale di Agrigento – Sezione Distaccata di
Canicattì (R.G. 50295/2010); che con Decreto di liquidazione dei compensi al Consulente Tecnico d'Ufficio del 12/02/2018, il Giudice Dott. Giuseppe Scimè ha così statuito: “liquida la somma di €. 500,00 in favore del CTU
Arch. e pone la detta somma provvisoriamente a carico CP_1 delle parti”. Tuttavia, il sig. non ha ottemperato al dictum Parte_1 del Decreto. Successivamente, a seguito di CTU integrativa riguardante il picchettamento e suddivisione della corte indivisa del fabbricato dei sigg.ri
, e con Decreto di Parte_2 Parte_3 Parte_1 liquidazione dei compensi al Consulente Tecnico d'Ufficio del 12/04/2018, il Giudice Dott. Giuseppe Scimè ha così statuito: “liquida all'Arch.
la somma di €.1.500,00 per la descritta attività a carico CP_1 della parti richiedenti in via provvisoria”. Tuttavia ed ancora una volta, il sig. non ha ottemperato al dictum del Decreto, onde è Parte_1 debitore nei confronti dell'Arch. della complessiva somma CP_1 di €. €.926,73, giusta Atto di Precetto notificato addì 14.06.2019, cui poi ha fatto seguito il pignoramento.
Chiede pertanto di ritenere e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione ex adverso proposta e conseguentemente rigettare, con qualunque statuizione,
l'opposizione avversaria e confermare la procedura di esecuzione. Con vittoria di spese e compensi.
Alla udienza del 28.09.2020 il Giudice, tenuto conto del periodo di sospensione dovuto alle misure di contenimento del covid 19, in accoglimento della richiesta formulata da parte opponente, rimetteva le parti in termini e fissava l'udienza del 12 febbraio 2021 per la prima comparizione. All'esito della predetta udienza il Giudice concedeva i termini ex art 183 VI co cpc. Ammessi ed assunti i mezzi istruttori, precisate le conclusioni, è stata fissata udienza di discussione e decisione ex art 281 sexies cpc. Indi è stata decisa.
La presente opposizione, alla luce della documentazione agli atti, e della istruzione a mezzo dell'interrogatorio formale del convenuto escusso all'udienza del 13.5.2022, e della sola prova per testi con la signora Pt_3
avendo le parti rinunciato alla assunzione degli altri testi seppur
[...] ammessi, appare fondata solo parzialmente e va pertanto accolta nei limiti e per le motivazioni che seguono.
Tribunale di Agrigento sez. civile
Il primo motivo di opposizione concerne la eccepita estinzione del credito.
Il giudizio che occupa costituisce la fase di merito della opposizione al pignoramento eseguito dal a cagione del mancato pagamento pro CP_1 quota dei decreti di liquidazione emessi dal Giudice nelle date del
12.02.20218 di € 500,00 e del 12.04.2018 di € 1500,00 nel corso del processo rgn 50295/2010 di divisione tra e Parte_2 Parte_3
contro e Parte_4 CP_4 Controparte_5 [...]
, in favore del CTU oggi opposto, per avere svolto l'incarico di Pt_1 formazione delle quote, frazionamento e picchettamento sui luoghi, giudizio definito con sentenza n. 1780/2019 del 04.11.2019.
Con atto di precetto notificato in data 18.06.2019 l'opposto ordinava il pagamento del compenso dei suddetti decreti di liquidazione all'
[...]
avendo le altre parti costituitesi nel giudizio, Pt_1 Parte_2
e pagato pro quota le proprie quote;
precetto Parte_4 Parte_3 cui seguiva il pignoramento del libretto postale in atti e la successiva ordinanza di assegnazione di somme del GE.
Nel corso del giudizio che occupa, che costituisce la fase di merito nella struttura bifasica del processo di opposizione, nessuna prova di pagamento delle suddette spettanze è stata fornita dall'opponente e di contro dall'interrogatorio formale e dalla testimonianza resa dall' è Parte_3 stato confermato che l' non ha corrisposto la propria quota Parte_1 quantomeno relativamente ai predetti decreti di liquidazione, la cui imputazione per sentenza è stata posta a carico di ciascuna parte litigiosa nella misura di ¼ ciascuno.
Se pur è vero quanto afferma la difesa dell'opposto che cita l'arresto della giurisprudenza in materia di obbligo solidale gravante sulle parti al pagamento del CTU, il suddetto principio ha la funzione di garantire al consulente il pagamento delle proprie spettanza nei confronti di tutte le parti a prescindere dalla soccombenza del giudizio e dalla conseguente condanna, ponendo un obbligo su tutte di natura solidale, e non invece quella di sottrarre una delle parti alla legittima pretesa fatta valere dal consulente, come statuito in sentenza, nel caso che occupa, pro quota.
Alla luce delle argomentazioni che precedono sussistente appare il diritto di credito azionato dall'opposto con l'azione esecutiva oggetto di
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opposizione;
quanto all'an della pretesa l'opposizione pertanto si appalesa infondata.
Nel quantum invece ragionevole appare l'eccezione articolata dall'opponente relativa alla somma dovuta pari ad € 500,00, ovvero pari ad
¼ della liquidazione giudiziale del compenso del ctu come da decreti emessi nel corso del giudizio rgn 50295/2010 nelle date del 12.02.20218 di
€ 500,00 e del 12.04.2018 di € 1500,00.
Fondata appare dunque l'eccezione relativa all'erroneo computo, sotto il suddetto profilo, contenuto nell'atto di precetto notificato all' della Pt_1 voce “sorte capitale” che avrebbe dovuto essere di € 500,00, in luogo degli
€ 625,00 precettati e dell'erroneo inserimento della voce “spese generali” previste sia con riguardo alle spettanze del procuratore sia con riguardo alle spettanze del CTU, nonostante la liquidazione del Giudice corrispondesse esattamente alla richiesta di liquidazione del consulente senza prevedere la suddetta voce. La previsione contenuta nell'articolo 13, comma 10, della legge numero 147/2012 del rimborso forfettario del 15% anche a prescindere da un'esplicita indicazione delle stesse in sentenza vale infatti solo per i compensi legali.
Sotto tale profilo l'opposizione va accolta e l'atto di precetto va rideterminato nella somma minore di € 500,00 per sorte capitale, oltre €
46,52 per spese, oltre € 161,46, per competenze e oneri dell'atto di precetto.
Priva di fondamento è invece l'eccezione relativa alla impignorabilità delle somme contenute nel libretto in quanto non vi è prova che trattasi di ratei di pensione e/o dell'importo della stessa.
I precedenti motivi assorbono la richiesta di condanna per responsabilità aggravata articolata dall'opponente non sussistendone i presupposti, ritendendo fondata la pretesa creditoria seppur ridotta come supra.
Tenuto conto della soccombenza reciproca le spese legali si compensano.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reiectis adversis, ritenuto e dichiarato il diritto di CP_1
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di , riduce Parte_1
Tribunale di Agrigento sez. civile
l'atto di precetto alla minor somma di € 707,98 e conseguente, ordina la relativa riduzione del pignoramento.
Spese compensate.
Agrigento, 22/01/2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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