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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero 4353 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 18.6.2025 e vertente tra tra
(P.I. , rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Paolo Bonalume
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., CP_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Radice
-convenuto-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 18.6.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la evocava in giudizio il Parte_2 deducendo di essere creditore nei confronti del predetto ente CP_1 dell'importo di € 5.581,21 per sorte capitale, contabilizzato nelle fatture emesse da Eurosanità s.p.a. ed EN GA e Luce s.p.a., oltre interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, ed oltre ad euro
360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. cit., a titolo di risarcimento forfettario del danno.
Sulla base di tali deduzioni, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e
1 i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte del (C.F.:
[...] CP_1
) dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il P.IVA_2 CP_1
(C.F.: ) al relativo pagamento in favore di P.IVA_2 Parte_1
I. € 5.581,21 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco
[...] prodotto sub doc. 3; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni
e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte del (C.F.:
[...] CP_1
) e, per l'effetto, condannare il (C.F.: P.IVA_2 CP_1
) al pagamento in favore di di ogni P.IVA_2 Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: − Parte_1 sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale. •
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento
2 delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Parte_1 il pagamento da parte del (C.F.: e, per l'effetto, CP_1 P.IVA_2 condannare il (C.F.: ) al pagamento in favore di CP_1 P.IVA_2 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.; • IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Il si costituiva in giudizio tempestivamente, con comparsa di CP_1 costituzione e risposta depositata in data 26.10.2021, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, ogni avversaria istanza disattesa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte sopra esposte che qui integralmente si richiamano . Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice deduceva che l'importo richiesto a titolo di sorte capitale si era ridotto ad euro 2.911,13 come da relativo elenco riepilogativo del credito residuo.
Con ordinanza del 16.11.2021 veniva disposta la mediazione demandata ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis vigente, che è stata espletata con esito negativo.
Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025, parte attrice precisava le proprie conclusione chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: • IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_3 parte del in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti CP_1 crediti e, per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al relativo pagamento in favore di I. € 2.888,95 per Parte_3 sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento
3 delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
IN VIA
SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, per Parte_3 CP_1
l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di ogni CP_1 Parte_3 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: • sorte capitale, • Parte_3 interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_3 ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il
[...] CP_1 al pagamento in favore di di ogni diversa somma che CP_1 Parte_3 fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_3 monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”. Parte attrice rinunciava quindi alla sorte capitale di cui alle fatture emesse da Eurosanità s.p.a.
4 Con provvedimento del 1.2.2025, vista l'ordinanza n. 17197 del 21.6.2024 della
Corte di legittimità, considerato che in atti non vi è la prova dell'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'ente in ordine ai contratti di fornitura da cui è sorto il credito ceduto per cui è causa, questo giudice sottoponeva la questione alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c.
La causa, istruita con prova documentale, veniva posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 18.6.2025, previa concessione alle parti di un termine per il deposito delle memorie di discussione.
2. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della "ragione più liquida", il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n.
12002/2014).
3. Parte attrice, quale cessionaria del credito azionato, nell'atto di citazione ha chiesto, in via principale, la condanna del al pagamento della CP_1 somma di € 5.581,21 per sorte capitale, contabilizzato nelle fatture emesse da
Eurosanità s.p.a. ed EN GA e Luce s.p.a., oltre interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002 ed interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori ed oltre ad euro 360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, a titolo di risarcimento forfettario del danno.La domanda proposta da per la condanna del Parte_2 CP_1 al pagamento del credito ceduto da EN GA e luce s.p.a. deve essere rigettata per i seguenti motivi.
In via subordinata, ha chiesto la condanna del al pagamento di CP_1 ogni diversa somma ritenuta dovuta a e, in via Parte_1 ulteriormente subordinata, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
A sostegno della propria pretesa parte attrice ha depositato elenco riepilogativo del credito costituente la sorte capitale azionata in citazione (cfr. allegato n. 3 alla citazione), elenco credito residuo a titolo di sorte capitale (cfr. allegato n. 7 alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.), n. 1 contratto di cessione del credito concluso con EN GA e Luce s.p.a. notificato al ceduto (cfr. Controparte_2 allegato n. 8 alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.), proposte di contratto sottoscritte dal (cfr. allegato n. 9 alla prima memoria ex art. 183 CP_1
c.p.c.), n. 6 fatture EN s.p.a. e n. 3 fatture Eurosanità s.p.a. azionate (cfr.
5 allegato n. 10 alla prima memoria ex art. 183 c.p.c.), verbale di conferimento del
Ramo di ad EN, GA & Luce s.p.a. (cfr. allegato n. 13 alla Parte_4 prima memoria), solleciti di pagamento (cfr. allegato n. 14 alla prima memoria).
A fronte di tali allegazioni, il ha eccepito: a) l'inesistenza del CP_1 credito per mancanza dei contratti di cessione con Eurosanità s.p.a. ed EN GA &
Luce s.p.a. e, ove esistenti, la mancanza di una valida notifica degli stessi che li renderebbe inopponibili all'ente; b) l'indeterminatezza della domanda per omesso deposito dei contratti sottoscritti dal di Arce con Eurosanità s.p.a. e con CP_1
EN GA e Luce s.p.a. e delle fatture azionate;
c) la mancata adesione del CP_1 alla cessione;
d) la mancata prova della fruizione da parte del delle CP_1 prestazioni fatturate, dell'invio delle fatture e della correttezza dei loro importi;
e)
l'assenza di prova circa la decorrenza ed i criteri di calcolo degli interessi;
f)
l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice ha dedotto che l'importo richiesto a titolo di sorte capitale si era ridotto ad euro 2.911,13, come da relativo elenco riepilogativo del credito residuo.
3.1. Ciò posto, si ritiene che la domanda proposta da per la condanna Parte_2 del al pagamento del credito ceduto da EN GA e luce s.p.a. CP_1 debba essere rigettata per i seguenti motivi.
Segnatamente, l'art. 191, comma 1, del dispone che gli enti locali possono CP_3 effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4), ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente ma dell'amministratore o del funzionario che ne rispondono con il proprio patrimonio, con esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente.
6 La Corte di legittimità, con la recentissima ordinanza n. 17197 del 21.6.2024, decidendo una fattispecie analoga a quella sottoposta al vaglio di questo giudice avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo promossa da un ente locale nei confronti di quale cessionaria del credito Parte_1 originariamente vantato da a titolo di corrispettivo dovuto a fronte CP_4 della fornitura di energia elettrica, richiamato il disposto dell'art. 191 t.u.e.l., ha affermato che “Gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti per gli stessi solo se accompagnati dall'impegno di spesa corrispondente, in caso contrario, sia la deliberazione che autorizza l'azione sia il contratto successivo stipulato in esecuzione sono nulli”.
Tale pronuncia è conforme ai principi costantemente affermati dalla S.C. in materia di obbligazioni assunte dagli enti locali (cfr. Cass. n. 13159/2024: “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”; in senso conforme cfr. Cass. n. 33768/2019; Cass. n.
15410/2018; Cass. n. 26202/2010; Cass. n. 2880/2010).
La nullità che viene in rilievo è rivelabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(Cass. n. 13159/2024; Cass. n. 9364/2023 “È estendibile alla transazione il principio per cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone una nullità rilevabile d'ufficio anche in cassazione e senza che assuma portata ostativa
a tal fine alcun giudicato esterno”; in senso conforme v. Cass. n. 15050/2018) e la deduzione ad opera della parte interessata a far valere detta nullità non è soggetta a preclusioni collegate alla costituzione in giudizio del convenuto.
Tanto chiarito, tornando al caso in esame, si rileva che detta questione è stata oggetto di discussione tra le parti (cfr. ordinanza del 1.2.2025).
In relazione al credito dedotto in lite, non è stata acquisita al giudizio la documentazione comprovante l'assunzione dell'impegno di spesa registrato sul
7 competente capitolo di bilancio di previsione né del rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria.
Alla luce dei principi espressi dalla S.C., deve dichiararsi la nullità dei contratti conclusi tra il e EN GA e Luce s.p.a. azionati da parte attrice. CP_1
Occorre dare atto che l'art. 183 del t.u.e.l. individua l'impegno di spesa come prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di “obbligazione giuridicamente perfezionata”, è determinata la somma da pagare, mentre l'art. 191 precisa che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5, avvertendo che, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione di detto obbligo, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Del resto, la S.C. ha ripetutamente affermato che “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale - di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191”
(Cass. n. 9364/2023).
Ebbene, nel caso in esame non vi è prova né che le somme azionate fossero state in concreto oggetto di delibera di impegno prima di fruire dell'erogazione dell'energia elettrica né che i relativi importi fossero stati inseriti nei bilanci relativi agli anni in discussione, dalla cui approvazione discende l'impegno sui relativi stanziamenti, come stabilito dall'art. 183, comma 2, lett. c) del t.u.e.l.
Vi sono tuttavia esigenze pubblicistiche che vanno necessariamente salvaguardate, con la conseguenza che, la parte che ha interesse ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti di un ente locale deve necessariamente premunirsi e produrre i corrispondenti atti pubblici richiesti dalla legge per la tutela di esigenze di certezza, trasparenza, imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.
Ad ogni modo, è importante evidenziare che la posizione del presunto creditore non è sfornita di tutela, atteso che, come accennato, in base all'art. 191 t.u.e.l., in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione di detto obbligo, il rapporto
8 obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Tali conclusioni non sono superate dalle deduzioni attoree contenute nelle note conclusionali depositate in data 31.5.2025.
Innanzitutto, deve rilevarsi che la nullità del contratto per mancanza dell'impegno di spesa non può essere sanata dal comportamento assunto dal non CP_1 essendo ipotizzabile in ipotesi di contratti conclusi con la pubblica amministrazione, nemmeno se conclusi iure privatorum, una ratifica del contratto per facta concludentia, come preteso da parte attrice.
A tanto si aggiunge il rilievo che l'eventuale somministrazione dell'energia elettrica “non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1, 30/10/2013, n.
24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n.
10640)” (In questo senso, cfr. Cass. n. 17197/2024).
Allo stesso modo, eventuali pagamenti non costituiscono di per sé prova dell'assunzione dell'impegno di spesa da parte del avendo quest'ultimo CP_1 la facoltà, in assenza dell'impegno di spesa, di adempiere o meno all'obbligazione
(cfr. Cass. n. 17197/2024, secondo cui “L'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e
l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione”-).
Quanto alla richiesta di parte attrice, in ipotesi di declaratoria di invalidità del contratto per assenza dell'impegno di spesa, di emissione di un provvedimento contenente l'ordine al di adozione del provvedimento di riconoscimento CP_1 del debito fuori bilancio, la tardività della richiesta, si ribadisce che il legislatore ha individuato il rimedio esperibile per l'ipotesi in esame disponendo, all'art. 191
t.u.e.l., che delle obbligazioni nascenti da un contratto concluso dall'ente senza l'assunzione dell'impegno di spesa risponde l'amministratore, il funzionario o il dipendente che ha consentito la fornitura con il proprio patrimonio (cfr. Cass., n.
9 12608/2017; Cass. n. 24478/2013; Cass. n. 12880/2010; Cass. n.
11854/2007).
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda dell'attrice va rigettata.
3.2. Deve invece essere dichiarata improcedibile la domanda di condanna del a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. spiegata CP_1 in via subordinata da parte attrice, in relazione al credito ceduto da EN GA e
Luce s.p.a., essendo principio pacifico che in ipotesi di assunzione di obbligazioni da parte dell'ente locale senza un preventivo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita, come previsto dal quarto comma dell'art. 191 t.u.e.l. (Cass. Civ. n.
33768/2019: “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n.
267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma
l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”; conforme Cass. n. 5480/2024; Cass.
n. 10432/2022; n. 12608/2017; n. 11036/2018; n. 30109/2018).
Ne consegue che, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c., con conseguente improponibilità dell'azione (Cass. n. 25870/2020).
Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
4. Quanto alla domanda di condanna del al pagamento, in favore CP_1 dell'attrice, dei soli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale di cui alle n. 3 fatture emesse da Eurosanità s.p.a., oltre agli interessi anatocistici e al risarcimento del danno ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, come precisata nella prima memoria dell'art. 183, comma 6, c.p.c., occorre rimettere la causa in istruttoria al fine di sottoporre al contraddittorio delle parti la questione relativa alla probabile anteriorità del pagamento del credito all'introduzione del presente giudizio.
10 5. Quanto, infine, alle spese, trattandosi di pronuncia non definitiva, si provvederà all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dalla parte attrice relative ai crediti ceduti da EN
GA e Luce s.p.a.;
2) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa in trattazione;
3) spese al definitivo
Cassino, 29 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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