Art. 2.
Alla copertura dei posti riservati alle vigilatrici penitenziarie si provvede:
1) mediante l'immissione nel ruolo delle vigilatrici penitenziarie assunte in virtu' della legge 1 giugno 1977, n. 285 , sulla occupazione giovanile, che abbiano superato lo specifico concorso;
2) mediante l'assunzione, nella misura del 50 per cento dei rimanenti posti, di coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno tre mesi negli istituti di prevenzione e di pena in qualita' di vigilatrici penitenziarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 , e che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta', salvo i maggiori limiti di cui all' articolo 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288 .
Avranno maggiore titolo all'assunzione coloro che vantino un maggior numero globale di giorni di lavoro in qualita' di vigilatrice penitenziaria straordinaria; in caso di parita' di merito, si applica l' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Tale personale, che deve impegnarsi a raggiungere la sede stabilita per rimanervi cinque anni, e' immesso in ruolo dopo aver superato un periodo di prova di tre mesi.
L'amministrazione provvedera', entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale un avviso rivolto alle aventi diritto, che potranno chiedere l'assunzione a mezzo istanza in carta legale da inviare al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso suddetto;
3) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 50 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, ne abbiano riportata l'idoneita'.
A tal fine sara' predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 26 novembre 1977 alla data di pubblicazione della presente legge.
I posti che non risultino coperti con le modalita' suesposte sono oggetto di bando di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.
Alla copertura dei posti riservati alle vigilatrici penitenziarie si provvede:
1) mediante l'immissione nel ruolo delle vigilatrici penitenziarie assunte in virtu' della legge 1 giugno 1977, n. 285 , sulla occupazione giovanile, che abbiano superato lo specifico concorso;
2) mediante l'assunzione, nella misura del 50 per cento dei rimanenti posti, di coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno tre mesi negli istituti di prevenzione e di pena in qualita' di vigilatrici penitenziarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 , e che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta', salvo i maggiori limiti di cui all' articolo 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288 .
Avranno maggiore titolo all'assunzione coloro che vantino un maggior numero globale di giorni di lavoro in qualita' di vigilatrice penitenziaria straordinaria; in caso di parita' di merito, si applica l' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Tale personale, che deve impegnarsi a raggiungere la sede stabilita per rimanervi cinque anni, e' immesso in ruolo dopo aver superato un periodo di prova di tre mesi.
L'amministrazione provvedera', entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale un avviso rivolto alle aventi diritto, che potranno chiedere l'assunzione a mezzo istanza in carta legale da inviare al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso suddetto;
3) mediante l'assunzione in prova, per il rimanente 50 per cento dei posti, di coloro che, avendo partecipato a concorsi pubblici a posti di vigilatrice penitenziaria, ne abbiano riportata l'idoneita'.
A tal fine sara' predisposta una graduatoria nazionale di tutte le idonee non assunte dei concorsi banditi con i decreti ministeriali dal 26 novembre 1977 alla data di pubblicazione della presente legge.
I posti che non risultino coperti con le modalita' suesposte sono oggetto di bando di concorso pubblico secondo le vigenti disposizioni.