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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/12/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 770/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 770/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELATI Parte_1 C.F._1
ROSSELLA del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il difensore, RICORRENTE CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CAMINATI Controparte_1 C.F._2 FABIO del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore, RESISTENTE
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso ex art.447 bis cpc nei confronti di Parte_1 Controparte_1 deducendo:
- di essere proprietaria esclusiva di un appartamento sito in Piacenza, via L. Farini n. 22, acquistato in data 04.02.2021, in costanza di relazione sentimentale iniziata nel 2020 con il resistente,
- di avere, dal giugno 2021, iniziato una convivenza con il resistente in tale immobile, e che tale convivenza era cessata dopo alcuni anni in conseguenza di atteggiamenti di gelosia ossessiva e prevaricatori nonché dell'infedeltà del resistente,
- dato atto della malattia che aveva colpito il resistente, poi guaritone, ha dedotto di aver formalmente ma invano chiesto a quest'ultimo, nel 2024, di lasciare l'immobile. Premesso di aver preventivamente esperito il procedimento di mediazione, ha chiesto la condanna del resistente al rilascio dell'immobile nonché, ex art.614 bis cpc, a versare una penale di €.20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del richiesto provvedimento. si è costituito ed ha contestato gli assunti della ricorrente in ordine alle cause della Controparte_1 chiusura della convivenza, ha evidenziato il proprio perdurante stato di malattia – imputando allo stesso la propria inoccupazione lavorativa - nonché l'impegno ai fini dell'assegnazione di un alloggio popolare, eccependo in via preliminare la improcedibilità dell'azione promossa dalla ricorrente in ragione della incompetenza del Giudice delle locazioni adito a trattare la vertenza asserendo che la pagina 1 di 4 stessa, in quanto di natura familiare ed attesa la protezione abitativa riconosciuta all'ex convivente, era devoluta alla competenza del Tribunale ordinario e in particolare al Giudice della famiglia. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente chiedendo termine per il rilascio pari al tempo di durata della definita convivenza ovvero rendendosi in alternativa disponibile al rilascio immediato a fronte dell'aiuto economico della ricorrente nel pagamento di quattro anni di canone di una locazione abitativa alternativa ed opponendosi all'applicazione dell'art.614 bis cpc. Parte resistente in corso di causa ha dedotto ulteriori profili giuridici della vertenza, segnatamente in relazione al diritto alimentare dell'ex convivente, profili dei quali parte ricorrente ha contestato la tardività e la inconferenza e che comunque non hanno formato oggetto di specifiche conclusioni. Istruita con il deposito di memoria ex art.420, 6° comma, cpc., la causa – di natura documentale – viene decisa ex art.429 cpc all'esito dell'udienza del 12.11.2025 trattata nelle forme e nei termini di cui all'art.127-ter cpc
Va osservato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.24 e 111 Cost., il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006 Cass. Civ. n.15389/2011 e Cass. Civ. n.7937/2012), e che conseguentemente le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 cpc (cfr. Cass. Civ. n.26214/2022, Cass. Civ. n.2805/2022 Cass. Civ. ord.n.30745/2019, Cass. Civ. ord. n.363/2019, Cass. Civ. n.11458/2018).
§.
1 - Ciò premesso va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente. Dirimente al riguardo è la considerazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità la quale – pur prendendo le mosse dalla differente fattispecie della separazione da coniugi – ha chiarito che, in tema di separazione, l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n.18440/2013). Ne deriva che la presenza del coniuge – ovvero del compagno – non proprietario nell'immobile, già casa familiare, trova giustificazione esclusivamente ove finalizzato alla tutela della prole e all'interesse di questa a rimanere nell'ambito domestico in cui è cresciuta: invero, al di fiori di tale finalità – non essendo diversamente individuabile un momento modificativo di tale condizione, quale il raggiungimento della maggiore età o della indipendenza economica da parte dei figli – tale presenza si tradurrebbe in una sostanziate espropriazione del diritto di proprietà (cfr. Cass. Civ. n.4735/2011) La vicenda oggetto di causa, nella quale non é presente prole da tutelare e che verte esclusivamente sul reclamato diritto della ricorrente proprietaria dell'immobile al rilascio di quest'ultimo da parte dell'ex compagno convivente, esula dalla competenza del Giudice della famiglia e rientra pertanto nella competenza del Giudice della cognizione ordinaria, e, segnatamente risulta correttamente radicata avanti al Giudice delle locazioni in relazione alle causali dedotte in ricorso come di séguito rilevato.
pagina 2 di 4 §.
2 - A tale prima conclusione, valutate le risultanze di causa, si correla l'accoglimento della domanda della ricorrente di condanna del resistente al rilascio dell'immobile di Piacenza, Via L. Farini n.22, per le ragioni che si vanno ad esporre. Va intanto rilevato che, nella fattispecie, la esclusiva proprietà dell'immobile per cui è causa in capo alla ricorrente risulta documentata con la produzione dell'atto di acquisto dalla medesima effettuato nel febbraio 2021 e comunque costituisce circostanza non contestata dal resistente. Ugualmente, la cessazione della convivenza risulta provata e risalente, al più tardi, al 23.10.2024, data di ricevimento della diffida al rilascio dell'immobile inoltrata tramite legale dalla ricorrente al resistente. Anche tale circostanza non risulta peraltro contestata dal resistente se non in relazione ai motivi della chiusura della relazione addotti dalla ricorrente. A ciò consegue l'obbligazione di rilascio dell'immobile in capo al resistente atteso che la detenzione del convivente non proprietario, né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi fin quando perduri la convivenza, mentre, una volta venuta meno la stessa, si estingue anche il relativo diritto, restando a carico del soggetto che legittimamente intende rientrare nel possesso del bene, il dovere di concedere all'altra parte un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, in virtù dei principi di buona fede e correttezza (cfr. Cass. Civ. n.10377/2017) Va ulteriormente osservato che la giurisprudenza di legittimità – benché quale obiter dictum – ha in più occasioni individuato nel potere di fatto esercitato sull'immobile dal convivente non proprietario i connotati tipici di una detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, nell'ambito del quale l'esercizio del diritto di godimento del bene colloca il detentore in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente (cfr. Cass. Civ. n.10377/2017, Cass. Civ. n.17971/2015). Peraltro anche la giurisprudenza di merito che non concorda con tale inquadramento giuridico, chiaramente conclude che “Il rilascio potrà ovviamente essere richiesto - si osserva per inciso - sulla diversa causa petendi della cessazione della convivenza che vi si svolgeva” (cfr. Trib. Bologna n.628/2008). Da tale ultimo punto di vista, come si è già rilevato, l'intervenuta cessazione della convivenza non è contestata ed è documentata dall'inoltro della diffida del 15.10.2024, ricevuta in data 23.10.2024. Tale diffida, sotto il profilo dell'inquadramento della fattispecie quale comodato – e segnatamente quale comodato precario, attesa l'assenza di termine, anche per le ragioni già esposte -, integra il momento rilevante ex art.1810 c.c. ai fini della messa in mora finalizzata al rilascio. Ne deriva conferma, da un lato, dell'obbligo del resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa e, dall'altro, ulteriormente, la correttezza dell'individuazione del Giudice competente a conoscere della causa.
§.
3 - Non può invece essere accolta la domanda della ricorrente di condanna del resistente ex art.614 bis cpc atteso che, da un lato, la condanna al rilascio richiesta dalla ricorrente gode di un sistema di garanzie successive all'eventuale inadempimento essendo suscettibile di esecuzione forzata, di tal che l'interesse del creditore può essere soddisfatto compiutamente a prescindere dalla collaborazione del soggetto obbligato;
dall'altro la norma fa salva la valutazione di manifesta iniquità del provvedimento richiesto escludendo in tale caso l'accoglimento della domanda.
A tale ultimo riguardo va osservato, da un lato, che la giurisprudenza di legittimità - come visto - individua nella fattispecie un negozio atipico di natura familiare, il che induce a ritenere il riferimento al comodato comunque correlato al legame personale-affettivo intercorso fra le parti e non circoscritto all'ordinario ed asettico rapporto fra la persona e l'immobile. Valutazione che sollecita l'attenzione sul profilo solidaristico della vicenda.
pagina 3 di 4 Dall'altro va rilevato che, mentre le circostanze e le cause della cessazione della convivenza risultano allegate ma non anche provate dalla ricorrente, risulta documentato da parte resistente – con certificazione medica precedente e successiva alla proposizione del ricorso (docc. nn.
1-8 memoria cost.) – un quadro clinico di persistente criticità. Tenuto complessivamente conto di tali risultanze, la congiunta valutazione delle esigenze evidenziate dalla ricorrente e di quelle evidenziate dal resistente fa concludere, da un lato, per il rigetto dell'istanza ex art.614 bis cpc e, dall'altro - considerato che la formalizzazione della richiesta di rilascio risale già all'ottobre 2024 - per la congruità della fissazione di termine per il rilascio dell'immobile al 31 marzo 2026.
§. 4 – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del resistente come da dispositivo ex d.m. 55/2014 ss.mm.ii., ai valori medi di scaglione con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione, previa compensazione nella misura di un mezzo in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente;
in parziale accoglimento del ricorso,
- accertata e ritenuta la cessazione della relazione affettiva intercorsa fra la ricorrente Parte_1 ed il resistente e, per l'effetto, accertata e ritenuta la cessazione della causa
[...] Controparte_1 giustificatrice della convivenza e della presenza del resistente nell'immobile per cui è causa, di proprietà della ricorrente,
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rilasciare l'immobile sito in Piacenza, Via Controparte_1 L. Farini n.22, libero da persone e cose e nella piena disponibilità della ricorrente Parte_1 entro il termine del 31 marzo 2026;
RIGETTA ogni altra domanda.
Operata compensazione nella misura di un mezzo, DICHIARA TENUTO E CONDANNA CP_1 al pagamento a favore di delle spese di lite che liquida in €.2.350,00 per
[...] Parte_1 compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta
Piacenza, 12 dicembre 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 770/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GELATI Parte_1 C.F._1
ROSSELLA del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso il difensore, RICORRENTE CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CAMINATI Controparte_1 C.F._2 FABIO del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il difensore, RESISTENTE
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti (v. infra)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso ricorso ex art.447 bis cpc nei confronti di Parte_1 Controparte_1 deducendo:
- di essere proprietaria esclusiva di un appartamento sito in Piacenza, via L. Farini n. 22, acquistato in data 04.02.2021, in costanza di relazione sentimentale iniziata nel 2020 con il resistente,
- di avere, dal giugno 2021, iniziato una convivenza con il resistente in tale immobile, e che tale convivenza era cessata dopo alcuni anni in conseguenza di atteggiamenti di gelosia ossessiva e prevaricatori nonché dell'infedeltà del resistente,
- dato atto della malattia che aveva colpito il resistente, poi guaritone, ha dedotto di aver formalmente ma invano chiesto a quest'ultimo, nel 2024, di lasciare l'immobile. Premesso di aver preventivamente esperito il procedimento di mediazione, ha chiesto la condanna del resistente al rilascio dell'immobile nonché, ex art.614 bis cpc, a versare una penale di €.20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del richiesto provvedimento. si è costituito ed ha contestato gli assunti della ricorrente in ordine alle cause della Controparte_1 chiusura della convivenza, ha evidenziato il proprio perdurante stato di malattia – imputando allo stesso la propria inoccupazione lavorativa - nonché l'impegno ai fini dell'assegnazione di un alloggio popolare, eccependo in via preliminare la improcedibilità dell'azione promossa dalla ricorrente in ragione della incompetenza del Giudice delle locazioni adito a trattare la vertenza asserendo che la pagina 1 di 4 stessa, in quanto di natura familiare ed attesa la protezione abitativa riconosciuta all'ex convivente, era devoluta alla competenza del Tribunale ordinario e in particolare al Giudice della famiglia. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente chiedendo termine per il rilascio pari al tempo di durata della definita convivenza ovvero rendendosi in alternativa disponibile al rilascio immediato a fronte dell'aiuto economico della ricorrente nel pagamento di quattro anni di canone di una locazione abitativa alternativa ed opponendosi all'applicazione dell'art.614 bis cpc. Parte resistente in corso di causa ha dedotto ulteriori profili giuridici della vertenza, segnatamente in relazione al diritto alimentare dell'ex convivente, profili dei quali parte ricorrente ha contestato la tardività e la inconferenza e che comunque non hanno formato oggetto di specifiche conclusioni. Istruita con il deposito di memoria ex art.420, 6° comma, cpc., la causa – di natura documentale – viene decisa ex art.429 cpc all'esito dell'udienza del 12.11.2025 trattata nelle forme e nei termini di cui all'art.127-ter cpc
Va osservato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.24 e 111 Cost., il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006 Cass. Civ. n.15389/2011 e Cass. Civ. n.7937/2012), e che conseguentemente le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276 cpc (cfr. Cass. Civ. n.26214/2022, Cass. Civ. n.2805/2022 Cass. Civ. ord.n.30745/2019, Cass. Civ. ord. n.363/2019, Cass. Civ. n.11458/2018).
§.
1 - Ciò premesso va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente. Dirimente al riguardo è la considerazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità la quale – pur prendendo le mosse dalla differente fattispecie della separazione da coniugi – ha chiarito che, in tema di separazione, l'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà di uno dei coniugi o al diritto di abitazione sull'immobile esula dalla competenza funzionale del giudice della separazione e va proposta con il giudizio di cognizione ordinaria (cfr. Cass. Civ. n.18440/2013). Ne deriva che la presenza del coniuge – ovvero del compagno – non proprietario nell'immobile, già casa familiare, trova giustificazione esclusivamente ove finalizzato alla tutela della prole e all'interesse di questa a rimanere nell'ambito domestico in cui è cresciuta: invero, al di fiori di tale finalità – non essendo diversamente individuabile un momento modificativo di tale condizione, quale il raggiungimento della maggiore età o della indipendenza economica da parte dei figli – tale presenza si tradurrebbe in una sostanziate espropriazione del diritto di proprietà (cfr. Cass. Civ. n.4735/2011) La vicenda oggetto di causa, nella quale non é presente prole da tutelare e che verte esclusivamente sul reclamato diritto della ricorrente proprietaria dell'immobile al rilascio di quest'ultimo da parte dell'ex compagno convivente, esula dalla competenza del Giudice della famiglia e rientra pertanto nella competenza del Giudice della cognizione ordinaria, e, segnatamente risulta correttamente radicata avanti al Giudice delle locazioni in relazione alle causali dedotte in ricorso come di séguito rilevato.
pagina 2 di 4 §.
2 - A tale prima conclusione, valutate le risultanze di causa, si correla l'accoglimento della domanda della ricorrente di condanna del resistente al rilascio dell'immobile di Piacenza, Via L. Farini n.22, per le ragioni che si vanno ad esporre. Va intanto rilevato che, nella fattispecie, la esclusiva proprietà dell'immobile per cui è causa in capo alla ricorrente risulta documentata con la produzione dell'atto di acquisto dalla medesima effettuato nel febbraio 2021 e comunque costituisce circostanza non contestata dal resistente. Ugualmente, la cessazione della convivenza risulta provata e risalente, al più tardi, al 23.10.2024, data di ricevimento della diffida al rilascio dell'immobile inoltrata tramite legale dalla ricorrente al resistente. Anche tale circostanza non risulta peraltro contestata dal resistente se non in relazione ai motivi della chiusura della relazione addotti dalla ricorrente. A ciò consegue l'obbligazione di rilascio dell'immobile in capo al resistente atteso che la detenzione del convivente non proprietario, né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi fin quando perduri la convivenza, mentre, una volta venuta meno la stessa, si estingue anche il relativo diritto, restando a carico del soggetto che legittimamente intende rientrare nel possesso del bene, il dovere di concedere all'altra parte un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa, in virtù dei principi di buona fede e correttezza (cfr. Cass. Civ. n.10377/2017) Va ulteriormente osservato che la giurisprudenza di legittimità – benché quale obiter dictum – ha in più occasioni individuato nel potere di fatto esercitato sull'immobile dal convivente non proprietario i connotati tipici di una detenzione qualificata, avente titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, nell'ambito del quale l'esercizio del diritto di godimento del bene colloca il detentore in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente (cfr. Cass. Civ. n.10377/2017, Cass. Civ. n.17971/2015). Peraltro anche la giurisprudenza di merito che non concorda con tale inquadramento giuridico, chiaramente conclude che “Il rilascio potrà ovviamente essere richiesto - si osserva per inciso - sulla diversa causa petendi della cessazione della convivenza che vi si svolgeva” (cfr. Trib. Bologna n.628/2008). Da tale ultimo punto di vista, come si è già rilevato, l'intervenuta cessazione della convivenza non è contestata ed è documentata dall'inoltro della diffida del 15.10.2024, ricevuta in data 23.10.2024. Tale diffida, sotto il profilo dell'inquadramento della fattispecie quale comodato – e segnatamente quale comodato precario, attesa l'assenza di termine, anche per le ragioni già esposte -, integra il momento rilevante ex art.1810 c.c. ai fini della messa in mora finalizzata al rilascio. Ne deriva conferma, da un lato, dell'obbligo del resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa e, dall'altro, ulteriormente, la correttezza dell'individuazione del Giudice competente a conoscere della causa.
§.
3 - Non può invece essere accolta la domanda della ricorrente di condanna del resistente ex art.614 bis cpc atteso che, da un lato, la condanna al rilascio richiesta dalla ricorrente gode di un sistema di garanzie successive all'eventuale inadempimento essendo suscettibile di esecuzione forzata, di tal che l'interesse del creditore può essere soddisfatto compiutamente a prescindere dalla collaborazione del soggetto obbligato;
dall'altro la norma fa salva la valutazione di manifesta iniquità del provvedimento richiesto escludendo in tale caso l'accoglimento della domanda.
A tale ultimo riguardo va osservato, da un lato, che la giurisprudenza di legittimità - come visto - individua nella fattispecie un negozio atipico di natura familiare, il che induce a ritenere il riferimento al comodato comunque correlato al legame personale-affettivo intercorso fra le parti e non circoscritto all'ordinario ed asettico rapporto fra la persona e l'immobile. Valutazione che sollecita l'attenzione sul profilo solidaristico della vicenda.
pagina 3 di 4 Dall'altro va rilevato che, mentre le circostanze e le cause della cessazione della convivenza risultano allegate ma non anche provate dalla ricorrente, risulta documentato da parte resistente – con certificazione medica precedente e successiva alla proposizione del ricorso (docc. nn.
1-8 memoria cost.) – un quadro clinico di persistente criticità. Tenuto complessivamente conto di tali risultanze, la congiunta valutazione delle esigenze evidenziate dalla ricorrente e di quelle evidenziate dal resistente fa concludere, da un lato, per il rigetto dell'istanza ex art.614 bis cpc e, dall'altro - considerato che la formalizzazione della richiesta di rilascio risale già all'ottobre 2024 - per la congruità della fissazione di termine per il rilascio dell'immobile al 31 marzo 2026.
§. 4 – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico del resistente come da dispositivo ex d.m. 55/2014 ss.mm.ii., ai valori medi di scaglione con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione, previa compensazione nella misura di un mezzo in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente;
in parziale accoglimento del ricorso,
- accertata e ritenuta la cessazione della relazione affettiva intercorsa fra la ricorrente Parte_1 ed il resistente e, per l'effetto, accertata e ritenuta la cessazione della causa
[...] Controparte_1 giustificatrice della convivenza e della presenza del resistente nell'immobile per cui è causa, di proprietà della ricorrente,
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rilasciare l'immobile sito in Piacenza, Via Controparte_1 L. Farini n.22, libero da persone e cose e nella piena disponibilità della ricorrente Parte_1 entro il termine del 31 marzo 2026;
RIGETTA ogni altra domanda.
Operata compensazione nella misura di un mezzo, DICHIARA TENUTO E CONDANNA CP_1 al pagamento a favore di delle spese di lite che liquida in €.2.350,00 per
[...] Parte_1 compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta
Piacenza, 12 dicembre 2025
Il G.O.P.
dott. Emanuela Mazza
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