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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/11/2024, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 1° agosto 2024, iscritta al n. 2017 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via del Pa- C.F._1 vone n. 101, presso lo studio dell'Avv. Paolo Gasbarri che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso
E
, nata a [...] il [...], c.f. elet- CP_1 C.F._2 tivamente domiciliata in Viterbo, alla Via I. Garbini n. 84/G, presso lo studio dell'Avv. Claudia Polacchi che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente nelle date 8 e 11 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 CP_1
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 29 ottobre 2005 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 74), che dalla loro unione sono nate le figlie a EL De AR (Spagna) il 13 Persona_1
agosto 2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Persona_2
a Orvieto (TR) il 1° marzo 2011; che la prosecuzione della convivenza non
[...]
è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Viterbo, via Monte Amiata 6/A, di esclusiva proprietà d alla signor che vi dimorerà con le Parte_1 CP_1
figlie;
3. Affidare le figlie , congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre. Le parti adotteranno insieme ogni deci- sione per le questioni di maggiore interesse delle figlie, tenuto conto delle loro ca- pacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni;
4. Prevedere che il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e impegni delle ragazze. In caso di mancato accordo, il padre potrà tenere con sé le figlie tutti i venerdì, dalla uscita da scuola al sabato mattina alle ore 12,00, quando le riaccompagnerà presso la loro abitazione e, a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla dome- nica sera alle ore 22; il padre, inoltre, il lunedì e il venerdì pomeriggio accompa- gnerà in palestra la figlia minore, riprendendola poi al termine della lezione per riaccompagnarla a casa, ovvero tenerla con sé nelle giornate di venerdì.
5. Le festività religiose e laiche, saranno divise tra i genitori in termini paritari ed alternati e cioè una settimana ciascuno per le feste natalizie e tre giorni ciascuno per quelle pasquali. A titolo esemplificativo, se nel primo anno il 24 dicembre sarà
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
trascorso con la madre e il 25 con il padre, l'anno successivo avverrà il contrario, salvo diverso accordo. Lo stesso accadrà per il 26 dicembre, per il Capodanno,
l'Epifania, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e così di seguito. Durante le vacanze estive, le figlie potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo con- tinuativo di almeno due settimane, durante il quale sarà sospesa la normale fre- quentazione con l'altro, da concordare possibilmente entro il mese di maggio di ciascun anno trascorreranno il giorno del loro compleanno con Per_1 Per_2
entrambi i genitori ovvero, laddove non fosse possibile, ad anni alterni con l'uno il pranzo e con l'altro la cena. e trascorreranno inoltre con ciascun Per_1 Per_2
genitore il giorno del rispettivo compleanno così come la Festa del Papà e della
Mamma;
6. A titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il padre corrisponderà in fa- vore della signor la somma complessiva mensile pari ad € 500,00 (cinque- CP_1
cento/00) che sarà versata, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra già noto al marito, CP_1
rivalutabile come per legge;
7. Le spese straordinarie sostenute o da sostenere per le figlie, come individuate nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Viterbo del 11.09.2018, saranno momenta- neamente ripartite in ragione dell'80% a carico del sig. e del Parte_1
20% a carico della sig.r in virtù dell'attuale stato di inoccupazione di CP_1
quest'ultima: tale ripartizione sarà rimodulata non appena quest'ultima reperirà una attività lavorativa adeguata. Inoltre, il signor si farà carico dell'abbona- Parte_1
mento Sky, internet Wifi, ricarica cellulare delle due figlie, oneri e spese condomi- niali della casa coniugale ordinarie e straordinarie. Le parti si impegnano espressa- mente a rispettare quanto stabilito agli artt. 5 e 6 del vigente Protocollo d'Intesa e quindi a concordare preventivamente e con congruo anticipo le spese straordinarie: in assenza di previa comunicazione, le spese si intenderanno ad esclusivo carico del genitore che le ha decise e disposte. L'assegno unico sarà ripartito in ragione del
50% tra i coniugi, che a tal fine si impegnano ad eseguire i necessari adempimenti pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
presso l'INPS entro 15 giorni dall'omologa del presente accordo di separazione. In ogni caso, fino a quando non ci sarà il versamento diretto e separato dell'assegno unico in favore di entrambi i genitori, il signo verserà alla signor Parte_1 Pt_2
in aggiunta all'assegno mensile di mantenimento, il 50% degli importi ricevuti
[...]
a tale titolo dall'INPS. L'importo dell'assegno mensile in favore delle figlie verrà automaticamente incrementato di € 100,00, rispetto all'importo vigente rivalutato, nel momento in cui cesserà l'obbligo di versare l'assegno in favore della signora
In caso di missioni all'estero, il signo in aggiunta a quanto so- CP_1 Parte_1
pra, verserà in favore della signora per il mantenimento delle figlie, l'im- CP_1
porto mensile di ulteriori € 500,00;
8. A titolo di contributo al mantenimento corrisponderà in fa- Parte_1
vore di la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente come per CP_1
legge. Tale contributo cesserà quando la sig.r reperirà una attività lavorativa CP_1
che le consenta di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento;
9. Il signo rasferirà la autovettura di sua proprietà, targata DZ966DK, Parte_1
alla signora Il trasferimento dovrà perfezionarsi entro e non oltre il CP_1
31.12.2024 e si intende a titolo gratuito, con spese ed oneri ad esclusivo carico della sig.r e costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risolu- CP_1
zione consensuale della crisi coniugale;
fino ad allora la autovettura continuerà co- munque ad essere utilizzata dalla signor CP_1
10. I sig.r prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rin- Parte_1 CP_1
novo dei rispettivi passaporti e per il rinnovo/rilascio di autonomo passaporto per le minori”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.
Il Presidente est.
Francesco Oddi
pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 1° agosto 2024, iscritta al n. 2017 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via del Pa- C.F._1 vone n. 101, presso lo studio dell'Avv. Paolo Gasbarri che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso
E
, nata a [...] il [...], c.f. elet- CP_1 C.F._2 tivamente domiciliata in Viterbo, alla Via I. Garbini n. 84/G, presso lo studio dell'Avv. Claudia Polacchi che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate rispettivamente nelle date 8 e 11 novembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 CP_1
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 29 ottobre 2005 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 74), che dalla loro unione sono nate le figlie a EL De AR (Spagna) il 13 Persona_1
agosto 2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Persona_2
a Orvieto (TR) il 1° marzo 2011; che la prosecuzione della convivenza non
[...]
è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Viterbo, via Monte Amiata 6/A, di esclusiva proprietà d alla signor che vi dimorerà con le Parte_1 CP_1
figlie;
3. Affidare le figlie , congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre. Le parti adotteranno insieme ogni deci- sione per le questioni di maggiore interesse delle figlie, tenuto conto delle loro ca- pacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni;
4. Prevedere che il padre potrà vedere le figlie quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze e impegni delle ragazze. In caso di mancato accordo, il padre potrà tenere con sé le figlie tutti i venerdì, dalla uscita da scuola al sabato mattina alle ore 12,00, quando le riaccompagnerà presso la loro abitazione e, a fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita di scuola fino alla dome- nica sera alle ore 22; il padre, inoltre, il lunedì e il venerdì pomeriggio accompa- gnerà in palestra la figlia minore, riprendendola poi al termine della lezione per riaccompagnarla a casa, ovvero tenerla con sé nelle giornate di venerdì.
5. Le festività religiose e laiche, saranno divise tra i genitori in termini paritari ed alternati e cioè una settimana ciascuno per le feste natalizie e tre giorni ciascuno per quelle pasquali. A titolo esemplificativo, se nel primo anno il 24 dicembre sarà
pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
trascorso con la madre e il 25 con il padre, l'anno successivo avverrà il contrario, salvo diverso accordo. Lo stesso accadrà per il 26 dicembre, per il Capodanno,
l'Epifania, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo e così di seguito. Durante le vacanze estive, le figlie potranno trascorrere con ciascun genitore un periodo con- tinuativo di almeno due settimane, durante il quale sarà sospesa la normale fre- quentazione con l'altro, da concordare possibilmente entro il mese di maggio di ciascun anno trascorreranno il giorno del loro compleanno con Per_1 Per_2
entrambi i genitori ovvero, laddove non fosse possibile, ad anni alterni con l'uno il pranzo e con l'altro la cena. e trascorreranno inoltre con ciascun Per_1 Per_2
genitore il giorno del rispettivo compleanno così come la Festa del Papà e della
Mamma;
6. A titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il padre corrisponderà in fa- vore della signor la somma complessiva mensile pari ad € 500,00 (cinque- CP_1
cento/00) che sarà versata, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Sig.ra già noto al marito, CP_1
rivalutabile come per legge;
7. Le spese straordinarie sostenute o da sostenere per le figlie, come individuate nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Viterbo del 11.09.2018, saranno momenta- neamente ripartite in ragione dell'80% a carico del sig. e del Parte_1
20% a carico della sig.r in virtù dell'attuale stato di inoccupazione di CP_1
quest'ultima: tale ripartizione sarà rimodulata non appena quest'ultima reperirà una attività lavorativa adeguata. Inoltre, il signor si farà carico dell'abbona- Parte_1
mento Sky, internet Wifi, ricarica cellulare delle due figlie, oneri e spese condomi- niali della casa coniugale ordinarie e straordinarie. Le parti si impegnano espressa- mente a rispettare quanto stabilito agli artt. 5 e 6 del vigente Protocollo d'Intesa e quindi a concordare preventivamente e con congruo anticipo le spese straordinarie: in assenza di previa comunicazione, le spese si intenderanno ad esclusivo carico del genitore che le ha decise e disposte. L'assegno unico sarà ripartito in ragione del
50% tra i coniugi, che a tal fine si impegnano ad eseguire i necessari adempimenti pag. 3 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
presso l'INPS entro 15 giorni dall'omologa del presente accordo di separazione. In ogni caso, fino a quando non ci sarà il versamento diretto e separato dell'assegno unico in favore di entrambi i genitori, il signo verserà alla signor Parte_1 Pt_2
in aggiunta all'assegno mensile di mantenimento, il 50% degli importi ricevuti
[...]
a tale titolo dall'INPS. L'importo dell'assegno mensile in favore delle figlie verrà automaticamente incrementato di € 100,00, rispetto all'importo vigente rivalutato, nel momento in cui cesserà l'obbligo di versare l'assegno in favore della signora
In caso di missioni all'estero, il signo in aggiunta a quanto so- CP_1 Parte_1
pra, verserà in favore della signora per il mantenimento delle figlie, l'im- CP_1
porto mensile di ulteriori € 500,00;
8. A titolo di contributo al mantenimento corrisponderà in fa- Parte_1
vore di la somma di € 300,00, rivalutabile annualmente come per CP_1
legge. Tale contributo cesserà quando la sig.r reperirà una attività lavorativa CP_1
che le consenta di provvedere in via autonoma al proprio mantenimento;
9. Il signo rasferirà la autovettura di sua proprietà, targata DZ966DK, Parte_1
alla signora Il trasferimento dovrà perfezionarsi entro e non oltre il CP_1
31.12.2024 e si intende a titolo gratuito, con spese ed oneri ad esclusivo carico della sig.r e costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risolu- CP_1
zione consensuale della crisi coniugale;
fino ad allora la autovettura continuerà co- munque ad essere utilizzata dalla signor CP_1
10. I sig.r prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rin- Parte_1 CP_1
novo dei rispettivi passaporti e per il rinnovo/rilascio di autonomo passaporto per le minori”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.
Il Presidente est.
Francesco Oddi
pag. 5 di 5