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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott. Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione ad atto di precetto iscritta al n. 5370/2021 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...],rappresentatae difesadall'avv. Giovanni
CAROE',C.F.: , presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliatain Messina, alla via S. Sebastiano n. 13.
OPPONENTE
E
P. Iva Gruppo KR IT , C.f. ), e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
per essa, quale procuratore, (P. Iva Gruppo KR IT Controparte_2
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_3 con sede legale in Milano (Mi)alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170,rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. con studio C.F._3 C.F._4
in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, 19125 -La Spezia (SP).
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato a in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., eccepiva la nullità assoluta dell'atto Parte_1 di precetto notificatole, posto che non le era stato previamente notificato il decreto ingiuntivo indicato in precetto e che, nello stesso atto di precetto, non era indicata la data di notifica del titolo esecutivo. Parte attrice chiedeva, quindi, al
Tribunale adito di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo
1789/18 del 5 novembre 2018 emesso dal Tribunale di Messina e mai notificato all'opponente e di dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Costituitasi in giudizio, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per contestazione di un vizio di notifica del decreto ingiuntivo e contestava le deduzioni di parte avversa sulla mancanza della data di notifica del titolo, quindi chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione nonché il rigetto dell'istanza di sospensione.
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 6.03.2025 la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
Al fine di stabilire l'ammissibilità dell'opposizione, occorre preliminarmente precisare la distinzione tra inesistenza e nullità della notifica.
L'inesistenza della notificazione opera nelle ipotesi in cui, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge per detto atto procedimentale, ossia il raggiungimento della sfera della conoscibilità del destinatario e, quindi, della possibilità per quest'ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa. L'inesistenza, pertanto, si ravvisa allorché la notificazione non sia effettuata o venga effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, oppure quando venga eseguita in luogo o a persona in alcun modo riferibile al destinatario (Cass. 9892/05; 3001/02). Se la notifica del decreto ingiuntivo è inesistente significa che l'atto non è mai venuto giuridicamente ad esistenza e non può costituire valido titolo esecutivo. In tal
2 caso il creditore può proporre opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., avverso il precetto, contestando in radice il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata, in quanto il titolo esecutivo è inesistente.
Se il decreto ingiuntivo è nullo, per vizi procedurali, irregolarità della consegna, mancanza di una delle formalità essenziali, il vizio di notifica è soggetto a sanatoria, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., qualora l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo.
In caso di notifica nulla del decreto ingiuntivo la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il vizio debba farsi valere nell'ambito del giudizio di opposizione, anche tardiva ex art. 650 c.p.c., a decreto ingiuntivo perché le questioni relative alla validità o efficacia del titolo esecutivo in sé rientrano nella fase di cognizione.
Nel caso in questione parte opposta ha fornito prova della notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 143 c.p.c. , per irreperibilità del destinatario. La notifica ex art. 143 c.p.c. ha carattere residuale, presupposto di validità è la mancata conoscenza e conoscibilità, usando una ordinaria diligenza, del luogo di residenza, dimora e domicilio. Ciò significa che, in caso di irreperibilità del destinatario presso il luogo di residenza anagrafica, la notifica deve essere effettuata presso la dimora e il domicilio, se conosciuti o, comunque, conoscibili da chi chiede la notifica all'ufficiale giudiziario, solo in caso di esito negativo può procedersi alla notifica a persona irreperibile. Da parte sua, anche l'ufficiale giudiziario deve dichiarare di avere esperito le ricerche del caso. Dall'esame della documentazione prodotta, dichiarazione dell'Ufficiale giudiziario e certificato di residenza, non si ravvisano motivi di inesistenza della notifica, per cui gli asseriti e non meglio specificati motivi di nullità della notificazione andavano proposti con atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
L'eccezione di nullità dell'atto di precetto per la mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo non è fondata, posto che nello stesso atto di precetto sono riportati i dati, quali il numero di R.G. del decreto ingiuntivo, il
Tribunale che lo ha pronunciato nonché la data di emissione, che consentono al
3 debitore di individuare il titolo. In merito la Suprema Corte ha precisato che
“l'omessa o erronea indicazione degli elementi formali del precetto (ex art. 480 c. 2 c.p.c.) non ne determina automaticamente la nullità, se l'esigenza d'individuazione del titolo esecutivo risulti soddisfatta da altri elementi contenuti nel precetto stesso come, ad esempio, l'indicazione dell'autorità promanante, la data di emissione del decreto ingiuntivo, la data di notifica del precetto. Pertanto, la validità dell'atto di precetto va valutata in virtù del principio di conservazione, che impedisce la pronuncia di qualsiasi nullità in presenza di omissioni meramente formali, che non precludono al debitore di sapere chi sia il creditore, quale sia il credito e quale sia il titolo che lo sorregga”.
Per quanto detto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione.
Condanna , al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in
€. 2.540,00, oltre 15% spese generali, c.p.a. e i.v.a, se dovuta.
Messina, 30.05.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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