Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza dell'1.4.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6602/2023 R.G.L., avente a oggetto malattia professionale, promosso da
, con gli Avv.ti Giuseppe Lauro e Serena Lauro;
Parte_1
- ricorrente -
contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Loredana Di Salvo;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 9.6.2023, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…- Accertare e dichiarare che il sig.
[...]
è affetto dalla seguente malattia di origine professionale: “Ernia discale Pt_1 lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”; - Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta tecnopatia presenta una riduzione dell'integrità psico- fisica permanente nella misura pari al 12% (dodici per cento) ai sensi della tabella delle menomazioni introdotta con il D.M. 12/07/2000, o nella percentuale maggiore o minore che risulterà esatta a seguito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, da sommarsi alla precedente percentuale del 9% già riconosciuta per diverso evento lavorativo, e per l'effetto - condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
corresponsione delle prestazioni economico/assistenziali di cui ha diritto il ricorrente a seguito della malattia professionale contratta, in misura corrispondente alla percentuale
1
Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda amministrativa e sino all'effettivo soddisfo. - Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente deduce che è lavoratore marittimo dal
1978 iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria del compartimento marittimo di Palermo al n. 54066; che dal 1980 ha prestato servizio dapprima in qualità di mozzo, poi di giovanotto di coperta e poi di marinaio alle dipendenze di diverse società di navigazione indicate in ricorso e risultanti dalla documentazione in atti;
che il lavoro marittimo prevede lunghi periodi di imbarco ininterrotto, durante i quali il lavoratore abita la nave ed è sottoposto a fattori di rischio legati alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, all'organizzazione di questo e alle specifiche modalità con cui il lavoro deve essere svolto, come esemplificativamente descritte in ricorso;
che, in via esemplificativa sono connaturati a tale tipo speciale di lavoro subordinato: - le vibrazioni provenienti dalla sala macchine e in generale dai motori e il cd. beccheggio, ossia l'oscillazione dell'imbarcazione, che sottopongono l'apparato muscoloscheletrico del lavoratore a continua sollecitazione;
- il forte rumore continuativo, sia di giorno che di notte, proveniente dei motori e dai macchinari presenti sul mezzo;
- l'esposizione prolungata alle inclemenze climatiche
(temperatura, umidità, vento); - gli orari di lavoro irregolari a bordo delle navi e le esigenze dell'ambiente operativo che spesso superano la capacità dei lavoratori di fare loro fronte (o di controllarle); - le specifiche attività svolte a bordo delle imbarcazioni, come ad esempio la movimentazione manuale dei carichi pesanti e movimenti ripetitivi degli arti superiori, che possono essere causa di disturbi all'apparato muscolo-scheletrico; che è altresì presente il cd. fattore di fatica, come richiamato in ricorso;
che nell'esercizio di tali mansioni egli è stato esposto, sin dall'origine e per tutto il turno di lavoro della durata variabile da 10 a 14 ore giornaliere per 7 giorni settimanali, a vibrazioni trasmesse al corpo intero dalla nave e adibito non occasionalmente a lavorazioni di movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci;
che tali mansioni specifiche sono state espletate su navi traghetto e mezzi veloci adibiti sia al trasporto passeggeri sia di mezzi di varia stazza su ruota, con tratte di breve e media percorrenza;
che egli ha sempre osservato un orario di lavoro di 10-14 ore giornaliere interamente trascorse a bordo di mezzi che trasmettono vibrazioni a corpo intero durante la fase della navigazione, svolgendo le tratte indicate in ricorso;
che egli negli ultimi 40 anni ha svolto in maniera non occasionale le lavorazioni di
2 movimentazione manuale di carichi potenzialmente morbigene descritte in ricorso;
che negli ultimi anni egli ha avvertito sintomatologia algica nella zona lombare con conseguenti disturbi funzionali a carico del rachide lombare e degli arti inferiori, riscontrando le patologie descritte in ricorso;
che egli ha proposto all' domanda per CP_1 il riconoscimento della malattia professionale;
che l' ha archiviato la pratica in CP_1
questione; che egli ha proposto opposizione avverso il predetto provvedimento, senza ricevere positivo riscontro da parte dell' ; che egli presenta una menomazione CP_1 dell'integrità psicofisica in ambito pari al 9% per pregresso e diverso evento CP_1
lavorativo, a cui sommare l'ulteriore percentuale chiesta con il presente giudizio;
che è sussistente il predetto nesso causale tra l'attività svolta e la patologia riscontrata, nei termini descritti in ricorso;
che egli ha pertanto diritto all'indennizzo in rendita o in capitale per la complessiva percentuale di invalidità spettantegli anche sulla base del precedente evento lavorativo già riconosciuto.
Con memoria difensiva depositata in data 6.12.2023, si è costituito in giudizio l' svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le CP_1 seguenti conclusioni: “…• rigettare l'odierno ricorso, giacché infondato in fatto e diritto;
• con vittoria delle spese di lite e competenze professionali in favore dell' . CP_1
La causa è stata istruita mediante prove orali e CTU medico-legale.
All'odierna udienza la parte presente ha concluso come da verbale in atti e all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.2. A tal riguardo, appare opportuno evidenziare che, in tema di malattie professionali, l'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
3 La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
Sul punto, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1
prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita “tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività
4 lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
“tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte
Costituzionale n. 179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della
Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass. 8271/1997; cfr. altresì C. Cass.
9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass. 19312/2004, secondo cui, in particolare “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
5 2.3. Ciò premesso, ad avviso di questo giudicante, parte ricorrente ha assolto l'onere, sulla stessa gravante, di dimostrare la specifica esposizione al rischio lavorativo, la patologia contratta e il necessario nesso di causalità tra l'una e l'altra.
2.4. Quanto al primo profilo, innanzitutto, l'effettivo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso risulta suffragato – quantomeno nei termini essenziali – dalla documentazione in atti e dall'attività istruttoria espletata.
Ed invero, dall'estratto matricola, dal libretto di navigazione e dall'estratto conto previdenziale emerge che – siccome dedotto in ricorso – il ricorrente è un lavoratore marittimo sin dal 1978 con prima immatricolazione quale “mozzo” e successivamente con qualifica di “giovanotto di coperta” e poi di “marinaio” e che ha lavorato per le società ivi indicate quantomeno sino al 30.9.2021 (cfr. doc. nn. 1, 2 e 3 di parte ricorrente;
dal libretto di navigazione, all. n. 2, emerge in particolare che sino al 23.9.2016 il ricorrente ha svolto
118 mesi e 14 giorni di attività con qualifica di mozzo, 17 mesi e 10 giorni con qualifica di giovanotto di coperta e 35 mesi e 19 giorni con qualifica di marinaio, così per complessivi
171 mesi e 13 giorni, mentre dall'estratto conto previdenziale del 28.1.2022, all. n. 3, emerge che ha svolto lavoro marittimo sino al 30.9.2021).
Con specifico riferimento alle mansioni svolte durante l'attività lavorativa, come descritte in ricorso e non compiutamente confutate da parte resistente, assume inoltre rilievo l'istruttoria orale espletata.
In particolare, all'udienza del 30.1.2024, il teste premettendo Testimone_1 di essere a conoscenza dei fatti di causa “…in quanto dall'anno 1996 a tutt'oggi ho lavorato per le stesse compagnie di navigazione per le quali ha lavorato il ricorrente. Io svolgo la mansione di marinaio che è la stessa che svolge il ricorrente” e pur precisando che “…in questo arco di tempo io ed il ricorrente non abbiamo sempre lavorato sulle stesse navi, possono passare anche dei periodi lunghi di anni nei quali non si lavora sulle stesse navi considerato che le compagnie fanno servizio su 8 – 9 linee diverse. Può capitare che a volte siamo impegnati sulla stessa nave per alcuni mesi all'anno ed a volte invece per periodi lunghi lavoriamo su navi diverse”, ha sul punto esaustivamente dichiarato quanto segue: “…adr cap. 5: l'orario di lavoro che osserviamo sia io che il ricorrente è variabile, quando siamo sulla nave ferma è di 8 ore al giorno ma quando facciamo linee particolari può essere anche di 10, 12 o 13 ore al giorno. Ad esempio sulla
Palermo Ustica, linea sulla quale è attualmente impegnato il ricorrente l'orario di lavoro giornaliero è di 10,30 – 11 ore. Preciso che l'orario di lavoro si articola su turni che possono essere a settimane alterne, cioè una settimana a bordo ed una settimana a casa
6 oppure turni di quindici giorni a bordo e quindici giorni a casa, oppure 14 giorni a bordo ed una settimana a casa. Quando siamo a bordo subiamo le vibrazioni al corpo che subiscono tutte le persone che si trovano a bordo della nave che derivano dai motori, dalle eliche e dalle condizioni del mare. Adr cap. n. 6: confermo che il ricorrente ha lavorato sulle rotte indicate nel capitolo. Adr cap. n. 7: il ricorrente si occupava dell'ormeggio della nave con la movimentazione dei cavi di ormeggio a volte manualmente, quando non poteva essere utilizzato il verricello. Preciso che i cavi di ormeggio possono essere tirati per distanze anche di 15 – 20 metri e sono di diametro medio di dieci centimetri, ma possono esser anche più piccoli o più grandi. A secondo della linea su cui si lavora possono esserci dai 4 ai 10 ormeggi e disormeggi al giorno. Preciso che il rizzaggio dei veicoli si faceva e si fa solo con la compagnia e Tourist, mentre con le altre CP_2
compagnie questa attività veniva svolta dai portuali e non dal personale di bordo. Preciso che lavoriamo sia io che il ricorrente con e Tourist dall'anno 2017. Il rizzaggio CP_2 consiste nell'assicurazione dei mezzi ruotati che vengono trasportati a bordo delle navi al pavimento del vano di trasporto tramite catene. Le catene pesano circa 20 o 30 chilogrammi. L'attività consiste nell'agganciare la catena ai ganci presenti sul mezzo, si stira la catena e si aggancia alla cosiddetta rosetta di metallo posta sul pavimento del piano di carico della nave. Per svolgere questa attività bisogna piegare le ginocchia. La difficoltà dell'operazione consiste nello stiraggio della catena in modo da tenderla al massimo per rendere la presa più salda possibile e l'operazione di togliere la catena comporta l'applicazione di una forza superiore a quella che si è utilizzata per metterla.
Preciso che questo tipo di ancoraggio si usa solo per i mezzi pesanti o medi e che di solito riguarda da tre a otto o a volte dieci mezzi. Preciso che a volte si parte vuoti e non bisogna ancorare alcun mezzo. A volte per compiere queste operazioni di rizzaggio si usa una leva, cioè una prolunga che serve per facilitare l'operazione. Sia io che il ricorrente abbiamo fatto lavori di picchettatura, cioè di eliminazione della ruggine presente sullo scafo tramite un martello, questa attività si svolge con la nave ferma. Dopo la picchettatura eseguivamo lavori di pitturazione con antiruggine. Nel fare la pitturazione facevamo movimentazione di carichi consistente nella movimentazione delle latte di pittura che pesavano circa 25 –
30 chilogrammi. Non so dire per quanto tempo nell'arco di un anno il sig. ha svolto Pt_1 attività di pitturazione. Per fare l'attività di pitturazione a volte bisognava assumere posizioni scomode. Adr: preciso che sono cambiate le società di gestione da Siremar, compagnia delle isole e Caronte Tourist ma le navi sulle quali si lavorava erano sempre le spesse. Adr: preciso che le operazioni di ormeggio venivano svolte normalmente con
7 l'ausilio del verricello e solo in alcune occasioni si facevano a mano. Adr: preciso che quando si usa il verricello per l'ormeggio il marinaio deve solo agganciare il cavo alla bitta di ormeggio. Il cavo poi viene teso dal verricello.” (cfr. verbale di udienza del
30.1.2024, cit.).
Stante quanto sopra, ad avviso di questo giudicante, parte ricorrente ha assolto l'onere di dimostrare la specifica esposizione al rischio lavorativo, consistente nello svolgimento – nei termini indicati in ricorso, non specificamente confutati da parte resistente e ulteriormente suffragati quantomeno nei termini essenziali dalla prova orale – dell'attività di lavoratore marittimo sin dal 1980 presso le società indicate in ricorso e risultanti dalla documentazione in atti, espletando dunque anche operazioni di ormeggio e disormeggio, attività di “rizzaggio” dei veicoli e operazioni di “picchettatura” e pitturazioni del mezzo nei termini ivi descritti.
2.5. Ciò posto in relazione all'esposizione al rischio lavorativo specifico, al fine di accertare la sussistenza della patologia allegata e del necessario nesso di causalità tra l'una e l'altra è stata disposta consulenza medico-legale; in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “…accertare la patologia sofferta da parte ricorrente, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica conseguente, nonché
l'eventuale nesso causale esistente tra la stessa e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dai testi escussi” (cfr. ordinanza del 28.6.2024).
Il C.T.U. nominato, sulla base delle accurate indagini effettuate e dopo avere ha affermato che “…parte ricorrente, sig. , è affetto da: “Ernia discale Parte_1
lombare L5-S1 con disturbi neurotrofici agli arti inferiori. Protrusioni discali L2-L3, L3-
L4 e L4-L5”.”, ha chiaramente ritenuto che “…si possono considerare soddisfatti i criteri per l'attribuzione del nesso causale tra attività lavorativa svolta e insorgenza della patologia. Infatti, il marinaio sig. durante il servizio espletato è stato Parte_1
esposto ai seguenti rischi specifici: Movimentazione manuale dei carichi, Vibrazioni trasmesse al corpo intero, Posture incongrue, Microclima. […]” e che – in particolare
– “…Il lavoro svolto dal sig. alle dipendenze di varie compagnie di navigazione, Pt_1
prima come mozzo, poi come giovanotto di coperta ed infine come marinaio, nella sua lunga carriera, è stato caratterizzato da la quale non sempre è possibile Pt_2 ricorrere all'uso di mezzi meccanici di sollevamento e/o di trasporto- con inevitabili e continui movimenti di torsione e flessione del tronco, stabilendosi così, nel tempo e con il perdurare dell'esposizione a tale rischio, un processo degenerativo discale conseguente al
8 Parte_ logorio cronico. Nel caso che ci occupa, oltre l'esposizione al rischio specifico della vi è anche la prolungata esposizione al moto ondoso di una nave che può provocare una discopatia di origine professionale -e dunque meritevole della tutela facendo CP_1 riferimento all'incessante rollio e beccheggio di una imbarcazione, come possibili cause di una importante tecnopatia, quale l'ernia discale lombare. Le mansioni a cui è stato destinato consistevano anche nella gestione delle manovre di arrivo e partenza dell'imbarcazione, nel coordinamento delle operazioni di imbarco e sbarco dei mezzi, nella gestione delle necessarie attività, quali la chiusura dei portelloni, la gestione dei cavi di ormeggio durante le manovre di ormeggio e disormeggio della nave. Operazioni, giova poi ricordare, che costringevano il lavoratore a rimanere continuativamente imbarcato anche per tempi prolungati, con la conseguenza di essere esposto ai movimenti della nave anche al di fuori dell'orario lavorativo, che comportavano una elevata esposizione a vibrazioni, insistenti in special modo sul tratto lombare. Circostanza non secondaria, in quanto, sia in porto che in mare, la nave è sottoposta a vibrazioni notevoli;
in porto, ciò è dovuto al funzionamento dei gruppi elettrogeni, al movimento dei mezzi pesanti che vengono imbarcati e sbarcati ed anche al movimento dei ventilatori ed estrattori per il riciclo di aria da bonificare dai gas di scarico. Durante la navigazione tali vibrazioni sono dovute ai motori in uso ed alle eliche….quando poi le condizioni atmosferiche sono avverse, le vibrazioni sono amplificate, sia in fase di rollio (quando la nave si sposta da destra a sinistra) o di beccheggio (quando la nave ondeggia da pruna a poppa). Quindi, tra gli elementi di rischio a bordo ci sia proprio il moto ondoso della nave, da cui si generano vibrazioni che sono trasmesse al corpo umano”, con un “impegno muscolare e quindi uno sforzo, sia statico che dinamico”, da cui derivano danni all'organismo, tali da produrre effetti come le discopatie lombo-sacrali. Peraltro, non essendo il ricorrente affetto da patologie sistemiche di rilievo, non essendo in età avanzata, non avendo mai svolto attività extra-lavorative o sportive gravose sul piano biomeccanico, appare evidente che la patologia alla colonna vertebrale di cui sopra è conseguente all'attività lavorativa svolta, tenuto conto che il ricorrente svolge una lavorazione gravata da rischi specifici, idonei a causare la suddetta infermità. […]” (cfr. consulenza depositata in data 2.10.2024).
Sulla base di ciò, il consulente ha quindi conclusivamente evidenziato che
“…Pertanto, alla luce di quanto fin qui detto nonché dell'esito della visita peritale, tenendo in considerazione anche l'estratto matricolare e i libretti allegati, come pure i giudizi di idoneità espressi dal Medico Competente dell'Azienda a seguito di visite periodiche dai quali si evince il nesso di causalità tra la menomazione riscontrata e
9 l'eziologia professionale nonché tutti i rischi specifici cui è stato esposto il lavoratore per un lungo periodo di tempo (in maniera continuativa per oltre 40 anni), possiamo concludere che l'infermità denunciata deve essere considerata malattia professionale, identificando nel lavoro svolto la noxa causale o concausale, valida ed essenziale a determinare la suddetta infermità. In conclusione, si ritiene di poter riconoscere al quadro clinico-funzionale descritto un tasso di riduzione permanente dell'integrità psico-fisica pari al dodici (12) per cento - “Tabella delle Menomazioni” (D.M. 12 luglio 2000). Si giunge ad attribuire tale percentuale tenendo conto che nel caso in oggetto coesistono due aspetti morbosi: Ernia discale lombare L5-S1, che nella Tabella delle menomazioni alla voce 213 è valutata con una percentuale fino al 12%; Disturbi neurotrofici agli arti inferiori - Protrusioni discali L2-L3, L3-L4 e L4-L5, che nella Tabella delle menomazioni alla voce 193 è valutata con un punteggio fino a 25%; quindi, applicando un ragionamento analogico-proporzionale, appare appropriato attribuire una percentuale non inferiore al 12%” (cfr. CTU del 2.10.2024, cit.).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., siccome non significativamente confutate da parte resistente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), con riferimento sia all'accertamento della patologia sofferta dal ricorrente, sia alla sussistenza del nesso di causalità tra la stessa e l'attività lavorativa svolta, sia alla quantificazione delle conseguenti menomazioni permanenti, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
2.6. Ciò posto e tenuto conto dei pregressi eventi infortunistici riconosciuti dall' , con ordinanza del 29.10.2024 è stato disposto il richiamo del consulente “…al CP_1 fine di determinare l'eventuale complessivo grado di menomazione dell'integrità in ipotesi sussistente in capo al ricorrente anche tenuto conto dei precedenti eventi infortunistici già riconosciuti dall' come da documentazione in atti (cfr. pag. 5 del ricorso, nonché CP_1 pag. 8 della memoria difensiva e doc. nn. 11, 12 e 13 ivi allegati)”.
Con integrazione alla CTU depositata in data 17.11.2024 il consulente ha dedotto che “…procedendo con una valutazione sincretica, che il Sig. presenta Pt_1 complessivamente una riduzione dell'integrità psico-fisica permanente nella misura pari al 19% (diciannove per cento)”.
10 A fronte delle ulteriori osservazioni svolte sul punto dall' nelle note del CP_1
3.1.2025, con ordinanza del 14.1.2025 è stato disposto un ulteriore richiamo del CTU
“…per le eventuali ulteriori precisazioni in merito ai rilievi critici effettuati da parte resistente – da ultimo – con le note del 3.1.2025” e, quindi, all'udienza del 7.2.2025 è stato disposto che “…la CTU nominata dott.ssa fornisca i chiarimenti Persona_1 richiesti” e la causa è stata rinviata “…a tal fine all'udienza di discussione dell'1 aprile
2025, ore 09:30, assegnando alla CTU termine di giorni 45 da oggi per il deposito della integrazione alla consulenza” (cfr. ordinanza del 14.1.2025 e verbale di udienza del
7.2.2025, cit.; cfr. altresì istanza del 7.2.2025 con cui il CTU ha chiesto di essere autorizzato a “…- effettuare una nuova convocazione, fissando ulteriori operazioni peritali, - richiedere ulteriore documentazione alle parti […]” e conseguente autorizzazione concessa in data 10.2.2025, nonché documentazione prodotta da parte ricorrente in data 12.3.2025 e da reputare pertanto acquisita anche ex art. 421 c.p.c.).
Ebbene, all'esito del disposto supplemento di indagine peritale, il CTU nominato ha quindi concluso che “…Il sig. presentava, prima dell'attuale Parte_1
accertamento, una menomazione permanente globale già riconosciuta dall nella CP_1
misura complessiva del 10%, derivante da precedenti infortuni lavorativi riconosciuti ufficialmente dall'Istituto (17/03/2005, 22/09/2007, 05/12/2014), integralmente confermata oggi alla luce dell'esame clinico obiettivo effettuato. La nuova patologia denunciata, oggetto del presente procedimento, consistente in ernia discale lombare L5-S1 associata a multiple protrusioni discali con cronica sintomatologia dolorosa e deficit neurologico periferico stabile degli arti inferiori, è stata rigorosamente valutata in data odierna nella misura definitiva del 12%. Procedendo con criteri medico-legali consolidati alla valutazione sincretica della nuova menomazione (12%) con quella complessiva preesistente (10%), secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 13 comma 5,
D.Lgs. 38/2000), la menomazione permanente definitiva globale del sig. risulta Pt_1
quantificabile nella misura complessiva finale del 20%. Pertanto, sulla base delle considerazioni cliniche e medico-legali esposte in maniera approfondita e documentata in questa relazione integrativa, si ritiene conclusivamente e definitivamente accertato che l'attuale grado globale di menomazione permanente dell'integrità psicofisica del Sig.
è pari al: 20% (venti per cento) (DM 38/2000)”, senza che le parti Parte_1
abbiano successivamente e specificamente eccepito alcunché al riguardo.
2.7. Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene questo giudicante che la suindicata patologia accertata in capo a parte ricorrente sia derivata da causa di lavoro, con
11 conseguente diritto della predetta parte – tenuto altresì conto dei precedenti eventi infortunistici già riconosciuti dall' – all'indennizzo in rendita ex art. 13 D.Lgs. CP_1
38/2000 nella misura complessiva del 20%.
L' resistente va, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in rendita per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura complessiva del 20% (con la decorrenza prevista per la malattia professionale richiesta con la pratica del 9.2.2022), detratto quanto già percepito dal ricorrente per il medesimo titolo.
Considerato che l'art. 16 l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al 31.12.1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C.
Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994).
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente.
Parimenti, le spese di C.T.U. seguono la soccombenza e, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, in conseguenza della malattia professionale accertata nel presente giudizio e tenuto conto dei precedenti eventi infortunistici già riconosciuti dall' il CP_1
diritto di parte ricorrente all'indennizzo in rendita per le menomazioni conseguenti alle lesioni all'integrità psicofisica nella misura complessiva del 20%, con decorrenza come in parte motiva;
condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in rendita per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura complessiva del 20%, con decorrenza come in parte motiva e detratto quanto già percepito dal ricorrente per il medesimo titolo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge;
12 condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Catania, 1 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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