Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 246/2021, riservata in decisione all'udienza del
18.12.2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore, dall'avv.
Enrico Marinai (c.f. ), presso il cui studio, sito in Cecina (LI) alla C.F._2
Piazza della Chiesa n. 1/b, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(cf. ), rappresentata e difesa, giusta procura CP_1 C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Corrado Fattorusso (c.f.
), presso il cui studio, sito in Sorrento (NA) alla via Fuorimura n. 20, C.F._4
è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.11.2017 proponeva CP_1
opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1486/2017 emesso dal
RGn°246/2021-sentenza
- 1 -
Tribunale di Torre Annunziata, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore del figlio , della somma di € 37.500,00 oltre interessi e spese, a titolo di Parte_1
quota del corrispettivo ricavato dalla vendita di due immobili, siti in Cercola al viale G.
Marconi n.24, già di proprietà di (rispettivamente marito e padre delle Controparte_2
suindicate parti) deceduto in data 22.7.1995.
L'opponente, per quanto ancora in questa sede ci occupa, eccepiva la compensazione del credito ingiunto con il controcredito da essa vantato per l'anticipazione di somme versate per conto del figlio a titolo di IMU e di IRPEF sugli immobili facenti parte del compendio ereditario nonché sul capannone di proprietà esclusiva dell'opposto.
1.2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Parte_1
eccependo l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
1.3 All'udienza del 7.7.2020 il Tribunale di Torre Annunziata riservava la causa in decisione e con sentenza n. 1194/2020 accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Segnatamente, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di compensazione con la complessiva somma di € 40.855,00 sborsata da per conto del figlio (€ CP_1
27.351,00 a titolo di IRPEF ed € 13.504,00 a titolo di imposte IMU), dichiarando conseguentemente estinto il minor credito di € 37.500,00 oggetto del titolo monitorio.
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 27.7.2020, con atto di citazione notificato in data 18.1.2021 ha proposto appello, affidato ad un unico articolato Parte_1
motivo.
L'appellante denunzia il vizio in cui è incorso il primo giudice nel ritenere operante la compensazione eccepita da controparte in assenza del requisito della certezza e della liquidità del controcredito vantato dalla , avendo il comparente contestato la stessa CP_1
esistenza del credito addotto dall'opponente.
1.5 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.3.2021 si è costituita in giudizio
, che ha resistito al gravame, eccependone preliminarmente l'inammissibilità CP_1 ai sensi dell'art 348 bis c.p.c. e, in subordine, l'infondatezza nel merito.
1.6 All'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe la Corte ha riservato la causa in decisione, previa
RGn°246/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2.Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 18.1.2021, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 27.7.2020, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali.
2.1 In via gradatamente preliminare non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
2.2 L'appello è fondato e va pertanto accolto.
L'appellante censura l'ammissibilità della compensazione operata dal primo giudice tra il credito sorretto dal titolo monitorio ed il controcredito vantato dalla . CP_1
La Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 23225/2016), risolvendo un contrasto interpretativo insorto sui requisiti prescritti dall'art. 1243 comma 1 c.c., ha affermato che i caratteri richiesti dalla succitata disposizione per la compensazione legale, e cioè
l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale. È stato chiarito, in particolare, che il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo;
ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, allora non è certo e, quindi, non è idoneo ad operare come “compensativo” sul piano sostanziale e l'eccezione di compensazione va respinta.
L'ambito di contestazione del controcredito opposto in compensazione secondo l'art. 1243
c.c., secondo comma, è, cioè, limitato alla liquidità del credito, mentre la contestazione sulla sua esistenza lo espunge dalla compensazione giudiziale (in tal senso già Cass. 10352 del
1993).
RGn°246/2021-sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Né rileva in senso contrario il fatto che la compensazione applicabile sia di natura impropria, sorgendo i crediti contrapposti dallo stesso titolo costitutivo. Ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è, infatti, il dato dell'autonomia dei rapporti ai quali i crediti e i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi (sul punto, vedi Cass. 23.3.2017, n. 7474; 35913/2023).
Ciò posto, va segnalato che , nella comparsa di costituzione di primo Parte_1 grado, prendendo posizione sull'eccezione di compensazione sollevata dalla con CP_1
l'opposizione ex art. 645 c.p.c., deduceva, alle pagg. 5 e 6, quanto segue: “..il sig.
che a breve si sarebbe poi trasferito a Bologna per ragioni di Parte_1 lavoro, accettò serenamente che dell'intero compendio immobiliare, compreso il suo capannone, si occupasse la madre, coadiuvata principalmente dal fratello . Per_1
Siccome la stessa si faceva carico della gestione del patrimonio di famiglia, il sig.
accettò che facesse propri anche tutti i frutti derivanti dalla gestione Parte_1 ordinaria.. in sostanza l'accordo prevedeva che la madre si occupasse della gestione degli immobili e riscuotesse integralmente i canoni di locazione. Addirittura accettò, Pt_1
almeno sino al 2009, che la madre incassasse integralmente anche il canone di locazione del suo capannone. Il sig. chiedeva però di essere tenuto almeno Parte_1
indenne da imposte e tasse. Quindi, se da un lato è vero che la sig.ra ha CP_1
provveduto al pagamento delle imposte del figlio, è altrettanto vero che lo ha fatto con il danaro che spettava a quest'ultimo.. è semplicemente paradossale che ora parte opponente pretenda di compensare il credito di con altro denaro che, in realtà, apparteneva Pt_1 sempre allo stesso..”
Così opportunamente richiamato testualmente il passaggio dello scritto difensivo di rilievo agli effetti in esame, l'odierna appellata esclude la natura controversa del credito eccepito in contestazione, valorizzando il punto in cui ha riconosciuto gli Parte_1
esborsi da essa effettuati per suo conto a titolo di spese ed imposte (“ quindi se da un lato è vero che la sig.ra ha provveduto al pagamento delle imposte del figlio..”) CP_1
L'estrapolazione di detta isolata proposizione dal complessivo contesto delle allegazioni difensive dell'odierno appellante ne travisa, tuttavia, il significato, impedendo di coglierne l'effettiva portata.
RGn°246/2021-sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Dalla trasposizione dell'intero brano si ricava, invero, che l'ammissione degli esborsi eseguiti dalla a titolo di spese ed imposte maturate anche sul capannone di CP_1
proprietà esclusiva dell'odierno appellante non equivale(va) a riconoscimento del controcredito da ingiustificato arricchimento vantato dalla medesima. CP_1
Nella prospettazione dell'opposto, invero, i pagamenti materialmente eseguiti dalla si inserivano in un più ampio accordo, in forza del quale CP_1 Parte_1
aveva acconsentito a che la madre incassasse la quota-parte di sua spettanza delle rendite prodotte dagli immobili caduti nell'asse ereditario ed integralmente, almeno fino all'anno
2009, quelle ritratte dal capannone di sua esclusiva proprietà, al fine di destinare le corrispondenti risorse economiche all'estinzione delle spese ed imposte sulle proprietà gravanti a suo carico.
Così correttamente inquadrato il tenore dell'impostazione difensiva dell'odierno appellante, è evidente che il controcredito eccepito in compensazione era stato, sin dalla prima costituzione in giudizio, contestato in radice dall'opposto, il quale aveva sostenuto che nulla spettava a titolo di ingiustificato arricchimento alla madre, avendo costei provveduto agli esborsi, in virtù di un sottostante accordo, con provvista proveniente dalle rendite che egli aveva rinunciato ad incamerare in favore della genitrice.
In conclusione, la contestazione nell'an del controcredito vantato dall'opponente di primo grado impedisce, in ossequio all'arresto nomofilattico richiamato, di considerarlo “certo” nel senso sopra chiarito ai fini dell'operatività del meccanismo compensativo e la decisione del primo giudice di dichiarare estinto il credito sorretto dal titolo monitorio in forza dell'inammissibile compensazione è incorsa nella violazione denunciata.
In riforma della statuizione di primo grado deve essere, perciò, rigettata l'opposizione monitoria proposta da e, per l'effetto, confermato il decreto opposto. CP_1
3. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione
RGn°246/2021-sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, esse seguono l'integrale soccombenza di . CP_1
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore entro €
52.000,00, concretamente rapportati all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 1194/2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della statuizione impugnata, rigetta l'opposizione monitoria proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto CP_1
ingiuntivo opposto;
2) condanna alla refusione, in favore di , delle CP_1 Parte_1
spese del doppio grado del giudizio di opposizione, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 6.000,00 per compensi professionali, nonché, per il presente grado, in € 382,50 per spese ed € 5.300,00 per compensi, il tutto oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 21.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RGn°246/2021-sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°246/2021-sentenza
- 7 -