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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 501 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), tutte rappresentate e CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
difese dall'avv. Cataldo Lolli, presso il cui studio - in San Donaci (Br), via Guagnano n.
1 - sono elettivamente domiciliate in virtù di mandato in atti
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATO
NONCHE' NEI CONFRONTI DELLA
, (GIÀ Controparte_2 Controparte_3
APPELLATA
All'udienza del 20.9.2023, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso del 09.06.2017, le sig.re , e convenivano in Parte_4 Parte_2 Parte_3
giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi il e l' Controparte_1 Controparte_4
per chiedere l'accertamento dell'inesistenza e/o la nullità e, comunque, la revoca della cartella esattoriale
[...]
n. 02420170002334836 emessa da e notificata alle odierne appellanti per Controparte_5
l'importo complessivo di € 1.104,76, in ripetizione delle somme versate dallo stesso Erario a titolo di compenso professionale al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale
RGNR 3423/2012. Assumevano le attrici che le somme non erano dovute in quanto il giudizio era stato definito con la sentenza n. 2616/2014 di non luogo a procedere, nei loro stessi confronti, per estinzione del reato a seguito di remissione di querela e che la detta sentenza le condannava al pagamento delle sole spese di giustizia.
Il Giudice disponeva il mutamento di rito e la causa veniva rinviata per la comparizione delle parti.
Nessuno dei convenuti si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con la sentenza n. 1624/2020 del 21.12.2020, pubblicata in pari data, il Tribunale di Brindisi, rigettava la domanda, così motivando “La domanda non può trovare accoglimento perché, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, difetta la prova della riferibilità del credito esattoriale opposto allo specifico titolo indicato in citazione.
Si consideri, infatti, che, avuto riguardo all'estratto del ruolo esattoriale in atti, unico documento disponibile ai fini dell'identificazione del titolo portato in esecuzione: destinataria del documento risulta soltanto;
non è Parte_4
dato comprendere al recupero di quale specifico credito si faccia ivi riferimento, mancando ogni richiamo a un particolare processo
e alle relative spese di giustizia. Unico dato utile fornito per identificare il titolo portato in cartella (peraltro, pacificamente notificata alle attrici ma da queste non prodotta in giudizio) risultano essere delle “informazioni assunte direttamente presso l'ufficio spese di giustizia” (cfr. p. 2 della citazione), evidentemente insufficienti a fondare una pronuncia di accoglimento.
Peraltro, anche ammesso che l'esecuzione esattoriale riguardi proprio il procedimento e il titolo indicati dalle attrici, non è dato distinguere con esattezza quale quota dell'importo complessivo indicato in cartella sia eventualmente riferibile al recupero delle spese corrisposte dall'Erario per il compenso del difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quale sia, invece, riferibile a spese processuali effettivamente recuperabili, al cui pagamento le attrici sono state comunque condannate.”
Avverso detta sentenza, le sigg.re e hanno proposto Parte_4 Parte_2 Parte_3
appello.
Nessuno si è costituito per il e per l' . Controparte_1 Controparte_6
2 Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 20.9.2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, le appellanti lamentano “ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI
ELEMENTI DI PROVA”, precisano che “La sentenza di primo grado risulta erronea ed illegittima nella parte suddetta, specificando altresì che l'unico documento disponibile ai fini dell'identificazione del titolo portato in esecuzione sia l'estratto di ruolo esattoriale. In primo luogo, si fa presente che nel fascicolo di parte di primo grado, depositato in via telematica, venivano prodotti i seguenti documenti: 1) copia della cartella esattoriale oggetto dell'opposizione; 2) copia sentenza di non doversi procedere per remissione di querela;
3) copia decreto di liquidazione dei compensi all'avv. Barba. Pertanto, è di tutta evidenza che in atti, contrariamente a quanto asserito dal Giudice di primo grado, vi è la specificazione chiara e puntuale della riferibilità del credito indicato in cartella con il titolo vantato, vale a dire il recupero di somme liquidate a carico dell'Erario quale compenso professionale al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 3423/12, innanzi meglio specificato. Infatti, in particolare, nella cartella esattoriale viene espressamente indicato quale ente creditore il Controparte_1
– Tribunale di Brindisi, con indicazione nella sezione “ dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il
[...]
ruolo” del decreto emesso in data 10.12.2014, vale a dire esattamente il decreto di liquidazione dei compensi dell'Avv. Barba, emesso proprio dal Tribunale di Brindisi in data 10.12.2014 e depositato in atti”.
Il motivo è infondato.
La corte ritiene corretta e condivisibile la decisione del primo giudice, ampiamente motivata.
Innanzitutto, dall'estratto di ruolo depositato e dalla copia della cartella depositata non si evincono specificatamente i dati del processo: manca il numero di R.G. e si fa riferimento soltanto all'anno 2014 e al
Tribunale di Brindisi, senza alcuna indicazione del giorno e mese del provvedimento giustificativo.
Invero, il procedimento penale innanzi al Tribunale di Brindisi, R.G.N.R. 3423/12, che ha visto come imputate le odierne appellanti, si è concluso con sentenza n. 2626/2014 di non luogo a procedere per remissione della querela e con la condanna delle sigg.re e “al pagamento Parte_4 Parte_2 Parte_3
delle spese processuali”.
E' evidente, quindi, che l'indicazione nella cartella notificata di “spese processuali” e “Tribunale di Brindisi” non consente di individuare con esattezza quali siano le spese di giustizia cui si fa riferimento. E in particolare, come sottolineato dal primo giudice “non è dato distinguere con esattezza quale quota dell'importo complessivo indicato in cartella sia eventualmente riferibile al recupero delle spese corrisposte dall'Erario per il compenso del difensore della parte civile
3 ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quale sia, invece, riferibile a spese processuali effettivamente recuperabili, al cui pagamento le attrici sono state comunque condannate”.
Inoltre, la cartella risulta notificata a una sola delle odierne attrici, mentre, invece, tutte e tre sono state imputate nel giudizio penale in esame.
Gli elementi di prova sono pertanto insufficienti a fondare una riforma della sentenza impugnata.
Alla luce di quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. n. 1624/2020 del 21.12.2020, pubblicata in pari data, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Nulla per le spese
Lecce, 14.1.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
4
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 501 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), tutte rappresentate e CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
difese dall'avv. Cataldo Lolli, presso il cui studio - in San Donaci (Br), via Guagnano n.
1 - sono elettivamente domiciliate in virtù di mandato in atti
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATO
NONCHE' NEI CONFRONTI DELLA
, (GIÀ Controparte_2 Controparte_3
APPELLATA
All'udienza del 20.9.2023, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni con memorie depositate entro il termine concesso, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso del 09.06.2017, le sig.re , e convenivano in Parte_4 Parte_2 Parte_3
giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi il e l' Controparte_1 Controparte_4
per chiedere l'accertamento dell'inesistenza e/o la nullità e, comunque, la revoca della cartella esattoriale
[...]
n. 02420170002334836 emessa da e notificata alle odierne appellanti per Controparte_5
l'importo complessivo di € 1.104,76, in ripetizione delle somme versate dallo stesso Erario a titolo di compenso professionale al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale
RGNR 3423/2012. Assumevano le attrici che le somme non erano dovute in quanto il giudizio era stato definito con la sentenza n. 2616/2014 di non luogo a procedere, nei loro stessi confronti, per estinzione del reato a seguito di remissione di querela e che la detta sentenza le condannava al pagamento delle sole spese di giustizia.
Il Giudice disponeva il mutamento di rito e la causa veniva rinviata per la comparizione delle parti.
Nessuno dei convenuti si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con la sentenza n. 1624/2020 del 21.12.2020, pubblicata in pari data, il Tribunale di Brindisi, rigettava la domanda, così motivando “La domanda non può trovare accoglimento perché, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, difetta la prova della riferibilità del credito esattoriale opposto allo specifico titolo indicato in citazione.
Si consideri, infatti, che, avuto riguardo all'estratto del ruolo esattoriale in atti, unico documento disponibile ai fini dell'identificazione del titolo portato in esecuzione: destinataria del documento risulta soltanto;
non è Parte_4
dato comprendere al recupero di quale specifico credito si faccia ivi riferimento, mancando ogni richiamo a un particolare processo
e alle relative spese di giustizia. Unico dato utile fornito per identificare il titolo portato in cartella (peraltro, pacificamente notificata alle attrici ma da queste non prodotta in giudizio) risultano essere delle “informazioni assunte direttamente presso l'ufficio spese di giustizia” (cfr. p. 2 della citazione), evidentemente insufficienti a fondare una pronuncia di accoglimento.
Peraltro, anche ammesso che l'esecuzione esattoriale riguardi proprio il procedimento e il titolo indicati dalle attrici, non è dato distinguere con esattezza quale quota dell'importo complessivo indicato in cartella sia eventualmente riferibile al recupero delle spese corrisposte dall'Erario per il compenso del difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quale sia, invece, riferibile a spese processuali effettivamente recuperabili, al cui pagamento le attrici sono state comunque condannate.”
Avverso detta sentenza, le sigg.re e hanno proposto Parte_4 Parte_2 Parte_3
appello.
Nessuno si è costituito per il e per l' . Controparte_1 Controparte_6
2 Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 20.9.2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, le appellanti lamentano “ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI
ELEMENTI DI PROVA”, precisano che “La sentenza di primo grado risulta erronea ed illegittima nella parte suddetta, specificando altresì che l'unico documento disponibile ai fini dell'identificazione del titolo portato in esecuzione sia l'estratto di ruolo esattoriale. In primo luogo, si fa presente che nel fascicolo di parte di primo grado, depositato in via telematica, venivano prodotti i seguenti documenti: 1) copia della cartella esattoriale oggetto dell'opposizione; 2) copia sentenza di non doversi procedere per remissione di querela;
3) copia decreto di liquidazione dei compensi all'avv. Barba. Pertanto, è di tutta evidenza che in atti, contrariamente a quanto asserito dal Giudice di primo grado, vi è la specificazione chiara e puntuale della riferibilità del credito indicato in cartella con il titolo vantato, vale a dire il recupero di somme liquidate a carico dell'Erario quale compenso professionale al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 3423/12, innanzi meglio specificato. Infatti, in particolare, nella cartella esattoriale viene espressamente indicato quale ente creditore il Controparte_1
– Tribunale di Brindisi, con indicazione nella sezione “ dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il
[...]
ruolo” del decreto emesso in data 10.12.2014, vale a dire esattamente il decreto di liquidazione dei compensi dell'Avv. Barba, emesso proprio dal Tribunale di Brindisi in data 10.12.2014 e depositato in atti”.
Il motivo è infondato.
La corte ritiene corretta e condivisibile la decisione del primo giudice, ampiamente motivata.
Innanzitutto, dall'estratto di ruolo depositato e dalla copia della cartella depositata non si evincono specificatamente i dati del processo: manca il numero di R.G. e si fa riferimento soltanto all'anno 2014 e al
Tribunale di Brindisi, senza alcuna indicazione del giorno e mese del provvedimento giustificativo.
Invero, il procedimento penale innanzi al Tribunale di Brindisi, R.G.N.R. 3423/12, che ha visto come imputate le odierne appellanti, si è concluso con sentenza n. 2626/2014 di non luogo a procedere per remissione della querela e con la condanna delle sigg.re e “al pagamento Parte_4 Parte_2 Parte_3
delle spese processuali”.
E' evidente, quindi, che l'indicazione nella cartella notificata di “spese processuali” e “Tribunale di Brindisi” non consente di individuare con esattezza quali siano le spese di giustizia cui si fa riferimento. E in particolare, come sottolineato dal primo giudice “non è dato distinguere con esattezza quale quota dell'importo complessivo indicato in cartella sia eventualmente riferibile al recupero delle spese corrisposte dall'Erario per il compenso del difensore della parte civile
3 ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quale sia, invece, riferibile a spese processuali effettivamente recuperabili, al cui pagamento le attrici sono state comunque condannate”.
Inoltre, la cartella risulta notificata a una sola delle odierne attrici, mentre, invece, tutte e tre sono state imputate nel giudizio penale in esame.
Gli elementi di prova sono pertanto insufficienti a fondare una riforma della sentenza impugnata.
Alla luce di quanto argomentato, l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. n. 1624/2020 del 21.12.2020, pubblicata in pari data, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Nulla per le spese
Lecce, 14.1.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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