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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2024, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 7822/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7822/2024 promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Genova, Via Natale Gallino 10/4, presso lo studio dell''avv. , che lo Parte_2
rappresenta e difende in forza di mandato in atti
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_3 C.F._2
in Genova, Via Natale Gallino 10/4, presso lo studio dell'avv. che la Parte_2
rappresenta e difende in forza di mandato in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, recepite nella sentenza del Tribunale di Genova n. 2687 del
6 luglio 2010 (R.G. 2432/2010), in punto revoca dell'assegno mensile previsto per il mantenimento della moglie con effetto dalla sottoscrizione del Parte_3
ricorso introduttivo del giudizio;
Rilevato che le parti hanno dato atto dell'intervenuta modifica delle condizioni di fatto che costituiscono il presupposto dell'assegno di mantenimento previsto per la sig.ra in quanto la stessa ora ha un lavoro dipendente ed una retribuzione;
Parte_3
Ritenuto che le modifiche concordate dalle parti alle condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n.
2687/2010 emessa dal Tribunale di Genova in data 06.07.2010,
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate dalle parti relative al mantenimento degli ex coniugi
(c. f. ), nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e
(c. f. ), nata a [...] il Parte_3 C.F._2
23.05.1956, - l'assegno mensile attualmente di euro 350,00 previsto per il mantenimento della sig.ra a carico del marito è revocato, per Parte_3 Parte_1
i motivi di cui in narrativa e/o in virtù dell'attuale e confermando regime lavorativo della stessa, con effetto dalla sottoscrizione del ricorso depositato il
21.11.2024.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova il giorno 6.12.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7822/2024 promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Genova, Via Natale Gallino 10/4, presso lo studio dell''avv. , che lo Parte_2
rappresenta e difende in forza di mandato in atti
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_3 C.F._2
in Genova, Via Natale Gallino 10/4, presso lo studio dell'avv. che la Parte_2
rappresenta e difende in forza di mandato in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, recepite nella sentenza del Tribunale di Genova n. 2687 del
6 luglio 2010 (R.G. 2432/2010), in punto revoca dell'assegno mensile previsto per il mantenimento della moglie con effetto dalla sottoscrizione del Parte_3
ricorso introduttivo del giudizio;
Rilevato che le parti hanno dato atto dell'intervenuta modifica delle condizioni di fatto che costituiscono il presupposto dell'assegno di mantenimento previsto per la sig.ra in quanto la stessa ora ha un lavoro dipendente ed una retribuzione;
Parte_3
Ritenuto che le modifiche concordate dalle parti alle condizioni di cui alla citata sentenza di divorzio, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 473 bis.51 u.c. c.p.c., a parziale modifica ed integrazione della sentenza n.
2687/2010 emessa dal Tribunale di Genova in data 06.07.2010,
OMOLOGA
Le seguenti nuove condizioni essenziali concordate dalle parti relative al mantenimento degli ex coniugi
(c. f. ), nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1
e
(c. f. ), nata a [...] il Parte_3 C.F._2
23.05.1956, - l'assegno mensile attualmente di euro 350,00 previsto per il mantenimento della sig.ra a carico del marito è revocato, per Parte_3 Parte_1
i motivi di cui in narrativa e/o in virtù dell'attuale e confermando regime lavorativo della stessa, con effetto dalla sottoscrizione del ricorso depositato il
21.11.2024.
Fermo nel resto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Genova il giorno 6.12.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni