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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7465/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Sergio Di Paola Presidente Relatore
Marisa Attollino Giudice
Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. , Codice CUI Parte_1 C.F._1
06MM51U, data di nascita 07/01/1992, Paese di provenienza: CAMERUN), parte rappresentata e difesa dall'avv. SCIALPI LUANA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE?
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 16/07/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 28/6/2024 e adottato dalla Controparte_1 recante diniego della domanda di protezione internazionale (C/3 presentato il 10/4/2023).
Pag. 1 di 9 Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
18/12/2024, all'esito il Giudice Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 4/3/2024, il ricorrente ha allegato di essere cittadino di aver vissuto nel paese di origine nella città di Persona_1
Douala, nella regione del Littoral;
di aver studiato sino alle scuole superiori e di aver lavorato come saldatore;
di aver in Camerun genitori, fratelli e sorelle, oltre ad un figlio;
ha precisato di essere fuggito dal paese di origine per le minacce ricevute da un gruppo di banditi, a causa dell'intendimento del padre di candidarsi alle elezioni municipali per il partito MRC;
di temere per la propria incolumità in caso di rientro nel paese, ove il genitore fosse nuovamente candidato in competizioni elettorali.
DIRITTO
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un
“rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la
Pag. 2 di 9 parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando gli specifici fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento.
Nel merito, ed in ogni caso, detta audizione non appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda in esame, che emergono dal verbale dell'audizione3.
Nel caso di specie questi elementi non sono ravvisabili. È emerso infatti, ___
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere riconosciuta all'odierno ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state nemmeno prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla Commissione e nemmeno in sede giudiziale. Infatti, la narrazione del ricorrente
- nella parte in cui ha espresso i timori per la propria vita, in ragione delle minacce ricevute
- è priva del minimo grado di plausibilità e coerenza, sia per ciò che attiene l'indicazione dei soggetti autori delle minacce di morte, sia del contenuto e delle modalità di manifestazione di tali minacce;
è, poi, logicamente incomprensibile perché il timore debba essere collegato non già ad un'attività o una condotta posta in essere dal richiedente, ma piuttosto alle scelte del genitore, relative allo svolgimento di attività politica, senza peraltro che sia stato mai raggiuto da tali pericoli colui che, esercitando il diritto di esprimere le proprie convinzioni, sarebbe il “naturale” destinatario di eventuali atti di persecuzione.
L'onere della prova agevolato. La narrazione del richiedente su tali aspetti, come confermato dal giudizio espresso dalla , è stata scarna nella descrizione dei fatti, Controparte_1 raccontando in modo generico e non circostanziato da un punto di vista spazio-temporale il proprio vissuto. Alla stregua della complessiva vaghezza della ricostruzione degli
Pag. 3 di 9 accadimenti e delle numerose incongruenze e contraddizioni suesposte, che inficiano nella sua attendibilità il racconto offerto, e che quindi rendono carente il ricorso già sul piano della corretta e completa allegazione dei fatti, non può riconoscersi al ricorrente il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 co. 5 D.lgs. 251/20074.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”5. Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia6 in ognuna delle regioni che ne compongono il territorio, evidenziando particolari criticità sotto il profilo della sicurezza della popolazione civile in specifici contesti territoriali.
Aggiornate fonti di informazioni internazionali danno conto della diffusione di fenomeni di violenza indiscriminata nel Camerun, nell'ambito di contesti di guerra civile, esclusivamente nelle regioni del Nord, del Nord Ovest e del Sud Ovest7.
A questo proposito vengono registrate da molti anni, sin dal 2017, una serie di eventi e continui scontri nelle regioni anglofone, che si caratterizzano per connotati di violenza indiscriminata tale da mettere in pericolo costante e incontrollabile ampie fasce della popolazione civile. 4 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”.
Pag. 4 di 9 Al contrario, nella regione del Littoral, da cui proviene il ricorrente, allo stato non sono registrati analoghi conflitti, subendo quella regione gli effetti indiretti della massiccia fuga di civili, anziani e soggetti vulnerabili che, per sfuggire al clima di violenza delle regioni del
Sud Ovest e del Nord Ovest, sfollano nelle regioni confinanti, quale appunto il Littoral. Se ciò comporta evidenti e intuibili conseguenze quanto alla difficoltà di mantenere accettabili condizioni di vita e al pericolo di compromissione di taluni diritti fondamentali (alla fruizione di risorse comuni, all'approvvigionamento di cibo e beni di prima necessità), allo stato non risulta che i conflitti che interessano le zone anglofone del si siano Per_2 estesi ad altre regioni.
Se i continui scontri tra gruppi armati e forze governative, in tutte le regioni anglofone del
Nord-Ovest e del Sud-Ovest sono proseguiti per il sesto anno dal 2017, così come nella regione dell'estremo nord del Camerun, determinando un grave impatto sui civili, con casi di uccisioni illegali, rapimenti e incursioni nei villaggi, ancora in aumento nella seconda metà dell'anno 2023, oltre a cagionare oltre 638.000 sfollati interni nelle regioni anglofone e almeno 1,7 milioni di persone bisognose di aiuti umanitari, nelle altre regioni del Camerun non si registrano attualmente conflitti armati interni con effetti di violenza indiscriminata sulla popolazione civile.
In definitiva, non sussistono i presupposti per riconoscere la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) d. lgs. 251/2007.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art.
19, comma 1.1. T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis. Quanto alla domanda per il riconoscimento della protezione speciale, anzitutto va osservato che nel caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere o meno un diritto fondamentale dell'essere umano,
Pag. 5 di 9 tutelato ai sensi dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6
D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e, quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario8.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”9. Dunque, nel caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto di aver intrapreso un percorso di integrazione lavorativa sottoscrivendo un progetto di tirocinio presso un'azienda.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, occorre ricordare che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”10.
Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato in corso di giudizio un progetto formativo personalizzato di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, sottoscritto dal ricorrente
Pag. 6 di 9 (anche grazie al titolo di studio conseguito nel luglio del 2024) come cameriere di sala, presso uno dei punti della catena Mc Donald's con sede in per la durata concordata CP_1 dal 24/11/2024 al 24/5/2025, con retribuzione mensile pari ad euro 650 lordi.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti in ordine alla sua integrazione, va osservato che in linea di principio sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana11, lo svolgimento di attività volontariato12, i legami sociali e familiari13; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve anche considerarsi il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto, dal momento che l'assenza di legami con il paese di origine è un altro dei parametri normativi e può costituire indice di un effettivo radicamento sociale e, soprattutto, della circostanza che l'allontanamento violerebbe il diritto al rispetto della vita privata qualora essa abbia quale unico luogo di riferimento il territorio nazionale.
Il Giudice deve valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario
Pag. 7 di 9 per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute14.
Ora, nel caso di specie il ricorrente (che nel paese di origine aveva conseguito un titolo di studio – Baccalaurèat de l'Enseignement secondaire – e un titolo professionale in chaudronnerie ), prima di stipulare il contratto di tirocinio formativo, si è attivato frequentando, come già detto, il di conseguendo il diploma di licenza del primo ciclo di istruzione;
ha, CP_2 CP_1 inoltre, partecipato ad un laboratorio teatrale, concluso con una rappresentazione pubblica in cui ha recitato anche il ricorrente.
Si tratta di indicatori di una ricerca costante e seria di strumenti e occasioni per raggiungere un adeguato livello di integrazione nel contesto territoriale e sociale in cui il richiedente è ospitato.
In definitiva, considerando tutti gli elementi sopra indicati in diritto, nonché le allegazioni e la documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, ex artt. 7 e 8 CEDU, nel caso di rientro forzoso in patria.
La domanda di riconoscimento della protezione speciale va, quindi, accolta.
Pronunce accessorie. Per le ragioni sopra esposte la domanda va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, può disporsi la compensazione integrale delle spese a fronte della reciproca soccombenza.
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, ne va confermata l'ammissione disposta in via provvisoria dal locale COA, in data 23/7/2024, provvedendo con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
Pag. 8 di 9 1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dal COA di in data 23/7/2024, provvedendo alla liquidazione dei CP_1 compensi con separato decreto;
3. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari15, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente
Sergio Di Paola
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 5 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 6 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 7 HRW –: “World Report 2024 - , in https://www.ecoi.net/en/document/2103168.html Per_2 8 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 9 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 10 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 11 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 12 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 13 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protez/ione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 14 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 15 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP, dott. Persona_3
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Sergio Di Paola Presidente Relatore
Marisa Attollino Giudice
Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. , Codice CUI Parte_1 C.F._1
06MM51U, data di nascita 07/01/1992, Paese di provenienza: CAMERUN), parte rappresentata e difesa dall'avv. SCIALPI LUANA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE?
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 16/07/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 28/6/2024 e adottato dalla Controparte_1 recante diniego della domanda di protezione internazionale (C/3 presentato il 10/4/2023).
Pag. 1 di 9 Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
18/12/2024, all'esito il Giudice Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 4/3/2024, il ricorrente ha allegato di essere cittadino di aver vissuto nel paese di origine nella città di Persona_1
Douala, nella regione del Littoral;
di aver studiato sino alle scuole superiori e di aver lavorato come saldatore;
di aver in Camerun genitori, fratelli e sorelle, oltre ad un figlio;
ha precisato di essere fuggito dal paese di origine per le minacce ricevute da un gruppo di banditi, a causa dell'intendimento del padre di candidarsi alle elezioni municipali per il partito MRC;
di temere per la propria incolumità in caso di rientro nel paese, ove il genitore fosse nuovamente candidato in competizioni elettorali.
DIRITTO
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un
“rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la
Pag. 2 di 9 parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando gli specifici fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento.
Nel merito, ed in ogni caso, detta audizione non appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda in esame, che emergono dal verbale dell'audizione3.
Nel caso di specie questi elementi non sono ravvisabili. È emerso infatti, ___
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere riconosciuta all'odierno ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state nemmeno prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla Commissione e nemmeno in sede giudiziale. Infatti, la narrazione del ricorrente
- nella parte in cui ha espresso i timori per la propria vita, in ragione delle minacce ricevute
- è priva del minimo grado di plausibilità e coerenza, sia per ciò che attiene l'indicazione dei soggetti autori delle minacce di morte, sia del contenuto e delle modalità di manifestazione di tali minacce;
è, poi, logicamente incomprensibile perché il timore debba essere collegato non già ad un'attività o una condotta posta in essere dal richiedente, ma piuttosto alle scelte del genitore, relative allo svolgimento di attività politica, senza peraltro che sia stato mai raggiuto da tali pericoli colui che, esercitando il diritto di esprimere le proprie convinzioni, sarebbe il “naturale” destinatario di eventuali atti di persecuzione.
L'onere della prova agevolato. La narrazione del richiedente su tali aspetti, come confermato dal giudizio espresso dalla , è stata scarna nella descrizione dei fatti, Controparte_1 raccontando in modo generico e non circostanziato da un punto di vista spazio-temporale il proprio vissuto. Alla stregua della complessiva vaghezza della ricostruzione degli
Pag. 3 di 9 accadimenti e delle numerose incongruenze e contraddizioni suesposte, che inficiano nella sua attendibilità il racconto offerto, e che quindi rendono carente il ricorso già sul piano della corretta e completa allegazione dei fatti, non può riconoscersi al ricorrente il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 co. 5 D.lgs. 251/20074.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”5. Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia6 in ognuna delle regioni che ne compongono il territorio, evidenziando particolari criticità sotto il profilo della sicurezza della popolazione civile in specifici contesti territoriali.
Aggiornate fonti di informazioni internazionali danno conto della diffusione di fenomeni di violenza indiscriminata nel Camerun, nell'ambito di contesti di guerra civile, esclusivamente nelle regioni del Nord, del Nord Ovest e del Sud Ovest7.
A questo proposito vengono registrate da molti anni, sin dal 2017, una serie di eventi e continui scontri nelle regioni anglofone, che si caratterizzano per connotati di violenza indiscriminata tale da mettere in pericolo costante e incontrollabile ampie fasce della popolazione civile. 4 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”.
Pag. 4 di 9 Al contrario, nella regione del Littoral, da cui proviene il ricorrente, allo stato non sono registrati analoghi conflitti, subendo quella regione gli effetti indiretti della massiccia fuga di civili, anziani e soggetti vulnerabili che, per sfuggire al clima di violenza delle regioni del
Sud Ovest e del Nord Ovest, sfollano nelle regioni confinanti, quale appunto il Littoral. Se ciò comporta evidenti e intuibili conseguenze quanto alla difficoltà di mantenere accettabili condizioni di vita e al pericolo di compromissione di taluni diritti fondamentali (alla fruizione di risorse comuni, all'approvvigionamento di cibo e beni di prima necessità), allo stato non risulta che i conflitti che interessano le zone anglofone del si siano Per_2 estesi ad altre regioni.
Se i continui scontri tra gruppi armati e forze governative, in tutte le regioni anglofone del
Nord-Ovest e del Sud-Ovest sono proseguiti per il sesto anno dal 2017, così come nella regione dell'estremo nord del Camerun, determinando un grave impatto sui civili, con casi di uccisioni illegali, rapimenti e incursioni nei villaggi, ancora in aumento nella seconda metà dell'anno 2023, oltre a cagionare oltre 638.000 sfollati interni nelle regioni anglofone e almeno 1,7 milioni di persone bisognose di aiuti umanitari, nelle altre regioni del Camerun non si registrano attualmente conflitti armati interni con effetti di violenza indiscriminata sulla popolazione civile.
In definitiva, non sussistono i presupposti per riconoscere la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) d. lgs. 251/2007.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art.
19, comma 1.1. T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis. Quanto alla domanda per il riconoscimento della protezione speciale, anzitutto va osservato che nel caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere o meno un diritto fondamentale dell'essere umano,
Pag. 5 di 9 tutelato ai sensi dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6
D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e, quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario8.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”9. Dunque, nel caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto di aver intrapreso un percorso di integrazione lavorativa sottoscrivendo un progetto di tirocinio presso un'azienda.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, occorre ricordare che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”10.
Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato in corso di giudizio un progetto formativo personalizzato di tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, sottoscritto dal ricorrente
Pag. 6 di 9 (anche grazie al titolo di studio conseguito nel luglio del 2024) come cameriere di sala, presso uno dei punti della catena Mc Donald's con sede in per la durata concordata CP_1 dal 24/11/2024 al 24/5/2025, con retribuzione mensile pari ad euro 650 lordi.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Con riguardo agli altri elementi offerti in ordine alla sua integrazione, va osservato che in linea di principio sono direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana11, lo svolgimento di attività volontariato12, i legami sociali e familiari13; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo.
Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve anche considerarsi il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto, dal momento che l'assenza di legami con il paese di origine è un altro dei parametri normativi e può costituire indice di un effettivo radicamento sociale e, soprattutto, della circostanza che l'allontanamento violerebbe il diritto al rispetto della vita privata qualora essa abbia quale unico luogo di riferimento il territorio nazionale.
Il Giudice deve valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario
Pag. 7 di 9 per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute14.
Ora, nel caso di specie il ricorrente (che nel paese di origine aveva conseguito un titolo di studio – Baccalaurèat de l'Enseignement secondaire – e un titolo professionale in chaudronnerie ), prima di stipulare il contratto di tirocinio formativo, si è attivato frequentando, come già detto, il di conseguendo il diploma di licenza del primo ciclo di istruzione;
ha, CP_2 CP_1 inoltre, partecipato ad un laboratorio teatrale, concluso con una rappresentazione pubblica in cui ha recitato anche il ricorrente.
Si tratta di indicatori di una ricerca costante e seria di strumenti e occasioni per raggiungere un adeguato livello di integrazione nel contesto territoriale e sociale in cui il richiedente è ospitato.
In definitiva, considerando tutti gli elementi sopra indicati in diritto, nonché le allegazioni e la documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, ex artt. 7 e 8 CEDU, nel caso di rientro forzoso in patria.
La domanda di riconoscimento della protezione speciale va, quindi, accolta.
Pronunce accessorie. Per le ragioni sopra esposte la domanda va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, può disporsi la compensazione integrale delle spese a fronte della reciproca soccombenza.
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, ne va confermata l'ammissione disposta in via provvisoria dal locale COA, in data 23/7/2024, provvedendo con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
Pag. 8 di 9 1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 D.lgs. 286/1998;
2. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dal COA di in data 23/7/2024, provvedendo alla liquidazione dei CP_1 compensi con separato decreto;
3. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari15, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente
Sergio Di Paola
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 5 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 6 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 7 HRW –: “World Report 2024 - , in https://www.ecoi.net/en/document/2103168.html Per_2 8 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 9 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 10 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 11 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 12 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 13 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protez/ione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 14 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 15 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP, dott. Persona_3