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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5883/2021 promossa da:
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Mogliano Veneto (TV) via Scoffone n. 6 int. 4, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Zanin (cod. fisc. ) C.F._2
ATTRICE OPPONENTE
e
, P. IVA in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
, nato a [...] il [...], (CF: ), con sede in Gardigiano CP_1 C.F._3 di Scorzè (VE), via Ferrarese 13/12, con il patrocinio dell'Avv. Giovanna Mingati (cod. fisc.:
) C.F._4
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: pagamento somme
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“nel merito, in via principale
- per i motivi esposti, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via riconvenzionale
- accertato il grave inadempimento della ditta opposta alle obbligazioni contrattualmente assunte (ritardi accumulati, mancata ultimazione lavori e gravi vizi di quelli eseguiti), dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della ditta di CP_1 CP_1
, condannandola a restituire al signor le somme ingiustamente
[...] Parte_1 corrisposte in occasione del pagamento delle fatture n. 4 del 28.01.2019, n. 6 del 20.03.2019 e n. 8 del 02.04.2019 pari a complessivi euro 6.500,00 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
CP_
- accertare e dichiarare nulla esser dovuto dal signor alla Parte_1
[...]
con riferimento alla fattura 16 del 15.10.2019 azionata in sede monitoria, e a Controparte_1 qualsivoglia altro titolo o ragione;
- condannare la ditta di a rimborsare al signor i CP_1 CP_1 Parte_1 costi sostenuti e da sostenere per eliminare i vizi dei lavori dalla stessa ditta eseguiti, CP_1 quantificati nella somma di euro 10.809,00 o in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria calcolati dalla data dei singoli esborsi sostenuti dal signor;
Pt_1
- condannare la ditta a risarcire i danni tutti subiti dal signor a CP_1 Parte_1 causa del ritardato trasferimento della sua famiglia nell'immobile oggetto di causa, postergato di
1
oltre un anno, quantificati nella somma di euro 6.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa ovvero a seguito di liquidazione ex art. 1226 c.c. da parte dell'adito Tribunale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nel merito, in via riconvenzionale subordinata
- accertata e dichiarata l'esistenza e la consistenza dei vizi nei lavori eseguiti dalla
[...]
di , il costo degli interventi eseguiti e da eseguire per eliminarli, CP_3 CP_1 disporre la riduzione del prezzo convenuto dalle parti per l'esecuzione dei lavori di cui è causa in misura pari all'ammontare dei costi già sostenuti e da sostenere per eliminare i vizi degli stessi, dichiarando nulla esser dovuto alla dal signor Controparte_4 CP_1 Parte_1
con riferimento alla fattura azionata monitoriamente nonché per qualsiasi ulteriore
[...] ragione e/o titolo e/o causa, nessuna esclusa, e condannando la ditta di CP_1 CP_1
a corrispondere all'attore opponente l'eventuale differenza;
[...]
- condannare la ditta a risarcire i danni tutti subiti dal signor a CP_1 Parte_1 causa del ritardato trasferimento della sua famiglia nell'immobile oggetto di causa, postergato di oltre un anno, quantificati nella somma di euro 6.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa ovvero a seguito di liquidazione ex art. 1226 c.c. da parte dell'adito Tribunale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria in ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di causa.”
Parte convenuta opposta (come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“In via preliminare: - concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1183/2021 emesso dal Tribunale di Venezia in data 25.5.2021 e notificato in data 14.6.2021 al sig.
[...]
, non essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta e facile Parte_1 soluzione, e per i motivi tutti dedotti nella narrativa dei soprarichiamati atti;
- dichiarare inammissibili/improponibili le domande, così come specificate in narrativa dei soprarichiamati atti, svolte nel merito in via principale ed in via subordinata da controparte per i motivi ivi dedotti;
in via principale: - respingersi le domande ed eccezioni di controparte per quanto dedotto in narrativa dei soprarichiamati atti, confermando il decreto ingiuntivo n. 1183/2021 emesso dal Tribunale di Venezia in data 25.5.2021 e notificato in data 14.6.2021 al sig. ; Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sopraddette eccezioni preliminari, respingersi tutte le domande ed eccezioni di controparte ivi comprese le richieste di parte avversa, svolte sia nel merito in via principale che nel merito;
in via subordinata come soprarichiamate, per quanto dedotto in narrativa dei soprarichiamati atti, confermando il decreto ingiuntivo n. 1183/2021 emesso dal Tribunale di Venezia in data 25.5.2021 e notificato in data 14.6.2021 al sig. ; Parte_1
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come richieste in comparsa di costituzione e risposta, nonché nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. soprarichiamate.
- in ogni caso con rifusione delle spese di lite, anche della fase monitoria, e con distrazione a favore della sottoscritta Procuratrice in qualità di anticipataria ex art. 93 c.p.c..”
Fatto e diritto
La ditta individuale AS di chiedeva ed otteneva in via monitoria – con CP_1 decreto n. 1183/2021 D.I. emesso dal Tribunale di Venezia in data 25.5.2021 e notificato in data 14.6.2021 - la condanna del signor al pagamento della complessiva somma di Parte_1 euro 5.579,00 oltre interessi ed accessori di legge, dovutale in forza di prestazioni edilizie effettuate in occasione della ristrutturazione dell'immobile di proprietà del signor sito in Mogliano Pt_1
Veneto (TV), asseritamente rimaste impagate, così come meglio descritte nella fattura azionata monitoriamente. Avverso il ridetto decreto il signor proponeva opposizione con atto di Parte_1 citazione notificato il 21.07.2021, asserendo l'infondatezza della domanda di pagamento ivi contenuta, adducendo di avere già integralmente saldato quanto dovuto alla ditta in CP_1 forza degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti e delle fatture già saldate. Contestava inoltre, alla la mancata ultimazione dei lavori, chiedendo, in via riconvenzionale il Controparte_3 risarcimento dei danni tutti subiti e subendi ed il rimborso dei costi da sostenere per ultimare le opere, oltre al rimborso delle somme già corrisposte.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto in corso di causa con provvedimento del 9.12.2021, la causa veniva istruita mediante prove per testi e passava in decisione all'udienza odierna sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel giudizio di opposizione la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, con ogni conseguenza in ordine ai rispettivi oneri probatori. Secondo Cassazione 6421/2003 “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito”. Altresì, secondo Cass. Civ. 5311/2004, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione di un provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione viene emessa, restando irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere per il tramite di essa. L'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento ingiuntivo, infatti, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella procedura relativa, possono assumere rilevanza solo sul regolamento delle spese della fase monitoria”. Oggetto della pretesa creditoria avanzata in via monitoria è il pagamento del saldo dei lavori effettuati dalla ditta per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà CP_1 CP_1 del signor sito in Mogliano Veneto (TV), per la complessiva somma di euro 5.579,00. Pt_1
Richiamati per relationem gli atti e i documenti di causa, sulla base delle allegazioni non contestate, della documentazione utilizzabile per la decisione e delle risultanze delle prove testimoniali, si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto il proprio onere probatorio. E' indiscusso che la ditta abbia predisposto e consegnato al signor il CP_1 Pt_1 preventivo avente ad oggetto “Ristrutturazione vostro appartamento in via E. Scoffone Mogliano Veneto” che prevedeva le seguenti voci: “Demolizione”, “Ripristino”, “Velux”, e “Pavimenti e rivestimenti”, per un totale determinato di euro 6.872,00 oltre iva e che tale preventivo sia stato accettato dal signor Pt_1
Dalla lettera del preventivo si può desumere che il compenso per i lavori sia stato determinato dalla ditta opposta 'a corpo' e non 'a misura', comprensivo di tutti materiali e manodopera necessari all'esecuzione dei lavori, con esclusione solo delle voci indicate “a carico del committente”. Risulta inoltre che, a mano a mano che i lavori progredivano, la ditta appaltatrice abbia provveduto all'emissione delle fatture: n. 4 del 28.01.2019 primo acconto per i lavori di cui al preventivo, pagata dal signor mediante bonifico bancario del 01.02.2019 e la fattura n. 08 del Pt_1 02.04.201 secondo acconto per i lavori di cui al preventivo, pagata dal signor mediante Pt_1
bonifico bancario del 08.04.2019. Oltre a questo, risulta che il signor abbia saldato la Pt_1 fattura n. 06 del 20.03.2019 emessa a saldo dalla ditta AS per i lavori extra preventivo riconosciuti e già eseguiti al 15.03.2019. Dopo l'emissione di queste fatture, in data 6.08.2019 la inviava al signor Controparte_3 un documento denominato “Conteggio spesa” con cui venivano indicati ulteriori lavori Pt_1 extra preventivo e ne veniva quantificato il corrispettivo. Per tali prestazioni, che sarebbero state eseguite su richiesta verbale del committente, la ditta opposta emetteva la fattura n. 16 del
15.10.2019 azionata monitoriamente. Come noto, in tema di appalto l'art. 1659 c.c. prevede che le variazioni concordate, ovvero quelle che non possono essere apportate unilateralmente dall'appaltatore, devono essere concordate e autorizzate per iscritto dal committente. Anche quando le modifiche sono state autorizzate – se il prezzo dell'intera opera è stato determinato a forfait – l'appaltatore non ha diritto al compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diverso accordo. Di contro, l'art. 1661 c.c. prevede l'ipotesi delle variazioni ordinate dal committente, a condizione che sia stabilito un corrispettivo e che il loro ammontare stia nel limite del sesto del prezzo complessivo convenuto. In questo caso, in mancanza di prova scritta, l'appaltatore può provare, anche mediante presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (v. Cass. Civ.
Sez. II n. 19099/2011).
Nel caso di specie, è pacifico che non è intercorso alcun accordo scritto in ordine alle dedotte prestazioni extra preventivo, tant'è che la fattura n. 16 del 15.10.2019 riporta che sono state realizzate su “richiesta verbale del committente”. In difetto di prova scritta, alla luce delle risultanze istruttorie non si può neppure ritenere in altro modo dimostrato che il committente abbia ordinato le prestazioni extra preventivo: il signor infatti, ha immediatamente contestato il c.d. “conteggio spesa” inviato da in Pt_1 CP_1 data 15.10.2019, diversamente da quanto avvenuto con la fattura n. 6 del 20.03.2019 relativa ai lavori extra preventivo realizzati alla data del 15.03.2019, regolarmente accettata ed onorata. Inoltre, oltre a non provare alcun accordo con il committente o ordine proveniente dallo stesso, neppure ha dimostrato di aver posto in essere le prestazioni (ulteriori) di cui ha CP_1 richiesto il pagamento con la fattura n. 16 del 15.10.2019, le quali in effetti – visto l'appalto 'a corpo' - appaiono essere già ricomprese nel preventivo ovvero nell'elenco dei lavori extra realizzati al 15.03.2019. Il teste infatti, ha riferito di avere eseguito lavori nell'appartamento del Tes_1 su presentazione di un proprio preventivo direttamente al committente, con ciò nulla Pt_1 deponendo in ordine ai lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, ed infatti ha affermato “non so nulla del preventivo di ”. Allo stesso modo, il teste , pure confermando di aver CP_1 Tes_2 lavorato alla ristrutturazione dell'immobile del ha riferito di non essere a conoscenza del Pt_1 preventivo per i lavori extra, facendo riferimento solo alla ditta e del relativo CP_1 consuntivo ore, e solo genericamente ha raccontato dell'avvicendamento di vari idraulici che davano istruzioni per le opere di muratura. Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, risulta comprovata la tesi di parte opponente. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta da parte opponente, la stessa non merita accoglimento. In primo luogo, all'esito dell'istruttoria, non si possono dire dimostrati i vizi alle opere lamentati da parte opponente, nulla deponendo quale prova specifica le risultanze della prova orale, in difetto di un mezzo istruttorio – quale la CTU – che avrebbe potuto esattamente verificare lo stato dei luoghi e la corretta realizzazione dei lavori, tanto più in considerazione del fatto che la ristrutturazione ad opera di non era giunta a conclusione e che nel cantiere si erano avvicendati vari CP_1 professionisti, rendendo difficile individuare le rispettive responsabilità. Non trova fondamento neppure la richiesta di rimborso di quanto versato dal committente all'appaltatrice, dal momento che le prestazioni saldate risultano comunque adempiute, seppur la ristrutturazione non sia stata portata a completamento, né la richiesta di rimborso dei costi per terminare le opere, essendo rimessa la scelta dei professionisti (e dei loro costi) al committente medesimo e non essendovi prova che le rispettive prestazioni siano state tutte necessitate dall'interruzioni dei lavori da parte di Lo stesso vale per la richiesta di risarcimento CP_1 del danno per il ritardo nel trasferimento della famiglia del nell'immobile, non essendo Pt_1 dimostrato che tale ritardo sia direttamente dipeso dall'appaltatrice, ovvero da altre circostanze o scelte del committente o fatti di terzi professionisti.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal signor e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1183/2021 emesso dal Tribunale di Venezia in data 25.5.2021;
- rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale dal signor;
Parte_1
- compensa le spese di lite.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 6.06.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5883/2021 promossa da:
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Mogliano Veneto (TV) via Scoffone n. 6 int. 4, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Zanin (cod. fisc. ) C.F._2
ATTRICE OPPONENTE
e
, P. IVA in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
, nato a [...] il [...], (CF: ), con sede in Gardigiano CP_1 C.F._3 di Scorzè (VE), via Ferrarese 13/12, con il patrocinio dell'Avv. Giovanna Mingati (cod. fisc.:
) C.F._4
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: pagamento somme
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente
(come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“nel merito, in via principale
- per i motivi esposti, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo, inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via riconvenzionale
- accertato il grave inadempimento della ditta opposta alle obbligazioni contrattualmente assunte (ritardi accumulati, mancata ultimazione lavori e gravi vizi di quelli eseguiti), dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento della ditta di CP_1 CP_1
, condannandola a restituire al signor le somme ingiustamente
[...] Parte_1 corrisposte in occasione del pagamento delle fatture n. 4 del 28.01.2019, n. 6 del 20.03.2019 e n. 8 del 02.04.2019 pari a complessivi euro 6.500,00 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
CP_
- accertare e dichiarare nulla esser dovuto dal signor alla Parte_1
[...]
con riferimento alla fattura 16 del 15.10.2019 azionata in sede monitoria, e a Controparte_1 qualsivoglia altro titolo o ragione;
- condannare la ditta di a rimborsare al signor i CP_1 CP_1 Parte_1 costi sostenuti e da sostenere per eliminare i vizi dei lavori dalla stessa ditta eseguiti, CP_1 quantificati nella somma di euro 10.809,00 o in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria calcolati dalla data dei singoli esborsi sostenuti dal signor;
Pt_1
- condannare la ditta a risarcire i danni tutti subiti dal signor a CP_1 Parte_1 causa del ritardato trasferimento della sua famiglia nell'immobile oggetto di causa, postergato di
1
oltre un anno, quantificati nella somma di euro 6.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa ovvero a seguito di liquidazione ex art. 1226 c.c. da parte dell'adito Tribunale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nel merito, in via riconvenzionale subordinata
- accertata e dichiarata l'esistenza e la consistenza dei vizi nei lavori eseguiti dalla
[...]
di , il costo degli interventi eseguiti e da eseguire per eliminarli, CP_3 CP_1 disporre la riduzione del prezzo convenuto dalle parti per l'esecuzione dei lavori di cui è causa in misura pari all'ammontare dei costi già sostenuti e da sostenere per eliminare i vizi degli stessi, dichiarando nulla esser dovuto alla dal signor Controparte_4 CP_1 Parte_1
con riferimento alla fattura azionata monitoriamente nonché per qualsiasi ulteriore
[...] ragione e/o titolo e/o causa, nessuna esclusa, e condannando la ditta di CP_1 CP_1
a corrispondere all'attore opponente l'eventuale differenza;
[...]
- condannare la ditta a risarcire i danni tutti subiti dal signor a CP_1 Parte_1 causa del ritardato trasferimento della sua famiglia nell'immobile oggetto di causa, postergato di oltre un anno, quantificati nella somma di euro 6.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa ovvero a seguito di liquidazione ex art. 1226 c.c. da parte dell'adito Tribunale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria in ogni caso
- con vittoria di spese e competenze di causa.”
Parte convenuta opposta (come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“In via preliminare: - concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1183/2021 emesso dal Tribunale di Venezia in data 25.5.2021 e notificato in data 14.6.2021 al sig.
[...]
, non essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta e facile Parte_1 soluzione, e per i motivi tutti dedotti nella narrativa dei soprarichiamati atti;
- dichiarare inammissibili/improponibili le domande, così come specificate in narrativa dei soprarichiamati atti, svolte nel merito in via principale ed in via subordinata da controparte per i motivi ivi dedotti;
in via principale: - respingersi le domande ed eccezioni di controparte per quanto dedotto in narrativa dei soprarichiamati atti, confermando il decreto ingiuntivo n. 1183/2021 emesso dal Tribunale di Venezia in data 25.5.2021 e notificato in data 14.6.2021 al sig. ; Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sopraddette eccezioni preliminari, respingersi tutte le domande ed eccezioni di controparte ivi comprese le richieste di parte avversa, svolte sia nel merito in via principale che nel merito;
in via subordinata come soprarichiamate, per quanto dedotto in narrativa dei soprarichiamati atti, confermando il decreto ingiuntivo n. 1183/2021 emesso dal Tribunale di Venezia in data 25.5.2021 e notificato in data 14.6.2021 al sig. ; Parte_1
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie così come richieste in comparsa di costituzione e risposta, nonché nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. soprarichiamate.
- in ogni caso con rifusione delle spese di lite, anche della fase monitoria, e con distrazione a favore della sottoscritta Procuratrice in qualità di anticipataria ex art. 93 c.p.c..”
Fatto e diritto
La ditta individuale AS di chiedeva ed otteneva in via monitoria – con CP_1 decreto n. 1183/2021 D.I. emesso dal Tribunale di Venezia in data 25.5.2021 e notificato in data 14.6.2021 - la condanna del signor al pagamento della complessiva somma di Parte_1 euro 5.579,00 oltre interessi ed accessori di legge, dovutale in forza di prestazioni edilizie effettuate in occasione della ristrutturazione dell'immobile di proprietà del signor sito in Mogliano Pt_1
Veneto (TV), asseritamente rimaste impagate, così come meglio descritte nella fattura azionata monitoriamente. Avverso il ridetto decreto il signor proponeva opposizione con atto di Parte_1 citazione notificato il 21.07.2021, asserendo l'infondatezza della domanda di pagamento ivi contenuta, adducendo di avere già integralmente saldato quanto dovuto alla ditta in CP_1 forza degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti e delle fatture già saldate. Contestava inoltre, alla la mancata ultimazione dei lavori, chiedendo, in via riconvenzionale il Controparte_3 risarcimento dei danni tutti subiti e subendi ed il rimborso dei costi da sostenere per ultimare le opere, oltre al rimborso delle somme già corrisposte.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto in corso di causa con provvedimento del 9.12.2021, la causa veniva istruita mediante prove per testi e passava in decisione all'udienza odierna sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione, nel giudizio di opposizione la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, con ogni conseguenza in ordine ai rispettivi oneri probatori. Secondo Cassazione 6421/2003 “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito”. Altresì, secondo Cass. Civ. 5311/2004, “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione di un provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione viene emessa, restando irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere per il tramite di essa. L'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento ingiuntivo, infatti, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella procedura relativa, possono assumere rilevanza solo sul regolamento delle spese della fase monitoria”. Oggetto della pretesa creditoria avanzata in via monitoria è il pagamento del saldo dei lavori effettuati dalla ditta per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà CP_1 CP_1 del signor sito in Mogliano Veneto (TV), per la complessiva somma di euro 5.579,00. Pt_1
Richiamati per relationem gli atti e i documenti di causa, sulla base delle allegazioni non contestate, della documentazione utilizzabile per la decisione e delle risultanze delle prove testimoniali, si ritiene che parte ricorrente non abbia assolto il proprio onere probatorio. E' indiscusso che la ditta abbia predisposto e consegnato al signor il CP_1 Pt_1 preventivo avente ad oggetto “Ristrutturazione vostro appartamento in via E. Scoffone Mogliano Veneto” che prevedeva le seguenti voci: “Demolizione”, “Ripristino”, “Velux”, e “Pavimenti e rivestimenti”, per un totale determinato di euro 6.872,00 oltre iva e che tale preventivo sia stato accettato dal signor Pt_1
Dalla lettera del preventivo si può desumere che il compenso per i lavori sia stato determinato dalla ditta opposta 'a corpo' e non 'a misura', comprensivo di tutti materiali e manodopera necessari all'esecuzione dei lavori, con esclusione solo delle voci indicate “a carico del committente”. Risulta inoltre che, a mano a mano che i lavori progredivano, la ditta appaltatrice abbia provveduto all'emissione delle fatture: n. 4 del 28.01.2019 primo acconto per i lavori di cui al preventivo, pagata dal signor mediante bonifico bancario del 01.02.2019 e la fattura n. 08 del Pt_1 02.04.201 secondo acconto per i lavori di cui al preventivo, pagata dal signor mediante Pt_1
bonifico bancario del 08.04.2019. Oltre a questo, risulta che il signor abbia saldato la Pt_1 fattura n. 06 del 20.03.2019 emessa a saldo dalla ditta AS per i lavori extra preventivo riconosciuti e già eseguiti al 15.03.2019. Dopo l'emissione di queste fatture, in data 6.08.2019 la inviava al signor Controparte_3 un documento denominato “Conteggio spesa” con cui venivano indicati ulteriori lavori Pt_1 extra preventivo e ne veniva quantificato il corrispettivo. Per tali prestazioni, che sarebbero state eseguite su richiesta verbale del committente, la ditta opposta emetteva la fattura n. 16 del
15.10.2019 azionata monitoriamente. Come noto, in tema di appalto l'art. 1659 c.c. prevede che le variazioni concordate, ovvero quelle che non possono essere apportate unilateralmente dall'appaltatore, devono essere concordate e autorizzate per iscritto dal committente. Anche quando le modifiche sono state autorizzate – se il prezzo dell'intera opera è stato determinato a forfait – l'appaltatore non ha diritto al compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diverso accordo. Di contro, l'art. 1661 c.c. prevede l'ipotesi delle variazioni ordinate dal committente, a condizione che sia stabilito un corrispettivo e che il loro ammontare stia nel limite del sesto del prezzo complessivo convenuto. In questo caso, in mancanza di prova scritta, l'appaltatore può provare, anche mediante presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (v. Cass. Civ.
Sez. II n. 19099/2011).
Nel caso di specie, è pacifico che non è intercorso alcun accordo scritto in ordine alle dedotte prestazioni extra preventivo, tant'è che la fattura n. 16 del 15.10.2019 riporta che sono state realizzate su “richiesta verbale del committente”. In difetto di prova scritta, alla luce delle risultanze istruttorie non si può neppure ritenere in altro modo dimostrato che il committente abbia ordinato le prestazioni extra preventivo: il signor infatti, ha immediatamente contestato il c.d. “conteggio spesa” inviato da in Pt_1 CP_1 data 15.10.2019, diversamente da quanto avvenuto con la fattura n. 6 del 20.03.2019 relativa ai lavori extra preventivo realizzati alla data del 15.03.2019, regolarmente accettata ed onorata. Inoltre, oltre a non provare alcun accordo con il committente o ordine proveniente dallo stesso, neppure ha dimostrato di aver posto in essere le prestazioni (ulteriori) di cui ha CP_1 richiesto il pagamento con la fattura n. 16 del 15.10.2019, le quali in effetti – visto l'appalto 'a corpo' - appaiono essere già ricomprese nel preventivo ovvero nell'elenco dei lavori extra realizzati al 15.03.2019. Il teste infatti, ha riferito di avere eseguito lavori nell'appartamento del Tes_1 su presentazione di un proprio preventivo direttamente al committente, con ciò nulla Pt_1 deponendo in ordine ai lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, ed infatti ha affermato “non so nulla del preventivo di ”. Allo stesso modo, il teste , pure confermando di aver CP_1 Tes_2 lavorato alla ristrutturazione dell'immobile del ha riferito di non essere a conoscenza del Pt_1 preventivo per i lavori extra, facendo riferimento solo alla ditta e del relativo CP_1 consuntivo ore, e solo genericamente ha raccontato dell'avvicendamento di vari idraulici che davano istruzioni per le opere di muratura. Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, risulta comprovata la tesi di parte opponente. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta da parte opponente, la stessa non merita accoglimento. In primo luogo, all'esito dell'istruttoria, non si possono dire dimostrati i vizi alle opere lamentati da parte opponente, nulla deponendo quale prova specifica le risultanze della prova orale, in difetto di un mezzo istruttorio – quale la CTU – che avrebbe potuto esattamente verificare lo stato dei luoghi e la corretta realizzazione dei lavori, tanto più in considerazione del fatto che la ristrutturazione ad opera di non era giunta a conclusione e che nel cantiere si erano avvicendati vari CP_1 professionisti, rendendo difficile individuare le rispettive responsabilità. Non trova fondamento neppure la richiesta di rimborso di quanto versato dal committente all'appaltatrice, dal momento che le prestazioni saldate risultano comunque adempiute, seppur la ristrutturazione non sia stata portata a completamento, né la richiesta di rimborso dei costi per terminare le opere, essendo rimessa la scelta dei professionisti (e dei loro costi) al committente medesimo e non essendovi prova che le rispettive prestazioni siano state tutte necessitate dall'interruzioni dei lavori da parte di Lo stesso vale per la richiesta di risarcimento CP_1 del danno per il ritardo nel trasferimento della famiglia del nell'immobile, non essendo Pt_1 dimostrato che tale ritardo sia direttamente dipeso dall'appaltatrice, ovvero da altre circostanze o scelte del committente o fatti di terzi professionisti.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dal signor e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1183/2021 emesso dal Tribunale di Venezia in data 25.5.2021;
- rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale dal signor;
Parte_1
- compensa le spese di lite.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Venezia, 6.06.2025.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian