Versione
29 marzo 2014
29 marzo 2014
Art. 9. Animali prelevati allo stato selvatico 1. E' vietato l'impiego nelle procedure di animali prelevati allo stato selvatico.
2. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di animali di cui al comma 1, se scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.
3. La cattura di animali allo stato selvatico per le finalita' di cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente da personale competente con metodi che non causano inutilmente dolore, sofferenza, distress o danno prolungato agli animali. Sono fatte salve le norme nazionali e regionali che regolano il prelievo di animali selvatici dall'ambiente, nel rispetto dei principi di benessere degli animali.
4. Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventa dopo la cattura e' esaminato da un medico veterinario che adotta le misure necessarie per limitare il piu' possibile la sofferenza dell'animale.
2. Il Ministero puo' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di animali di cui al comma 1, se scientificamente provato che e' impossibile raggiungere lo scopo utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.
3. La cattura di animali allo stato selvatico per le finalita' di cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente da personale competente con metodi che non causano inutilmente dolore, sofferenza, distress o danno prolungato agli animali. Sono fatte salve le norme nazionali e regionali che regolano il prelievo di animali selvatici dall'ambiente, nel rispetto dei principi di benessere degli animali.
4. Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventa dopo la cattura e' esaminato da un medico veterinario che adotta le misure necessarie per limitare il piu' possibile la sofferenza dell'animale.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Milano, sez. II, sentenza 29/06/2018, n. 1619Provvedimento: Pubblicato il 29/06/2018 N. 01619/2018 REG.PROV.COLL. N. 01100/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2016, proposto da - Comune di Angri, Comune di Pompei, Comune di Roccapiemonte, Comune di Roccarainola, Comune di Casalnuovo di Napoli, Comune di Scisciano e Comune di Lettere, in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Grauso e Francesco Miani ed elettivamente domiciliati in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R. …Leggi di più...
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- art. 149 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006·
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