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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/12/2025, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 111/2024 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'AVV. DIAMANTE OLGA contro rappresentato e difeso dall'AVV. SPADA Controparte_1 P.IVA_1
NA
Avente ad oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29/10/2025 e la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 4 IN FATTO E IN DIRITTO
citava in giudizio il condominio per chiedere l'annullamento Parte_1 CP_1
della delibera assembleare e relativo verbale del 9.11.2023 quantomeno con riferimento ai punti 4-5 e 6 all'ordine del giorno, per non essere stato il verbale redatto nell'immediatezza ed essere stato firmato in violazione del regolamento di condominio dall'amministratore, per non essere stato dato atto nel verbale di assemblea del dissenso della parte attrice al punto 6 dell'ordine del giorno, inoltre rilevava che alcune deleghe erano incomplete e in bianco e che alcuni condomini avevano ricevuto più di tre deleghe.
Proposta istanza di mediazione in data 7.12.2023 e comunicata alla parte convenuta in data 8.12.2023, veniva fissata la prima convocazione per il giorno 15.1.2024. Nelle more tuttavia, in data 8.1.2024 la parte attrice notificava al convenuto l'atto di CP_1
citazione onde evitare di incorrere in decadenze.
Si costituiva il convenuto eccependo l'improcedibilità della domanda, CP_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione per tardività della domanda e per tutte le motivazioni di merito ritenute infondate.
Tuttavia, in allegato alla prima memoria ex art. 171 ter cpc il produce la CP_1
delibera del 4.6.2024 che ha come ordine del giorno “Annullamento della delibera assembleare del 9.11.2023 a seguito di impugnazione di più condomini eseguite attraverso mediazioni”. Su tale punto l'assemblea deliberava di annullare la delibera con voto unanime, riconoscendo l'assemblea su suggerimento dell'Avv. Spada che le norme regolamentari (nomina dell'amministratore come segretario dell'assemblea, mancanza della firma di uno dei componenti del consiglio di condominio, un condomino con quattro deleghe) non sarebbero state rispettate.
pagina 2 di 4 Alla luce dell'annullamento della delibera impugnata viene meno anche l'interesse ad agire della parte attrice, e pertanto non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di improcedibilità e tardività sollevate dal convenuto. CP_1
Dagli atti risulta, infatti, che parte attrice ha instaurato il procedimento di mediazione obbligatoria, sicché deve ritenersi integrata la condizione di procedibilità dell'azione. Le contestazioni del in ordine alla tardività dell'impugnazione non colgono nel CP_1
segno in quanto nel termine di trenta giorni dall'assemblea del 9 novembre 2023 è stata proposta istanza di mediazione, anche se il verbale di assemblea in effetti è stato inviato in data 17.11.2023 alla parte attrice.
Ai fini della soccombenza virtuale è sufficiente esaminare le violazioni del regolamento condominiale contrattuale, vizi che comportano l'annullamento della delibera per vizio procedimentale.
Poiché tale profilo si presenta come la “ragione più liquida” per la definizione della controversia, è sufficiente l'esame della predetta doglianza che risulta fondata e sarebbe stata idonea da sola ad inficiare la validità dell'intero deliberato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di censura dedotti dalla parte attrice.
Pertanto, il convenuto che ha riconosciuto con la revoca della delibera CP_1
impugnata i motivi di annullamento, deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio. Quanto alle spese della mediazione poiché non vi è prova in giudizio, gli esborsi non possono essere liquidati.
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P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni altra azione ed eccezione rigettata
- Dichiara cessata la materia del contendere
- Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio in CP_1
favore della parte attrice che liquida in € 5.077,00 oltre spese generali cpa ed iva come per legge ed oltre ad € 518,00 per c.u.
Siracusa, 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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