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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 396 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MENDICINO RAFFAELINA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: Punteggio servizio militare
All'udienza di discussione, il ricorrente concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere per rinuncia alla domanda a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.02.2024 premesso di aver conseguito Parte_1 nell'anno scolastico 1979/80 il Diploma di licenza di scuola media che consentiva all'epoca l'accesso al profilo di collaboratore scolastico ed aver successivamente svolto, dal 31.07.1985 al
31.01.1987, il servizio militare di leva obbligatorio, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a vedersi attribuito, nelle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale ATA - profilo CS (collaboratore scolastico) ed in tutte le graduatorie successive, provvisorie e definitive, di terza e di prima fascia, il maggior punteggio di 9 punti e non
0,90 per i diciotto mesi di servizio militare prestato seppur non in costanza di nomina, citando ampia giurisprudenza a sostegno.
2. Si costituiva il contestando le deduzioni avversarie e domandando, pertanto, la reiezione del CP_2
ricorso, con vittoria delle spese di lite.
3. Dopo la celebrazione della prima udienza e prima dell'udienza di discussione, parte ricorrente depositava atto con il quale dichiarava di rinunciare all'“azione”, specificando che “la rinuncia non necessita di accettazione, essendo essa manifestazione di volontà di non voler insistere nella azione”
e chiedeva dichiararsi “l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
Il dichiarava di accettare la rinuncia agli atti, chiedendo la liquidazione delle spese di lite a CP_2
carico di parte ricorrente ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente dichiarava che la rinuncia doveva essere intesa come rinuncia alla domanda.
4. Tanto premesso si evidenzia che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità1, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione, dovendo il giudice limitarsi a prendere atto del venir meno del suo potere-dovere di giudicare in merito alla domanda rinunciata, fatta salva ogni determinazione in punto di decisione sulle spese processuali, da adottarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Ne segue che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 306 c.p.c., ma deve dichiararsi cessata la materia del contendere con sentenza.
5. La sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia e la sopravvenuta pronuncia della S.C. di
Cassazione sul tema (Cass. 22429/2024 del 8.08.2024) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 4 febbraio 2025.
3
Il Giudice
Chiara Desenzani 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 23749 del 2011.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MENDICINO RAFFAELINA
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: Punteggio servizio militare
All'udienza di discussione, il ricorrente concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere per rinuncia alla domanda a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.02.2024 premesso di aver conseguito Parte_1 nell'anno scolastico 1979/80 il Diploma di licenza di scuola media che consentiva all'epoca l'accesso al profilo di collaboratore scolastico ed aver successivamente svolto, dal 31.07.1985 al
31.01.1987, il servizio militare di leva obbligatorio, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a vedersi attribuito, nelle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 di circolo e di istituto di III^ Fascia del personale ATA - profilo CS (collaboratore scolastico) ed in tutte le graduatorie successive, provvisorie e definitive, di terza e di prima fascia, il maggior punteggio di 9 punti e non
0,90 per i diciotto mesi di servizio militare prestato seppur non in costanza di nomina, citando ampia giurisprudenza a sostegno.
2. Si costituiva il contestando le deduzioni avversarie e domandando, pertanto, la reiezione del CP_2
ricorso, con vittoria delle spese di lite.
3. Dopo la celebrazione della prima udienza e prima dell'udienza di discussione, parte ricorrente depositava atto con il quale dichiarava di rinunciare all'“azione”, specificando che “la rinuncia non necessita di accettazione, essendo essa manifestazione di volontà di non voler insistere nella azione”
e chiedeva dichiararsi “l'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
Il dichiarava di accettare la rinuncia agli atti, chiedendo la liquidazione delle spese di lite a CP_2
carico di parte ricorrente ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
All'odierna udienza il difensore di parte ricorrente dichiarava che la rinuncia doveva essere intesa come rinuncia alla domanda.
4. Tanto premesso si evidenzia che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità1, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione, dovendo il giudice limitarsi a prendere atto del venir meno del suo potere-dovere di giudicare in merito alla domanda rinunciata, fatta salva ogni determinazione in punto di decisione sulle spese processuali, da adottarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
Ne segue che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 306 c.p.c., ma deve dichiararsi cessata la materia del contendere con sentenza.
5. La sussistenza di contrasti giurisprudenziali in materia e la sopravvenuta pronuncia della S.C. di
Cassazione sul tema (Cass. 22429/2024 del 8.08.2024) giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 4 febbraio 2025.
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Il Giudice
Chiara Desenzani 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 23749 del 2011.
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