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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9244 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62893/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 62893/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore unico, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, Piazza dei Carracci n. 6/7, presso lo studio dell'Avv. Marco Borrani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE contro
(C.F. , in qualità di mandataria della e in CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido d'Arezzo n. 32 presso lo studio dell'Avv. Matteo Mungari, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con decreto ingiuntivo n. 13702/2022, questo Tribunale ha ingiunto a in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., il pagamento della somma di euro 81.765,85, oltre interessi e spese pagina 1 di 7 di procedura, in favore di per il mancato pagamento della fattura n. CP_1
10121000396945, relativa ai consumi di energia elettrica per il periodo decorrente dal
01/06/2015 al 26/08/2020.
La ha spiegato opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, dichiarare nullo, inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni esposte nella succitata narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, dichiarare che la somma dovuta è pari ad € 17.049,13 atteso che i crediti fatturati per il periodo 01 giugno 2015 al 01 dicembre 2018 sono prescritti;
in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione all'esito dell'esito dell'espletanda istruttoria.”.
La società opponente deduceva che: 1) in data 15/05/2015, aveva sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica con 2) in data 26/08/2020, era stato eseguito un CP_1 controllo per presunti prelievi irregolari e, all'esito, era stato riscontrato un allaccio abusivo sulla sua linea;
3) per i motivi sopra esposti, l'opposta le aveva spedito una fattura pari ad euro
81.765,85 per asseriti consumi di energia elettrica, pari ad 512.435 KWH, a fronte di un consumo misurato pari a 101.371 KWH, per il periodo decorrente dal 01/06/2015 al 26/08/2020; 4) durante il periodo del “lockdown” (marzo 2020-maggio 2020), era sempre stato costante il consumo di energia elettrica, sebbene l'esercizio commerciale fosse stato completamente chiuso per le norme restrittive emesse per contrastare la pandemia;
5) si poteva ragionevolmente presumere che altri soggetti si fossero allacciati abusivamente alla linea elettrica dell'odierna opposta, prelevando illecitamente energia elettrica;
6) con fattura del 28/01/2021, l'opposta le aveva contestato una presunta frode, eludendo la misurazione a mezzo di un allaccio abusivo riscontrato dai tecnici dell'ARETI S.p.A.; 7) i tecnici intervenuti non avevano accertato se il prelievo illecito di energia elettrica fosse stato effettuato in suo danno o dalla stessa in danno ad
8) i consumi a seguito all'eliminazione dell'allaccio abusivo risultavano nettamente CP_1
inferiori a quelli contestati;
9) ponendo, infatti, a confronto i consumi inseriti nella fattura contestata con quelli delle fatture successive, per il periodo decorrente dal 26/08/2020 al
31/10/2020, si potevano desumere consumi nettamente inferiori a quelli che sarebbero stati pagina 2 di 7 oggetto di frode;
8) i crediti fatturati per i periodo decorrente dal 1/06/2015 al 1/12/2018 risultavano prescritti.
Si costituiva in giudizio la in qualità di mandataria della CP_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, − in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art.
648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 13702/2022 del Tribunale di Roma, per l'intero importo ingiunto, ovvero, in via gradata, per il minore importo di €
21.402,98; − nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare l'esistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dalla
in quanto infondata e non provata, e per l'effetto confermare integralmente il Parte_2 decreto ingiuntivo opposto n. 13702/2022 del Tribunale di Roma;
− in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, accertare, anche eventualmente a mezzo di CTU ove ritenuto necessario dal
Giudice adito, l'entità degli importi non soggetti a prescrizione e, quindi, in ogni caso dovuti dalla in base ai consumi di cui alla fattura n. 10121000396945 del 28.01.2021; − in Parte_2
ogni caso, condannare parte opponente al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
L'opposta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, precisava che: 1) la pretesa creditoria della stessa si fondava sul mancato pagamento da parte dell'opponente di una fattura emessa per frode, per complessivi euro 81.765,85, a seguito della somministrazione di energia elettrica;
2) la ricostruzione offerta da parte opponente risultava priva di qualsivoglia valore probatorio;
3) del tutto irrilevante e di nessun pregio risultava la circostanza riferita da parte opponente secondo cui i consumi successivi alla rimozione dell'allaccio abusivo sarebbero stati inferiori, in quanto tale elemento non dimostrerebbe affatto l'erroneità del conteggio riportato nella fattura di frode, ovvero l'esistenza di un allaccio che terzi avrebbero effettuato sul misuratore collegato all'utenza intestata all'opponente; 4) aveva provveduto a quantificare i consumi effettuati dalla
[...]
sulla base delle letture trasmesse dal misuratore collegato al contatore di riferimento, Pt_1 accertando l'esistenza di consumi prelevati e non fatturati;
5) si trattava di un consumo di energia elettrica di cui l'opponente risultava aver abusivamente usufruito, tanto che nella voce “tipo bolletta” era riportata la dicitura “frode”; 6) come indicato nel verbale redatto dal personale tecnico del distributore, era stato riscontrato un prelievo irregolare di energia elettrica dovuto alla pagina 3 di 7 presenza di un allaccio diretto tramite cavo abusivo che alimentava il locale dell'opponente; 7) nell'atto di citazione, l'opponente aveva riconosciuto di essere debitrice dell'importo di euro
17.049,13, somma che pertanto in ogni caso avrebbe dovuto corrispondere;
8) il termine biennale di prescrizione invocato da controparte non poteva trovare applicazione, in quanto vi era stato un allaccio abusivo da parte dell'utente; 9) per effetto della condotta fraudolenta della società opponente, il termine di prescrizione non aveva di fatto iniziato a decorrere sino all'accertamento eseguito in data 26/08/2020 dalla Areti S.p.A.; 10) il termine di prescrizione era stato interrotto dapprima con la spedizione e ricezione della fattura azionata e successivamente in data
21/06/2022 con l'invio della diffida ad adempiere;
11) il termine di prescrizione non era, quindi, decorso, restando dovuto l'intero importo di euro 81.765,85.
Nel corso del procedimento, con ordinanza del 06/09/2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 13702/2022, che qui si intende riportata e confermata, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e veniva, infine, rinviato il giudizio all'udienza del 31/01/2024 per l'esame delle istanze istruttorie, da svolgersi in modalità cartolare.
Con ordinanza del 07/03/2024, rilevata la natura documentale della controversia, venivano rigettate le richieste istruttorie e veniva rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/11/2024, da svolgersi in modalità cartolare.
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, dovendosi, quindi, limitare ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dover pagina 4 di 7 dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n.
13533).
Facendo applicazione di tale principio, non può anzitutto trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opponente. Invero, dal combinato disposto degli artt. 2935 e
2941, comma 1, n. 8 c.c., il termine di prescrizione biennale, di cui alla Legge di Bilancio del
2018 (Legge n. 205/2017) come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e rimane sospeso “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”.
L'art. 2941, comma 1, n. 8 c.c. consente, infatti, di estendere l'impossibilità di far valere il diritto di cui all'art. 2935 c.c., che attribuisce altrimenti rilevanza solo ai fatti impeditivi derivanti dalle cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto medesimo, anche all'ipotesi di doloso occultamento del debito. Da ciò consegue che il termine di prescrizione è sospeso fintanto che sussiste una situazione di prelievo occultato di energia elettrica.
Nel caso di specie, considerato che l'accertamento dei tecnici della Areti S.p.A. è stato eseguito in data 26/08/2020 e che solo all'esito di tali verifiche è emerso che il misuratore, collegato all'utenza intestata al locale commerciale della fosse stato oggetto di un allaccio Parte_1
diretto tramite un cavo abusivo che alimentava lo stesso locale della società opponente, deve riconoscersi che il termine biennale di prescrizione è iniziato a decorrere soltanto dal 27/08/2020.
A ciò si aggiunge che costituiscono validi eventi interruttivi della prescrizione, ex art. 2943, comma 4 c.c., sia l'emissione della fattura n. 10121000396945 del 28/01/2021, con cui
[...]
ha provveduto a richiedere alla il pagamento delle somme dovute in CP_1 Parte_1
conformità alla ricostruzione dei consumi irregolari effettuata da nel periodo di CP_3
riferimento (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), sia la diffida ad adempiere inviata via pec dall'opposta in data 21/06/2022 (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione); pertanto, il termine di prescrizione, che certamente presenta durata biennale conseguentemente alla eliminazione della cd. “causa cliente” per le fatture emesse successivamente al 1° gennaio 2020 (art. 1, comma 295
L. 160/2019), non era ancora ancora decorso al momento dell'introduzione del giudizio monitorio.
Passando all'esame del merito e premesso che non vi è contestazione in ordine all'esistenza del rapporto di somministrazione nel periodo indicato, deve rilevarsi che, come già evidenziato,
pagina 5 di 7 all'esito delle verifiche effettuate dai tecnici di Areti S.p.A. durante il sopralluogo del 26/08/2020
(cfr. doc. 2 comparsa di costituzione), è stato riscontrato che il misuratore, collegato all'utenza intestata al locale commerciale della fosse stato oggetto di un allaccio diretto Parte_1
tramite un cavo abusivo che alimentava lo stesso locale ove la società opponente esercitava la propria attività di ristorazione. Diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, i tecnici incaricati hanno, altresì, provveduto ad accertare che il prelievo abusivo di energia elettrica fosse stato effettuato dalla ai danni di invero, nel verbale che gli stessi Parte_1 CP_1 hanno redatto al momento del sopralluogo, viene specificato che “abbassando l'interruttore generale del cliente accanto al misuratore, riscontriamo che parte del locale rimane alimentato”. D'altra parte, a nulla rileva quanto dedotto da parte opponente circa la presenza di consumi nettamente inferiori rispetto a quelli contestati successivamente all'eliminazione dell'allaccio abusivo;
la predetta circostanza avrebbe potuto costituire un valido indizio, qualora fosse stata supportata da altri elementi probatori e purché, durante il sopralluogo, non fosse emerso che l'allaccio abusivo serviva ad alimentare parte del locale bar della società opponente.
In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avanzata da in persona dell'amministratore unico, al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 13702/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 02/08/2022 (R.G. n.
42781/2022);
2. Condanna la in persona dell'amministratore unico, alla refusione delle spese di lite Parte_1
in favore di in qualità di mandataria della e in persona del suo CP_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 procuratore, che liquida in complessivi euro 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Roma, 16/06/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE X CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 62893/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore unico, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, Piazza dei Carracci n. 6/7, presso lo studio dell'Avv. Marco Borrani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPONENTE contro
(C.F. , in qualità di mandataria della e in CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido d'Arezzo n. 32 presso lo studio dell'Avv. Matteo Mungari, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
Fatto e diritto
Con decreto ingiuntivo n. 13702/2022, questo Tribunale ha ingiunto a in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., il pagamento della somma di euro 81.765,85, oltre interessi e spese pagina 1 di 7 di procedura, in favore di per il mancato pagamento della fattura n. CP_1
10121000396945, relativa ai consumi di energia elettrica per il periodo decorrente dal
01/06/2015 al 26/08/2020.
La ha spiegato opposizione al citato decreto ingiuntivo, chiedendo di accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, dichiarare nullo, inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni esposte nella succitata narrativa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, dichiarare che la somma dovuta è pari ad € 17.049,13 atteso che i crediti fatturati per il periodo 01 giugno 2015 al 01 dicembre 2018 sono prescritti;
in via subordinata, accertarsi la minor somma dovuta in relazione all'esito dell'esito dell'espletanda istruttoria.”.
La società opponente deduceva che: 1) in data 15/05/2015, aveva sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica con 2) in data 26/08/2020, era stato eseguito un CP_1 controllo per presunti prelievi irregolari e, all'esito, era stato riscontrato un allaccio abusivo sulla sua linea;
3) per i motivi sopra esposti, l'opposta le aveva spedito una fattura pari ad euro
81.765,85 per asseriti consumi di energia elettrica, pari ad 512.435 KWH, a fronte di un consumo misurato pari a 101.371 KWH, per il periodo decorrente dal 01/06/2015 al 26/08/2020; 4) durante il periodo del “lockdown” (marzo 2020-maggio 2020), era sempre stato costante il consumo di energia elettrica, sebbene l'esercizio commerciale fosse stato completamente chiuso per le norme restrittive emesse per contrastare la pandemia;
5) si poteva ragionevolmente presumere che altri soggetti si fossero allacciati abusivamente alla linea elettrica dell'odierna opposta, prelevando illecitamente energia elettrica;
6) con fattura del 28/01/2021, l'opposta le aveva contestato una presunta frode, eludendo la misurazione a mezzo di un allaccio abusivo riscontrato dai tecnici dell'ARETI S.p.A.; 7) i tecnici intervenuti non avevano accertato se il prelievo illecito di energia elettrica fosse stato effettuato in suo danno o dalla stessa in danno ad
8) i consumi a seguito all'eliminazione dell'allaccio abusivo risultavano nettamente CP_1
inferiori a quelli contestati;
9) ponendo, infatti, a confronto i consumi inseriti nella fattura contestata con quelli delle fatture successive, per il periodo decorrente dal 26/08/2020 al
31/10/2020, si potevano desumere consumi nettamente inferiori a quelli che sarebbero stati pagina 2 di 7 oggetto di frode;
8) i crediti fatturati per i periodo decorrente dal 1/06/2015 al 1/12/2018 risultavano prescritti.
Si costituiva in giudizio la in qualità di mandataria della CP_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, − in via preliminare, concedere, ai sensi dell'art.
648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 13702/2022 del Tribunale di Roma, per l'intero importo ingiunto, ovvero, in via gradata, per il minore importo di €
21.402,98; − nel merito, per i motivi dedotti in narrativa, accertare e dichiarare l'esistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dalla
in quanto infondata e non provata, e per l'effetto confermare integralmente il Parte_2 decreto ingiuntivo opposto n. 13702/2022 del Tribunale di Roma;
− in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, accertare, anche eventualmente a mezzo di CTU ove ritenuto necessario dal
Giudice adito, l'entità degli importi non soggetti a prescrizione e, quindi, in ogni caso dovuti dalla in base ai consumi di cui alla fattura n. 10121000396945 del 28.01.2021; − in Parte_2
ogni caso, condannare parte opponente al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
L'opposta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, precisava che: 1) la pretesa creditoria della stessa si fondava sul mancato pagamento da parte dell'opponente di una fattura emessa per frode, per complessivi euro 81.765,85, a seguito della somministrazione di energia elettrica;
2) la ricostruzione offerta da parte opponente risultava priva di qualsivoglia valore probatorio;
3) del tutto irrilevante e di nessun pregio risultava la circostanza riferita da parte opponente secondo cui i consumi successivi alla rimozione dell'allaccio abusivo sarebbero stati inferiori, in quanto tale elemento non dimostrerebbe affatto l'erroneità del conteggio riportato nella fattura di frode, ovvero l'esistenza di un allaccio che terzi avrebbero effettuato sul misuratore collegato all'utenza intestata all'opponente; 4) aveva provveduto a quantificare i consumi effettuati dalla
[...]
sulla base delle letture trasmesse dal misuratore collegato al contatore di riferimento, Pt_1 accertando l'esistenza di consumi prelevati e non fatturati;
5) si trattava di un consumo di energia elettrica di cui l'opponente risultava aver abusivamente usufruito, tanto che nella voce “tipo bolletta” era riportata la dicitura “frode”; 6) come indicato nel verbale redatto dal personale tecnico del distributore, era stato riscontrato un prelievo irregolare di energia elettrica dovuto alla pagina 3 di 7 presenza di un allaccio diretto tramite cavo abusivo che alimentava il locale dell'opponente; 7) nell'atto di citazione, l'opponente aveva riconosciuto di essere debitrice dell'importo di euro
17.049,13, somma che pertanto in ogni caso avrebbe dovuto corrispondere;
8) il termine biennale di prescrizione invocato da controparte non poteva trovare applicazione, in quanto vi era stato un allaccio abusivo da parte dell'utente; 9) per effetto della condotta fraudolenta della società opponente, il termine di prescrizione non aveva di fatto iniziato a decorrere sino all'accertamento eseguito in data 26/08/2020 dalla Areti S.p.A.; 10) il termine di prescrizione era stato interrotto dapprima con la spedizione e ricezione della fattura azionata e successivamente in data
21/06/2022 con l'invio della diffida ad adempiere;
11) il termine di prescrizione non era, quindi, decorso, restando dovuto l'intero importo di euro 81.765,85.
Nel corso del procedimento, con ordinanza del 06/09/2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 13702/2022, che qui si intende riportata e confermata, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e veniva, infine, rinviato il giudizio all'udienza del 31/01/2024 per l'esame delle istanze istruttorie, da svolgersi in modalità cartolare.
Con ordinanza del 07/03/2024, rilevata la natura documentale della controversia, venivano rigettate le richieste istruttorie e veniva rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/11/2024, da svolgersi in modalità cartolare.
Precisate le conclusioni con note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, dovendosi, quindi, limitare ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dover pagina 4 di 7 dimostrare l'avvenuto ed esatto adempimento (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Un., 30/10/01, n.
13533).
Facendo applicazione di tale principio, non può anzitutto trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opponente. Invero, dal combinato disposto degli artt. 2935 e
2941, comma 1, n. 8 c.c., il termine di prescrizione biennale, di cui alla Legge di Bilancio del
2018 (Legge n. 205/2017) come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019), decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e rimane sospeso “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”.
L'art. 2941, comma 1, n. 8 c.c. consente, infatti, di estendere l'impossibilità di far valere il diritto di cui all'art. 2935 c.c., che attribuisce altrimenti rilevanza solo ai fatti impeditivi derivanti dalle cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto medesimo, anche all'ipotesi di doloso occultamento del debito. Da ciò consegue che il termine di prescrizione è sospeso fintanto che sussiste una situazione di prelievo occultato di energia elettrica.
Nel caso di specie, considerato che l'accertamento dei tecnici della Areti S.p.A. è stato eseguito in data 26/08/2020 e che solo all'esito di tali verifiche è emerso che il misuratore, collegato all'utenza intestata al locale commerciale della fosse stato oggetto di un allaccio Parte_1
diretto tramite un cavo abusivo che alimentava lo stesso locale della società opponente, deve riconoscersi che il termine biennale di prescrizione è iniziato a decorrere soltanto dal 27/08/2020.
A ciò si aggiunge che costituiscono validi eventi interruttivi della prescrizione, ex art. 2943, comma 4 c.c., sia l'emissione della fattura n. 10121000396945 del 28/01/2021, con cui
[...]
ha provveduto a richiedere alla il pagamento delle somme dovute in CP_1 Parte_1
conformità alla ricostruzione dei consumi irregolari effettuata da nel periodo di CP_3
riferimento (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), sia la diffida ad adempiere inviata via pec dall'opposta in data 21/06/2022 (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione); pertanto, il termine di prescrizione, che certamente presenta durata biennale conseguentemente alla eliminazione della cd. “causa cliente” per le fatture emesse successivamente al 1° gennaio 2020 (art. 1, comma 295
L. 160/2019), non era ancora ancora decorso al momento dell'introduzione del giudizio monitorio.
Passando all'esame del merito e premesso che non vi è contestazione in ordine all'esistenza del rapporto di somministrazione nel periodo indicato, deve rilevarsi che, come già evidenziato,
pagina 5 di 7 all'esito delle verifiche effettuate dai tecnici di Areti S.p.A. durante il sopralluogo del 26/08/2020
(cfr. doc. 2 comparsa di costituzione), è stato riscontrato che il misuratore, collegato all'utenza intestata al locale commerciale della fosse stato oggetto di un allaccio diretto Parte_1
tramite un cavo abusivo che alimentava lo stesso locale ove la società opponente esercitava la propria attività di ristorazione. Diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, i tecnici incaricati hanno, altresì, provveduto ad accertare che il prelievo abusivo di energia elettrica fosse stato effettuato dalla ai danni di invero, nel verbale che gli stessi Parte_1 CP_1 hanno redatto al momento del sopralluogo, viene specificato che “abbassando l'interruttore generale del cliente accanto al misuratore, riscontriamo che parte del locale rimane alimentato”. D'altra parte, a nulla rileva quanto dedotto da parte opponente circa la presenza di consumi nettamente inferiori rispetto a quelli contestati successivamente all'eliminazione dell'allaccio abusivo;
la predetta circostanza avrebbe potuto costituire un valido indizio, qualora fosse stata supportata da altri elementi probatori e purché, durante il sopralluogo, non fosse emerso che l'allaccio abusivo serviva ad alimentare parte del locale bar della società opponente.
In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Rigetta l'opposizione avanzata da in persona dell'amministratore unico, al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 13702/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 02/08/2022 (R.G. n.
42781/2022);
2. Condanna la in persona dell'amministratore unico, alla refusione delle spese di lite Parte_1
in favore di in qualità di mandataria della e in persona del suo CP_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 procuratore, che liquida in complessivi euro 11.268,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Roma, 16/06/2025
Il Giudice
Dott. Ettore Favara
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