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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/09/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1186 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 38, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Carlo de Marchis Gómez, che la rappresenta e difende con l'Avv. Silvia
Conti per procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio Controparte_1
n. 22, nello studio dell'Avv. Pietro RINALDI, che la rappresenta e difende per procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27.07.2021 , premesso di Parte_1 aver lavorato dal maggio 2017 al 31 dicembre 2020 alle dipendenze della Controparte_1 con qualifica di assistente domiciliare sottoscrivendo una serie di contratti di
[...] collaborazione, ritenendo di aver svolto una prestazione di natura subordinata, essendo stata preposta a fornire continuativa assistenza alla Sig.ra con sottoposizione al Parte_2 potere direttivo, conformativo e organizzativo della cooperativa, chiedeva al Tribunale di: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 2 maggio 2017 al 31 dicembre 2020 od altre data di giustizia ovvero, in subordine la natura etero organizzata ex art. 2 d.lgs 81/15 nel medesimo periodo o altri di giustizia;
-Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente nel periodo di lavoro svolto per conto della cooperativa presso l'utente e comunque relativamente al periodo 17 agosto Parte_2
2017 – 31 dicembre 2020, all'inquadramento al livello C1 del CCNL Cooperative Sociali o al diverso, maggiore o minore, livello ritenuto di giustizia, e comunque ritenuta l'insufficienza della retribuzione, condannare la al pagamento in favore della ricorrente Controparte_2 della somma di € 36.716,02 come da allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-Ritenuta l'illegittimità dei contratti di collaborazione a termine per i motivi di cui al ricorso condannare la cooperativa, disporre la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per l'effetto condannare la società al ripristino del rapporto e comunque al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione spettante dalla data di messa in mora alla data di effettivo ripristino ovvero al pagamento dell'indennizzo nella misura massima parametrato sulla retribuzione globale di fatto spettante parti ad € 1.575,48;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari con maggiorazione del 30% in ragione dei riferimenti ipertestuali ai sensi del d.m. n. 37/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 marzo
2018, da distrarsi in favore dei difensori.
La si costituiva in giudizio contestando le Controparte_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, a seguito di differimento imposto dall'assenza per congedo di questo Giudice (a fronte della quale non venivano previsti meccanismi sostitutivi del magistrato assente, in relazione alla presente controversia) nonché di un rinvio finalizzato al deposito di conteggi alternativi, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva il Giudice che è comprovata in atti la stipula tra Parte_1
e la di un contratto di lavoro autonomo occasionale
[...] Controparte_1
(all. 1 di parte res.) per il periodo dal 19.04.2017 al 31.12.2017 per lo svolgimento di attività di assistenza domiciliare o ospedaliera, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
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(all. 2 di parte res.) per il periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2018 per lo svolgimento di attività di cura della persona, sostegno alla preparazione e somministrazione dei pasti, riordino dei luoghi e servizi ausiliari, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (all. 3 di parte res.) avente analogo oggetto per il periodo dal 22.01.2019 al 31.12.2019 e di un ulteriore contratto di collaborazione coordinata e continuativa (all. 4 di parte res.) avente analogo oggetto per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020.
Nonostante la stipula di diversi contratti, non è oggetto di contestazione tra le parti – essendo stato allegato nel ricorso e non puntualmente contestato nella memoria difensiva – che la ricorrente abbia svolto l'attività di assistente domiciliare dal maggio 2017 al 31 dicembre 2020 e che a decorrere dal 17 agosto 2017 sia stata preposta da parte della società resistente a fornire continuativa assistenza a residente in [...]. Parte_2
Neppure la società resistente ha puntualmente contestato che la lavoratrice abbia ricevuto mensilmente da parte della convenuta la retribuzione mensile in misura fissa pari ad € 800,00
(circostanza che, del resto, risulta, per una parte del periodo lavorativo, anche attestata documentalmente dai prospetti paga in atti, all. 3 di parte ric.).
3. Pacifici tali dati di fatto, oggetto di contestazioni tra le parti è l'esatta qualificazione del rapporto in termini di autonomia o di subordinazione.
Giova, allora, rammentare, in diritto, che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, anche della Suprema Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, Cass. 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; e, più di recente, Cass. 28 marzo 2003 n. 4770, secondo la quale, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il Giudice deve concretamente
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individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi – come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro predeterminato, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere valore indicativo anche se non determinante (v. Cass.
7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre – e già da epoca meno recente - Cass. 7796/1/1993;
4131/1984).
4. Applicando tali principi al caso di specie, deve allora dirsi che l'istruttoria ha permesso di acclarare che l'attività lavorativa della ricorrente si è svolta sempre con le medesime modalità nel periodo in cui formalmente vigevano i diversi contratti di lavoro citati, essendosi la lavoratrice occupata di assistere una persona non autosufficiente presso la sua abitazione.
Riferisce, in particolare, il teste che “La ricorrente era fissa a casa di mia Testimone_1 zia, aveva una camera e un bagno privato. In tutta onestà non aveva orari di lavoro, era li per qualsiasi esigenza.
Si occupava sia dell'assistenza alla persona che della casa (esterno e interno della villa) e dei servizi (lavaggio biancheria, cucinava, faceva la spesa, ecc..), assisteva alle visite mediche quando il medico veniva presso il domicilio”. La teste ha riferito, poi, di aver frequentato la casa di Testimone_2 Parte_2 che è stata assistita dalla ricorrente fino al decesso precisando “Quando andavo presso l'abitazione della signora vedevo sempre la ricorrente;
lei si occupava delle pulizie, di cucina, di assistere la signora, era Parte_2 presente li notte e giorno. Aveva una sua camera”. Del medesimo tenore sono state le deposizioni di
(che ha riferito di aver visto la ricorrente occuparsi dell'assistenza di Testimone_3 Parte_2 uando la andava a trovare, almeno una volta a settimana) e di (sorella
[...] Testimone_4 dell'assistita, che ha precisato come tra i compiti della ricorrente vi fosse anche quello di fare la spese e di occuparsi del bucato).
Dalla tipologia di mansioni affidate in concreto alla lavoratrice emerge con chiarezza che oggetto della obbligazione lavorativa della era la messa a disposizione, in favore Pt_1 della , delle proprie energie lavorative per un lasso di Controparte_1 tempo predeterminato per garantire l'assistenza a persone non autosufficienti e non, quindi, un determinato risultato da raggiungere.
Del resto, tale dato risulta anche confermato dalla lettura del testo dei citati contratti ove non viene indicato alcun risultato specifico che la lavoratrice era obbligata a raggiungere
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(correlato alla durata del contratto), facendo le parti generico riferimento allo svolgimento delle mansioni di assistenza domiciliare o ospedaliera, delle attività di cura della persona, sostegno alla preparazione e somministrazione dei pasti, riordino dei luoghi e servizi ausiliari.
Anche il compenso spettante alla non è stato individuato dalle parti in Pt_1 ragione del risultato conseguito bensì è stato definito in misura fissa mensile: come detto, la società resistente non ha puntualmente contestato che la lavoratrice abbia ricevuto mensilmente da parte della convenuta la retribuzione mensile in misura fissa pari ad € 800,00 e tale circostanza risulta, per una parte del periodo lavorativo, anche attestata documentalmente dai prospetti paga in atti.
I testi escussi hanno, poi, reso evidente l'assoggettamento della lavoratrice al potere organizzativo, conformativo e disciplinare della Controparte_1
Riferisce, invero, il teste “So che la ricorrente doveva relazionarsi sempre per Testimone_1 ogni cosa con la cooperativa, erano loro i referenti. Lei aveva un numero da chiamare. Sapevo che c'era questa relazione di dipendenza. Erano loro che la pagavamo. Mia zia pagava la cooperativa. Quando le capitava di doversi assentare ad esempio per motivi personale o di salute, la ricorrente doveva avvisare la cooperativa e chiedere la loro autorizzazione. Quando si è dovuta spostare dal domicilio di mia zia a villa del rosario, la ricorrente ha dovuto chiedere l'autorizzazione alla cooperativa e la cooperativa con mio fratello (che si occupava della gestione economica per mia zia) ha concordato un extra da corrispondere alla cooperativa per questa prestazione
“decentrata”.
Anche la teste ha significativamente precisato che “La ricorrente aveva le sue Testimone_3 giornate libere previste (giovedì pomeriggio e domenica) se aveva bisogno di ferie doveva riferirsi all'agenzia” e la teste ha confermato “Se aveva necessità di assentarsi la ricorrente doveva rivolgersi Testimone_4 all'agenzia non a noi. Era l'agenzia che la pagava”.
Tali deposizioni evidenziano con chiarezza sia l'assoggettamento della lavoratrice al potere datoriale in capo alla cooperativa sia, sotto altro profilo, l'assoggettamento ad un orario di lavoro fisso e predeterminato (in mancanza, invero, non vi sarebbero state giornate libere e necessità di rivolgersi alla cooperativa per assentarsi o per spostare il luogo di assistenza), indice sintomatico della subordinazione.
Né vale a concludere diversamente la deposizione resa da che, avendo lavorato Tes_5 per la cooperativa resistente occupandosi della segreteria, ha dimostrato di avere una parziale cognizione dei fatti qui rilevanti, essendosi occupata soltanto dei contratti di lavoro stipulati dalle
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parti in causa e della consegna delle buste paga, senza assistere alle dinamiche di svolgimento effettivo del rapporto lavorativo (come dimostrato dalla circostanza che ella non era a conoscenza neppure dello spostamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa della ricorrente e della corresponsione di un supplemento di retribuzione, avendo precisato di averlo appreso successivamente, mentre i familiari della assistita, a diretta conoscenza dei fatti, hanno dichiarato di aver preso accordi in merito con la cooperativa).
5. Alla luce di tali chiare testimonianze, in applicazione dei ricordati principi giurisprudenziali in ordine ai confini tra lavoro autonomo e subordinato, deve dirsi acclarato che tra le parti in causa sia svolto un rapporto di natura subordinata.
6. Quanto all'esatto periodo in cui si è svolta la prestazione lavorativa, deve essere rilevato che, pur essendo stato il primo contratto stipulato nell'aprile del 2017, è pacifico tra le parti che la ricorrente abbia lavorato, alle dipendenze della resistente, con le modalità appena evidenziate – tipiche del rapporto di lavoro subordinato – dal maggio 2017 al 31 dicembre 2020.
7. Quanto all'orario lavorativo, le deposizioni testimoniali – che hanno confermato la quotidiana presenza della ricorrente presso l'abitazione della assistita, con riposo il giovedì pomeriggio e la domenica – consentono di presumere che la prestazione sia stata resa a tempo pieno ma non consentono di ritenere dimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi fondato il diritto della ricorrente di percepire per il periodo dal maggio 2017 al 31 dicembre 2020 una retribuzione commisurata all'orario lavorativo a tempo pieno.
9. Per la sua determinazione occorre aver riguardo ai minimi retributivi previsti dal CCNL cooperative sociali per il livello B che ha riguardo ai lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali, autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite. La declaratoria ha, significativamente, riguardo proprio ai profili professionali dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari, dell'operatore socio assistenziale e dell'addetto all'assistenza di base, che ricomprendono proprio le mansioni che i testi hanno dichiarato aver visto svolgere alla ricorrente (assistenza a persona non autosufficiente, cura della persona e dell'abitazione).
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La pretesa della ricorrente di riferire la detta prestazione alla declaratoria contrattuale del livello C è quindi sguarnita di fondamento, perché la clausola collettiva richiede a tal fine una competenza professionale, un grado di autonomia e un carico di responsabilità ben più ampia di quelli riscontrata in giudizio in capo alla Pt_1
Invero, per le parti sociali sono lavoratori di livello C quelli che “… ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alla proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale”, con la precisazione che “le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi certificati o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro che trova riscontro in un processo formativo certificato”.
Pertanto, e rammentato che ex art. 2103 cc il giudizio d'inquadramento mansionariale è il frutto di una valutazione di completa sovrapponibilità della prestazione lavorativa, resa in concreto, sulla previsione collettiva di riferimento, non può non essere censurato che in ricorso non è stato neppure allegato che la ricorrente avesse il coordinamento e controllo di altri operatori e che disponesse del bagaglio di conoscenze, approfondite e specifiche (titoli professionali, certificati di processi formativi ecc…), richieste contrattualmente, con le inevitabili implicazioni in punto di prova del fatto costitutivo della domanda e con le inevitabili conseguenze ex art. 2697 cc.
Di conseguenza, deve ritenersi fondato -soltanto- il diritto della ricorrente di percepire una retribuzione commisurata ai minimi tariffari previsti dal ccnl indicato per il livello B.
10. Fondato, inoltre, è il diritto della ricorrente di percepire la tredicesima e la quattordicesima mensilità nella stessa misura, trattandosi di emolumenti di fonte pattizia ed essendo stata dimostrata la diretta applicazione del ccnl del settore Terziario al contatto di lavoro individuale.
11. Quanto alle ferie, poi, vale premettere, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva di quelle non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel
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provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto v. Cass. n. 9599/13,
26985/09, 22751/04 e, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 14/06/2024 n.16603 che ha ribadito la perdurante vigenza del consolidato principio precisando che, solo a seguito dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul lavoratore, sorge l'onere datoriale di dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva).
Ebbene, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi utili a provare la mancata fruizione di ferie da parte della ricorrente, con conseguente rigetto della relativa domanda.
12. Quanto alle spettanze di fine rapporto, va riconosciuto il diritto della ricorrente al tfr, stante il disposto dell'art. 2120 cc ed essendo stata provata in giudizio la durata del rapporto di lavoro tra le parti, la risoluzione dello stesso e la misura della retribuzione spettante alla lavoratrice.
13. In mancanza di puntuali deduzioni in ordine alle modalità ed alle ragioni della cessazione del rapporto lavorativo (la ricorrente si limita ad affermare nel punto 13 del ricorso che ella “alla data del 31 dicembre 2020 vedeva cessare il rapporto di lavoro”), non può essere accolta la domanda di ripristino del rapporto lavorativo e di pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
14. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti in corso di causa da parte attrice, elaborati con calcoli esatti sulla scorta dei minimi retributivi previsti dal ccnl indicato per il livello B e che appaiono congrui e analitici.
Spetta pertanto alla ricorrente:
- differenze retributive per paga base euro 19.318,13
- tredicesima mensilità euro 4.306,14
- tfr euro 4.074,06
e così complessivamente € 27.698,33.
Sull'importo in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
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Alla luce delle svolte considerazioni la che Controparte_1 non ha provato come suo onere di aver corrisposto alla lavoratrice tutte le somme dovute, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di 27.698,33 per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato.
15. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM
147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento (tenendo conto che l'art. 5 del citato decreto stabilisce che “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia ed aumentati del 5% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. cit.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tali spese vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatario.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di 27.698,33 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive e tfr, in relazione al rapporto di lavoro dipendente intercorso tra le parti dal maggio 2017 al 31 dicembre 2020, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 5.555,45 di cui € 4.860,45 per compensi ed € 695,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.
Civitavecchia, 29/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1186 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico n. 38, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Carlo de Marchis Gómez, che la rappresenta e difende con l'Avv. Silvia
Conti per procura alle liti
RICORRENTE
E elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio Controparte_1
n. 22, nello studio dell'Avv. Pietro RINALDI, che la rappresenta e difende per procura alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27.07.2021 , premesso di Parte_1 aver lavorato dal maggio 2017 al 31 dicembre 2020 alle dipendenze della Controparte_1 con qualifica di assistente domiciliare sottoscrivendo una serie di contratti di
[...] collaborazione, ritenendo di aver svolto una prestazione di natura subordinata, essendo stata preposta a fornire continuativa assistenza alla Sig.ra con sottoposizione al Parte_2 potere direttivo, conformativo e organizzativo della cooperativa, chiedeva al Tribunale di: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 2 maggio 2017 al 31 dicembre 2020 od altre data di giustizia ovvero, in subordine la natura etero organizzata ex art. 2 d.lgs 81/15 nel medesimo periodo o altri di giustizia;
-Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente nel periodo di lavoro svolto per conto della cooperativa presso l'utente e comunque relativamente al periodo 17 agosto Parte_2
2017 – 31 dicembre 2020, all'inquadramento al livello C1 del CCNL Cooperative Sociali o al diverso, maggiore o minore, livello ritenuto di giustizia, e comunque ritenuta l'insufficienza della retribuzione, condannare la al pagamento in favore della ricorrente Controparte_2 della somma di € 36.716,02 come da allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-Ritenuta l'illegittimità dei contratti di collaborazione a termine per i motivi di cui al ricorso condannare la cooperativa, disporre la conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per l'effetto condannare la società al ripristino del rapporto e comunque al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione spettante dalla data di messa in mora alla data di effettivo ripristino ovvero al pagamento dell'indennizzo nella misura massima parametrato sulla retribuzione globale di fatto spettante parti ad € 1.575,48;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari con maggiorazione del 30% in ragione dei riferimenti ipertestuali ai sensi del d.m. n. 37/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 marzo
2018, da distrarsi in favore dei difensori.
La si costituiva in giudizio contestando le Controparte_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive, a seguito di differimento imposto dall'assenza per congedo di questo Giudice (a fronte della quale non venivano previsti meccanismi sostitutivi del magistrato assente, in relazione alla presente controversia) nonché di un rinvio finalizzato al deposito di conteggi alternativi, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
2. Osserva il Giudice che è comprovata in atti la stipula tra Parte_1
e la di un contratto di lavoro autonomo occasionale
[...] Controparte_1
(all. 1 di parte res.) per il periodo dal 19.04.2017 al 31.12.2017 per lo svolgimento di attività di assistenza domiciliare o ospedaliera, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
2 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
(all. 2 di parte res.) per il periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2018 per lo svolgimento di attività di cura della persona, sostegno alla preparazione e somministrazione dei pasti, riordino dei luoghi e servizi ausiliari, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (all. 3 di parte res.) avente analogo oggetto per il periodo dal 22.01.2019 al 31.12.2019 e di un ulteriore contratto di collaborazione coordinata e continuativa (all. 4 di parte res.) avente analogo oggetto per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020.
Nonostante la stipula di diversi contratti, non è oggetto di contestazione tra le parti – essendo stato allegato nel ricorso e non puntualmente contestato nella memoria difensiva – che la ricorrente abbia svolto l'attività di assistente domiciliare dal maggio 2017 al 31 dicembre 2020 e che a decorrere dal 17 agosto 2017 sia stata preposta da parte della società resistente a fornire continuativa assistenza a residente in [...]. Parte_2
Neppure la società resistente ha puntualmente contestato che la lavoratrice abbia ricevuto mensilmente da parte della convenuta la retribuzione mensile in misura fissa pari ad € 800,00
(circostanza che, del resto, risulta, per una parte del periodo lavorativo, anche attestata documentalmente dai prospetti paga in atti, all. 3 di parte ric.).
3. Pacifici tali dati di fatto, oggetto di contestazioni tra le parti è l'esatta qualificazione del rapporto in termini di autonomia o di subordinazione.
Giova, allora, rammentare, in diritto, che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, anche della Suprema Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus): ex multis, Cass. 12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; e, più di recente, Cass. 28 marzo 2003 n. 4770, secondo la quale, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il Giudice deve concretamente
3 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi – come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro predeterminato, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione – possono avere valore indicativo anche se non determinante (v. Cass.
7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre – e già da epoca meno recente - Cass. 7796/1/1993;
4131/1984).
4. Applicando tali principi al caso di specie, deve allora dirsi che l'istruttoria ha permesso di acclarare che l'attività lavorativa della ricorrente si è svolta sempre con le medesime modalità nel periodo in cui formalmente vigevano i diversi contratti di lavoro citati, essendosi la lavoratrice occupata di assistere una persona non autosufficiente presso la sua abitazione.
Riferisce, in particolare, il teste che “La ricorrente era fissa a casa di mia Testimone_1 zia, aveva una camera e un bagno privato. In tutta onestà non aveva orari di lavoro, era li per qualsiasi esigenza.
Si occupava sia dell'assistenza alla persona che della casa (esterno e interno della villa) e dei servizi (lavaggio biancheria, cucinava, faceva la spesa, ecc..), assisteva alle visite mediche quando il medico veniva presso il domicilio”. La teste ha riferito, poi, di aver frequentato la casa di Testimone_2 Parte_2 che è stata assistita dalla ricorrente fino al decesso precisando “Quando andavo presso l'abitazione della signora vedevo sempre la ricorrente;
lei si occupava delle pulizie, di cucina, di assistere la signora, era Parte_2 presente li notte e giorno. Aveva una sua camera”. Del medesimo tenore sono state le deposizioni di
(che ha riferito di aver visto la ricorrente occuparsi dell'assistenza di Testimone_3 Parte_2 uando la andava a trovare, almeno una volta a settimana) e di (sorella
[...] Testimone_4 dell'assistita, che ha precisato come tra i compiti della ricorrente vi fosse anche quello di fare la spese e di occuparsi del bucato).
Dalla tipologia di mansioni affidate in concreto alla lavoratrice emerge con chiarezza che oggetto della obbligazione lavorativa della era la messa a disposizione, in favore Pt_1 della , delle proprie energie lavorative per un lasso di Controparte_1 tempo predeterminato per garantire l'assistenza a persone non autosufficienti e non, quindi, un determinato risultato da raggiungere.
Del resto, tale dato risulta anche confermato dalla lettura del testo dei citati contratti ove non viene indicato alcun risultato specifico che la lavoratrice era obbligata a raggiungere
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(correlato alla durata del contratto), facendo le parti generico riferimento allo svolgimento delle mansioni di assistenza domiciliare o ospedaliera, delle attività di cura della persona, sostegno alla preparazione e somministrazione dei pasti, riordino dei luoghi e servizi ausiliari.
Anche il compenso spettante alla non è stato individuato dalle parti in Pt_1 ragione del risultato conseguito bensì è stato definito in misura fissa mensile: come detto, la società resistente non ha puntualmente contestato che la lavoratrice abbia ricevuto mensilmente da parte della convenuta la retribuzione mensile in misura fissa pari ad € 800,00 e tale circostanza risulta, per una parte del periodo lavorativo, anche attestata documentalmente dai prospetti paga in atti.
I testi escussi hanno, poi, reso evidente l'assoggettamento della lavoratrice al potere organizzativo, conformativo e disciplinare della Controparte_1
Riferisce, invero, il teste “So che la ricorrente doveva relazionarsi sempre per Testimone_1 ogni cosa con la cooperativa, erano loro i referenti. Lei aveva un numero da chiamare. Sapevo che c'era questa relazione di dipendenza. Erano loro che la pagavamo. Mia zia pagava la cooperativa. Quando le capitava di doversi assentare ad esempio per motivi personale o di salute, la ricorrente doveva avvisare la cooperativa e chiedere la loro autorizzazione. Quando si è dovuta spostare dal domicilio di mia zia a villa del rosario, la ricorrente ha dovuto chiedere l'autorizzazione alla cooperativa e la cooperativa con mio fratello (che si occupava della gestione economica per mia zia) ha concordato un extra da corrispondere alla cooperativa per questa prestazione
“decentrata”.
Anche la teste ha significativamente precisato che “La ricorrente aveva le sue Testimone_3 giornate libere previste (giovedì pomeriggio e domenica) se aveva bisogno di ferie doveva riferirsi all'agenzia” e la teste ha confermato “Se aveva necessità di assentarsi la ricorrente doveva rivolgersi Testimone_4 all'agenzia non a noi. Era l'agenzia che la pagava”.
Tali deposizioni evidenziano con chiarezza sia l'assoggettamento della lavoratrice al potere datoriale in capo alla cooperativa sia, sotto altro profilo, l'assoggettamento ad un orario di lavoro fisso e predeterminato (in mancanza, invero, non vi sarebbero state giornate libere e necessità di rivolgersi alla cooperativa per assentarsi o per spostare il luogo di assistenza), indice sintomatico della subordinazione.
Né vale a concludere diversamente la deposizione resa da che, avendo lavorato Tes_5 per la cooperativa resistente occupandosi della segreteria, ha dimostrato di avere una parziale cognizione dei fatti qui rilevanti, essendosi occupata soltanto dei contratti di lavoro stipulati dalle
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parti in causa e della consegna delle buste paga, senza assistere alle dinamiche di svolgimento effettivo del rapporto lavorativo (come dimostrato dalla circostanza che ella non era a conoscenza neppure dello spostamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa della ricorrente e della corresponsione di un supplemento di retribuzione, avendo precisato di averlo appreso successivamente, mentre i familiari della assistita, a diretta conoscenza dei fatti, hanno dichiarato di aver preso accordi in merito con la cooperativa).
5. Alla luce di tali chiare testimonianze, in applicazione dei ricordati principi giurisprudenziali in ordine ai confini tra lavoro autonomo e subordinato, deve dirsi acclarato che tra le parti in causa sia svolto un rapporto di natura subordinata.
6. Quanto all'esatto periodo in cui si è svolta la prestazione lavorativa, deve essere rilevato che, pur essendo stato il primo contratto stipulato nell'aprile del 2017, è pacifico tra le parti che la ricorrente abbia lavorato, alle dipendenze della resistente, con le modalità appena evidenziate – tipiche del rapporto di lavoro subordinato – dal maggio 2017 al 31 dicembre 2020.
7. Quanto all'orario lavorativo, le deposizioni testimoniali – che hanno confermato la quotidiana presenza della ricorrente presso l'abitazione della assistita, con riposo il giovedì pomeriggio e la domenica – consentono di presumere che la prestazione sia stata resa a tempo pieno ma non consentono di ritenere dimostrato lo svolgimento di lavoro straordinario.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi fondato il diritto della ricorrente di percepire per il periodo dal maggio 2017 al 31 dicembre 2020 una retribuzione commisurata all'orario lavorativo a tempo pieno.
9. Per la sua determinazione occorre aver riguardo ai minimi retributivi previsti dal CCNL cooperative sociali per il livello B che ha riguardo ai lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali, autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite. La declaratoria ha, significativamente, riguardo proprio ai profili professionali dell'assistente domiciliare e dei servizi tutelari, dell'operatore socio assistenziale e dell'addetto all'assistenza di base, che ricomprendono proprio le mansioni che i testi hanno dichiarato aver visto svolgere alla ricorrente (assistenza a persona non autosufficiente, cura della persona e dell'abitazione).
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La pretesa della ricorrente di riferire la detta prestazione alla declaratoria contrattuale del livello C è quindi sguarnita di fondamento, perché la clausola collettiva richiede a tal fine una competenza professionale, un grado di autonomia e un carico di responsabilità ben più ampia di quelli riscontrata in giudizio in capo alla Pt_1
Invero, per le parti sociali sono lavoratori di livello C quelli che “… ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alla proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale”, con la precisazione che “le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi certificati o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro che trova riscontro in un processo formativo certificato”.
Pertanto, e rammentato che ex art. 2103 cc il giudizio d'inquadramento mansionariale è il frutto di una valutazione di completa sovrapponibilità della prestazione lavorativa, resa in concreto, sulla previsione collettiva di riferimento, non può non essere censurato che in ricorso non è stato neppure allegato che la ricorrente avesse il coordinamento e controllo di altri operatori e che disponesse del bagaglio di conoscenze, approfondite e specifiche (titoli professionali, certificati di processi formativi ecc…), richieste contrattualmente, con le inevitabili implicazioni in punto di prova del fatto costitutivo della domanda e con le inevitabili conseguenze ex art. 2697 cc.
Di conseguenza, deve ritenersi fondato -soltanto- il diritto della ricorrente di percepire una retribuzione commisurata ai minimi tariffari previsti dal ccnl indicato per il livello B.
10. Fondato, inoltre, è il diritto della ricorrente di percepire la tredicesima e la quattordicesima mensilità nella stessa misura, trattandosi di emolumenti di fonte pattizia ed essendo stata dimostrata la diretta applicazione del ccnl del settore Terziario al contatto di lavoro individuale.
11. Quanto alle ferie, poi, vale premettere, in linea con la giurisprudenza di legittimità, che il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva di quelle non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel
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provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (sul punto v. Cass. n. 9599/13,
26985/09, 22751/04 e, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 14/06/2024 n.16603 che ha ribadito la perdurante vigenza del consolidato principio precisando che, solo a seguito dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul lavoratore, sorge l'onere datoriale di dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva).
Ebbene, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi utili a provare la mancata fruizione di ferie da parte della ricorrente, con conseguente rigetto della relativa domanda.
12. Quanto alle spettanze di fine rapporto, va riconosciuto il diritto della ricorrente al tfr, stante il disposto dell'art. 2120 cc ed essendo stata provata in giudizio la durata del rapporto di lavoro tra le parti, la risoluzione dello stesso e la misura della retribuzione spettante alla lavoratrice.
13. In mancanza di puntuali deduzioni in ordine alle modalità ed alle ragioni della cessazione del rapporto lavorativo (la ricorrente si limita ad affermare nel punto 13 del ricorso che ella “alla data del 31 dicembre 2020 vedeva cessare il rapporto di lavoro”), non può essere accolta la domanda di ripristino del rapporto lavorativo e di pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
14. Certo l'an dei crediti oggetto di causa nei termini sopra acclarati, per la determinazione del quantum debeatur si ha riguardo ai conteggi prodotti in corso di causa da parte attrice, elaborati con calcoli esatti sulla scorta dei minimi retributivi previsti dal ccnl indicato per il livello B e che appaiono congrui e analitici.
Spetta pertanto alla ricorrente:
- differenze retributive per paga base euro 19.318,13
- tredicesima mensilità euro 4.306,14
- tfr euro 4.074,06
e così complessivamente € 27.698,33.
Sull'importo in questione spettano altresì alla ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
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Alla luce delle svolte considerazioni la che Controparte_1 non ha provato come suo onere di aver corrisposto alla lavoratrice tutte le somme dovute, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di 27.698,33 per i titoli indicati oltre accessori come pure specificato.
15. Le spese di lite seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM
147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento (tenendo conto che l'art. 5 del citato decreto stabilisce che “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”). Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia ed aumentati del 5% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. cit.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Tali spese vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatario.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, condanna la al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di 27.698,33 a titolo di differenze retributive, mensilità aggiuntive e tfr, in relazione al rapporto di lavoro dipendente intercorso tra le parti dal maggio 2017 al 31 dicembre 2020, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
Condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 5.555,45 di cui € 4.860,45 per compensi ed € 695,00 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.
Civitavecchia, 29/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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