Art. 30. (Dotazione organica della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica) 1. La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' rideterminata aumentando nella misura del 10 per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui al decreto interministeriale 21 luglio 1982.
2. La dotazione organica di ogni qualifica funzionale e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica sara' determinata con uno o piu' provvedimenti, secondo la procedura di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416 .
3. Alla copertura dei posti comunque disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvedera' immediatamente con l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso espletato per ogni qualifica funzionale o, in mancanza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 10 della legge n. 416.
4. I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , integrati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, 9 ottobre 1981, sono aumentati di due posti di livello di funzione D, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono rideterminate le funzioni corrispondenti ai gia' esistenti posti delle qualifiche dirigenziali.
5. Il consiglio di amministrazione della predetta direzione generale e' composto secondo le disposizioni di cui all' ottavo comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , nel testo sostituito dall' articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249 .
Nota all'art. 30, commi 1, 2 e 3:
Il testo dell' art. 10, primo , quarto e quinto comma, della legge n. 416/1981 e' il seguente:
"Primo comma. - E' istituito il servizio dell'editoria.
Fino a quando non si provvede all'ordinamento previsto dall' art. 95 della Costituzione , detto servizio costituisce, con il servizio dell'informazione e con l'ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".
"Quarto comma. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti delle qualifiche dirigenziali, nonche' le dotazioni organiche per ogni qualifica funzionale".
"Quinto comma. - Alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvede in base alle norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077 , tenuto conto della riserva di posti di cui all' art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ".
Note all' art. 30, comma 4:
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". Il quadro A riguarda i dirigenti del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica.
- Il D.P.C.M. 9 ottobre 1981 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 10 dicembre 1981.
Nota all'art. 30, comma 5:
L'ottavo comma dell'art. 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 , come sostituito dall' art. 7 della legge n. 249/1968 , prevede che: "Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e' composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita' di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma".
2. La dotazione organica di ogni qualifica funzionale e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica sara' determinata con uno o piu' provvedimenti, secondo la procedura di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416 .
3. Alla copertura dei posti comunque disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvedera' immediatamente con l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso espletato per ogni qualifica funzionale o, in mancanza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 10 della legge n. 416.
4. I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , integrati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, 9 ottobre 1981, sono aumentati di due posti di livello di funzione D, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono rideterminate le funzioni corrispondenti ai gia' esistenti posti delle qualifiche dirigenziali.
5. Il consiglio di amministrazione della predetta direzione generale e' composto secondo le disposizioni di cui all' ottavo comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , nel testo sostituito dall' articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249 .
Nota all'art. 30, commi 1, 2 e 3:
Il testo dell' art. 10, primo , quarto e quinto comma, della legge n. 416/1981 e' il seguente:
"Primo comma. - E' istituito il servizio dell'editoria.
Fino a quando non si provvede all'ordinamento previsto dall' art. 95 della Costituzione , detto servizio costituisce, con il servizio dell'informazione e con l'ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica, la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri".
"Quarto comma. - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti delle qualifiche dirigenziali, nonche' le dotazioni organiche per ogni qualifica funzionale".
"Quinto comma. - Alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvede in base alle norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077 , tenuto conto della riserva di posti di cui all' art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ".
Note all' art. 30, comma 4:
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". Il quadro A riguarda i dirigenti del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica.
- Il D.P.C.M. 9 ottobre 1981 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 10 dicembre 1981.
Nota all'art. 30, comma 5:
L'ottavo comma dell'art. 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 , come sostituito dall' art. 7 della legge n. 249/1968 , prevede che: "Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e' composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita' di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma".